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L'economista: gazzetta settimanale di scienza economica, finanza, commercio, banchi, ferrovie e degli interessi privati - A.24 (1897) n.1228, 14 novembre

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L'ECONOMISTA

GAZZETTA SETTIMANALE

SCIENZA ECONOMICA, FINANZA, COMMERCIO, BANCHI, FERROVIE, INTERESSI P R IV A T I

Anno XXIV - Voi. XXVIII

Domenica 14 Novembre 1897

N. 1228

DESIDERI E MEZZI

L e notizie più o meno esatte che fanno conoscere 0 tendono a far conoscere le tra tta tive intavolate tra 1 diversi S tati per sistemare le più scottanti q uestioni sia n e ll’ Europa orientale che n e ll’ A ffric a , eccitano alcuni ad esclam are: - Vedete ? Se avessimo accet­ tato di cooperare co ll’ In g h ilte rra nella conquista d e ll’ E g iito ! - V ed e ie? Se avessimo fortem ente te­ nuto la colonia E ritre a ; - V edete? Se avessimo dato m a gg ior espansione alle nostre forze m ilita ri e po­ tessimo p iù efficacemente in te rlo q u ire nelle cose di O riente.... e via di seguito.

Ora non v i ha dubbio che se 1’ Ita lia fosse stata in diverse condizioni avrebbe potuto quasi im p o rre a ll’ In g h ilte rra di con divide re il d om in io d e ll’ E g itto e tenere per sè tutto l’ alto N ilo , compresa I’ A b is - sinia ; - se l’ Italia fosse stata diversa, appena la Francia occupò T u n is i avrebbe sbarcato un corpo di occupazione a T rip o li e si sarebbe im p ad ro nita della T rip o lita n ia e della C iren a ica ; - se avesse avuto altra forza avrebbe im p ed ito a ll’ A ustria di a m m in istra re la Bosnia e la Erzegovina od avrebbe am m inistra to per amore di e q u ilib rio l’ A lbania e I’ E p iro ; - se ancora l’ Italia fosse stata diversa quando l ’ In g h ilte rra ha occupato C ipro si sarebbe affrettata a prendersi Candia o R odi ecc. ecc.

Ma è evidente che un sim ile modo di ragionare trova cre dito soltanto perchè la c u ltu ra del paese nostro è così scarsa che le associazioni di idee si rendono d iffic ili, quando il cervello sia anche un poco alim entato dal desiderio.

E, veram ente, anche una superficiale riflessione conduce facilm ente a com prendere che una s im ile p olitica - non discuterem o ora se buona o no - non è possibile se non quando esistano i mezzi per farla valere con una certa serietà. E se ric o rd ia m o che sono anni ed anni che g li u om in i p iù a utorevo li di tecnica m ilita re discutono acerbam ente per ottenere dal b ilancio dieci o ve n ti m ilio n i di p iù per l’ esercito; che i p iù a rd iti accorderebbero alla m arina venti m ilio n i di aum ento, g li am pi e la rg h i desideri che p iù o m eno velatam ente alcuni organi della pub­ blica opinione fanno sentire, rappresentano desideri m orbosi che nuocciono al buon andamento della cosa pubblica , inquanto im pediscono o rita rd an o alle m o ltitu d in i il concepim ento della vera condizione delle cose.

In fa tti, suppongasi pure che con n uo vi s a c rific i di tu tti g li a ltri servizi, già cosi m iseri e spolpati e con n uovi to rm e n ti per i c o n trib u e n ti, si fosse a rriv a ti a tenere sotto le a rm i cinquanta m ila u o m in i d i p iù

e m ettere in mare tre od a rche q u a ttro n a vi di p iù d i quelle che abbiamo ; a quale ris u lta to avrebbe p o ­ tuto con du rci un s im ile sacrifizio ?

Forse che avrem m o potuto sostenere una spedizione in E g itto assieme a ll’ In g h ilte rra che ha non soltanto valo ro si soldati ed a b ili co n d o ttie ri, ma è anche ca­ pace di fo rn irli di tu tto quanto le abbisogna e di con­ sacrare ai suoi scopi p o litic i m ig lia ia di s te rlin e ?

Forse che ci sarebbe stato possibile in trap re nd ere, sia pure consenziente I’ E uropa, una occupazione di una parte della costa orientale a dria tiea , dove v i sono paesi che non danno, ma chiedono denari a chi li am m inistra?

Forse che avrem m o potuto sul serio, come fanno l’ In g h ilte rra e la F ran cia , occupare il te rrito rio che v irtu a lm e n te ci è stato assegnato in A ffric a come zona dove esplicare la n o s tra influenza?

Certo è bene co ltiv a re la fede negli a lti e fu tu ri destini della patria ; certo è bene per le nazioni, come per g li u o m in i farsi vale re d i più di quello che effettivam ente non si sia ; ma vale sopratutto la m is u ra ; e nulla è p iù odioso ed antipatico nel v i ­ vere c ivile quanto la ino p po rtun a e petulante in tr o ­ m issione di chi sembra v o le r tu tto , ed è incapace di d ig e rire le poche cose che sa.

Quanto diversa sarebbe ora l’ Italia se in questi 30 anni dal suo com pim ento avesse adottata sem pre una p o litica energica nel d ifendere le cose p ro p rie , nel respingere le indebite ingerenze a ltru i, ma tutta riv o lta con opportuno e studiato ra cco glim e n to a farsi forte e rispettabile non nei desideri, chè questi sono m olto fa c ili, ma nei mezzi che dom andano, at­ tività per essere p rod o tti, sicurezza ed o rdin e per essere conservati, m o ra lità e fid u c ia per essere fatti valere !

Ma la generazione pure così a m m ire vo le che ha fatto l’ Italia , o perchè nel com pierla ha esaurito sè stessa, o perchè si è lasciata sopraffare da m e dio cri im ita to ri, o per tu tte e due le cose insiem e, ha tra ­ smodato nei d eside ri e appena appena u n ite le diverse p arti del bel paese, sognò già T egemonia di a ltri secoli. La re tto rica ha aiutato l’ e rro re ; la g ra n ­ dezza di Roma, la storia dei g ran d i C om uni, la terza c iv iltà , il nuovo rinascim ento, ec., ec., hanno e m pito, pazienza la bocca, ma anche il ce rve llo d i m o lti fra i d irig e n ti, e si è messa la nazione su una v ia dove ad ogni tappa si doveva rin n o v a re una d elle g lo rie passate; così oggi le m o ltitu d in i ine b bria te da tante fra si, a m alincuore obbediscono quando la voce im ­ periosa della necessità e la m inaccia im m in e n te di una totale ro vina , le costringe a tornare in d ie tro ed a rim anere in p iù angusti co n fin i.

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14 novembre 1897 L ’ E C O N O M I S T A

tim a parte de! secolo, manca quasi affatto una suf­ ficiente associazione di due idee, quella dei desideri e quella dei mezzi.

L ’ im pianto dell’ esercito ha per base il desiderio di numerose schiere e non si hanno i mezzi per a rm a rle, vestirle ed is tru irle come converrebbe; — nella m arina i l desiderio ci spinge ad avere m olte n avi, ed i mezzi ci mancano per farle navigare quanto sarebbe necessario ad istruzione di chi le guida ; __ nei lavo ri p u b b lici facciam o leggi che abbracciano ferro vie , bonifiche, la v o ri p o rtu a li, nel desiderio di rim u n e ra re la tenacia del nostro com m ercio e della nostra produzione agraria, e si vede tosto che i mezzi ci obbligano a ferm arci a mezza strada ; — n e ll’ e d i­ lizia che doveva m ig lio ra re le m aggiori nostre città sem iniam o ro vine nuove accanto alle vecchie, perchè ¡d e s id e ri sono sproporzionati ai m ezzi; — nella po­ litic a estera abbiamo avuto prove num erose che le aspirazioni nostre sorpassavano la nostra potenzialità e g li a ltri S tati o ci trascurarono, o ci ingannarono o ci furono apertam ente o stili.

Ciò m algrado, le lezioni non sono bastate, perchè ancora oggi a lcu ni p erio dici — che si vede risp on ­ dono ad un sentim ento del paese perchè sono d if ­ fusi ed a ccreditati — continuano a lam entare che la politica in te rn a ed estera d e ll’ Italia sia troppo d i­ messa e si scagliano contro un uomo illu s tre che avrà forse permesso che si compiano degli e rro ri, ma dà prova di averlo compreso, quando” lancia ai paese una v e rità sacrosanta: siamo poveri.

E il sign ifica to d e ll’ am m onim ento contenuto in q uelle due parole è tanto p iù im portante ed elevato, in quanto la povertà è nel caso nostro non assoluta, ina deriva da una morbosa sproporzione tra i d e - sideri ed i mezzi.

Manca al paese una sana intelligenza della propria potenzialità economica.

LE MONETE DIVISIONALI DELLA LESA LATINA

Si annuncia che è stato firm a to il 3 corrente da­ g li Stati della U nione m onetaria latina l’ accordo re ­ lativo a una nuova coniazione d i monete d iv is io ­ n ali. D i questo negoziato ci siamo già occupati quando apparve l’ a rtico lo del com m . S trin g h e r nella « Nuova A ntologia » Ora i te rm in i d e ll’ accordo sono p re c i­ sati in modo che è stato convenuto che in ciascuno dei cinque S tati - Ita lia , Francia, B elgio, Svizzera e Grecia - la nuova moneta divisionale sarebbe co­ niata m ediante un valore eguale preso dallo stock di scudi di cinque fra nchi i quali verrebbero tra ­ sform ati in spezzati senza danno della circolazione che è anzi piuttosto ingom brata dagli scudi. Tutta via la F rancia è autorizzata a non trasform are che 127 m ilio n i di pezzi da 3 fra n ch i in moneta d ivision ale ; essa potrà fabbricare con verghe d’ argento 3 m ilio n i in pezzi di 2 e 1 franco e di 30 centesim i. Il gua­ dagno che tra rrà da questa trasform azione di verghe d argento in monete sarà della metà del valo re n o m i­ nale, ossia di 1 m ilione e mezzo circa e questa somma v e rrà consacrata alla rifu sio ne delle monete d’ oro e d ’argento logore, com inciando da quelle d’ oro.

Gii a ltri S tati hanno anch’ essi la facoltà di co­ m are p e r 3 m ilio n i di fra n c h i con verghe d’ argento

anziché con scudi e quanto alle somme complessive di cui essi potranno accrescere lo stock di moneta divisionale sarebbero 30 m ilio n i per l ’ Ita lia , 6 pel ! B elgio e 3 per la Svizzera.

Questo accordo in realtà giova sopratutto alla F ra n c ia ; l ’ Italia , la Svizzera e il Belgio hanno a n ­ e li’ essi certo un beneficio, ma del tutto esiguo rim - petto a q uello della F ran cia . E si capisce che la stampa francese a pp ro vi la convenzione p u r osser­ vando talu no - come il G u yot - che non v i è nessuna ragione di acquistare verghe per coniare 3 m ilio n i di fra n c h i quando si ha uno stock consi­ derevole di scudi da u tilizzare. C om unque sia di ciò, e per quanto appaia ris ib ile questo provvedim ento dei 3 m ilio n i coniali con verghe, la questione dal punto di vista italia no é differente e m erita qualche considerazione.

Le differenze tra i contingenti per le nuove co­ niazioni o m eglio la c ifra alta d i n u o vi spezzati che la F ran cia potrà coniare, viene spiegata colla estensione che ha avuto il d o m in io coloniale fra n ­ cese n eg li u ltim i d od ici anni. I centotrenta m ilio n i di spezzati d’ argento dovrebbero se rvire non solo p e r la m adrepatria, ma anche p6r le colonie. E la cosa sarà anche esa tta ; ma poiché l ’ U nione m one­ taria esiste tuttora e g li S tati non hanno libe rtà di coniazione degli spezzati pareva che una concessione così larga alla F ran cia dovesse tro va re un co rre - spettivo adeguato a beneficio del nostro paese che non ha alcuna ra gione d i accrescere la massa dei p ro p ri spezzati.

In fa tti si veda q u a l’ è la nostra condizione re la ­ tivam ente alla moneta divisionale. G li spezzati rac­ c o lti nelle casse e ra ria li, scriveva lo S trin g h e r tre mesi sono, rappresentano un valo re di 1 4 5 " m ilio n i; dei q ua li 2 0 costituiscono parte degli 8 0 m ilio n i de­ positati a copertura dei b ig lie tti di Stato, H O sono im m o b ilizza ti come controvalore dei buoni d i cassa, e 15 stanno a disposizione del tesoro che ne potrà a ttrib u ire sino a 10 m ilio n i a parziale copertura d e ll’ eventuale em issione supplem entare di 43 m i­ lio n i d i b ig lie tti d i Stato, prevista dalla legge sui p rovved im e nti bancari del 17 gennaio di quest’anno. Restano effettivam ente lib e ri 5 m ilio n i, ai q ua li si aggiungeranno q u e lli da ritr a rr e per rifu s io n i d i scarti e q u e lli che lentam ente verra nn o in tro ita ti dalle dogane. La somma non è grossa e l ’ aggiunta di 30 m ilio n i di monete nuove alle d isp o n ib ilità at­ tu a li, per em ettere in cam bio u n ’ a ltra serie di buoni

di cassa affine di u tilizzarne la coniazione, potrebbe

parer non soverchia, se accanto ai p icco li b ig lie tti non circolassero 20 m ilio n i in spezzati di n ich elio e 80 m ilio n i in monete di bronzo. A ccrescere, ora come ora, la circolazione frazionale indip en de nte ­ mente da una rifo rm a del regim e della moneta spic­ ciola, forse potrebbe essere pericolosa. L ’aggiunta di n u o vi buoni a q u e lli esistenti - ferm a rim anendo la circolazione delle specie erose — potrebbe d eter­ m inare una pletora di questi non g ra d iti s tru m e n ti di scam bio, con fastidio delle popolazioni n e lle re ­ gioni p iù in d u s tri d’ Italia e con rive rb era zion e sfa­ vorevole sul pubblico tesoro, che vedrebbe riflu ire e stagnare nei suoi fo rz ie ri la valuta esuberante.

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-14 novembre 1897 L ’ E C O N O M I S T A 723 n ia re (iella moneta d ivision ale si può com prendere.

D al 179o alla fine di giugno di quest’ anno le sue coniazioni (dedotti i pezzi dem onetizzati) di spezzati am m ontarono a 2 6 1 ,5 9 7 ,8 3 1 .5 0 m entre il lim ite di coniazione delle monete d iv is io n a li è, in base agli accordi m onetari della Lega latina, di 2 6 4 m ilio n i ; l ’ Italia invece ha il lim ite di 2 02 m ilio n i, e dal 1862 ha coniato in spezzati appunto una somma di poco superiore dalla quale però vanno detratte le r if u ­ sioni. Ora si può am m ettere senza d iffic o ltà che una differenza di 60 m ilio n i circa nella circolazione d i­ visionale d’ argento tra la F rancia e l’ Ita lia sia troppo piccola in paragone al m ovim ento degli scambi dei due paesi ; e che se poi si tien conto delle colonie quella differenza sia a d d irittu ra meschina. Ma ap­ punto perchè la Francia ha bisogno d i uno stock di spezzati superiore a ll’ attuale, è l’ Ita lia quel biso­ gno non ha, appare naturale e log ico, dato lo stato attuale di questa questione, che si finisca una buona volta di m antenere un re gim e internazionale per g li spezzali. Ciascuno Stato dovrebbe ria cqu ista re la p rop ria libe rtà d’azione in fatto di spezzati d'a rg en to, moneta questa che servendo ai p icco li scambi non può avere se non carattere nazionale ; ■ serve pei bisogni della località e la legge locale e sclusiva- mente dovrebbe regolarne la coniazione in vista appunto di quei bisogni locali. Invece per m antenere in vigo re u n patto, che in questa parte in d u b b ia ­ m ente ha fatto il suo tem po, si assiste a questo cu­ rioso spettacolo che si lesina a chi ha bisogno di coniare spezzati la facoltà di farlo, e si dà a c h i non ne ha affatto bisogno, m ettendo così quest’ u ltim o in grado di peggiorare la propria circolazione m o­ netaria già afflitta da tanti m alanni.

I letto ri rico rd e ra n n o che nel 1 8 9 3 deploram m o che non si fosse saputo ottenere una vera naziona­ lizzazione degli spezzati. O g g idì non possiamo non deplorare nuovam ente che n e ll’ occasione di questo negoziato, che fa g l’ interessi e soddisfa i bisogni della F ra n cia , non si sia riu s c iti a sostitu ire alla pseudo nazionalizzazione portata dalla convenzione del 1893 un p rovvedim ento efficace e ris o lu tiv o . Invece rim a n e in vigo re l’ a rtico lo 18 d e ll’ accordo del 1 89 3, che dice testualm ente : « au cas où, la convention du 6 novem bre 188 5 ayant été dénoncée, il serait p ro - cédé à la liq u id a tio n de l ’ union, l’ a rt. 15 du p ró- sent arrangem ent re s te ra it seul a p p lic a le et l’ ob— b lig a tio n imposée à chaque È ta t, par l’ a rticle 7 de'Ia convention précitée, de re pren dre pendant urie annóe sès monnaies d ivision aires d’ argent, serait rem ise en v ig u e u r. » E quel povero a rtico lo 15 che solo ed unico resterebbe applicabile in caso di denuncia della convenzione del 1885, riconosce nel G overno ita li ino la facoltà di p ro ib ire la uscita delle m onete d iv is io ­ n a li. I l che v u o l dire, in sostanza, che se l’ Unione si scioglie noi ci potrem o tro va re in condizione di d o ­ vere acquistare ancora alcune diecine d i m ilio n i di spezzali, dal m om ento che tra Tesoro e Banche ne hanno circa 1 45 m ilio n i, m entre le em issioni a m ­ m ontano a o ltre 2 0 0 m ilio n i. E non bisogna d im e n ­ ticare che l’ operazione del 1 8 9 3 -9 4 per fa r rim p a ­ tria re g li spezzati costò a ll’ e rario ita lia n o 8 m ilio n i ed a ltri 3 m ilio n i erano già stali spesi pel r itir o delle monete d iv is io n a li operato in anticipazione stante l ’ urgenza dei bisogni, ma con ris u lta ti e ffim e ri.

L ’ accordo firm a to il 3 novem bre soddisfa dunque g l’ interessi della F rancia e della Svizzera non q u e lli d e ll’ Ita lia , la quale m entre avrebbe tu tto l ’ interesse

a rim e tte re in circolazione g li spezzati. P er questo ha bisogno del concorso dei suoi alleati m onetari, i q ua li dovrebbero accogliere il concetto che la nazio­ nalizzazione degli spezzati è una necessità per l ’ Italia se essa non deve essere costretta - per non perpe­ tuare il regim e dei buoni di cassa - a uscire dalla U nione latina. La proposta fatta d a llo S trin g h e r, che cioè la nazionalizzazione parziale degli spezzati ita ­ lia n i sancita d a ll’ accordo del 1893 abbia pieno effetto a favore nostro in q ua lu n q u e caso affinchè non c o rra l ’ alea d i sfu g girci quando ci sarebbe più necessaria, è un mezzo term ine che non costerebbe certo alcun s a crificio a g li a ltri S tati ma non riso lve re bb e com ­ pletamente la questione, m entre la soppressione del- l’ a rt. 18 d e ll’ accordo 1 89 3, ossia d e ll’ obbligo di r i ­ prendere n e ll’ anno successivo alla liqu ida zion e della U nione g li spezzati, toglierebbe qualsiasi possibilità che rim essi in circolazione tornassero a e m igrare .

Il rio rd in a m e n to della nostra circolazione m one­ taria, ora che il pareggio è quasi rico n q u ista to , si im pone o gni g io rn o di p iù , e naturalm e nte c i con­ viene com inciare dalla circolazione degli spezzati togliendo la im m o b ilità alle piccole monete raccolte con tanto dispendio dal Tesoro. L a F ra n cia stessa nel 1893 per bocca dei suoi delegati non si d im o ­ strava con traria alla nazionalizzazione generale degli spezzati, perchè dunque non si è saputo o v o lu to tra r p a rtito d a ll’ accordo reso necessario dalla d e fi- cenza d i spezzati in F rancia e nella Svizzera ? Que­ sto non si riesce a spiegare. E n oi che non siamo stati mai avversari di una entente cordiale con la F ra n cia , che sempre sostenemmo la reciproca con­ venienza e u tilità di b uo ni ra p p o rti econom ici e f i­ nanziari tra i due paesi, questa volta dobbiam o francam ente riconoscere che non hanno to rto coloro che osservano tra tta rs i di una convenzione favore­ vole agli interessi francesi e in tu tto d im entica dei v e ri e u rg e n ti bisogni d e ll’ Italia .

Il guadagno che I’ Ita lia potrebbe fare coniando con scu d i e verghe 30 m ilio n i d i spezzati non è il compenso p iù desiderato e desiderabile che il paese ha d iritto d i aspettarsi. A nzi il governo che senza alcun bisogno della circolazione si facesse a c o ­ niare spezzati, ossia una moneta falsa, darebbe un tristissim o esempio e proverebbe che in m ateria m o ­ netaria i g overna nti per un m agro u tile m e rcan tile pel tesoro hanno tra scu ra to un vero interesse p u b ­ blico generale. Può il P arlam ento in queste con­ d izio ni approvare l’ accordo del 3 c o rr. ? Ne d u b i­ tiam o.

CONTRITO ALLA QUESTIONE DEGL’ INFORTUNI DEL LAVORO

È da temere però che m anchi l ’ in izia tiva . In verità g l’ in d u s tria li, appartenendo alla classe p iù elevata della società, dovrebbero avere u n chia ro ed esatto concetto dei ra p p o rti e co no m ici a ttu a li, e d ovrebbero, di lo r spontanea v o lo n tà , a pplicare in pratica q u e lli alm eno fra i ta n ti d e tta ti della g iu s tiz ia e della scienza, che non sono in opposizione neppure al loro presente interesse. Che anzi, in m a te ria d i in fo rtu n i del lavo ro , d a ll’ applicazione dei p rin c ip i

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724 L ’ E C O N O M I S T A 14 novembre 1897 scie n tifici suaccennati, essi ritra rre b b e ro subito un

van tag gio ; poiché oggi, e specialmente in Ita lia , i trib u n a li, in mancanza di p rovved im e nti, che riv e r­ sino, come sarebbe giusto, l’ onere degli in fo rtu n i fo rtu iti sui consum atori, condannano spesso l’ in tra - prenditore al risarcim ento del danno; e questi non può sempre rivalersene nella vendita dei prodotti, perchè, nella generale concorrenza, i p rodotti d i fab­ b riche meno colpite o non colpite affatto da in fo r­ tun i potrebbero per questo rip o rta r v itto ria sui suoi. Ma, se la privata iniziativa manca, deve s u p p lirv i 1’ opera dello Stato. Poiché, se non può a ttrib u irs i allo Stato una funzione m u ta trice dei ra pp o rti eco­ n o m ici, nella loro sostanza, ma piuttosto si deve r i ­ conoscere lo Stato stesso, fig lio della costituzione eco­ nom ica, non e li si può però negare una funzione in te g ra trice delle forze in d iv id u a li, specialmente q ui, dove si tratterebbe di consociare un p rin c ip io di economia e di giustizia, che, come abbiamo a vve rtito , non danneggia neppure g l’ interessi di quella classe, che prevalentem ente è rappresentata dallo Stato.

Io vagheggerei però che l ’ opera dello Stato fosse sem plice e lim ita ta in ris tre tti con fini. Una legge, la quale senz’ a ltro obbligasse g l'im p re n d ito ri, come rappresentanti e gestori della società consum atrice, a ris a rc ire ai loro operai i danni d e riv a n ti dagl’ in ­ fo rtu n i fo rtu iti ine re nti a ll’ in d u s tria , dovrebbe ba­ stare. Poiché, dato l’ obbligo g iu rid ic o , l’ interesse stesso renderebbe agl’ im p re n d ito ri più agevole ca­ pirne la genesi e la causa e certo suggerirebbe loro di ric o rre re a ll’ assicurazione, per operare effettiva­ mente il riversam ento d e ll’ onere nel costo di p ro ­ duzione.

Ma se lo Stato volesse avere m aggiori garanzie, volesse cioè in ogni modo assicurare a g li operai il puntuale e pronto pagamento delle indennità e vo ­ lesse anche p re m u n ire g l’ in d u s tria li in te llig e n ti dalla apatia e dalla poca perspicacia degli a ltri, potrebbe fare un passo di più ed obbligare direttam ente ed esplicitam ente g l’ im p re n d ito ri a ll’ assicurazione, fis ­ sandone anche le m odalità p rin c ip a li.

In fa tti, sebbene non sia dubbio che l ’ assicurazione volo nta ria è meno gravosa e p iù rispondente ai desiderati della scienza, pure io rite ng o che, conte­ n u to nei lim iti sopra d elineati, possa l’ istitu to della assicurazione obbligatoria facilm ente s ch e rm irsi dalle tante obiezioni, che g li sono state fatte.

Im perocché - ammesso che dalle nuove presenti e reali condizioni dell’ in d u stria e del lavoro sorga in favo re del lavoratore un nuovo d iritto di essere cioè ris a rc ito dei danni provenienti dagl’ in fo rtu n i fo rtu iti in e re n ti a ll’ in d u stria - ammesso che questo ris a rc i­ mento debba essere sostenuto dai consum atori dei p ro d o tti d i q u e ll’ ind u stria , nella quale g l’ in fo rtu n i fo rtu iti si sono v e rific a ti - ammesso che si possa pretendere dallo Stato, anche nelle condizioni a ttu a li della sociale economia, il riconoscim ento di questa verità , che non può in alcun modo danneggiare g li interessi della classe econom icam ente dom inante - ammesso che l’assicurazione sia l’ unico mezzo perchè ambedue queste verità siano, col m aggior vantaggio di tu tti, applicate - ammesso, dico, tutto ciò, nulla tro vo di p iù u tile che, ove l’ assicurazione non sia spontaneamente attuata per deficienza di perspicacia o di privata iniziativa, possa lo Stato im p o rla con una legge, la quale più che v io la trice della libertà d i alcuni pochi, p riv i di una giusta concezione del lo ro vero interesse, potrebbe d irsi consacratrice di

un ra pp o rto d i giu stizia e tu tric e d e ll’ interesse ge­ nerale.

Ma l ’ assicurazione o bb liga to ria , di cui parlo, non muta lo stato delle cose in m ateria di in fo rtu n i p ro ­ d otti da negligenza o dolo d e ll’ im p re n d ito re .

P er questi rim angono naturalm e nte in v ig o re i p rin c ip i del d iritto co m u n e : l ’ ind u stria le è verso il lavoratore civilm e n te responsabile dei danni, e non in base al contratto di locazione, come da alcuni fu detto, ma in base a quel sommo p rin c ip io , che, come fa parte delle leggi di ogni popolo c iv ile , è scritto anche n e ll’ A rt. 1151 e seguenti del nostro Codice.

Nè è qui il caso di parlare della convenienza di sta b ilire alm eno tem poraneam ente indennità lim ita te : si tratta di in fo rtu n i e v ita b ili, che doveva evitare, e per dife tto di naturale capacità, d i diligenza o di mezzi econom ici non li ha e vita ti; deve perciò sop­ portare l’ onere del com pleto risa rcim en to.

E non può lo Stato estendere l'assicurazione o b ­ b ligatoria anche agli in fo rtu n i d e riv a n ti da colpa del- l ’ in d u stria le , poiché, m entre l ’ onere di questi non deve sul consum atore ricadere, anche g l’ im p re n d i­ to ri d ilig e n ti ed a ttiv i rise ntire bb ero, sotto form a d i aum enti di prem io, g li effetti della negligenza degli a ltri. Ciò o ltre ad essere ing iu sto , s'arebbe anche dannoso, poiché non consiglierebbe certo g l’ in d u ­ s tria li a perseverare nella loro diligenza, che dopo tu tto rich ie d e spese non ra re e non lie v i e d im i­ nuendo la diligenza aum enta naturalm e nte la pro­ b a b ilità d’ in fo rtu n i.

In m ateria d ’ in fo rtu n i d e riv a n ti da colpa o dolo d e ll’ im p re n d ito re , lo Stato dovrebbe occuparsi sol­ tanto del modo con cui 1’ operaio può ottenere il ris a rc im e n to . Non im p o rta m i d ilu n g h i a dim ostrare che, m entre le vie della procedura comune sono lunghe e dispendiose, sarebbe invece necessario al lavo ra to re una via facile e breve, specie nei casi d ’ in fo rtu n io p iù g rave , di disgrazia m aggiore.

Io credo, ad esempio, che ove fosse ben co m ­ posto, di u o m in i tecn ici e p ra tic i, un C onsiglio a rb itra le (p ro b iv iri) ; nel quale fosse assicurata la rappresentazione efficace d e ll’ elem ento lavo ra to re , potrebbe essere buon g iu d ice nelle cause di in ­ fo rtu n i. Il procedim ento dovrebbe essere speditis­ sim o. La questione della prova, tanto discussa e dalle varie d o ttrin e in diverso m odo riso lta , perde­ rebbe la sua im portanza dinanzi a questi g iu d ic i, che rice rche re bb ero la v e rità con tu tti i mezzi. Il C on­ siglio , (v is ti i regolam enti p re v e n tiv i — sentite le p a rti e q ua nti possono, a suo a vviso, fo rn ire schia­ rim e n ti, nonché il rappresentante d e ll’ Associazione o Società assicuratrice, interessata ad escludere che si tra tti d’ in fo rtu n io in e v ita b ile ed inerente a ll’ in ­ d u s tria ) dovrebbe g iu d ica re se l’ in fo rtu n io è d e ri­ vato da colpa o dolo d e ll’ im p re n d ito re , ovvero si tratta d’ in fo rtu n io fo rtu ito , ovvero d erivante da colpa o dolo del lavoratore. Se si prova che I' in fo rtu n io è fo rtu ito ed inerente a ll’ in d u stria , spetta a ll’ Is ti­ tuto assicuratore ris a rc ire il danno ; se I’ in fo rtu n io è prodotto da colpa o dolo d e ll’ im p re n d ito re , si sta­ bilisce la somma del risa rcim en to e si condanna l ’ im p re n d ito re a pagarla. La deliberazione del C on­ siglio a rb itra le dovrebbe essere resa esecutiva con

decreto del P retore.

(5)

14 novembre 1897 L ’ E C O N O M I S T A 725 colpa o dolo d e ll’ im p re n d ito re l ’ unica rifo rm a le g i­

slativa possibile è una rifo rm a di procedura. Per il resto deve rim a n e r ferm o il d iritto com une vigente.

Quanto alla colpa del lavoratore, rite n g o che, quando questi subisce u n danno per negligenza p ro p ria , sia p u r m inim a, non ha d ir itto a ris a rc i­ m ento. N on parliam o poi del caso in c u i il danno sia fru tto del suo dolo.

È inaccettabile la proposta, che pure fu avanzata da m o lti fa u to ri della teoria del rischio professionale, d i obbligare g li operai a c o n trib u ire con una p ro ­ pria quota a ll’ assicurazione contro g l' in fo rtu n i fo r­ tu iti ; poiché, prescindendo dal fatto che l’ operaio con tribu isce già sufficientem ente coi beni im p ag ab ili della salute e della vita, l’ onere degli in fo rtu n i fo r­ tumi deve pesare sui consum atori : e che mezzo avrebbe oggi I’ operaio per riv e rs a re il prem io di assicurazione, pagato per ta li fo rtu iti, nel costo di produzione ? Ma non si possono salvare g li operai d ag li e ffetti della lo ro negligenza. È vero che I’ a b i­ tud ine al pericolo avvezza inca uti. Ma questo potrebbe d irs i un risch io del lavoro e non è giusto che le con­ seguenze siano sopportate da a ltr i che dal lavoratore. N on è lecito dunque obbligare g l’ im p re n d ito ri ad estendere I’ assicurazione anche agl’ in fo rtu n i d e ri­ vanti da colpa del lavo ra to le, come non sarebbe neppure lecito obbligare g li operai ad assicurarsi coi p ro p ri m ezzi. G li operai, se credono e possono, si assicurino pure m utuam ente con tro g li e ffe tti della lo ro stessa negligenza, ad esempio lieve ; ma non c i può entrare lo Stato ; poiché, se un operaio crede di esser superiore a qualsiasi negligenza, non può essere costretto a sopportare, sia pure in m i­ nim a parte, g li effetti di q uella degli a ltri.

I recenti p ro g e tti di legge am m ettono il ris a rc i­ m ento anche quando causa d e ll’ in fo rtu n io è stato l’ operaio, purché non si tra tti di dolo.

Ma questa lib e ra lità è am piam ente compensata, come in un rapido esame di tali p rogetti vedrem o, da a ltri svantaggi, p rovenienti da un riconoscim ento non pieno e com pleto dei v e ri d ir itti che spettano al lavoratore.

E allora è m eglio pretendere questo rico no sci­ mento e non chiedere delle concessioni.

Riassumendo, io credo che tu tto q uello che pos­ siamo e dobbiam o pretendere oggi si è :

1. °) che per g l’ in fo rtu n i dipendenti da colpa o dolo d e ll’ im p re n d ito re o di persone da lu i d ip e n ­ denti sia mantenuta intatta la responsabilità e xtra ­ contrattuale degli a rtic o li 1 15 1, 1152, 115 3 del Co­ dice c iv ile ; soltanto, sia rifo rm a ta in proposito la procedura, per renderla p iù pronta, m eno dispen­ diosa, più accessibile ai la vo ra to ri.

2. °) che per g l’ in fo rtu n i fo rtu iti in e re n ti alla natura d e ll’ in d u stria si stabilisca l’ assicurazione o b ­ b lig a to ria , in modo che l’ onere del risa rcim e n to dei danni d e riv a n ti da ta li in fo rtu n i sia sostenuto dai consum atori, sotto form a di aum ento del prezzo dei p ro d o tti.

3. *) che per g l’ in fo rtu n i fo rtu iti ind ip en de nti d a ll’ in d u stria , avve nu ti cioè sul la v o ro , non per il lavo ro , si riconosca che sono in fo rtu n i co m u n i, a cui tu tti g li u o m in i, e non solo i la v o ra to ri, sono esposti, e che q u in d i escon fu o ri d a ll’ am bito d i una legge sug l’ in fo rtu n i del lavoro.

4. °) che per g l’ in fo rtu n i dipendenti da colpa o dolo del lavo ra to re non s’ in trod uca no innovazioni al d iritto com une.

T u tto ciò senza p reg iud izio di quanto è stabilito d alle leggi penali, in p articola re dagli a rtic o li 3 7 1 , 375 del nostro Codice.

(Continua).

I DIRITTI DELL’ AZIONISTA

DI DIA SOCIEIi M I ! ESTERA IRREGOLARE CD» RAPPRESENTANZE I» ITALIA^

Y .

T u tti questi argo m e nti, coi q u a li si dim ostra chia ­ ram ente la competenza dei trib u n a li ita lia n i, perdono efficacia quando negli statuti sociali sia sta b ilita la g iu risd izio ne del trib u n a le della sede sociale per le questioni concernenti la società? No certam ente. P rim a di tutto, essendo l’ azione del socio di o rdine pubblico, è ovvio che una con traria dichiarazione contenuta in un patto fra p riv a ti non può d istru gg e re la com pe­ tenza dei trib u n a li n o s tri a g iu d ica rla . È in u tile fer­ m arsi a dim ostrare questa asserzione, che d eriva im m ediatam ente dai p rin c ip ii generali del D iritto . La società non potrà sfuggire alla g iu risd izio n e del m a­ gistrato italiano in v ir tù d’ una sem plice disposizione dei suoi sta tuti, quando contro questa disposizione c’ è una legge che tutela un p u b blico interesse.

In ogni caso, l ’ elezione d i d o m ic ilio a ttrib u tiv a di g iu risd izio ne s’ intende ed è sem pre fatta per g li affari e le controversie sorgenti dal con tratto di società. Per queste è n aturale che si elegga q ue l d o m ic ilio e quella g iu risd izio n e ; ma per le azioni del genere della nostra, che, lo rip etia m o, vanno con tro il patto sociale e derivano dalla legge, il d o m ic ilio e le ttivo non ha più da vederci. Esso servirà per le domande g iu ­ d iz ia li riv o lte ad ottenere d iv id e n d i, interessi, ecc., ma non per quelle tendenti a fa r d ic h ia ra re che la società si è costitu ita irre g o la rm e n te , e q u in d i non

esiste.

Anche in F rancia è stato accolto i l p rin c ip io che difendiam o, e si è deciso che se la competenza sta­ b ilita n e ll’ atto sociale vale per tu tto quanto si r ife ­ risce ad esso, per le azioni che non ci hanno n u lla da vedere rito rn a in vigo re la competenza o rd in a ria , ossia, in Francia, quella d e ll’ art. 14 del Codice N apo­ leone. Nel lo ro T ra tta to i sign ori L yon-C aen e R en au lt dicono che certam ente i francesi possono rin u n z ia re al benefizio d e ll’ a rt. 14, e questo accade appunto a llorché n e ll’ atto sociale c’ è una clausola d i ele­ zione di d o m ic ilio a ttrib u tiv a d i g iu ris d izio n e per tu tte le con trove rsie che concernono la società. Questa clausola però, osservano g li egregi s c ritto ri, non può essere opposta ai terzi, in o ltre anche per i soeii la clausola derogatoria s’ intende per le con-

testaz'oni sociali, ossia per quelle che i sodi, come tali, hanno conia società, a cagione d’ una diffi­ coltà relativa all’ interpetrazione od all’ esecuzione dell’atto di società. In tu tti g li a ltri casi i l socio

non è vincola to da q u e lla condizione, e può cita re la società in F ra n cia . « È n a tu ra le , in fa tti, consi­

derare soltanto per le contestazioni sociali una clau ­ sola re la tiv a alla competenza, contenuta in un atto di società » (V o i. I, n. 4 07 ).

(6)

726 L ’ E C O N O M I S T A 14 novembre 1897 A m aggior conferma della nostra opinione citiam o

Ja sentenza della Cass. di Firenze del 6 agosto 1877 in causa B o u to u rlin n (Legge, 1877, I, 8 35 ).

D unque è chiaro che nessuno degli argom enti da noi addotti potrebbe perdere n ulla della sua forzo p e r una condizione di questo g enere; non l’a rg o ­ m ento d e ll’ordine pubblico, perchè a questo non si può derogare con patti p riv a ti ; non 1’ argomento dell'azione derivante dalla legge, perchè abbiamo veduto come la clausola d e ll’ atto sociale non si possa estendere fino a queste azioni, che sono ad esso estranee; non l ’ argom ento della reciprocità, perchè una volta che questa teoria è accolta in F ran cia , s’ intende che i trib u n a li francesi non baderebbero a ll’ elezione di d o m ic ilio , e si rite rre b b e ro com pe­ te n ti; q u in d i n ello stesso caso altrettanto dovrebbero fare i n ostri pel n . 3 d e ll’ art. 103 del nostro Co­ dice di P rocedura C ivile .

V I.

V eniam o ora al m e rito della questione.

N o i abbiamo fatta l ’ ipotesi che la società abbia una rappresentanza in Ita lia ; perchè nel caso che 1’ ente si sia costituito a ll’ estero, ed iv i abbia avuto o rig in e e sviluppo, ovvero, dopo aver fatto a ll’ estero il suo atto costitu tivo , abbia poi portato in Italia l’ esercizio p rin cip a le del suo com m ercio e la sua sede, od anche il p rim o soltanto, non c’ è d i­ scussione; essendo esso nella p rim a ipotesi sog­ getto com pletam ente alla legge straniera, e nella se­ conda alla legge italiana.

Quando la società stabilisce una rappresentanza od una succursale in Italia , si debbono applicare g li a rtic o li 2 3 0 e 231 del nostro Codice di C om m ercio. S u ll’ interpretazione di questi testi di legge è sorta qualche discussione.

L ’ art. 2 3 0 prescrive che le società legalmente

costituite in paese estero, che stabiliscono una suc­

cursale od una rappresentanza in Ita lia , sono sog­ gette alle disposizioni del Codice rig u a rd a n ti il de­ posito e la trascrizione, l ’affissione e la pubblicazione d e ll’ atto c o stitu tivo , dello statuto, degli a tti m odi­ fic a tiv i d e ll’ uno o dell’ a ltro e dei bilanci ; se poi la società estera è di specie diversa da quelle in ­ dicale n e ll’ a rt. 76, deve adem piere le form alità re ­ la tive al deposito ed alla pubblicazione d e ll’ atto co­ s titu tiv o e degli statuti delle anonime.

Quali sono le form alità a cui accenna l’ art. 230? Secondo n o i non c’ è d u b b io ; per le società collettive ed in accomandita sem plice sono le form alità enum e­ rate n e ll’ a rtico lo 9 0, e per q uelle in accomandita per azioni ed anonim e, nonché per quelle di specie d i­ versa dalle società contem plate n e ll’ art. 76, le fo r­ m alità prescritte n e ll’ a rl. 91 ; o ltre poi alle altre di pubblicazione, ordinate d a g li a rtic o li 93 e seguenti. A ltri, invece, ha v olu to sostenere che le società, le­ galm ente costitu ite a ll’estero, quando pongono fra n o i soltanto una sede secondaria, hanno soltanto g li o b b lig h i im posti d a ll’ art. 9 2 alle società italia ne che vog lion o fondare una rappresentanza. U n attento esame dei testi d i legge dim ostrerà la poca esattezza d i questa teoria.

L opinione dei nostri avversari si fonda p a rtic o la r­ m ente sulla disposizione dell’ art. 232, che d ice : « L e società in nome c o lle ttivo ed in accomandita semplice costitu ite in paese estero debbono depositare per in ­ tero i l lo ro atto c ostitu tivo nella cancelleria del

T rib u n a le d i C om m ercio, nella cui g iu risd izio ne in ­ tendono di collocare il loro p rin c ip a le sta b ilim en to nel Regno, entro il term ine e per g li effetti in d i­ cati n e ll’ a rt. 90. Esse devono u n ifo rm a rs i alle d i ­ sposizioni d e ll’ a rt. 92, rispetto a gli sta b ilim e n ti se­ c on da rii od alle rappresentanze che istituiscono nel Regno. Le a ltre specie, di società costituite in paese estero debbono u n ifo rm a rs i alle disposizioni d e ll’ art. 91 nel Inogo ove istituiscono il loro p rin c ip a le s ta b ili­ mento, e alla disposizione del p rim o capoverso dello art. 9 2, rispetto agli s ta b ilim e n ti secondarii ed alle rappresentanze ».

Si è rite n u to da ta lu n i, fra cui la C orte d’ A ppello di M ilano, che quest’ u ltim o a rtico lo si applichi sol­ tanto alle società sem plicem ente e non già le g a l­ mente costituite a ll’ estero, ossia a quelle che fanno l’ atto co stitu tivo fuo ri d’ Ita lia , ma poi, d om icilian do si ed operando nel Regno, devono per l ’ u ltim o capo­ verso d e ll’ a rt. 230 essere in tutto e per tutto sot­ toposte alla legge italiana (C orte di A p p e llo di M i­ lano, 14 decem bre 1883, Legge 1884, I, 7 3 8 ). Inve ce g li a vversarli dicono che I’ art. 232 si r ife ­ risce a tutte, e stabilisce la procedura da seguire per ottem perare alle prescrizioni d e ll’ a rt. 230. Per conseguenza il sistema, secondo lo ro , sarebbe questo : le società legalm ente costituite in paese estero, che vogliono porre una rappresentanza nel nostro Stato, devono adem piere, se colle ttive ed in accom andita sem plice, le form alità prescritte nel p rim o capoverso d e ll’ art. 9 2 ; se anonim e od in accom andita per azioni, quelle p rescritte nel secondo cnpoverso dello stesso a rtico lo. Se invece non hanno fatto, a ll’ estero, a ltro che il lo ro atto c o stitu tivo , allora si applicano g li a rtic o li 9 0 o 91 secondo i casi, pel p rin c ip a le sta­ b ilim e n to , e 92 per le rappresentanze. In questa m aniera, si dice, si vengono a togliere le c o n tra d i­ zioni che sono nella lettera della legge, e si dà una in te rp etra zion e conform e allo s p irito di essa, che ha v o lu to riconoscere le società che hanno fu o ri d ’ Ita lia una legale esistenza.

A noi sembra che appunto la lettera della legge si opponga assolutamente a ll’ interpretazione av­

versaria. L ’ a rt. 2 30 dice che le società costituite legalm ente a ll’ estero devono adem piere le form alità p rescritte dal Codice pel deposito, affissione, tra sc ri­ zione, ecc. d e ll’ atto e degli statuti ; dunque la legge si rife risce agli a rtic o li che parlano di queste fo r­ m alità. Ora l ’ a rt. 92 (che g li a vv e rs a rii dicono r i ­ chiam ato dal 230) non ne parla nè punto nè poco, e si re string e a p rescrive re per le c o lle ttive ed in ac­ com andita sem plice il deposito del mandato al rap­

presentante, e per le società per azioni l’estratto della

deliberazione d e ll’assemblea che istituisce la ra pp re ­ sentanza. Come è possibile, q u in d i, che il legislatore, p u r accennando alle disposizioni del Codice concer­ nenti il deposito, la trascrizione, l’ affissione, ecc. ecc. si_ sia poi v olu to rife rire ad u n a rtico lo che queste disposizioni non contiene ? L ’ interpretazione data d ag li a vve rsa rii, e che pretende di co n cilia re i testi di legge, è dunque assolutamente co n tra ria alla lettera di essa.

(7)

14 novembre 1897 L ’ E C O N O M I S T A 727

del legislatore, restava qualche altra cosa da dire, e l ’ ha detta nel p rim o capoverso d e ll’ a rtico lo 232, prescrivendo che le società co lle ttive ed in acco­ m andita semplice debbano depositare tutto l ’ atto c o stitu tivo , e non già un estratto, com e quelle nazionali. Detto questo è stato tratto naturalm ente a parlare delle a ltre società, per far capire che l’ ec­ cezione è ristre tta alle p rim e .

Anche il V e la ri è di questa o p in io n e ; ed il M ar- g h ie ri (Cod. di com m . com m entato, V o i. I l, n. 8 8 4 ), dice che l ’ art. 2 30 distingue tre ipotesi : prescrive per le p rim e due le norm e re la tiv e alla p u b b lic ità , e per la terza non si occupa che della costituzione, e le regole di p ub blicità di quest’ u ltim a sono poi date d a il’ art. 232.

Può essere che, anche spiegandola in questa m a­ n ie ra , ci sia nella legge qualche rip etizion e ; ma neanche l ’ interpetrazione d eg li a vve rsa rli le toglie tutte, e, per di più, è con traria alla lettera del Codice. L ’ a rticolo q u in d i a cui si rife risce il 2 3 0 è l ’ a r­ tico lo 91. Le società anonim e legalm ente costituite a ll’ estero dovranno ottenere anche I' autorizzazione del trib u n a le : è in d u bitato , perchè questa è una delle fo rm a lità necessarie per la trascrizione; e, come disse la Corte di M ilano, sarà chiam ato a tale u ffic io il trib u n a le competente per te rrito rio , per analogia con l ’ a rt. 91 stesso.

D ai sopracitati a rtic o li si ritra e la conseguenza che se una società, dapprim a irre g o la rm e n te co ­ s titu ita anche nel suo Stato d’ o rig in e , si costituisse poi regolarm ente in questo, in Ita lia la sua esistenza non com incerebbe finché non avesse ottem perato alle p rescrizioni d e ll’ a rt. 230.

Queste regole si applicano, n aturalm ente, anche alle società appartenenti a quelle nazioni con cu i, p rim a del nuovo Codice di com m ercio, erano stati con­ chiu si dei tra tta ti p a rtic o la ri, per derogare alla legga del 1 83 3 che obbligava le società estere, che volevano fare operazioni in Ita lia , ad ottenere p rim a l ’ a u to riz ­ zazione del governo. U no d i questi accordi fu s ti­ pulato con la F ran cia , ed in base ad esso fu p ro ­ m ulgata la legge del 27 ottobre 1 860, col decreto analogo di pari data con cui si sta b iliva che « le società anonim e e le a ltre società co m m e rcia li, in ­ d u s tria li e finanziarie, che erano soggette n e ll’ I m ­ pero francese a ll’ autorizzazione del G overno, quando l ’ avevano ottenuta potevano operare n ello Stato, eser­ c ita rv i ogni loro d iritto e stare in g iu d izio unifor­

mandosi alle leggi di esso. » Il decreto poi riservava

al G overno il d iritto di pretendere tu tte le d is c i­ p lin e , oneri e cautele o cco rre n ti ai te rm in i ed in ese­ cuzione delle leggi in vigore per le anonime.

A ltr i tra tta ti furon o conclusi con a ltre nazioni, e sem pre v i fu posta la clausola « u niform an do si alle leg g i dello Stato. » Anzi nel trattato con l’ In g h ilte rra fu detto « u n ifo rm a n d o si però sempre alle leggi e consuetudini in vigo re n eg li S tati m edesim i »; ed in q u e llo col B elgio « sans a utre con ditio n que de se co n fo rm e r a ux lois et réglem ents, q u i sont ou seront en v ig u e u r dans les d eu x États. »

Osservava q u in d i il Gianzana, che in tutte queste convenzioni era sem pre im posto 1’ o bbligo d i u n i­ form arsi alle leggi del Regno.

G ran di discussioni furon o fatte, p articola rm e n te rig u a rd o alle società francesi, per sapere se dopo l’ abolizione d e ll’ autorizzazione in q u e llo Stato la legge del 186 0 doveva rite n e rsi ancora in vig o re . S i discusse anche se l ’ a rt. 2 3 0 , nella p..rte in c u i

dispone sulle società che pongono in Ita lia la sede o I’ oggetto principale della loro im p re sa , poteva de ­ rogare ai tra tta ti conclusi con q uelle potenze; ma ai d ub bii m anifestati su questo punto dal Gianzana e da qualche altro fu benissimo risposto d a ll’ E spe r- son, il quale fece osservare che q u e lle convenzioni diplom atiche parlavano di società legalmente costi­

tuite a ll’ estero, ossia che nello Stato straniero a ve ­

vano già acquistata la personalità, non già di quelle che tale personalità non avevano, ma si erano con­ tentate di redigere fu o ri d’ Italia l ’ atto c o stitu tivo .

Nessuna discussione è nata m ai, però, sui d iritto del legislatore italia no di p re scrive re alle ra p p re ­ sentanze delle società estere le fo rm a lità che ritie n e u tili. É in fa tti opinione concorde che la clausola dei tra tta ti « uniform andosi alle leggi dello Stato » si rife risca non solo alle leggi a llo ra in v ig o re , ma anche alle fu tu re ; come apparisce espressamente dalla convenzione col B e lg io .

Questa è ragione buonissim a ; e per di p iù n oi osserviamo che i tra tta ti non considerano a ltro che il d iritto d i operare, ossia acquistare d ir itti, co n ­ trattare, stip u la re in Ita lia , e, n aturalm e nte , adire i trib u n a li ita lia n i; ma non q uello d i s ta b ilire una succursale con centro permanente d’ affari ( R e f ­ lazione M a n cin i). Q u in d i una società estera che v o ­ lesse q ui im p ia n ta re una rappresentanza, non potrebbe rife rirs i a nessun tra tta lo per sottra rsi a ll’ a dem pi­ mento delle regole rich iam a te d a ll’ a rt. 230.

Del resto l’ art. 6 delle disposizioni tra nsitorie p re ­ scrive che le fo rm a lità d i c u i parla 1’ art. 2 3 0 deb­ bano, entro sei mesi d a ll’ attuazione del Codice, essere adem piute anche dalle società già legalm ente costituite nel Regno ; e q u in d i, è c h ia ro , anche da quelle che già vive van o regolarm ente in v ir tù delle convenzioni diplom atiche.

Queste regole non si re string on o alle anonim e, ma si estendono anche alle società che, come al­ cune d i quelle ing le si, non corrispondono p e rfe tta ­ mente alle v a rie specie considerate n e ll’ a rt. 76 del nostro Codice di C om m ercio. L ’ a rt. 2 5 0 dice che in tal caso le rappresentanze d ovranno com piere le fo rm a lità prescritte per il deposito e la p u b b li­ cazione d e ll’ atto co stitu tivo e d e llo statuto delle anonim e.

Nè si dica che si è v o lu to con questa espressione ind icare soltanto il deposito e la pubblicazione, senza l ’ inte rven to del T rib u n a le , di cui, q u in d i, queste so­ cietà potrebbero fare a m e n o ; perchè parlando di

formalità relative a quei due atti il Codice ha e v i­

dentem ente volu to ric h ia m a re tu tte le form e p re ­ scritte per le anonim e, e che si com piono 'assieme a q u e lli. Se i l leg islatore avesse v o lu to s ta b ilire d i­ versam ente, Io avrebbe fatto in m aniera non d ub bia . L ’ espressione della legge è in d ic a tiv a , non tas­ sativa. — O ltre d i che è noto che fu in te n d i­ mento del legislatore d i assoggettare queste società di form a straniera alle formalità delle anonime, come q uelle che danno m aggiore g u a re n tig ia (R e ­ lazione M a ncini). Q u in d i a tutte, e non soltanto ad alcune, che verre bb ero, in fon do , ad essere m in o ri d i quelle richieste p er le società c o lle ttiv e ed in accom andita sem plice.

(8)

L’ E C O N O M I S T A 14 novembre 1897 £728

per le anonime ita lia n e ; e le assoggettano alle stesse norm e se sono di una form a ignota alle leggi ita ­ liane. Quali sono le conseguenze d e ll’ inosservanza d e ll’ art. 230 ? Ce lo dice l’ art. 231 : le conseguenze legali stabilite per le società nazionali. Sono d u n ­ que le società straniere sottoposte alle medesime sanzioni,si trovano nella stessa condizione delle nostre anonim e che non abbiano ottem perato alle prescrizioni degli a rtico li 91 e seguenti, e q u in d i l’ azionista ha i d ir itti che g li concede I’ a rt. 9 9. Q uali sono queste sanzioni, quale è questa condizione? Q uali sono que­ sti d iritti? L ’ inesistenza della società, rispondiam o noi alla prim a dom anda; il d iritto di domandare che questa inesistenza sia dich iarata, rispondiam o alla seconda. Questione tuttavia im portante e controversa, che sarà argom ento dei paragrafi seguenti.

{Continua)

Rivista Bibliografica

Eugenio Florian e Guido Cavaglieri. — I vagabondi.

Studio sociologico-giuridico. — Volume primo. —

T o rin o , Bocca, 1897, pag. X X -5 9 3 (L ire 10). Secondo la p iù comune opinione - scrivono i due egregi A u to ri — non soltanto riescono pericolosi a l- l’ ordinam ento ed alla conservazione della società q u e lli che la offendono o la turbano con qualche atto che ne v io li la legge penale; ma anche coloro, che p u r non com m ettendo nessun reato, traggono la vita senza lavorare e senza possedere mezzi p ro ­ p ri, trovandosi cosi coniinuam ente n e ll’ occasione di delinquere e diventando di peso alla pubblica e p ri­ vata carità . Questi u ltim i form ano le masse di co­ lo ro che s’ ind ican o colla parola vagabondi, quando la parola sia presa in lato senso e ci si accontenti d’ una designazione grossolana e senza distinzioni. Sono m ig liaia e m ig liaia d i persone, che b rulica no sulla soglia del d e litto e della m iseria e che lo Stato a volta a volta punisce o soccorre, in c e rto fra il vizio degli u ni e la incolpevole inopia degli a ltri ?

I l vagabondaggio, pertanto, si lega, da un lato, a due fenom eni i q ua li sono fra i m a gg iori che agitano la società contemporanea, la delinquenza e la disoccupazione; dall’ a ltro, raccogliendo la più gran parte dei m iseri e dei d e re litti cui si volge con sollecita cura la mo lerna fila n tro p ia , tocca la funzione della pubblica beneficenza nel momento suo p iù decisivo, q u e llo in c u i il soccorso viene prestato.

L ’ im portanza del tema preso a tra tta re dei s i­ g n o ri F 'o ’ ian e C avag lieri resulta chiaram ente da queste parole ed è com provato dal lib ro che an­ nunciam o, nel quale i l tema è svolto dal punto di vista storico (evoluzione del vagabondaggio) da quello penale (i m oderni sistemi repressivi] e da quello della prevenzione. Il F lo ria n non fa propriam ente la storia del vagabondaggio, ma ne traccia la e vo­ luzione cogliendola nelle sue g randi linee, segue cioè la configurazione ed insiem e il trattam ento del v a ­ gabondaggio nelle (I: erse fasi d e ll’ evoluzione so­ ciale. L A utore fornisce m o lti fatti raccolti con grande pazienza e di vero interesse anche per lo studioso della economia. Invece la parte seconda, che è dello Stesso A u to re , riguarda particolarm ente i penalisti. La parte terza dovuta al C avaglieri è uno studio sulle varie form e di assistenza praticate nei v a ri Stati per

ven ire in aiuto dei poveri e dei vagabondi ; e questa parte soltanto varrebbe a p rocu ra re al lib ro , se già non avesse tito li alla p iù favorevole accoglienza, la lode p iù lusinghiera.

Il secondo volum e tratterà del vagabondaggio come fatto ind ivid u a le e come fatto sociale e della teo­ ria del vagabondaggio; se esso si m anterrà al liv e llo di questo p rim o volum e sarà degno com pim ento di un ’ opera che mancava nella lette ratu ra g iu rid ic a e sociologica italiana.

Avv. Carlo Lessona. — I doveri sociali del diritto

giudiziario civile. — T o rin o , Bocca, 1897, pag. 86 (L ire 2. 50).

È la prolusione a u n corso di procedura c ivile , e la segnaliam o v o lo n lie ri ai nostri le tto ri, perchè an­ che i profani dei m isteri della procedura c iv ile pos­ sono leggerla con p ro fitto . È noto che il d iritto g iu ­ d izia rio c iv ile solleva spesso questioni in trica te e dà m o tivo a lagnanze non eerto ing iu stifica te ; o r bene il prof. Lessona ha v olu to considerare le rifo rm e necessarie nel d iritto g iu d izia rio c iv ile dal p unto di vista dei d overi sociali eh’ esso ha e q uelle rifo rm e le ha prese in esame nei rig u a rd i della in fe rio rità economica e sociale di un litigante. L ’ A uto re crede che il fenomeno della litig io s ità sia necessario e costante, che il litiga nte povero, uguale in d iritto al ric c o , non lo sia nelle condizioni re a li della società. Per re n ­ dere meno acuta la sua in fe rio rità crede debba tu te ­ larsi contro rappresaglie econom iche il d iritto di litig a re . Per ciò si fa a rice rcare in m ateria di con ci­ liazione, d i a rbitram e nto , di spese g iu d izia li, di g ra ­ tu ito p atrocinio quali sono le rifo rm e p iù u tili e do­ verose. Senza convenire in tutto ciò che P A uto re propugna, siccome non v ’ ha dubbio che q ue llo della procedura c iv ile è u n campo dove bisogna p o r­ tare uno s p irito più progressivo e m oderno, così rac­ com andiam o la lettu ra di questo scritto a chi è co n ­ v in to che la giustizia c iv ile è oggi troppo costosa e im perfetta.

Annuaire de l ’économie politique et de la statistique 1897. — P aris, G u illa u m in e t Cd®, 1897, pag. 1052. (9 fra n c h i).

Questa orm ai antica pubblicazione è già abbastanza nota, perchè occorra di presentarla ai letto ri con lungo discorso. Essa conta orm ai 34 a nn i di vita ed è l’ A n n u a rio francese più u tile perchè più com ­ pleto che, si abbia, in to rn o ai fatti econom ici e fin a n ­ zia ri. S eicen.ocinquanta pagine sono dedicate alla F ran cia , quasi settanta a P a rig i, poco meno di qua­ ranta a ll’ A lg e ria e alle C olonie francesi e le restanti trecento circa ai paesi esteri. Di qui si com prende che è sopratutto per la F ra n cia , P arigi e le colonie francesi che l’ A n n u a rio contiene notizie p articola ­ reggiate e com plete ; però i dati p rin c ip a li si hanno anche per tu tti g li a ltri paesi.

(9)

L’ E C O N O M I S T A 729 14 novembre 1897

Dr. Max Prager. — Die Wdhrungsfrage in den Ve-

reinigten Staaten von Nordameriha. — Bine wirt- schaftsgeschichtliche Stadie. — S tu ttg a r t, C o tta,

1897, pag. X IV -4 7 6 (10 m arch!).

L a questione m onetaria negli Stati U n iti d’ A m e ­ rica è sem pre la questione del g io rn o e in essa sono co in vo lti tanti e tali interessi am ericani e in ­ ternazionali che in verità non si saprebbe tro va re questione p iù interessante nel campo della moneta e del credito. Il d ottor P rager ne ha fatto un’ ampia e accurata esposizione storica, che non ostante i pre­ g evoli lavori del L a u g h lin ' e del Taussig riesce u tile perchè raccoglie tu tti i fa tti più im p o rta n ti into rn o alla questione m onetaria degli Stati U n iti dal 1792 ai nostri g io rn i.

L ’ A u to re in fa tti nella p rim a parte del sno lib ro si occupa del bim etallism o legale vigente in A m e ­ rica dal 1792 al 1873, trattando del ra pp o rto 1 a l o , di q uello 1 a 16 adottato col 1834 e del supposto d e litto del 1 873, nel qual anno una legge stabiliva la demonetazione d e il’ argento. N ella seconda parte abbiam o uno studio sulla carta moneta e sulla re a ­ zione contro la introd uzion e del tipo aureo, ossia s u ll’ inflazionism o, sul m ovim ento argentista e ia legge di Bland. Da u ltim o , nella terza parte, il S herm an b ill e la situazione presente della questione m o ne ­ taria form ano la m ateria di uno studio succoso e d i m olta attualità.

Q ui abbiam o pagine m olto interessanti (die m ettono chiaram ente in luce le forze di cui dispone il p artito argentista. T u tto il lib ro è una preziosa esposizione storica per chi vuol conoscere il passato e il p re ­ sente della questione m onetaria negli S tati U n iti.

Rivista Economica

L a questione d e l l a im m ig r a z io n e n e g l i S t a t i U n i t i — / / r i s c a t t o delle F e r r o v ie in / s v iz z e r aL ’ i n s u c ­ cesso del p r e s t i t o s v iz z e r o .

La questione della immigrazione negli Stati Uniti — C om ’ è noto, è sorto da parecchio tempo n e g li Stati U n iti d’ A m erica un forte m o vim e n to n e l­ l ’ opinione pubblica, decisamente c o n tra rio alla i m ­ m ig ra z io n e ; anzi si è costituita una lega che si propone di re string erla in tu tti i m odi. La cosa ci interessa troppo da v icin o perchè la dobbiam o lasciar passare sotto silenzio.

C rediam o q u in d i interessante riassum ere un a rti­ colo pubblicato nel fascicolo d’ ottobre della North

American Review, del sig. Prescott, segretario della

lega suddetta.

L ’ autore a rriv a a queste conclusioni :

1. ° Se g li im m ig ra m i non sono a desiderarsi p e r ra g io n i sociali e p o litic h e , il sem plice guadagno econom ico che risu lta d a ll’ aum ento del num ero di la v o ra to ri mal destri è di poca im portanza.

2. ® A n c h e se ciò non fosse, g li S tati U n iti po­ tre bb ero rifo rn irs i di operai c o ll’ aum ento naturale della popolazione indigena.

3. ® L ’ im m ig ra zio ne di gente di un basso liv e llo in te lle ttu a le tende" ad arrestare i progressi di coloro che già sono nel paese.

4 . ° L ’ im m ig ra zio ne punto desiderabile è quella d i persone p riv e di risorse, tanto di danaro che di

capacità, d i persone ig n o ra n ti, con tendenze c rim i­ n a li, che sono c o n tra rii alla vita cam pestre e v e n ­ gono ad agglom erarsi nella città ; che conducono vita misera e non hanno am bizione di m ig lio ra rla e che non hanno interessi perm anenti nel paese.

5.® V i è parallelism o stretto fra l’ ignoranza e le a ltre qua lità negative che non rendono desiderabile l ’ im m ig ra zio ne .

Date queste premesse si propone u n esame che escluda preventivam ente g li elem enti pericolosi e non a ssim ila bili. Si esigerebbe q u in d i una prova di educazione ru dim en ta le, indispensabile in una dem o­ crazia, facendo passare a ciascun em igrante un esame; non riuscendo idonei le porle degli S tati U n iti re ­ sterebbero inesorabilm ente chiuse.

Queste, in breve, le conclusioni della lega. Pas­ siamo ai fatti.

L ’ im m ig ra zio ne durante i d ie ci anni 1 8 8 0 -9 0 si è elevata a 5 ,2 46 ,61 3 persone, ossia a p iù del 35 per cento d e ll’ em igrazione totale 1 8 2 0 -1 8 9 0 . La popolazione degli Stati U n iti è aumentata in un anno soltanto d e ll’ uuo per cento. La media d e ll’ Im m ig ra ­ zione nel periodo 1 8 8 6 -1 8 9 3 è stata di 4 3 3 ,0 0 0 persone l’ anno.

N ulla v i è di s tra o rd in a rio nel fatto che il n um ero degli im m ig ra n ti nel 1896 è disceso sotto la m edia, e sarà anche m inore quest’ anno.

V i è sem pre stalo un rapporto stretto fra il n u ­ m ero degli im m ig ra n ti e lo stato generale degli a ffa ri negli S tali U n iti. La situazione degli a ffa ri negli u ltim i q u a ttro anni è dunque la causa della d im i­ nuzione della im m igrazione, e l ’atto del 1893, re la ­ tiv o a ll’ im m igrazione, che fu una sem plice m isura a m m in istra tiva , v i ha certo c o n trib u ito .

P rim a del 1 870, tre q u a rti degli im m ig ra n ti p ro ­ venivano dalla G ran Brettagna, dalla G erm ania, dalla F ran cia e dalla S candinavia. N el 1 8 8 0 questi paesi non fo rn iv a n o p iù che i tre q u in ti della im m ig ra ­ zione totale, e nel 1896 i due q u in ti soltanto.

D ’ altra parte i paesi del sud e d e ll’ est d e ll’ E u ­ ropa, cioè l’ A u s tria -U n g h e ria , l’ Ita lia , la Polonia e la Russia, che nel 1869 fornivano meno di un cen­ tesim o della im m ig ra zio ne totale degli Stati U n iti, ne fornivano un decim o nel 1880 e p iù della metà nel 1 89 6.

Si è dunque prodotto un profondo m utam ento nelle nazionalità degli im m ig ra rti.

Ora g li im m ig ra n ti so ro spesso u n onere per g li Stati U n iti. Nel 189 0 vi erano 8 0 ,0 0 0 persone d ’ o r i­ gine straniera nelle ca rce ri, m anicom i e case di carità. P rendendo un n um e ro eguale d i in d ig e n i e di s tra n ie ri, si trova che questi forniscono una volta e mezzo più di d e lin q u e n ti, due vo lte e un terzo di pazzi e tre volte p iù di poveri che non g li in d ig e n i.

Dopo ciò il sig. P rescott rice rca da q u a li paesi provengono specialm ente q ue i c a ttiv i elem enti, a llo scopo, dice lu i, di sceverare il grano dal log lio .

Prendendo a base un rapporto sulle ca rce ri del Massachusetts, l ’ autore constata la progressione se­ guente dei d elin qu en ti esteri a seconda delle va rie nazionalità. Secondo questi calcoli la G erm ania ne fornisce 3 .6 per m ille ; la S candinavia 5.1 ; la Sco­ zia 5 .8 ; la Francia 6.1 ; l ’ Irla nd a 7.1 ; l’ In g h ilte rra 7.2 ; la Russia 7.9 ; l’ A u s tria 1 0 .4 ; I’ U ngheria 1 5 .4 ; la Polonia 1 6 .0 ; l’ Ita lia 18.2.

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