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(1)Delegabilità a magistrati che non svolgono funzioni semidirettive dell’attività di liquidazione degli emolumenti stipendiali agli ufficiali giudiziari nonché, più in generale, dell'attività di gestione del personale Unep

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(1)

Delegabilità a magistrati che non svolgono funzioni semidirettive dell’attività di liquidazione degli emolumenti stipendiali agli ufficiali giudiziari nonché, più in generale, dell'attività di gestione del personale Unep.

(Risposta a quesito del 4 novembre 2009)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 4 novembre 2009, ha adottato la seguente delibera:

“- visto il quesito avanzato dal Presidente del Tribunale di …avente ad oggetto la possibilità da parte del Presidente del Tribunale di delegare a magistrato dell'ufficio, che non svolge funzioni semidirettive, l'attività di liquidazione degli emolumenti stipendiali degli Ufficiali giudiziari ed alle connesse attività di controllo amministrativo-contabile, e, più in generale, all'attività di gestione del personale UNEP,

OSSERVA

Il quesito avanzato ha come presupposto una nota del 5 giugno 2007 del Direttore generale del Ministero della giustizia, Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi, da cui si evince la possibilità di delega, del tipo di quella in oggetto indicata, ai magistrati coordinatori delle sezioni distaccate in relazione al locale ufficio UNEP.

L'impostazione del quesito, poi, è fondata sulla contraddittorietà della soluzione sopra indicata con la risposta ad un quesito che il Consiglio ha reso in data 9 giugno 2004, in base al quale risulta che non è consentito il conferimento di compiti collaborativi a magistrati che non siano titolari di incarico semidirettivo, fatta eccezione per gli incarichi aventi ad oggetto la raccolta di dati per indagini statistiche al fine di consentire il costante monitoraggio dell'attività dell'ufficio, ovvero lo studio di problemi e prassi giurisprudenziali dell'ufficio.

In realtà non è condivisibile l'impostazione della problematica in quanto non si appalesa la materia priva di disciplina e come tale suscettibile di interpretazioni analogiche.

In primo luogo la situazione organizzativa della sezione distaccata non è assimilabile a quella della sede centrale. Infatti l'assenza in organico di figure dirigenziali impone la nomina di un coordinatore, che per definizione ha competenze organizzative.

La materia delle collaborazioni con il dirigente dell'ufficio, poi, è specificamente disciplinata dal par. 33 della Circolare sulla formazione tabelle 2009/2011.

In particolare al par. 33.7 è testualmente disposto che “I Presidenti di Tribunale e di Corte d'appello possono farsi coadiuvare da magistrati che collaborano a specifiche attività presidenziali non espressamente riservate ai presidenti di sezione ovvero che questi dichiarano di non poter espletare.

Il numero dei magistrati collaboratori deve essere rigorosamente rapportato alle dimensioni dell'ufficio di Tribunale o di Corte d'appello.

La nomina deve avvenire con decreto motivato, previo interpello tra i magistrati dell'ufficio, seguendo la procedura tabellare. La motivazione deve dar conto delle esigenze dell'ufficio che sottendono al conferimento di compiti specifici, delle ragioni per le quali non è possibile attribuire tali compiti ad un Presidente di sezione nonché dei criteri seguiti nella scelta”.

Evidentemente presupposto della disposizione sopra riportata è dato dal precedente punto 34 del medesimo paragrafo 33 da cui si evince che i dirigenti, nelle proposte tabellari, devono indicare quali delle attività di direzione dell'ufficio, di cui all'art. 47 O.G., intendono esercitare direttamente e quelle nelle quali, invece, ritengono di farsi coadiuvare dai Presidenti di sezione.

Tanto premesso,

delibera

di rispondere che la materia è disciplinata dal par. 33 della Circolare sulla formazione tabelle 2009/2011”.

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