Causale bonifico: ultime sentenze
Autore: Redazione | 08/02/2022
Trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici e delle persone giuridiche private; carattere anomalo delle operazioni, segnalazioni antiriciclaggio e responsabilità.
Dazione di somme di denaro: domanda di restituzione
Allorché una parte, provata la consegna di una somma di denaro all’altra, ne domandi la restituzione omettendo di dimostrare la pattuizione del relativo obbligo, e la controparte non deduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto a trattenere la somma ricevuta, il rigetto per mancanza di prova della domanda restitutoria va argomentato con cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, onde accertare se la natura del rapporto e le circostanze del caso concreto giustifichino che l’accipiens trattenga senza causa il denaro ricevuto dal solvens. (Nella specie, la S.C. ha riformato la sentenza della Corte di appello osservando che, a fronte di un’espressa imputazione del versamento da parte dell’attrice, documentata dalla causale del bonifico, il giudizio in ordine alla carenza di prova dell’esistenza del rapporto di mutuo invocato dalla ricorrente, non si era attenuto al criterio di particolare cautela valutativa, specie in presenza di un’allegazione difensiva della controparte che si fondava unicamente su documenti unilaterali predisposti in epoca successiva alla dazione della somma).
Cassazione civile sez. II, 08/10/2021, n.27372
Errata indicazione della causale del bonifico
Gli interventi di ristrutturazione su beni immobili del contribuente, ove non avvenga la demolizione dell’edificio esistente ovvero l’ampliamento dello stesso, legittimano la detrazione delle spese sostenute; conseguentemente anche le spese per mobili ed arredi possono essere detratte.
Con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica ciò che rileva ai fini della detrazione è che sull’immobile siano realizzati interventi di riqualificazione energetica indipendentemente dal fatto che l’utilizzo faccia capo alla proprietà o a un terzo.
La errata indicazione della causale del bonifico non preclude da sola il diritto ad avvalersi della detrazione fiscale invocata.
Comm. trib. reg. Milano, (Lombardia) sez. XXVI, 11/10/2018, n.4256
Causale del bonifico
I soggetti pubblici e le persone giuridiche private, anche quando agiscano rispettivamente in funzione della realizzazione di una finalità di pubblico interesse o in adempimento di un obbligo contrattuale, possono trattare dati idonei a rivelare lo stato di salute (nella specie, nella causale del bonifico richiesto in favore di un beneficiario dell’indennizzo previsto dalla l. n. 210 del 1992) soltanto mediante modalità organizzative, quali tecniche di cifratura o criptatura, che rendano non identificabile l’interessato.
Cassazione civile sez. un., 27/12/2017, n.30981
Bonifico con la causale «sussidi e regalie»
In ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione, l’accertamento ex art. 41 d.P.R. n. 600 del 1973 va annullato se il contribuente produce la documentazione bancaria che attesta la provenienza non reddituale delle somme impiegate per l’acquisto del bene, poiché rimesse da un terzo (nella specie, il futuro coniuge) a titolo di ‘regalia’.
Cassazione civile sez. trib., 22/03/2017, n.7258
Bonifico ulteriore rispetto alla descrizione dell’operazione
In materia di prova dei contratti, il limite di valore può essere superato dal giudice in relazione alla peculiarità della fattispecie ex art. 2721, comma 2, c.c., tipicamente, in caso di rapporti e relazioni di natura familiare, che danno altresì ragione della mancanza di documentazione scritta per il mutuo e, per il bonifico, di una causale specifica, ulteriore rispetto alla descrizione dell’operazione che si legge sul relativo documento, sia perché l’ex coniuge in quanto tale (tanto più ove si tratti di rapporti di carattere familiare) non può essere considerato incapace ex art. 246 c.p.c., ma semmai soggetto la cui attendibilità richiede un attento esame
Corte appello Milano sez. I, 12/01/2016, n.51
L’indicazione della causale di un pagamento
Non costituisce illegittimo trattamento di dati sensibili, da parte della pubblica amministrazione, l’indicazione della causale d’un pagamento effettuato per ragioni di assistenza o previdenza pubbliche, a nulla rilevando che quella causale possa in astratto rivelare le condizioni di salute del percettore (fattispecie relativa all’azione nei confronti di una banca e di un ente pubblico per diffusione illecita di dati sensibili, a seguito dell’indicazione, nell’ordine di bonifico e nel conto corrente, della causale di un indennizzo di un danno alla salute).
Cassazione civile sez. III, 20/05/2015, n.10280
Risarcimento del danno
In materia di trattamento dei dati personali, i dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute ai sensi dell’art 4 del 30 giugno 2003, n. 196, la cui tutela è posta a protezione dei diritti fondamentali alla salute e alla riservatezza, possono essere diffusi e conservati solo mediante l’uso di cifrature o numeri di codici non identificabili. Tale accorgimento costituisce la misura minima idonea ad impedire il danno e, qualora non sia attuato, obbliga chi compie l’attività di trattamento di tali dati, da considerarsi pericolosa ai sensi dell’art. 2050 cod. civ., al relativo risarcimento.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso l’illegittimità del comportamento tenuto dalla regione e dalla banca, che avevano entrambe contribuito alla diffusione di un dato sensibile del ricorrente, costituito dal riferimento alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, che riconosce un indennizzo a chi abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie, una menomazione permanente all’integrità psicofisica o a chi risulti contagiato da infezioni HIV a seguito di somministrazione di sangue o derivati: la prima trasmettendolo e la seconda riportandolo nell’estratto conto quale causale del bonifico disposto in suo favore).
Cassazione civile sez. I, 19/05/2014, n.10947
Segnalazioni antiriciclaggio e responsabilità
Risponde a titolo di concorso nel delitto di riciclaggio il soggetto che, anche solo in via di fatto, eserciti le funzioni di direttore o capo-sala di una filiale di istituto bancario responsabile delle segnalazioni antiriciclaggio, previste dal d.l. 3 maggio 1991 n. 143 conv. con modificazioni nella l. 5 luglio 1991 n. 197, allorché autorizzi operazioni di versamento di assegni circolari su un conto corrente e successive operazioni di prelievo e versamento su altro conto, intestato allo stesso titolare o comunque a soggetti a lui ricollegabili, attribuendo scorrettamente, anziché un’unica causale (giroconto o bonifico) che consentirebbe di conservare traccia del percorso del denaro, due causali distinte (versamento contante e prelievo contante, in realtà solo virtuale), con la consapevolezza del carattere anomalo delle predette operazioni reso palese dalle puntuali indicazioni fornite dalla Banca d’Italia nel suo “Decalogo” alla cui conoscenza è evidentemente tenuto un direttore di sala.
Tribunale Milano sez. IV, 17/05/2007