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Sistemi di amministrazione e controllo nelle srl - richiami
alla normativa in materia di società di persone
Relatore:
Dott. Stefano Sasso
La governance delle società – evento del 18/02/2019
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Introduzione
Caratteristiche essenziali dell’amministrazione di una s.r.l.
La governance delle società – evento del 18/02/2019
• Ampia autonomia statutaria;
• Maggiore flessibilità dell’apparato normativo ed un
“impronta” delle società di persone;
• Rinvio per quanto non stabilito dal codice civile (art. 2475 e ss.) alla norma sulle S.p.A.
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Nomina degli amministratori
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Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’amministrazione della società è affidata ad uno o più soci (art. 2475 co.1 c.c.).
L’autonomia attribuita ai soci dalla riforma del diritto societario gli consente di:
• Scegliere tra la forma di amministrazione monocratica o pluripersonale;
• Derogare alla regola per cui gli amministratori debbano essere soci.
Possibilità amministratore persona giuridica (parte della Dottrina)
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Nomina degli amministratori
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Il legislatore ha dettato regole differenti per la nomina dei primi amministratori e per i successivi amministratori.
Primi amministratori
I primi amministratori devono essere nominati nell’atto costitutivo.
L’omessa indicazione determina la non iscrivibilità nel Registro delle imprese (no nullità).
La mancata indicazione dei soggetti a cui spetta l’amministrazione non può essere superata mediante l’applicazione del principio secondo cui tutti i soci sarebbero amministratori. Infatti questo sarebbe possibile solo con espressa disposizione dell’atto costitutivo.
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Nomina degli amministratori
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Successivi amministratori
La nomina dei successivi amministratori, in assenza di disposizioni dell’atto costitutivo, è affidata alla decisione dei soci.
Questa decisione può avere natura assembleare o, se previsto dall’atto costitutivo, può essere assunta anche mediante metodi non assembleari quali:
• Consultazione scritta;
• Consenso espresso per iscritto;
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Nomina degli amministratori
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Particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società
L’atto costitutivo può prevedere l’attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società:
• Riserva a singoli soci o gruppo di essi del potere di nomina degli amministratori;
• Attribuzione di qualità di amministratori a determinati soci;
• Diritto di designare le persone fra le quali i soci devono scegliere gli amministratori;
• Diritto di esprimere gradimento circa le persone designate o nominate dagli altri soci;
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Nomina degli amministratori
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Pubblicità
Per la pubblicità della nomina degli amministratori trovano applicazione le norme dettate per le spa:
• Iscrizione della nomina nel Registro delle imprese, da effettuare a cura degli amministratori entro 30 giorni dalla notizia della nomina;
• Inopponibilità a terzi delle cause di nullità o annullabilità della nomina degli amministratori con rappresentanza, salvo la dimostrazione da parte della società della conoscenza da parte dei terzi.
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Durata e cessazione degli amministratori
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Durata in carica
Nelle srl manca una disciplina specifica in tema di durata in carica, rieleggibili, cessazione e sostituzione degli amministratori.
La durata in carica non subisce alcuna limitazione, pertanto l’atto costitutivo può:
• Stabilire una durata massima (anche oltre il limite triennale delle spa);
• Non prevedere alcuna durata (per il Notariato si presume a tempo indeterminato);
• Stabilire espressamente una durata a tempo indeterminato.
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Durata e cessazione degli amministratori
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Rieleggibilità
L’atto costitutivo può prevedere al suo interno la rieleggibilità degli amministratori, o vietare/limitare la possibilità di rieleggere gli amministratori. In mancanza di una disposizione nell’atto costitutivo si intende possibile rieleggere gli amministratori.
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Durata e cessazione degli amministratori
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Cessazione
Gli amministratori cessano dall’incarico per scadenza del termine (se previsto nell’atto costitutivo o nell’atto di nomina), dimissioni, decadenza, revoca. Non esiste una disciplina specifica, pertanto ogni determinazione è lasciata all’atto costitutivo o all’applicazione analogica della normativa sulle spa.
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Durata e cessazione degli amministratori
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Clausola “simul stabunt simul cadent”
Si ritiene ammissibile la previsione nell’atto costitutivo della clausola secondo la quale a seguito delle dimissioni anche di un solo membro dell’organo gestorio, si determina l’immediata decadenza dell’intero organo. Sia in presenza di CdA, sia in un sistema di amministrazione disgiuntiva o congiuntiva
Si applicano per analogia le norme della spa.
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Durata e cessazione degli amministratori
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Clausola “simul stabunt simul cadent”
In presenza di Collegio sindacale e previsione statutaria che renda applicabile il meccanismo della sostituzione degli amministratori, la cessazione di tutti gli amministratori è immediatamente efficace ed il Collegio sindacale convoca d’urgenza l’assemblea per la nomina dell’organo amministrativo. Il Collegio sindacale compie atti di ordinaria amministrazione.
In mancanza della previsione statutaria, gli amministratori non rinuncianti rimangono in carica sino alla ricostituzione dell’organo amministrativo; gli amministratori rinuncianti cessano immediatamente sino a quando rimane in carica la maggioranza degli amministratori; gli amministratori rimasti in carica hanno l’obbligo di convocare l’assemblea.
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Durata e cessazione degli amministratori
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Revoca
Gli amministratori possono essere revocati dall’assemblea in qualunque momento. Si ritiene che sia escluso il risarcimento del danno in caso di revoca senza giusta causa per l’amministratore nominato a tempo indeterminato, mentre dovuto in caso di revoca senza giusta causa per amministratore nominato a tempo determinato. Tuttavia l’atto costitutivo può prevedere diversamente.
Sembra possibile riconoscere, in via statutaria, il potere al singolo socio di revocare l’amministratore.
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Durata e cessazione degli amministratori
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Cooptazione
In caso di cessazione di uno o più amministratori nel corso dell’esercizio, è dubbia la possibilità di ricorrere all’istituto della cooptazione, ovvero la possibilità per gli amministratori rimasti in carica di provvedere alla sostituzione degli amministratori cessati con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, sempre qualora la maggioranza sia costituita dagli amministratori nominati dall’assemblea. Dottrina tende ad ammettere tale meccanismo in via statutaria.
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Durata e cessazione degli amministratori
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Pubblicità
La cessazione degli amministratori, per qualunque causa, deve essere iscritta nel Registro dell’imprese a cura dei soci o dell’organo di controllo (se esistente).
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Funzionamento dell’organo amministrativo
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La gestione della società può essere affidata ad un amministratore unico o a più amministratori
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Funzionamento dell’organo amministrativo
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Consiglio di amministrazione
Il CdA può adottare le sue decisioni o secondo il metodo collegiale, o con le modalità alternative della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto. Tutte le decisioni devono essere trascritte nel libro delle decisioni degli amministratori.
Nel silenzio normativo, la dottrina ritiene che i soci possano nominare, se previsto dallo statuto o su decisione dei soci, un comitato esecutivo o amministratori delegati. In tal caso vengono applicate per analogia le norme della spa.
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Funzionamento dell’organo amministrativo
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CdA - Funzionamento collegiale
Manca una specifica disciplina, pertanto si ritiene che le modalità di funzionamento debbano essere disciplinate nell’atto costitutivo prevedendo:
• Le modalità di elezione del presidente con delimitazione dei compiti e dei poteri;
• I tempi ed i modi di convocazione;
• Le modalità di svolgimento dell’adunanza;
• Le regole di votazione
In caso di silenzio dell’atto costitutivo si ritengono analogicamente applicabile la disciplina delle spa
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Funzionamento dell’organo amministrativo
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CdA - Funzionamento non collegiale
L’atto costitutivo può prevedere per il CdA che le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.
La differenza tra le de forme di espressione del consenso sta nelle diverse modalità con cui viene sollecitata una manifestazione di volontà da parte del singolo amministratore.
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Funzionamento dell’organo amministrativo
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CdA - Funzionamento non collegiale
Nel caso di consultazione scritta, la proposta stilata da un singolo consigliere (o da alcuni consiglieri), viene fatta circolare tra gli altri membri del CdA. Costoro potranno esprimere l’eventuale consenso in merito e potranno anche proporre una proposta alternativa o correttiva.
Nel caso di consenso scritto, una proposta arriva direttamente dai singoli amministratori senza previa sollecitazione.
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Funzionamento dell’organo amministrativo
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Amministrazione congiuntiva e disgiuntiva
L’atto costitutivo può prevedere una pluralità di amministratori che operino disgiuntamente o congiuntamente in deroga al principio di collegialità.
In tal caso, salvo diversa espressione statutaria, si applica la disciplina dei sistemi di gestione nell’ambito delle società di persone.
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Funzionamento dell’organo amministrativo
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Amministrazione disgiuntiva
Ciascun amministratore è investito individualmente del potere di amministrare la società. Non è necessaria la preventiva consultazione degli altri amministratori per il compimento di un qualsiasi atto gestorio.
Ciascun amministratore ha un diritto di opposizione all’operazione che il singolo amministratore intenda porre in essere, prima che questa sia intrapresa. In caso di opposizione, la competenza della decisione spetta alla maggioranza dei soci.
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Funzionamento dell’organo amministrativo
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Amministrazione congiuntiva
Per il compimento delle operazioni sociali è necessario il consenso di tutti gli amministratori.
É possibile prevedere un criterio di maggioranza, che va calcolato a
“teste” qualora ci siano amministratori non soci, mentre a maggioranza di partecipazione al capitale sociale in caso di tutti amministratori soci.
Comunque gli amministratori non possono compiere singolarmente nessun atto, salvo che vi sia l’urgenza di evitare un danno alla società.
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Funzionamento dell’organo amministrativo
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Amministrazione affidata ai soci
Nell’atto costitutivo i soci possono prevedere di:
• Riservare alla loro competenza determinate materie afferenti la gestione della società;
• Decidere sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del c.s. sottopongono alla loro approvazione.
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Funzionamento dell’organo amministrativo
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Riserva di competenza dell’organo amministrativo
Ai sensi dell’art. 2475 co. 5 c.c., rimangono in ogni caso di competenza dell’organo collegiale:
• La redazione del progetto di bilancio;
• La redazione dei progetti di fusione o scissione;
• La decisione di aumento di capitale
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Controlli nelle s.r.l.
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Nell’ambito delle s.r.l. troviamo delle specifiche ipotesi di obbligo di nomina di un organo di controllo (art. 2477 c.c.). Al di fuori di tali casi è rimessa all’autonomia statutaria la scelta di nominare controllori nonché la determinazione delle competenze e dei poteri degli stessi.
É presente un’alternatività tra revisore e collegio sindacale/sindaco unico Ulteriori poteri di controllo sono attribuiti ai soci
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Controlli nelle s.r.l.
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Controllo obbligatorio
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Controlli nelle s.r.l.
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Controllo obbligatorio - nomina
L’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell’organo di controllo o di revisione. La nomina può essere effettuata con la medesima assemblea che approva il bilancio.
In caso di omessa nomina si potrebbe determinare una causa di scioglimento per impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell’assemblea.
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Controlli nelle s.r.l.
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Organo di controllo e revisione legale
La funzione di revisione legale è distinta dalla funzione di controllo legale svolta dal sindaco unico o dal collegio sindacale. Per la funzione di sindaco la normativa è quella prevista dal Codice Civile, per quella del revisore la normativa è quella del D.Lgs. 39/2010.
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Controlli nelle s.r.l.
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Controlli facoltativi - autonomia statutaria
L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze ed i poteri, la nomina di un organo di controllo o di un revisore (art. 2477 c.c.). In assenza di speficazione, l’organo di controllo/revisione si intende monocratico (sindaco unico/revisore unico).
Le motivazioni possono derivare da:
• Richiesta di terzi;
• Richiesta di soci non amministratori.
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Controlli nelle s.r.l.
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Controllo da parte dei soci
I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere notizie dagli amministratori circa lo svolgimento degli affari sociali.
Potranno consultare, anche tramite professionisti di fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione (art. 2476 c.c.).
A prescindere dalla presenza di organi di controllo o dall’entità della quota posseduta.
Diritto di informazione e diritto di consultazione
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Controlli nelle s.r.l.
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Legittimazione all’esercizio del controllo
I suddetti poteri di controllo spettano ai soli soci che non partecipano all’amministrazione. Il socio amministratore ha già il diritto di accedere a tutta la documentazione e anzi dovrebbe vigilare.
Sono legittimati al controllo anche il socio ex amministratore ed il socio recedente o escluso.