Corte Suprema di Cassazione
Ufficio dei Referenti per la formazione decentrata
2 aprile 2008
Aula Magna della S.C. di Cassazione
IL RITO CAMERALE CIVILE DI CASSAZIONE:
PASSATO, PRESENTE, FUTURO
Ore 15.00
PRES. VINCENZO CARBONE
PRIMO PRESIDENTE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE INTRODUZIONE E SALUTO
FRANCO CIPRIANI PROFESSORE ORDINARIO DELL’UNIVERSITA’ DI BARI
GIOVANNI SETTIMJ
CONS. DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
RICCARDO FUZIO
SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE
DELLA REPUBBLICA PRESSO LA SUPREMA CORTE ILLUSTRAZIONE DELLE QUESTIONI E
DIBATTITO IMMEDIATO
Oggetto – Sorto in forma embrionale nell’impianto originario del codice di rito civile, il
procedimento camerale di cassazione (art. 375 c.p.c.) acquista più estesa consistenza applicativa con l‘emanazione della c.d. legge Pinto, nel cui seno ambisce a rappresentare (con qualche ottimistica presupponenza) l’unico rimedio (ancora una volta esclusivamente normativo) volto a fronteggiare la perdurante intollerabile durata del processo.
Ivi viene conformato sulla falsariga dell’analogo (ma esclusivamente cartolare) procedimento camerale penale di cassazione (olim) disciplinato dagli artt. 606, comma 3, 610 e 611 c.p.p. nel testo originario.
Sul nuovo schema processuale investe molto la Suprema Corte, con la creazione di un’apposita
«Struttura Unificata», poi ribattezzata «Struttura Centralizzata», istituita dal Primo Presidente della Suprema Corte con decreto 9.5.2005, al dichiarato scopo di contenere la durata media del giudizio civile di cassazione (secondo le “vincolanti” indicazioni della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo). E lo sforzo così profuso dalle impari risorse della Suprema Corte e della Procura Generale non deve essere stato del tutto inutile se entrambi vengono accomunati nella positiva menzione espressa in seno all’ultima presidenziale relazione inaugurale.
Ma intanto la disciplina civilistica continua ad “inseguire” quella penale (già novellata dalla l. n.
128 del 2001), introducendo, con il D.lgs. n.40 del 2006, decisive novità strutturali nel rito
camerale (per altro ora maggiormente diversificato), che rendono transitorio il regime predisposto dalla c.d. legge Pinto.
Dopo due anni di “sofferta” esperienza e all’alba della concreta applicazione dell’ultimo regime normativo sembra ragionevole fare il punto sulla situazione; segnatamente in ordine, per un verso, alla complessiva efficienza del menzionale strumento processuale che mette a dura prova le
potenzialità organizzative della Suprema Corte e della Procura Generale e, per altro correlato verso, alle legittime attese degli Utenti del «Servizio Giustizia», ai quali da tempo ormai anche l’art. 111, comma 2 Cost. “promette” la ragionevole durata del processo civile, nell’ovvio contestuale rispetto dei principi del contraddittorio e della difesa. Non v’è nulla di meglio allora che confrontare le autorevoli “voci” dei protagonisti della vicenda: Avvocati, Docenti, Magistrati.
Metodologia – Date le sue finalità di ricognizione dei problemi e di sollecitazione ad una riflessione comune sulle possibili soluzioni, il metodo deve stimolare e privilegiare la
partecipazione attiva dei partecipanti. I relatori dovranno pertanto illustrare brevemente le varie questioni su cui potrà aversi un dibattito immediato.
Destinatari – I destinatari sono i giudici e i sostituti procuratori generali della Suprema Corte, ma il seminario è aperto alla partecipazione dei magistrati del distretto di Corte d’Appello, degli Avvocati, dei Professori e di tutti coloro che a diversi livelli sono interessati al tema.
UFFICIO PER LA FORMAZIONE DECETRATA Margherita Cassano, Maria Giuliana Civinini, Alfredo Montagna, Rosario Russo,
Luigi Salvato, Francesco Salzano
Segreteria Organizzativa Ufficio del Massimario Dr. Renato Delfini
Tel. 06 68 83 2120 – Fax 06 68 83 411