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FORUM DANNO ESISTENZIALE*

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TAGETE -ARCHIVES OF LEGAL MEDICINE AND DENTISTRY

TAGETE 2-2009 Year XV

FORUM DANNO ESISTENZIALE

FORUM DANNO ESISTENZIALE*

*Dibattito sul danno esistenziale dopo la sentenza delle sezioni unite della corte di cassazione. I contenuti sono stati liberamente inseriti dagli utenti sul forum di discussione tenuto sul sito www.melchiorregioia.it durante tutto il 2009.

COMMENTO INSERITO DA: Silvia Stefanelli *

Cass civile – sez Lavoro - 19 dicembre 2008 n.29832

Il caso affrontato dalla sentenza è quello di un demansionamento.

Intervenuta dopo la Cass Sez Unite 26972/2008, la sentenza afferma la configurabilità in capo al lavoratore di un danno non-patrimoniale (che viene tra l’altro qualificato anche lessicalmente proprio come “danno esistenziale”) a seguito di demansionamento.

Si legge in sentenza circa i contenuti del danno esistenziale: "il danno esistenziale (che, a seguito di Cass. n. 26972 del 2008 non ha una sua autonomia concettuale, ma è un elemento da considerare, ove ricorra il presupposto della sua "serietà", nel danno non patrimoniale) -da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno”.

* Avvocato, Foro di Bologna

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Precisa però la sentenza – discostandosi in questo caso dalla decisione di appello che aveva considerato il danno in re ipsa e richiamando invece espressamente la Cass 26972/2008 – che il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno non patrimoniale non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo e dalle relative prove (anche per presunzioni).

Sul punto si: …(il danno esistenziale) va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro dell'operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datare comprovanti l'avvenuta lesione dell'interesse relazionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) - il cui artificioso isolamento si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico - si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove".

Sul punto peraltro si era già espressa la Cass 17564/2006 in maniera analoga.

… V. di seguito allegata la sentenza

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