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Causa di servizio: ultime sentenze

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Causa di servizio: ultime sentenze

written by Redazione | 24/05/2022

Domanda per il riconoscimento della causa di servizio; infermità ed equo indennizzo; giudizio medico legale; accertamenti svolti dal comitato di verifica per le cause di servizio.

Qual è il termine per la presentazione della domanda di accertamento della dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio? Cosa bisogna dimostrare per ottenere il riconoscimento della causa di servizio? Occorre che l’attività lavorativa sia concausa efficiente e determinante della patologia.

Riconoscimento della dipendenza da causa di servizio: controversia

Il rapporto di lavoro del personale della Polizia di Stato non è stato privatizzato, ma resta soggetto alla disciplina pubblicistica, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.lgs.

n. 165 del 2001; ne consegue che la domanda proposta da un appartenente alla Polizia di Stato per ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità, ai fini della corresponsione dell’equo indennizzo, è devoluta alla

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giurisdizione del giudice amministrativo.

Cassazione civile sez. un., 12/04/2022, n.11772

Competenza della Commissione medica ospedaliera

Alla Commissione medica ospedaliera spetta il giudizio diagnostico sulle infermità e lesioni denunciate dal pubblico dipendente e, per il caso che da esse siano residuati postumi invalidanti a carattere permanente, l’indicazione della categoria di menomazioni alle quali essi devono ritenersi ascrivibili mentre al Comitato di verifica sulle cause di servizio spetta il diverso compito di accertare l’esistenza di un nesso causale fra le patologie riscontrate dalla Commissione a carico del pubblico dipendente e l’attività lavorativa da lui svolta.

Consiglio di Stato sez. II, 09/03/2022, n.1695

Riconoscimento dell’equo indennizzo per le infermità per causa di servizio

Deve escludersi che i termini previsti dall’art. 14 del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 491, concernenti, rispettivamente, l’adozione del provvedimento relativo alla dipendenza dell’infermità o lesione dal servizio “entro venti giorni dalla data di ricezione del parere stesso” (del C.V.C.S.) e della sua comunicazione all’interessato

“nei successivi quindici giorni”, abbiano carattere perentorio, atteso che è del tutto evidente che tali termini hanno natura ordinatoria e sollecitatoria, non essendo qualificati come perentori, né essendo ricollegata alla loro scadenza alcuna conseguenza giuridica.

T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. I, 17/02/2022, n.560

Causa di servizio: elementi di valutazione

Nei casi di accertamento della causa di servizio, il rapporto di eventuale derivazione causale va verificato non rispetto al servizio in generale (per quanto gravoso e pieno di disagi, compatibili con l’attività prestata da soggetti aventi lo

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status di militare, per i quali l’ordinamento prevede una specifica serie di tutele per la gravosità del servizio prestato), ma rispetto a particolari modalità, ulteriori e speciali rispetto al normale espletamento del servizio, che valgono a connettere le patologie insorte con dette modalità.

T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. I, 17/02/2022, n.560

Scelta dell’Amministrazione tra pareri di tenore diverso in sede di verifica afferente delle domande di equo indennizzo

Sentenza Documenti correlati Volumi correlati

Impiego pubblico – Infermità per causa di servizio ed equo indennizzo – Comitato di verifica e Cmo – Pareri di tenore diverso – Scelta dell’Amministrazione.

In materia di equo indennizzo l’ordinamento non mette a disposizione dell’Amministrazione una serie di pareri pariordinati resi da organi consultivi diversi e dotati di identica competenza, sui quali orientarsi, ma affida al Comitato il compito di esprimere un giudizio conclusivo; l’Amministrazione non è tenuta a specificare in sede motivazionale le ragioni della preferenza accordata a tale parere, potendo motivare il diniego rinviando per relationem allo stesso, con la conseguenza che è con riferimento a detto parere che occorre verificare la sufficienza della motivazione, in sostanza, una volta emesso il giudizio finale del Comitato di verifica per le cause di servizio, l’amministrazione pubblica è tenuta a motivare in maniera particolareggiata la sua decisione solo nei casi in cui ritenga di non adeguarsi al parere del Comitato, ma non quando ritenga di condividere il parere di quell’organo medico-legale.

Consiglio di Stato sez. II, 09/02/2022, n.951

Competenza esclusiva del Comitato di verifica per le cause di servizio

Il Comitato di verifica per le cause di servizio è l’unico organo competente a esprimere un giudizio conclusivo circa il riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio, avendo il d.P.R. n. 461 del 2001, agli artt. 11 e 12, affidato al suddetto Comitato il compito di accertare l’esistenza del nesso causale (o concausale) con il servizio delle infermità contratte dai pubblici dipendenti; il parere reso dal suddetto Comitato non è vincolato dal precedente e diverso parere

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reso in seno alla C.M.O., la quale ha la competenza a pronunciarsi sulla sussistenza del nesso causale tra la patologia lamentata ed il servizio prestato nel solo procedimento volto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio; il principio introdotto dal legislatore è quello dell’autonomia dei due giudizi; il Comitato di verifica per le cause di servizio esprime un giudizio conclusivo, che rappresenta il momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi precedentemente intervenuti, quale la Commissione medica ospedaliera, e costituisce un parere di carattere più articolato e complesso, sia per la sua composizione, nella quale sono presenti sia professionalità mediche che giuridiche ed amministrative, sia per la più completa istruttoria esperita, non limitata soltanto agli aspetti medico-legali.

Consiglio di Stato sez. II, 09/02/2022, n.951

Nesso di causalità da causa di servizio di un’infermità o patologia contratta dal pubblico dipendente

Il nesso di causalità da causa di servizio di un’infermità o patologia contratta dal pubblico dipendente ha carattere tecnico – discrezionale e non è sindacabile, salva la sua inattendibilità per l’insufficienza del criterio o per vizio del procedimento applicativo, e il suo parere è superabile in sede istruttoria solo ove la stessa fornisca un qualche elemento per ritenere palesemente illogico o palesemente errato il giudizio del Comitato, giacché il giudizio medico legale circa la dipendenza di infermità da cause o concause di servizio si fonda su nozioni scientifiche e su dati di esperienza di carattere tecnico – discrezionale che, in quanto tali, sono sottratti al sindacato di legittimità del G.A.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 07/02/2022, n.1413

Azione di accertamento della spettanza dell’equo indennizzo

E’ inammissibile l’azione di accertamento alla spettanza dell’equo indennizzo presupponendo detta azione la titolarità, da parte del soggetto che la propone, di

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una posizione di diritto soggettivo che non è ravvisabile nella controversia avente ad oggetto il diniego di riconoscimento della dipendenza dall’infermità da causa di servizio ovvero di liquidazione dell’equo indennizzo, atteso che la posizione giuridica da riconoscere al pubblico dipendente nelle suddette vicende contenziose è quella del titolare dell’interesse legittimo, disponendo l’Amministrazione di poteri autoritativi e discrezionali proprio in ragione della particolare natura indennitaria dell’emolumento, e non di un diritto soggettivo che si configura solo allorché il relativo procedimento si sia positivamente concluso, e con riferimento quindi non all’ an, ma alla corretta liquidazione del quantum effettivamente dovuto.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 02/02/2022, n.1252

Riconoscimento della dipendenza di un’infermità da causa di servizio:

presupposti

Il diniego di riconoscimento della dipendenza di un’infermità lamentata dal dipendente da causa di servizio postula, ai fini della sua legittimità, un puntuale confronto tra la stessa infermità e la natura del servizio espletato, nonché le condizioni ambientali in cui esso è stato svolto, al fine di verificarne l’idoneità o meno a incidere causalmente sull’infermità in discorso

Consiglio di Stato sez. II, 31/01/2022, n.665

Infermità per cause di servizio: ipotesi di vizi logici

Il sindacato giurisdizionale sulle decisioni dell’amministrazione pubblica, che recepiscono il parere del Comitato di valutazione per le cause di servizi sulla dipendenza di un’infermità da causa di servizio, deve essere ammesso nelle ipotesi di vizi logici desumibili dalla motivazione degli atti impugnati.

Consiglio di Stato sez. II, 24/01/2022, n.476

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Insorgenza o aggravamento dell’infermità

Una normale attività di servizio non può essere considerata concausa dell’insorgere di un’infermità a carico del dipendente, in assenza di comprovate situazioni di particolarità ed eccezionalità, tali da far presumere che, sull’insorgenza o aggravamento dell’infermità, si siano casualmente innestati, individuati, qualificati e rilevanti elementi riconducibili al servizio; perciò, nella nozione di concausa efficiente e determinante di servizio possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, che vanno necessariamente documentati, con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa.

Consiglio di Stato sez. II, 19/01/2022, n.341

Impiegati dello Stato

La rilevanza sotto il profilo causale dei compiti svolti sull’insorgenza di una malattia dipendente da causa di servizio richiede una comprovata straordinarietà delle condizioni di lavoro, con la conseguenza che grava sul richiedente il riconoscimento della dipendenza l’onere di dimostrare, sulla base di puntuali allegazioni, l’esistenza di condizioni di espletamento del servizio che esulano dal suo normale svolgimento, indicando episodi o accadimenti inerenti alla prestazione lavorativa suscettibili di contribuire in maniera efficiente e preponderante sull’insorgenza della malattia.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. IV, 18/01/2022, n.568

Il diniego del riconoscimento della dipendenza di infermità da causa servizio

Il provvedimento di diniego del riconoscimento della dipendenza di un’infermità da causa servizio e dell’attribuzione di equo indennizzo, appare adeguatamente motivato con il solo richiamo “ob relationem” al parere espresso dal Comitato di verifica della causa di servizio.

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T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 10/01/2022, n.149

Il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio

Ai fini del riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio, il parere del C.V.C.S. non solo è obbligatorio, ma è altresì vincolante e insurrogabile, posto che l’Amministrazione ha il dovere di adottare il provvedimento in conformità al giudizio di detto organo (2).

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 05/01/2022, n.65

Gli accertamenti sulla dipendenza di una patologia contratta da un pubblico dipendente

Gli accertamenti sulla dipendenza di una patologia da causa di servizio rientrano nella discrezionalità tecnica del Comitato di Verifica, la cui valutazione conclusiva sul nesso eziologico tra l’attività svolta e l’infermità sofferta dal pubblico dipendente, basato su cognizioni di scienza medico – specialistica e medico – legale, non è sindacabile nel merito in sede giurisdizionale, a meno che non emergano vizi del procedimento o vizi di manifesta irragionevolezza della motivazione per l’inattendibilità metodologica delle conclusioni ovvero per il travisamento dei fatti o, ancora, per la mancata considerazione di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione finale, non avendo il G.A. la possibilità di sostituire le proprie valutazioni a quelle effettuate dalle competenti autorità.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 05/01/2022, n.65

Parere negativo del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio

È adeguatamente motivato il decreto che nega la dipendenza di un’infermità contratta da un pubblico dipendente da causa di servizio attraverso il richiamo al parere negativo del Comitato.

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T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 06/12/2021, n.12577

Parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio: si impone all’Amministrazione

Il parere del Comitato di Verifica si impone nel suo contenuto tecnico – discrezionale all’Amministrazione, la quale, nell’adottare il provvedimento finale, è tenuta esclusivamente, nell’esercizio dei poteri ad essa peculiari di amministrazione attiva, alla verifica estrinseca della completezza e regolarità del precedente iter valutativo e non ad attivare una nuova ed autonoma valutazione che investa il merito tecnico, essendo tenuta ad esprimere una specifica motivazione solamente nei casi in cui l’Amministrazione, in base ad elementi di cui disponga e che non siano stati vagliati dal Comitato, ovvero in presenza di evidenti omissioni e violazioni delle regole procedimentali, ritenga di non poter aderire al parere del Comitato anzidetto.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 06/12/2021, n.12577

Infortunio in itinere

La dipendenza da causa di servizio di una infermità derivante da un’infortunio in itinere’ sussiste quando non sia ravvisabile l’attribuibilità dell’incidente stradale al dipendente che ne faccia richiesta: la dipendenza da causa di servizio può essere invece ravvisata quando la causazione del sinistro sia la conseguenza di fattori esterni non prevedibili o non dominabili dall’infortunato.

T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. I, 22/11/2021, n.3205

Dipendenza di una patologia da causa di servizio

Spetta alla potestà tecnico – discrezionale dell’Amministrazione verificare la dipendenza di una patologia da causa di servizio; alle valutazioni del Comitato, pertanto, deve conformarsi il successivo decreto dell’Amministrazione e il

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sindacato del giudice amministrativo è limitato al riscontro di evidente travisamento di fatti, manifesta illogicità o palese incongruità della motivazione.

T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. III, 26/06/2019, n.1470

Domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio

Il termine semestrale per la presentazione della domanda volta a far accertare la dipendenza da causa di servizio di lesioni o infermità non decorre dal semplice verificarsi di un evento i cui danni possano manifestarsi in futuro o dalla conoscenza di una malattia o lesione, bensì dal momento dell’esatta percezione della natura e della gravità dell’infermità e del suo nesso causale con un fatto di servizio, occorrendo tenere in considerazione il lasso temporale entro il quale l’interessato abbia acquisito conoscenza, secondo un criterio di normalità, dell’effettiva conoscenza e gravità dell’affezione e delle relative conseguenze invalidanti; la mera consapevolezza, invero, di essere affetti da una infermità non comporta per il dipendente l’onere di proporre la domanda per il riconoscimento della causa di servizio nel termine di sei mesi, essendo richiesto – al fine di far decorrere detto termine – l’ulteriore requisito della consapevolezza della dipendenza dell’infermità da causa di servizio.

Consiglio di Stato sez. IV, 26/06/2019, n.4389

Dipendenza di infermità da cause di servizio: giudizio medico

Con riferimento alla dipendenza di infermità da cause di servizio, deve rilevarsi come il giudizio medico legale si fondi su nozioni scientifiche e su dati di esperienza di carattere tecnico -discrezionale e, pertanto, è sottratto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salve le ipotesi di irragionevolezza manifesta o palese travisamento dei fatti.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VI, 04/07/2019, n.3687

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Giudizio medico legale: è fondato su nozioni scientifiche

Nell’ambito di un procedimento volto all’accertamento della dipendenza di una infermità da causa di servizio, il giudizio medico – legale è fondato su nozioni scientifiche e su dati dell’esperienza propri della disciplina applicata che, essendo connotati da carattere prettamente tecnico, non hanno bisogno di essere dimostrati.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VI, 07/06/2019, n.3106

Comitato di verifica per le cause di servizio

Con riferimento ai pubblici dipendenti infermi, gli accertamenti svolti dal comitato di verifica per le cause di servizio (C.V.C.S.) rientrano nella discrezionalità tecnica di tale organo, pertanto le relative risultanze sono insindacabili, essendo assunte sulla base delle cognizioni della scienza medica e specialistica dello stesso.

Consiglio di Stato sez. III, 20/05/2019, n.3223

Pareri del comitato di verifica delle cause di servizio: quando sono sindacabili?

I pareri del Comitato per la verifica delle cause di servizio, essendo espressione di un potere autoritativo, sono sindacabili solo per travisamento di fatti o manifesta illogicità, non avendo il giudice amministrativo la possibilità di sostituire le proprie valutazioni a quelle effettuate dalle competenti autorità.

Consiglio di Stato sez. IV, 17/06/2019, n.4029

Esiti della valutazione tecnica del

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comitato di verifica per le cause di servizio

Gli esiti della valutazione tecnica operata dal comitato di verifica per le cause di servizio non possono essere oggetto di contestazione, alla luce delle diverse conclusioni raggiunte dai sanitari consultati autonomamente dalla parte, ciò in quanto la legge ha inteso riservare i relativi accertamenti esclusivamente ai competenti organi dell’Amministrazione.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VII, 04/06/2019, n.3011

Patologie riconoscibili come dipendenti da causa di servizio

Con riferimento all’attività espletata dai militari, gli elementi idonei a determinare l’insorgenza di patologie riconoscibili come dipendenti da causa di servizio non possono essere correlati allo svolgimento di attività rientranti nella ordinaria routine di servizio degli stessi.

T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. I, 22/05/2019, n.761

Consulenza tecnica d’ufficio

In sede di riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, la possibilità di procedere ad una consulenza tecnica d’ufficio non può estendersi sino a determinare e legittimare una sostituzione del giudice alle valutazioni compiute dall’amministrazione tramite il proprio Comitato di Verifica per cui il giudice può disporla solo per verificare specifici e concreti aspetti che rimangono in dubbio e che un’ulteriore perizia sia in grado di chiarire efficacemente, nonostante il tempo trascorso.

Consiglio di Stato sez. II, 08/05/2019, n.2975

Vittima del dovere e causa di servizio:

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differenza

Nel sistema vigente il concetto di vittima del dovere presenta per il pubblico dipendente caratteristiche speciali rispetto al genus della causa di servizio e deve, quindi, essere tenuto distinto dal decesso in o per causa di servizio.

Consiglio di Stato sez. III, 07/05/2019, n.2927

Cosa occorre per il riconoscimento della causa di servizio?

Contrariamente a quanto si verifica in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, per quanto concerne la “causa di servizio” non può trovare diretta applicazione la regola contenuta nell’art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell’equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l’efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell’evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l’intervento di un fattore estraneo all’attività lavorativa, che sia per sé sufficiente a produrre l’infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l’esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge. Pertanto si deve ritenere che, ai fini del riconoscimento della “causa di servizio” in relazione all’equo indennizzo, occorre che l’attività lavorativa possa con certezza ritenersi concausa efficiente e determinante della patologia lamentata, non potendosi nella specifica materia fare riferimento a presunzioni di sorta giudiziarie.

Corte appello Bari sez. lav., 06/05/2019, n.627

Equo indennizzo per infermità causata dall’uranio impoverito

È viziato da difetto di istruttoria e di motivazione il decreto con cui il direttore della direzione di amministrazione – sezione equo indennizzo del comando generale dell’arma dei carabinieri ha stabilito che le infermità non dipendono da causa di servizio, nonché ha rigettato la domanda di equo indennizzo senza considerare i possibili legami causali tra la patologia tumorale, seppure benigna, che ha

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colpito il ricorrente e l’esposizione ai fattori nocivi presenti sul territorio della missione internazionale denominata Kfor in Kosovo, il cui territorio veniva colpito da bombardamenti con munizionamenti contenenti uranio impoverito con conseguente inquinamento atmosferico e ambientale; invero, in caso di infermità contratte da militari a causa dell’esposizione a polveri sottili derivanti dall’uranio impoverito, il verificarsi dell’evento costituisce un dato ex se sufficiente a ingenerare il diritto per le vittime delle patologie e per i loro familiari al risarcimento a meno che la pubblica amministrazione non riesca a dimostrare che essa non aveva determinato l’insorgenza della patologia la quale dipenda, invece, da fattori esogeni, dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica e determinanti per l’insorgere dell’infermità.

T.A.R. Latina, (Lazio) sez. I, 24/04/2019, n.331

Parere della Cmo

L’eventuale accertamento della C.M.O. non comporta nulla in termini di riconoscimento dell’infermità come dipendente da causa di servizio, con la conseguenza dell’ontologica inconfigurabilità, nella materia, di una contraddizione tra il giudizio della C.M.O. e quello del Comitato di Verifica, talché il parere della C.M.O. non determina alcun obbligo motivazionale nell’ambito del provvedimento finale che aderisca alla valutazione effettuata dal Comitato di Verifica, nell’ambito della quale, peraltro, lo stesso parere della C.M.O. risulta espressamente essere stato esaminato.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VI, 09/04/2019, n.1967

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