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IL COLLEGIO DI MILANO. Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente (Estensore)

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Academic year: 2022

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IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

– Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente (Estensore)

– Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi Membro designato dalla Banca d’Italia

– Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla Membro designato dalla Banca d’Italia

– Dott. Mario Blandini Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario

– Avv. Guido Sagliaschi Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta dell’8 maggio 2012 dopo aver esaminato x il ricorso e la documentazione allegata;

x le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione;

x la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Il 18 agosto 2011 il Ricorrente formulava formale reclamo all’Intermediario chiedendo, con l’apposito modulo per l’”Esercizio di diritti in materia di protezione dei dati personali”, la

“rettificazione dei dati”, ovvero la cancellazione del suo nominativo da una centrale dei rischi privata. Al reclamo allegava la ricostruzione puntuale del rapporto di finanziamento, precisando che:

x il 26 luglio 2008 richiedeva un finanziamento con pagamento dopo 120 giorni in unica soluzione senza interessi (opzione esercitabile entro il 17 ottobre 2008 facendo pervenire all’Intermediario l’apposito modulo allegato alla richiesta di finanziamento) o in 24 rate mensili

x nel mese di agosto riceveva la comunicazione dell’accettazione della richiesta di finanziamento (2 agosto 2008)

x il 15 settembre 2008 informava l’Intermediario di voler adempiere alla sua obbligazione in unica soluzione

x il 26 gennaio 2011 veniva contattato dalla società di recupero crediti che lo informava del mancato pagamento delle 24 rate relative al finanziamento in questione; non essendo quella la modalità di pagamento da lui scelta, il Ricorrente prendeva contatti con la propria Banca per controllare se l’Intermediario avesse provveduto all’addebito in c/c dell’unica rata ad estinzione del finanziamento, ma dall’e/c non risultavano movimenti alla data in questione

x ricevuta la lettera della società di recupero crediti il 15 febbraio 2011 provvedeva, il successivo 17 febbraio 2011, al pagamento del debito secondo le modalità

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individuate nella comunicazione. Il 2 marzo 2011 inviava la ricevuta del bonifico via fax all’Intermediario chiedendo allo stesso “di rilasciare debita liberatoria”

x il 23 marzo 2011 gli veniva bloccato un nuovo finanziamento a causa dell’iscrizione del suo nominativo al CRIF; chiesta “una visura dei dati creditizi presso CRIF”

constatava l’avvenuta iscrizione, ad opera dell’Intermediario

x l’11 maggio 2011 riceveva la risposta negativa dell’Intermediario alla sua richiesta di rilascio della liberatoria. Il Convenuto precisava di aver già proceduto alla

“chiusura del contratto in oggetto (...) con la conseguente regolarizzazione dei predetti insoluti” ma precisava “che solo trascorsi 24 mesi” dalla data di regolarizzazione della posizione debitoria “saranno eliminati i dati negativi relativi a detti insoluti”

Il Ricorrente sostiene che del mancato pagamento sia responsabile l’Intermediario in quanto la modalità di pagamento scelta dall’Interessato (rata unica) e il c/c di riferimento (capiente al momento della scadenza della stessa) erano stati da lui comunicati con l’apposito modulo preaffrancato allegato al contratto di finanziamento e spedito entro il termine riconosciuto dal contratto per esercitare l’opzione di pagamento. Il Ricorrente, lamentando la mancanza dei preventivi solleciti e l’assenza del necessario preavviso dell’iscrizione alla CRIF, chiede “il rilascio della liberatoria e la rettificazione dei dati CRIF”.

Nel ricorso, presentato in data 14 ottobre 2011, il Ricorrente chiede al Collegio, alla luce della documentazione allegata, di “ordinare (...) [all’Intermediario] di provvedere alla rettificazione o cancellazione della segnalazione alla CRIF”.

L’intermediario ha presentato le proprie deduzioni con PEC tramite il Conciliatore Bancario il 30 novembre 2011.

La ricostruzione dei fatti effettuata dal Resistente, nelle parti divergenti dalla riproposizione del Ricorrente, può essere così riassunta:

x Il Cliente, nella richiesta di finanziamento sottoscritta in data 26 luglio 2008, indicava, quale modalità di rimborso del finanziamento, il pagamento a mezzo bollettini postali e la prova è data dalla mancanza di firma nello spazio del modulo

“riservato all’autorizzazione permanente di addebito in conto”

x in data 02 agosto 2008 l’Intermediario inviava al Ricorrente la lettera “di conferma di accettazione del finanziamento”; il giorno successivo gli inoltrava sia il bollettino unico, nel caso in cui esercitasse tale opzione, sia il carnet dei 24 bollettini

x il 9 ottobre 2008 il Ricorrente comunicava telefonicamente e per iscritto di voler procedere all’estinzione del finanziamento in unica soluzione

x non avendo adempiuto al suo obbligo, l’Intermediario inviava n. 5 solleciti di pagamento (8 e 11 gennaio, 12 febbraio, 29 marzo 2009, 11 luglio 2010) “tutti contenenti l'avviso di segnalazione nei SIC”. Ad esclusione della prima comunicazione, alle altre allegava anche i bollettini per procedere al pagamento del finanziamento

x nell’e/c al 31 gennaio 2009 inviato al Ricorrente era evidenziato l’insoluto

x il 21 febbraio 2011 l’Intermediario riceveva “il versamento della somma di € 1506,38, comprensiva degli interessi di mora e degli oneri di ritardato pagamento”, ma solo dopo aver incaricato della pratica la società di recupero crediti

x conformemente al “Codice Deontologico” l’Intermediario segnalava “ai SIC” sia il ritardo nel pagamento, sia la successiva “regolarizzazione della posizione”

x il 5 ottobre 2011 il Convenuto rispondeva al reclamo ribadendo che il Ricorrente, non avendo manifestato differente volontà, aveva opzionato per il pagamento rateale.

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Il Resistente riscontrava la differenza tra l’indirizzo indicato nel modulo di richiesta del finanziamento e quello indicato nel reclamo e chiedeva al Cliente di aggiornare i suoi dati, precisando che, in caso contrario, tutte le future comunicazioni sarebbero state inviate all’indirizzo indicato nel contrato.

In diritto il Resistente precisava:

x di non aver mai ricevuto l’autorizzazione ad operare sul conto del Ricorrente e quindi di non aver alcun tipo di responsabilità per il mancato addebito

x che il Ricorrente si è reso inadempiente “in quanto non ha provveduto al pagamento entro la scadenza stabilita dell’unica rata dell’importo di € 1.214,00”

x che fosse comunque onere del cliente verificare l’esito del presunto “addebito diretto in conto corrente”

x che sia “inverosimile che il cliente non abbia ricevuto alcuna delle predette comunicazioni”

Il Resistente conclude chiedendo all’ABF di “rigettare il ricorso”.

In replica alla controdeduzioni il Ricorrente ha precisato che:

x la scelta tra le due modalità di pagamento (in unica soluzione o rateale) non poteva essere effettuata al momento della sottoscrizione della richiesta di finanziamento, ma doveva essere comunicata tramite un “modello precompilato e preaffrancato”

entro il 17 ottobre 2008 (n.d.r. solo qualora si scegliesse la soluzione di pagamento in unica rata). L’Interessato precisa che la parte del modulo per l’esercizio dell’opzione prodotta dall’Intermediario risulta solo parziale in quanto, nella seconda parte non allegata alle controdeduzioni, erano indicati gli estremi del c/c su cui effettuare l’addebito. Il Ricorrente evidenzia inoltre come il codice IBAN sia anche ben visibile sulla sua busta paga allegata alla richiesta di finanziamento

x non ha mai ricevuto il carnet dei bollettini necessari per il pagamento rateale che l’Intermediario afferma avergli inviato già in data 3 settembre 2008 e osserva che tale inoltro sarebbe stato prematuro in quanto non ancora scaduto il termine per l’esercizio dell’opzione di pagamento in soluzione unica (17 ottobre 2008). Il Ricorrente precisa che se avesse ricevuto i bollettini avrebbe subito informato l’Intermediario dell’errore

x l’opzione è stata effettuata tramite l’apposito modulo e non telefonicamente come affermato dal Resistente. Il “cedolino” inoltre è stato spedito il 15 settembre 2008, mentre l’Intermediario ritiene di aver ricevuto la telefonata in data 9 ottobre 2008 x l’indirizzo indicato sul contratto di finanziamento è tutt’ora valido

x “nei 23 punti del contratto [sottoscritto dal Ricorrente] non [è riscontrabile] nessun obbligo da parte del cliente di adoperarsi” per verificare l’addebito

x l’Intermediario, pur essendo in possesso dell’indirizzo e-mail, del numero di telefono e del fax, non ha mai contattato il Ricorrente

x l’Intermediario non ha fornito alcuna prova della concreta ricezione dei solleciti di pagamento e dei carnet dei bollettini da parte del Ricorrente

x venuto a conoscenza del disguido ha immediatamente sanato la sua posizione senza contestare le maggiorazioni applicate (n.d.r. da € 1.235,12 a € 1.506,38) x è “venuto a conoscenza dell’iscrizione al SIC solo a seguito di un finanziamento

negato a marzo 2011 e non tramite comunicazione (…)” dell’Intermediario

x alla data della scadenza del pagamento della rata unica aveva la disponibilità in c/c per adempiere all’obbligazione contratta sia tramite addebito RID, sia mediante il pagamento del bollettino postale.

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DIRITTO

La materia del contendere è costituita dalla lagnanza del ricorrente che ha per oggetto l’irregolarità della iscrizione del suo nominativo in Crif e la conseguente domanda di cancellazione. Il rapporto debito credito che ha dato origine alla segnalazione è stato regolato e quindi entra solo di riflesso nella questione che il Collegio è chiamato a decidere.

Circa quest’ultima giova precisare che il Ricorrente non richiede il risarcimento dei danni, ma si limita a richiedere la cancellazione del suo nominativo dalla CRIF. In base alla normativa vigente l’iscrizione della sofferenza deve rimanere visibile, ove la segnalazione risulti corretta e l’impagato superi le due rate o due mensilità per i 24 mesi successivi al risanamento della posizione (Art. 6 comma 2 lettera b) “Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti”). Tale previsione, rivista nella prima versione del d.l. 70/2011, è stata poi confermata dalla modifica del settembre 2011 prevedendo, in capo all’Intermediario, solo l’obbligo di comunicare l’avvenuto pagamento, andando così ad integrare la segnalazione nella banca dati.

Risultano così visibili sia il ritardo nel pagamento sia l’avvenuto pagamento.

Ciò posto risulta evidente che il problema sotteso alla questione sottoposta al Collegio si riassume in un valutazione di correttezza o non correttezza del segnalazione de quo.

Al riguardo si deve osservare come in radice la segnalazione in questione è risultata oggettivamente fuorviante perché per un una serie di qui pro quo un soggetto solvibile ed intenzionalmente solvente è stato segnalato come cattivo pagatore, il che non corrisponde interamente alla realtà effettiva.

Ciò posto è tuttavia da osservare che il giudizio attinente alla regolarità o legittimità della segnalazione non coincide esattamente con quello attinente al rispecchiamento della realtà effettiva, perché, giustamente, il segnalante deve attenersi alle procedura mano a mano vigenti e non alla discoverta della realtà effettiva in ciascun caso singolo, altrimenti si trasformerebbe la attività di segnalazione da attività amministrativa ad attività paragiudiziaria.

In riferimento a questo aspetto si deve osservare come in riferimento ad una valutazione delle condotte tenute dalle parti all’interno del rapporto debito credito e per quanto qui di riflesso interessa, entrambe paiono improntate da una certa trascuratezza verso il canone di diligenza. In effetti il ricorrente avendo in base al contratto una facoltà di alternativa ha indicato di scegliere per la formula del pagamento mediante lump-sum, ossia per il pagamento mediante somma complessiva; ma, poi, non si è curato di procurare al creditore l’adempimento effettivo. L’intermediario resistente ha, da parte sua, trascurato di implementare le procedure atte a rendere agevole e limpido il percorso – che pure contrattualmente aveva offerto, ma che da un punto di vista realistico ha verosimilmente considerato di improbabile evenienza – sicché non ha inviato al ricorrente la modulistica atta a portarla ad effettività.

In simile situazione di concorso delle negligenze sostanziali è da rilevare come da un punto di vista di regolarità procedurale della segnalazione, il fondamentale obbligo di preavviso della segnalazione in CFIF è allegato, ma non documentato dalla resistente.

Infatti, posto il carattere ricettizio della comunicazione de quo, si deve rilevare in riferimento al caso di specie che quest’ultima ha prodotto solo la cartolina di ricevimento della la lettera del 5 ottobre 2011 in risposta al reclamo del 18 agosto 2011 ed è anche l’unica in cui è specificato che la comunicazione è stata inviata mediante

“Raccomandata a/r”, mentre della ricezione delle altre comunicazioni non è fornita

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semanticamente pregnanti circa la degnazione in C.R., ma sono indicate condizioni economiche errate, ovvero differenti da quelle contrattuali.

Posto quindi che l’intermediario non ha prodotto alcuna prova di aver inviato al ricorrente il preavviso dell’imminente segnalazione del suo nominativo al CRIF, si deve rilevare come il mancato adempimento dei dover di preavviso nel caso specifico ha avuto conseguenze sostanziali perché ha impedito al ricorrente di chiarire l’accaduto sicché quest’ultima a sua volta è risultata sostanzialmente fuorviante per gli utenti del sistema, perché ha indicato come cattivo pagatore un soggetto che invece aveva intenzione e possibilità di estinguere le rate di debito in anticipo rispetto ai termini alternativi convenuti. Secondo l’indirizzo costantemente seguito dal Collegio si deve ribadire che risultata illecita la segnalazione posta in essere da un intermediario in tali circostanze

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l’intermediario faccia quanto necessario per la cancellazione della segnalazione nella CRIF.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1

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