• Non ci sono risultati.

L Anno duemilaventuno, il giorno ventitre, del mese di dicembre, alle ore 11.00, si è riunita la Giunta Comunale.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "L Anno duemilaventuno, il giorno ventitre, del mese di dicembre, alle ore 11.00, si è riunita la Giunta Comunale."

Copied!
7
0
0

Testo completo

(1)

68/22

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. _1627_ DEL 23/12/2021 AREA I

Numero proposta: 3698

OGGETTO: Proposizione di appello avanti il Tribunale di Milano e negli eventuali successivi gradi di giudizio, per la parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace n. 3639/21, depositata in data 25.05.2021, non notificata, resa nel giudizio R.G. 60120/19, promosso da Z.A. per l’annullamento di ingiunzione di pagamento inerente il mancato pagamento di sanzioni amministrative irrogate per violazioni a norme del Codice della Strada.

L’Anno duemilaventuno, il giorno ventitre, del mese di dicembre, alle ore 11.00, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti:

 Il Sindaco Sala Giuseppe, in collegamento telematico presso il suo ufficio di Palazzo Marino;

 il Segretario Generale Dall'Acqua Fabrizio in collegamento telematico, il Vice Segretario Generale Vicario Zaccaria Mariangela in collegamento telematico presso il suo ufficio di Palazzo Marino, Vice Segretario Generale Borrelli Maria Elisa - in collegamento telematico presso il suo ufficio di Palazzo Marino,

Tutti gli altri componenti della Giunta Comunale in collegamento telematico Assiste il Direttore Generale MALANGONE Christian in collegamento telematico Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 13 amministratori in carica:

NOMINATIVO CARICA PRESENTE

SALA GIUSEPPE SINDACO SI

SCAVUZZO ANNA VICE SINDACO SI BERTOLÈ LAMBERTO ASSESSORE SI CAPPELLO ALESSIA ASSESSORE SI CENSI ARIANNA ASSESSORE SI CONTE EMMANUEL ASSESSORE SI GRANDI ELENA ASSESSORE SI

GRANELLI MARCO ASSESSORE SI MARAN PIERFRANCESCO ASSESSORE SI RIVA MARTINA ASSESSORE SI

ROMANI GAIA ASSESSORE SI

SACCHI TOMMASO ASSESSORE SI TANCREDI GIANCARLO ASSESSORE SI

Assume la presidenza il Sindaco Sala Giuseppe Partecipa il Segretario Generale Dall'Acqua Fabrizio

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l’argomento segnato in oggetto;

Vista la proposta del Sindaco SALA Giuseppe in allegato e ritenuto la stessa meritevole di approvazione;

Dato atto che la medesima è corredata dei pareri previsti dall’art.49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 nonché del parere di legittimità del Segretario Generale previsto dall’art. 2 – comma 1 - del Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con delibera CC n. 7 dell’11/02/2013;

Con votazione unanime

DELIBERA Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto;

(2)

Direzione Avvocatura NUOVA AREA I -

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Oggetto: proposizione di appello avanti il Tribunale di Milano e negli eventuali successivi gradi di giudizio, per la parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace n. 3639/21, depositata in data 25.05.2021, non notificata, resa nel giudizio R.G. 60120/19, promosso da Z.A. per l’annullamento di ingiunzione di pagamento inerente il mancato pagamento di sanzioni amministrative irrogate per violazioni a norme del Codice della Strada.

Il Direttore di Area

Avv. Enrico Barbagiovanni

Firmato digitalmente

L’Avvocato Capo

Avv. Antonello Mandarano

Firmato digitalmente

Il Sindaco

Giuseppe Sala

Firmato digitalmente

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il

(3)

LA GIUNTA COMUNALE Premesso che:

- con ricorso in opposizione datato 14.10.2019 e depositato il 17.10.2019, Z.A.

impugnava, dinanzi al Giudice di Pace di Milano, l’ingiunzione di pagamento n.

2019 0430138300000089565, emessa per sanzioni amministrative irrogate con n. 20 verbali di contestazione di altrettante violazioni a norme del Codice della Strada, accertate dalla Polizia Locale di Milano nell’anno 2015. Quale unico motivo di contestazione, Z.A. adduceva la pretesa omessa notifica dei verbali sottesi all’ingiunzione medesima e chiedeva, pertanto, all’adito Giudice di Pace, di annullare il provvedimento impugnato, ovvero, in via subordinata, di “applicare una sola sanzione”- riferendosi le multe all’infrazione del medesimo art. 7, comma 14, del C.d.S. - “o comunque il minimo edittale”;

- con sentenza n. 3639/21, pubblicata in data 25.05.2021, non notificata, il Giudice di Pace, pur avendo riconosciuto la corretta notificazione dei verbali presupposti e, conseguentemente, accertato la sussistenza della pretesa creditoria del Comune, ha poi, però, dichiarato la parziale nullità dell’ingiunzione impugnata, rideterminandone l’importo nella minor somma di €3.902,64, ritenendo non dovute le maggiorazioni ex art. 27 L. 689/81, con compensazione fra le parti delle spese di giudizio.

Considerato che:

- il Direttore dell’Area Riscossione Coattiva e Sanzioni Codice della Strada, ravvisando gli estremi per impugnare la sopra richiamata sentenza n. 3639/21, ha chiesto all’Avvocatura Comunale che venga disposta la proposizione di appello avverso la medesima, nella parte in cui il Giudice di prime cure non ha riconosciuto dovuti gli importi relativi alle maggiorazioni per ritardato pagamento, di cui all’art. 27 L. 689/81, in quanto viziata da evidenti errori in fatto e in diritto, sottolineando come, alla luce degli elementi acquisiti, l’attività dell’Amministrazione Comunale appaia legittima.

Ritenuto che:

- occorre procedere all’impugnazione della predetta sentenza, evidenziando che l’ingiunzione impugnata concerne un debito per sanzioni imposte dalla legge ed è stata preceduta dalla notificazione di verbali di contestazione, ormai da tempo divenuti titoli esecutivi, assolutamente intangibili ex art. 203, comma 3, C.d.S.. Su di essi, dunque, è inammissibile qualsivoglia contestazione da parte dell’opponente e neppure il Giudice

(4)

dalla giurisprudenza, anche di legittimità, nonché sull’erroneità della statuizione delle spese di lite, che avrebbero dovuto essere liquidate a carico di Z.A.., quale parte soccombente del giudizio.

Atteso che:

- il patrocinio municipale è svolto da avvocati della Civica Avvocatura;

- le eventuali spese di lite dipendenti da sentenza o da altro titolo giudiziale esecutivo saranno impegnate ai sensi di legge;

- il carattere meramente ipotetico di tali spese, allo stato indeterminabili sia nell’an sia nel quantum, esenta dall’acquisizione del parere di regolarità contabile di cui all’art.

49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267.

Visto:

- il parere di regolarità tecnica rilasciato ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n.

267;

- il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

- l’art. 43, comma 3, lettera d) dello Statuto del Comune di Milano.

Ritenuta la propria competenza, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 47, 48 e 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267

DELIBERA

la proposizione di appello avanti il Tribunale di Milano e negli eventuali successivi gradi di giudizio, per la parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace n. 3639/21, depositata in data 25.05.2021, non notificata, resa nel giudizio R.G. 60120/19, promosso da Z.A. per l’annullamento di ingiunzione di pagamento inerente il mancato pagamento di sanzioni amministrative irrogate per violazioni a norme del Codice della Strada.

Firmato digitalmente da SALA GIUSEPPE, MANDARANO ANTONELLO, barbagiovanni enrico

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il

(5)

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO:

proposizione di appello avanti il Tribunale di Milano e negli eventuali successivi gradi di giudizio, per la parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace n. 3639/21, depositata in data 25.05.2021, non notificata, resa nel giudizio R.G. 60120/19, promosso da Z.A. per l’annullamento di ingiunzione di pagamento inerente il mancato pagamento di sanzioni amministrative irrogate per violazioni a norme del Codice della Strada.

Numero progressivo informatico:

PARERE DI REGOLARITÀ’ TECNICA ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

FAVOREVOLE

IL DIRETTORE DI AREA Avv. Enrico Barbagiovanni

#firmadigitale;0,16 #

Firmato digitalmente da barbagiovanni enrico in data 17/12/2021

(6)

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO: Proposizione di appello avanti il Tribunale di Milano e negli eventuali successivi gradi di giudizio, per la parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace n. 3639/21, depositata in data 25.05.2021, non notificata, resa nel giudizio R.G. 60120/19, promosso da Z.A. per l’annullamento di ingiunzione di pagamento inerente il mancato pagamento di sanzioni amministrative irrogate per violazioni a norme del Codice della Strada.

Numero proposta: 3698

PARERE DI LEGITTIMITA’

(Art.2- comma 1 – Regolamento del Sistema sui Controlli Interni) Favorevole

IL SEGRETARIO GENERALE Firmato digitalmente da DALL'ACQUA FABRIZIO in data 22/12/2021

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il

(7)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. _1627_ DEL 23/12/2021

Letto approvato e sottoscritto IL Sindaco Giuseppe Sala Firmato digitalmente

IL Segretario Generale Fabrizio Dall'Acqua Firmato digitalmente ________________________________________________________________________________________

Copia della presente deliberazione, verrà affissa in pubblicazione all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs.267/2000 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

In pari data verrà trasmessa comunicazione, ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 267/2000 ai signori Capigruppo Consiliari.

ILSegretario Generale Fabrizio Dall'Acqua Firmato digitalmente

Riferimenti

Documenti correlati

Rinascita, in riferimento alla delicata tematica dell’immigrazione, utilizzando, come modalità artistica ed espressiva, la diffusione della rappresentazione teatrale

 si ritiene necessario inserire, tra i partecipanti al Tavolo Permanente sulla disabilità, accanto ai rappresentanti delle Associazioni delegate del Quarto

3. Disporre di una unità locale collocata all’interno dell’ambito territoriale interessante le aree di cantiere aperte in Via Milano ed inseriti nel progetto di

DATO ATTO che, in base al secondo comma della norma sopra citata, al Comune che vi provvede spetta da parte dell'Amministrazione richiedente, per ogni singolo atto notificato,

1.4.1999: infatti, in primo luogo, è stato progettato un miglioramento quali-quantitativo dei servizi concreto, oggettivo e verificabile, che si traduce in un beneficio

 Per rafforzare il processo di conoscenza del provvedimento e di accompagnamento verso il divieto di accesso ambientale e circolazione dinamica, la concessione dei 50

- entrambi i ricorsi si fondano su censure analoghe attinenti sia a profili procedimentali, sia a profili viabilistici, sia alla qualifica del PalaItalia quale attrezzatura

Approvazione delle linee di indirizzo per la redazione e la sottoscrizione di un accordo di collaborazione tra il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi ed