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COLLEGIO DI BOLOGNA. Membro designato dalla Banca d'italia. Membro di designazione rappresentativa degli intermediari.

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COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI Presidente

(BO) MARTINO Membro designato dalla Banca d'Italia

(BO) LONGOBUCCO Membro designato dalla Banca d'Italia

(BO) LUCARELLI Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(BO) PETRAZZINI Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore MARCO MARTINO

Seduta del 29/01/2019

FATTO

Parte ricorrente in data 12.12.12 stipulava con l’odierno resistente un contratto di mutuo ipotecario per l’importo di 110.000,00 euro che veniva accreditato sul conto accesso presso la convenuta; riferisce che all’atto della stipula del contratto, l’istituto bancario richiedeva a parte ricorrente di sottoscrivere una polizza assicurativa a copertura di diversi rischi ( es. morte, invalidità, perdita di lavoro etc.) ad ulteriore garanzia della restituzione dell’intero importo finanziato. In pari data, quindi Parte ricorrente sottoscriveva una richiesta di ulteriore finanziamento di € 9.020,00 per il pagamento delle polizze.

All’atto della sottoscrizione della polizza veniva consegnato il documento (doc. 2/a)

“dichiarazione di adesione alla copertura assicurativa” nel quale si legge che in caso di estinzione totale anticipata del mutuo le coperture assicurative avrebbero cessato di avere efficacia con restituzione della parte del premio non goduto. Tale clausola è presente anche nel contratto assicurativo (cfr. doc. 2/b art. 4); l’importo di € 9.020,00 per il pagamento della polizza veniva addebitato quindi sul conto della parte ricorrente.

In data 27.7.17, parte ricorrente stipulava con altro intermediario un contratto di finanziamento volto a estinguere il mutuo stipulato con l’odierno resistente, con surrogazione nel credito restitutorio. Il soggetto subentrante corrispondeva quindi alla

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banca resistente la somma di € 98.967,46, surrogandosi. Venivano quindi a cessare anticipatamente, ad avviso di Parte ricorrente, le polizze assicurative sottoscritte all’atto di stipula del mutuo. Successivamente, i ricorrenti chiedevano la chiusura del conto corrente a loro cointestato (il conto infatti era utilizzato quale conto di appoggio per l’operazione di mutuo) – anche con riferimento alle carta di pagamento ad esso collegate, nonché il rimborso della quota parte del premio assicurativo non goduto e del relativo finanziamento.

A fronte di tale richiesta la parte istante riferisce che non otteneva alcunché. in data 17.1.18 i ricorrenti reiteravano le richieste già formulate.

La banca, con le missive del 25.9.17 e del 18.12.17, negava che l’estinzione del mutuo comportasse ope legis l’esonero dalla corresponsione delle rate del finanziamento in corso in quanto sosteneva l’assenza di correlazione del finanziamento acceso contestualmente al mutuo rispetto alle polizze assicurative sottoscritte.

Con il reclamo del 13.2.18 parte ricorrente chiedeva copia della documentazione sottoscritta relativa ai prodotti assicurativi stipulati all’atto di stipula del mutuo. Tale documentazione non veniva fornita da controparte.

Orbene, ad avviso di Parte ricorrente, dalla documentazione contrattuale sottoscritta è evidente che alla data del perfezionamento della surroga si verificasse, automaticamente, altresì l’estinzione delle coperture assicurative connesse con il mutuo oggetto di surroga.

Depone in tal senso non solo l’impianto contrattuale, ma anche la legislazione speciale vigente in materia cfr. art. 28 del DL 1/2012.

Il diritto al rimborso della quota di premio pagata per il periodo non goduto deriverebbe dalla normativa speciale vigente in materia (art. 49 Regolamento ISVAP n. 35/2010) la quale stabilisce, oltre al diritto di restituzione del premio assicurativo non goduto, anche i criteri di determinazione della quota da restituire per le fattispecie analoghe al caso che ci occupa;

Quanto alla chiusura del conto corrente e sul diritto al rimborso delle somme addebitate successivamente alla surroga, Parte ricorrente ritiene che, riconosciuta l’estinzione ope legis delle polizze assicurative e, preso atto della volontà dei clienti di chiudere i conti a loro intestati, si dovrà necessariamente concludere l’obbligo per la banca di essere tenuta a rifondere loro tutte le somme indebitamente addebitate in conto corrente a far data dal 27.7.2017 (data di perfezionamento della stipula).

L’intermediario, costituitosi con controdeduzioni, eccepisce che parte ricorrente ha ritenuto del tutto liberamente di aderire alla copertura assicurativa. Ha, inoltre, acceso il finanziamento chirografario di importo parti al premio della polizza, avente la medesima durata del mutuo ipotecario con la finalità di ammortizzare, nel tempo, il premio unico della copertura assicurativa già corrisposto.

A seguito dell’intervenuto pagamento con surrogazione sono, ad avviso dell’intermediario, rimasti in essere sia la copertura assicurativa, sia il prestito chirografario. Allorquando il cliente ha comunicato di non essere più tenuto al pagamento delle rate del prestito chirografario, in quanto relativo a polizza ancillare afferente al mutuo ipotecario oggetto di surroga, la banca ha fatto presente che:

- il recesso dalla copertura assicurativa ancora in essere doveva essere esercitato direttamente dal cliente nei confronti della Compagnia assicurativa con richiesta di restituzione della parte di premio non goduta rivolta al soggetto assicuratore;

- il finanziamento chirografario poteva essere estinto anticipatamente solo mediante copertura del debito residuo;

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- in ordine alla chiusura del conto, la banca ha fatto presente alla parte ricorrente che, ai fini dell’estinzione del rapporto fosse necessario acquisire in originale la disposizione SDD afferente al finanziamento chirografario le cui rate erano e sono appoggiate sul predetto conto corrente;

- in merito alla richiesta documentale, la banca ha invitato il cliente a prendere contatti con la filiale di riferimento per ottenere quanto domandato.

L’intermediario contesta poi l’assunto di Parte ricorrente giusta il quale la concessione del mutuo ipotecario fosse condizionata all’adesione alla copertura assicurativa: ciò in quanto la facoltatività era espressamente prevista nel contratto di mutuo ipotecario, segnatamente all’art. 3. Inoltre, la sottoscrizione della polizza, pur permettendo al cliente di beneficiare di condizioni più favorevoli, non è stata imposta dalla banca convenuta come condizione ai fini della concessione del credito. Atri elementi del contratto depongono a favore della non obbligatorietà del prodotto assicurativo quali il diritto di recesso, la possibilità per il cliente di sottoscrizione della copertura assicurativa anche in un momento successivo a quello della stipula del mutuo, e, da ultimo, il fatto che la polizza assicurativa sottoscritta copra dei rischi palesemente indipendenti dalle ragioni del credito contemplando prestazioni finanziarie per il caso di morte ovvero di infortunio del cliente;

L’intermediario contesta altresì l’affermazione della parte ricorrente per la quale la surroga del mutuo ipotecario abbia comportato, automaticamente, l’estinzione della predetta copertura assicurativa. Per il caso di surroga, la polizza sottoscritta non prevederebbe infatti la cessazione delle coperture assicurative e ciò a tutela della parte mutuataria. L’

estinzione anticipata del mutuo o il suo accollo fanno venire meno le obbligazioni in capo all’originario mutuatario in quanto, nel primo caso, il contratto di mutuo si estingue per integrale pagamento del debito, mentre nel secondo caso subentra un nuovo soggetto nella veste di debitore. In tali casi è quindi ragionevole che l’originario mutuatario possa non rivestire più interesse alla polizza il cui mantenimento in vita è subordinato ad una sua espressa richiesta. Nel caso di surroga, invece, cambia il creditore, ma rimane in vita il debito e il contratto originario con le inerenti obbligazioni.

Il rapporto di finanziamento chirografario stipulato sarebbe poi del tutto autonomo rispetto al mutuo ipotecario. Il finanziamento non può essere definito “di scopo” in quanto non sussiste uno specifico obbligo contrattuale di utilizzo della somma erogata per la corresponsione del premio assicurativo. Ne consegue che parte ricorrente è tenuta al pagamento delle rate del prestito chirografario, fatta salva la sua facoltà di estinzione anticipata nei termini contrattuali.

Parte ricorrente non ha poi provveduto a compiere gli adempimenti prodromici all’estinzione del conto corrente. Non ha restituito le carte in proprio possesso e neanche gli assegni e la disposizione SDD afferente al prestito chirografario per il pagamento delle relative rate. Nessun rimborso è quindi dovuto tenuto conto del fatto che la mancata chiusura è esclusivamente addebitabile ai ricorrenti.

Conclusivamente il resistente ribadisce la correttezza del suo operato.

In conclusione, Parte ricorrente chiede che sia dichiarata estinta la polizza assicurativa accessoria al mutuo stipulato con parte resistente, con conseguente accertamento del proprio diritto al rimborso della quota non goduta, chiusura del conto di appoggio e della linea di credito connessa alla carta di credito, restituzione di tutti gli addebiti effettuati sul conto, ivi compresi quelli concernenti il finanziamento funzionale al pagamento del premio assicurativo. Il tutto oltre a “spese, competenze e onorari di giudizio”.

Parte resistente chiede il rigetto del ricorso.

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DIRITTO

Il ricorso odierno concerne quindi, in primis, l’accertamento dell’estinzione del vincolo assicurativo a seguito del perfezionamento dell’operazione di surroga ed il conseguente rimborso, in caso di esito affermativo, della quota parte non maturata della polizza assicurativa.

La recente normativa sulla c.d. portabilità dei mutui, peraltro citata dalla parte istante ( art.

8 D.L. 7/07 convertito con modificazioni nella L. 40/07) appare infatti rappresentare una chiara ipotesi di surrogazione per volontà del debitore nell’originario credito e, in particolare, nei diritti e nelle garanzie che assistevano la pretesa del creditore soddisfatto.

Orbene, senza qui entrare nella annosa questione concernente la qualificazione del fenomeno surrogatorio (se esso sia, in particolare, da ricondursi a una successione nel credito ovvero a una fenomeno novativo), mette luogo osservare che la successione per volontà del debitore determini un subingresso del terzo mutuante “nei diritti” del precedente creditore, vale a dire negli accessori del credito. Orbene, da un lato occorre notare come nel contratto di mutuo con surrogazione (nell’ipoteca) non sia fatta menzione alcuna della polizza assicurativa in essere per la quale, in questa sede, viene richiesta la restituzione della quota parte non goduta, di modo che occorre chiedersi se, quale contratto legato da un vincolo di accessorietà, esso sia venuto meno a fronte della surrogazione del nuovo creditore in luogo del precedente. Dall’altro, Parte ricorrente versa in atti copia del modulo di adesione alla copertura assicurativa ed il fascicolo informativo nel quale è precisato – il che vale a lumeggiare anche il profilo dell’accessorietà che qui interessa – che solo in caso di estinzione anticipata, ovvero di accollo del finanziamento

“assicurato” – dunque solo in caso di venir meno del debito in capo all’assicurato – sia espressamente contemplato il diritto al rimborso. Il che porta a escludere che la surrogazione abbia determinato, di per sé, estinzione della polizza assicurativa, mantenendo intatta la propria funzione di dar modo all’assicurato di far fronte al rischio di non poter adempiere.

Peraltro, il ricorrente non ha correttamente esercitato il diritto di disdetta dalla suddetta polizza dopo il perfezionamento della surroga in data 27.7.17.

Né parrebbe poter assurgere quale dichiarazione di disdetta quanto comunicato alla banca in data 27.7.17 (peraltro espressamente riferibile al finanziamento chirografario stipulato ai fini del pagamento del premio della polizza assicurativa).

Di contro la banca aveva, invece, espressamente indicato al ricorrente la necessità di formalizzare alla Compagnia assicurativa la volontà di procedere con la disdetta del contratto di assicurazione (tali scambi di corrispondenza risultano versati in atti dalla parte istante).

Questo Collegio di Bologna si è peraltro già pronunciato per il diritto al rimborso del premio assicurativo in caso di polizza connessa solo a fronte dell’estinzione anticipata, ma non nel caso della surroga (Collegio di Bologna, decisione n. 11702/17). Resta con il rigetto di questa domanda assorbita anche la questione della sorte del finanziamento accessorio alla copertura assicurativa, rispetto al quale non vi sono peraltro elementi sufficienti a farne desumere la natura di mutuo di “scopo”.

Ne consegue che parte ricorrente è tenuta al pagamento delle rate del prestito chirografario, fatta salva la sua facoltà di estinzione anticipata nei termini contrattuali.

Parte ricorrente lamenta, altresì, la mancata chiusura del conto corrente e chiede, in questa sede, la condanna della convenuta alla chiusura del rapporto oltre alla restituzione

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di tutte le somme addebitate illegittimamente dalla data della surroga. Parte resistente, dal suo canto, lamenta come parte ricorrente non abbia provveduto a compiere tutti gli adempimenti prodromici all’estinzione del conto corrente e nega, quindi, ogni rimborso.

Il ritardo nella chiusura del conto corrente si palesa tuttavia illegittimo(cfr. ex multis Collegio di Roma, decisione n. 3033 del 5.02.2018) e ciò in quanto il diritto del cliente di recedere dal contratto di conto corrente è espressamente previsto dall’1855 c.c., che riconosce al correntista il diritto di recesso dal contratto di conto corrente bancario a tempo indeterminato, nonché dall’art. 120-bis TUB, che attribuisce al cliente il diritto di recedere in ogni momento, senza penalità e senza spese, dai contratti di durata (tra i quali rientra, per espressa previsione della Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2007 n. 5574, il contratto di conto corrente bancario) oltre che dall’art. 126-septies TUB che prevede la facoltà dell’utilizzatore dei servizi di pagamento di recedere dal contratto quadro senza penalità e senza spese di chiusura. L’esistenza di un debito non osta all’esecuzione della richiesta di chiusura del conto. La presenza di un saldo debitore, infatti non attribuisce alla banca alcun diritto di tenere aperto il conto corrente, (cfr.

Collegio di Roma, decisione n. 4340 del 21.4.2017).

Dall’illegittimo ritardo nella chiusura del conto deriva l’obbligo della banca di tenere indenne il cliente dalla produzione di costi legati al mantenimento in esercizio del conto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1

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