• Non ci sono risultati.

1 Relazione illustrativa alla proposta di legge statutaria n. 80

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "1 Relazione illustrativa alla proposta di legge statutaria n. 80"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA

1

Relazione illustrativa alla proposta di legge statutaria n. 80

a iniziativa dei consiglieri Bora, Mastrovincenzo, Casini, Carancini, Cesetti, Mangialardi, Vitri, Biancani

MODIFICHE ALLA LEGGE STATUTARIA 8 MARZO 2005, N. 1

“STATUTO DELLA REGIONE MARCHE”

Signori consiglieri,

la presente proposta di legge ha come obiettivo rafforzare ed esplicitare in maniera chiara il contenuto antifascista già presente nello Statuto della Regione Marche.

I recenti fatti di cronaca, con la devastazione della sede nazionale della CGIL a Roma e l’attacco incendiario perpetrato contro la sede CGIL di Jesi da parte di elementi direttamente riconducibili a formazioni neofasciste quali Forza Nuova rendono urgente una risposta delle istituzioni per rimarcare il profondo antifascismo della nostra Regione esplicato nello Statuto stesso.

Ciò in ossequio al dettato costituzionale che recita al comma 1 della XII disposizione transitoria e finale che recita “È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista”.

Nel primo articolo, si propone una modifica al secondo capoverso del preambolo per precisare meglio l’impegno a una attiva promozione di valori quali: la democrazia, l’antifascismo, la partecipazione, il pluralismo e l’inclusione da parte di Regione Marche.

Nel secondo articolo, si propone di precisare al comma 1 dell’articolo 1 dello Statuto l’origine storica della Costituzione Italiana nata dalla Resistenza dei partigiani contro la dittatura fascista.

Dall'applicazione della presente legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Marche.

Riferimenti

Documenti correlati

‘soggetti designati dalle Università marchigiane’; ciò in considerazione della natura giuridica dell’ERDIS, che è ente strumentale della Regione Marche ed ‘opera

- l’articolo 3 riconosce il caregiver familiare come un elemento della rete del welfare locale assicu- randogli il sostegno e l’affiancamento necessari per prestare

L’articolo 2 stabilisce, ai fini della valutazione degli effetti della presente legge, che la Giunta regionale presenti ogni 3 anni alla competente Commissione

La presente modifica dell'articolo 21 della legge statutaria 1/2005 prevede, al comma 1 dell'articolo 1, la sostituzione delle parole “al Parlamento” con le

Con l'intervento normativo in esame la Regione intende destinare una quota dei canoni riscossi dai titolari di concessioni di aree appartenenti al demanio idrico,

Tutela, valorizzazione e promozione delle infiorate artistiche quale espressione del patrimonio culturale immateriale della regione Marche..

La proposta di legge, muovendo dalla volontà di rispondere alle mutate esigenze sociali, introduce una volontà di tutelare i giovani, in particolare riservando una

La novella legislativa in esame ha introdotto nella normativa di settore la possibilità per i soggetti iscritti all’AIRE ( Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) di un