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1 Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 17 a iniziativa dei Consiglieri Cancellieri,

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Academic year: 2022

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ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA

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Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 17 a iniziativa dei Consiglieri Cancellieri, Marinelli, Bilò, Antonini, Serfilippi, Menghi, Biondi, Marinangeli

PROVVIDENZE A SOSTEGNO DEI PAZIENTI ONCOLOGICI

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge è finalizzata a erogare rimborsi a cittadini residenti nei comuni della regione Marche che per la cura della patologia oncologica necessitano di trattamenti radioterapici, chemioterapici, chirurgici, visite mediche specialistiche, diagnostiche, di riabilitazione o altre prestazioni terapeutiche che per complessità o caratteristiche specifiche, non sono ottenibili adeguatamente presso i presidi e servizi della propria Area Vasta o all'interno dell'intero territorio regionale. In particolare, riguarda:

a) cittadini che chiedono di recarsi fuori Regione poiché si rende necessario, per elevata complessità di intervento per una particolare casistica, come per esempio tumori rari o interventi chirurgici ad altissima complessità, per i quali l'expertise clinico regionale non può essere garantito a causa della bassa numerosità;

b) cittadini che chiedono di recarsi all'interno del Sistema sanitario regionale per tutte le situazioni di radioterapia o comunque di chirurgia oncologica che trovano risposta solo in alcuni centri qualificati della regione;

c) cittadini che chiedono di spostarsi all'interno del territorio regionale per propria scelta, nella logica della qualificazione professionale e contestualmente della riduzione della mobilità passiva, valorizzando di conseguenza le professionalità regionali.

Partendo dalla circostanza che le patologie oncologiche richiedono cure tempestive, intensive e continuative, con la presente proposta di legge si intende riconoscere il rimborso delle spese di trasporto, vitto e alloggio per i malati oncologici e per il familiare accompagnatore (ove il medico curante del paziente oncologico lo ritenga necessario).

La proposta di legge si compone di 6 articoli.

L’articolo 1 definisce le finalità della legge.

L’articolo 2 definisce i soggetti destinatari e specifica le prestazioni terapeutiche finalizzate alla cura della patologia oncologica.

L’articolo 3 prevede il rimborso di spese, formalmente documentate, relative: a) al trasporto

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effettuato con mezzo di trasporto proprio, di famiglia o di terzi dalla residenza o domicilio del malato oncologico al luogo di cura; b) dei pedaggi autostradali; c) alle spese di viaggio effettuate con mezzi di trasporto pubblico; d) alle spese sostenute per vitto e alloggio per il mantenimento nel luogo di cura (limitatamente al periodo delle prestazioni, nella misura massima del settanta per cento e con un limite massimo annuo di euro 1.000,00). Il rimborso delle spese di cui alle lettere c) e d) è previsto anche per l’eventuale accompagnatore qualora la presenza sia riconosciuta come necessaria dal medico curante del paziente oncologico. Si prevede altresì che le ASUR locali assicurano il trasporto dei pazienti mediante autoambulanza previa certificazione sanitaria.

L'articolo 4 prevede le modalità del rimborso e demanda alla Giunta regionale la determinazione dei tempi e dei criteri.

L’articolo 5 detta la norma finanziaria e l’articolo 6 prevede l’urgenza della legge.

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ART DESCRIZIONE NATURA DELLA SPESA

TIPOLO GIA DI SPESA

2021 2022 2023

ONERE COMPLESSIVO (in caso di spesa

pluriennale)

MODALITA' DI

COPERTURA 2021 2022 2023

COPERTURA COMPLESSIVA

(in caso di spesa pluriennale)

MISSIONE / PROGRAMMA/

CAPITOLO

1 normativo senza oneri

3 di spesa continuativa 100.000,00 100.000,00 100.000,00 TAB. E, L.R.

53/2020 100.000,00 100.000,00 100.000,00 2130710096

4 normativo senza oneri

6 normativa senza oneri

Scheda economico-finanziaria P.d.L. n. 17 “PROVVIDENZE A SOSTEGNO DEI PAZIENTI ONCOLOGICI”

NORMATIVA SPESA COPERTURA

normativo senza oneri 2

5 di spesa continuativa

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