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Risposta a quesito circa l’ipotesi di incompatibilità tra la funzione di vice procuratore onorario e l’attività di curatore fallimentare.

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Risposta a quesito circa l’ipotesi di incompatibilità tra la funzione di vice procuratore onorario e l’attività di curatore fallimentare.

(Deliberazione del 12 giugno 2003)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 12 giugno 2003,

“- letto il quesito, in data 12 agosto 2002, posto dall’avv. …. ……., vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di …….., circa l’ipotesi di incompatibilità tra la funzione di vice procuratore onorario e l’attività di curatore fallimentare;

- considerato che l’art. 42 quater, ult imo comma, Ord. Giud. prevede un’ipotesi d’incompatibilità fra le funzioni giurisdizionali onorarie e alcune figure di ausiliario del giudice, deve ritenersi, a seguito di un’interpretazione logico-teleologica, che la norma si riferisca anche all’ufficio del curatore del fallimento, sia pur non espressamente citato;

- considerato, inoltre, che l’analisi delle specifiche funzioni del curatore del fallimento rende evidente l’inopportunità che detto ufficio venga assunto da giudici o vice procuratori onorari, per il concreto pericolo di commistione di ruoli, con conseguenti ripercussioni sulla indipendenza e sulla serenità dell’esercizio delle funzioni giurisdizionali;

- visto che tra i requisiti per la nomina dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari sono previsti

“l’inesistenza di fatti o circostanze che, tenuto conto dell’attività svolta dagli aspiranti e le caratteristiche dell’ambiente, possano ingenerare il timore di imparzialità nell’amministrazione della giustizia ”, nonché

“l’idoneità degli aspiranti ad assolvere degnamente ed a soddisfare con impegno le esigenze di servizio, desunte da provate garanzie di professionalità e da accertati requisiti di credibilità ed indipendenza”.

- letta e condivisa la relazione dell’Ufficio studi e documentazione n. 176/03 in data 8 maggio 2003;

d e l i b e r a

di rispondere che deve escludersi la possibilità di esercitare contemporaneamente l’ufficio di curatore del fallimento e le funzioni di vice procuratore onorario nel medesimo circondario.”

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