DETERMINAZIONE NUMERO DATA
294 18 dicembre 2020
Determinazione di parziale annullamento, in autotutela, della determinazione 16 ottobre 2020, n. 243 di ammissione e di esclusione dalla procedura aperta bandita ai sensi dell’art.
60 del codice dei contratti pubblici per la conclusione di un accordo quadro per l’affidamento del noleggio a domicilio di apparecchiature elettromedicali per la magnetoterapia e/o per l’emissione di campi elettromagnetici pulsati (cemp) - CUI 01165400589201900655
Il Direttore Centrale
visto il Codice dei contratti pubblici;
viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del Regolamento di organizzazione” di cui alla determinazione del Presidente dell’Istituto del 16 gennaio 2013, n. 10, come modificata dalla determinazione del Presidente dell’8 febbraio 2018, n. 64, con la quale è stata approvata la revisione del titolo IV “Disposizioni in materia contrattuale”;
vista la propria determinazione a contrarre 17 dicembre 2019, n. 326, con la quale è stato autorizzato l’espletamento di una procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento del servizio di noleggio di apparecchiature elettromedicali per la magnetoterapia e/o per l’emissione di campi elettromagnetici pulsati (cemp), da consegnare direttamente presso il domicilio degli assistiti Inail, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 3, del Codice dei contratti pubblici;
considerato che la procedura è stata svolta attraverso l’utilizzazione del Sistema telematico accessibile all’indirizzo www.acquistinretepa.it, utilizzata dall’Istituto ai sensi del d.lgs. n. 82/2005;
visto il bando di gara pubblicato, ai sensi degli artt. 72, 73 e 216, comma 11 del Codice dei contratti pubblici, sulla G.U.U.E. del 24 luglio 2020 n. S142 e sulla G.U.R.I. del 29 luglio 2020 n. 87, sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché, per estratto, su due quotidiani a tiratura nazionale e due locale.
visto il Disciplinare di gara allegato al bando;
considerato che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, sono pervenute attraverso il Sistema n. 4 offerte da parte delle società: “Althea Italia spa”,
“Domino srl”, “Igea spa” e “Reabilita snc”;
vista la documentazione amministrativa prodotta dalla Società Althea Italia spa;
DETERMINAZIONE NUMERO DATA
294 18 dicembre 2020
vista la propria determinazione di ammissione ed esclusione dalla procedura 16 ottobre 2020, n. 243, adottata ai sensi dell’art. 76, comma 2-bis del Codice dei contratti pubblici con la quale i concorrenti Domino srl, Igea spa e Reabilita snc sono stati ammessi alle successive fasi della procedura di gara mentre il concorrente Althea Italia spa, all’esito dell’esame dell’ulteriore documentazione prodotta, è stata esclusa dalla procedura di gara;
vista la nota pec del 21 ottobre 2020 con la quale è stata comunicata ad Althea Italia spa la predetta esclusione, anche mediante trasmissione su apposita “Area comunicazioni” del Sistema;
visto il ricorso del 16 novembre 2020 notificato da Althea Italia spa all’Inail e agli altri concorrenti in gara per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della menzionata determinazione 16 ottobre 2020, n. 243, nella parte in cui dispone l’esclusione della società dalla procedura di gara nonché per la condanna al risarcimento in forma specifica mediante riammissione alla stessa;
vista la nota del 24 novembre 2020 con la quale è stato comunicato ad Althea Italia spa l’avvio del procedimento di riesame in autotutela del provvedimento impugnato per il relativo annullamento parziale d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, riscontrata dalla società in data 27 novembre 2020;
vista l’allegata relazione dell’Ufficio II, che forma parte integrante della presente determina;
condivise le valutazioni dell’Ufficio a sostegno dell’annullamento parziale, in autotutela, del provvedimento 16 ottobre 2020, n. 243, relativamente all’esclusione di Althea Italia spa dalla procedura di gara, e dell’ammissione della società alle successive fasi della procedura medesima, accertato l’errore di valutazione della stazione appaltante in ordine ai presupposti che hanno determinato l’illegittima esclusione della società dalla procedura di gara;
considerato quanto alle “ragioni di interesse pubblico”, l’interesse dell’Amministrazione aggiudicatrice a che venga garantita la massima partecipazione degli operatori economici alla procedura di gara;
considerata quanto al “termine ragionevole”, la necessità di ristabilire l’assetto di interessi e la parità di trattamento tra i concorrenti in gara, tanto più in una fase della procedura in cui la Commissione giudicatrice sta ancora svolgendo le attività di valutazione delle offerte economiche presentate;
considerata, quanto alla ponderazione comparativa dell’interesse pubblico con gli
“interessi del destinatario e dei controinteressati”, la coincidenza dell’interesse pubblico
DETERMINAZIONE NUMERO DATA
294 18 dicembre 2020
all’annullamento con l'interesse attuale e concreto all’annullamento in capo alla società destinataria del provvedimento di esclusione
determina
di annullare, parzialmente, in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, la determinazione 16 ottobre 2020, n. 243, nella parte in cui esclude Althea spa dalla procedura di gara e, con effetto retroattivo, di ammettere la società alle successive fasi della procedura medesima.
Roma, 18 dicembre 2020
Il Direttore centrale dott. Ciro Danieli
Pubblicata il, 18 dicembre 2020
Firmatario: CIRO DANIELI
Data Firma : 18/12/2020 18:15:54 CET