PARALLELO TRA DIFFERENZA/RISERVA DI CONSOLIDAMENTO E
DIFFERENZA/AVANZO DI FUSIONE
ODCEC Roma 23 novembre 2015 Dott.ssa Silvia Cotroneo
In sede di consolidamento l’eliminazione del valore delle partecipazioni consolidate in contropartita
delle corrispondenti frazioni del patrimonio netto di queste consiste nella sostituzione del valore della corrispondente voce di bilancio con le attività e corrispondente voce di bilancio con le attività e passività di ciascuna delle imprese consolidate.
Per effetto di tale sostituzione si determina la
differenza di annullamento
Le differenze di consolidamento sono disciplinate dall’art. 33 comma 1 D.Lgs. 127/1991
Art. 33 - Consolidamento delle partecipazioni (con le modifiche che entreranno in vigore dal 1/1/2016) 1. L'eliminazione prescritta dell'art. 31, comma 2, lettera a), è attuata sulla base dei valori contabili riferiti alla data di acquisizione o alla data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento.
2. Se l'eliminazione determina una differenza, questa è imputata nel bilancio consolidato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle imprese incluse nel consolidamento.
3. L'eventuale residuo, se negativo, è iscritto in una voce del patrimonio netto denominata "riserva di consolidamento", ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce 3. L'eventuale residuo, se negativo, è iscritto in una voce del patrimonio netto denominata "riserva di consolidamento", ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce denominata "fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri"; se positivo, è iscritto in una voce dell'attivo denominata ("differenza da consolidamento" o è portato esplicitamente in detrazione della riserva da
consolidamento fino a concorrenza della medesima) "avviamento" salvo che debba essere in tutto o in parte imputato a conto economico. L'importo iscritto nell'attivo è ammortizzato nel periodo previsto dal primo comma n. 6 dell'art. 2426, (n. 6), del codice civile.
4. Le voci indicate nel precedente comma, i criteri utilizzati per la loro determinazione e le variazioni significative rispetto al bilancio consolidato dell'esercizio precedente devono essere adeguatamente illustrati nella nota integrativa.