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1 Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 21

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ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA

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Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 21

a iniziativa dei Consiglieri Ciccioli, Marinelli, Marcozzi, Rossi, Latini

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 26 GIUGNO 2008, N. 15 “DISCIPLINA DEL CONSIGLIO REGIONALE

DELL’ECONOMIA E DEL LAVORO”

Signori Consiglieri,

questa proposta di legge ha ad oggetto alcune modifiche alla legge regionale 15/ 2008 istitutiva del CREL, il Consiglio regionale dell’economia e del lavoro, al fine di rafforzarne la rappresentatività e valorizzarne al meglio le funzioni. Il periodo che stiamo vivendo, forse mai come ora nella storia della Repubblica a partire dal dopoguerra, ci pone infatti di fronte a sfide di enorme impatto sanitario, economico e sociale per le quali occorre un ulteriore sforzo di coesione e appare utile sostenere tutte le forme di partecipazione e di confronto nell’ambito dei processi di elaborazione delle politiche pubbliche. Rispetto a tale ultimo aspetto, è opportuno ricordare che questa legislatura sarà caratterizzata dalla definizione e poi dalla successiva approvazione da parte dell’Assemblea legislativa regionale di atti di programmazione fondamentali per lo sviluppo delle Marche, quali la modifica del Programma di Sviluppo Rurale a seguito dell’allungamento al 31 dicembre 2022 della scadenza dell’attuale Programma e della programmazione del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di Sviluppo Regionale per il periodo 2021/2027. A questi si aggiungeranno gli strumenti attuativi delle misure adottate a livello statale nell’ambito del c.d. Recovery Plan che si rivolgeranno, tra l’altro, a settori strategici della programmazione regionale quali la sanità e i Servizi sociali.

Come vi è noto, il CREL è previsto all’articolo 40 dello Statuto regionale quale “Organismo di consultazione delle organizzazioni più rappresentative del mondo economico e del lavoro”.

Nell’assetto istituzionale della Regione Marche il CREL è dunque espressione dei principi della democrazia partecipativa e sussidiarietà orizzontale; tali principi costituiscono un fondamentale corollario a quello della democrazia diretta, di cui la nostra Assemblea legislativa è espressione, a testimonianza del rapporto tra rappresentanza politica e partecipazione sociale.

Entrando nel merito della proposta, l’articolo 1 aumenta a trentanove gli attuali ventisette membri.

In particolare, si prevede l’ingresso nell’organismo di tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali della dirigenza medica e delle professioni sanitarie e di due rappresentanti delle Università marchigiane, due della scuola e uno dei soggetti che gestiscono servizi pubblici locali. Si propone poi di aumentare da due a tre i rappresentanti delle associazioni agricole, da tre a quattro i rappresentanti delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi; da tre a quattro i rappresentanti delle imprese artigiane, da uno a tre i rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali, regionali e provinciali. Si è inoltre colta l’occasione per specificare che il rappresentante dell’Unione delle Camere di commercio è ora il rappresentante della Camera di Commercio unica delle Marche.

L’articolo 2 contiene delle modifiche di coordinamento tecnico che si rendono necessarie a seguito delle integrazioni apportate all’articolo 1; è poi specificato che i due rappresentanti delle Università marchigiane sono nominati congiuntamente dalla Conferenza dei Rettori delle stesse e che la partecipazione ai lavori del CREL non determina spese per il bilancio regionale, come peraltro già avviene. E’ inoltre previsto che qualora le designazioni pervenute risultino superiori al numero

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dei rappresentanti previsti per ciascuna categoria dall’articolo 2, il Presidente dell’Assemblea legislativa invita le categorie interessate ad effettuare le designazioni congiunte ai sensi del comma 4, fissando il termine entro il quale provvedere. Decorso tale termine il Presidente, sentito l’Ufficio di presidenza, procede alla individuazione dei rispettivi rappresentanti. Inoltre è prevista la modifica del comma 5 stabilendo che il Presidente dell’Assemblea costituisce il Crel sulla base di almeno il sessanta per cento delle designazioni pervenute.

L’articolo 3 contiene la disposizione transitoria, al fine di consentire al Presidente dell’Assemblea legislativa di integrare la composizione del CREL, costituito in base alla normativa attualmente in vigore.

L’articolo 4 contiene la disposizione di invarianza finanziaria.

L’articolo 5 contiene la dichiarazione di urgenza, che si rende opportuna al fine di garantire l’immediata efficacia delle modifiche proposte.

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