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COMUNE DI PIANEZZA PROVINCIA DI TORINO

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Academic year: 2022

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ESTRATTO

COMUNE DI PIANEZZA

PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 43

OGGETTO: CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE UNICA APPALTANTE e CENTRALE DI COMMITTENZA - ART. 33 D.Lgs 12.04.2006, N. 163 TRA IL COMUNE DI PIANEZZA E IL COMUNE DI VAL DELLA TORRE - APPROVAZIONE

L’anno duemilaquattordici addì trenta del mese di dicembre alle ore 10:00 nella Sala delle adunanze Consiliari, convocata dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta di prima convocazione, di cui sono membri i Signori:

N. Cognome e nome Presente Assente

1. CASTELLO Antonio Sindaco X

2. ROMEO Enzo Consigliere X

3. SCAFIDI Rosario Consigliere X

4. VIRANO Virgilio Consigliere X

5. PENSATO Piero Consigliere X

6. BLANDINO Roberto Consigliere X

7. GENTILE Riccardo Consigliere X

8. GOBBO Cristiano Consigliere X

9. CAPRARO Michele Massimiliano Consigliere X

10. BRACCO Silvia Consigliere X

11. VANNICELLI Mario Consigliere X

12. BOSCARO Massimo Consigliere X

13. TORBAZZI Giancarlo Consigliere X

14. AIRES Emiliano Consigliere X

15. FASSINO Marco Consigliere X

16. PERINO Mario Consigliere X

17. ALTEA Roberto Consigliere X

Assume la presidenza Il Dr. CASTELLO Antonio nella sua qualità di Sindaco Assiste il Segretario Comunale: D.ssa BONITO Michelina.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta.

(2)

Premesso che:

- l’art. 33 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.e i. disciplina gli appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza, prevedendo che:

“1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi.

2. Le centrali di committenza sono tenute all’osservanza del presente codice.

OMISSIS

3-bis (comma aggiunto dall’art. 23, comma 4, del D.L. 201 del 6.12.2011 convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successivamente modificato dall'art. 23-bis della legge n. 114 del 2014) I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma”;

- ai sensi dell'art. 23 ter, comma 1, della legge 114/2014 la nuova disciplina si applica alle gare bandite successivamente al 1° gennaio 2015 per servizi e forniture e dal 1° luglio per i lavori. In forza del comma 3 della stessa norma, i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.

Dato atto che:

- la centrale unica di committenza, come definita dallo stesso codice dei contratti pubblici (art. 3, comma 34 è un’amministrazione aggiudicatrice che acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri Enti aggiudicatori, aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori;

- il ricorso alle centrali uniche di committenza, sotto un profilo generale ed indipendentemente dalle riserve circa l'estensione dell'obbligo dai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti a tutti i Comuni non capoluogo, risponde alla logica della razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica nonchè della tutela della concorrenza posto che un accentramento della fase dell’aggiudicazione dei contratti pubblici determina l’aggregazione della domanda e quindi migliori condizioni di mercato.

Non è un caso che periodicamente e con sempre maggiore incisività il legislatore ha richiamato l’obbligo di far ricorso per acquisto di beni e servizi alle convenzioni CONSIP di cui all’art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 o attivate da centrali di committenza regionali. In ultimo si ricorda quanto disposto dall’art. 1 del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012 (cd. Spending Review) che ha reso obbligatorio l’adesione alle convenzioni Consip o centrali di Committenza regionali per l’approvvigionamento di beni e servizi prevedendo la responsabilità amministrativa e disciplinare a carico del funzionario inadempiente.

Il termine “accordo consortile” utilizzato dal legislatore deve essere considerato un refuso in quanto in palese contraddizione con quanto già disposto dall’ art. 2 - comma 186, lettera e) - della Legge n°

191/2009, che ha decretato la soppressione di consorzi di funzioni; il probabile refuso legislativo non può che essere interpretato in modo coerente con la normativa generale in materia di gestione associata di servizi che prevede due sole forme: unione o convenzione. L’espressione “accordo consortile” va intesa pertanto nel senso previsto dall’art. 30 del TUEL n° 267/2000, cioè come

“accordo convenzionale.

(3)

Le sezioni delle Corti dei Conti del Piemonte e della Lombardia, con rispettivi pareri n. 271 del 4 luglio 2012 e n. 165 del 6.05.2013 hanno contribuito a definire l’ambito di operatività delle centrali uniche di committenza, superando un’ interpretazione meramente letterale dell’art. 33 comma 3bis del D.Lgs.163/2006 ed escludendo dalla gestione obbligatoria in capo alle centrali in argomento, le acquisizioni in economia effettuate in assenza di vere e proprie procedure concorrenziali, come quelle in amministrazione diretta o di affidamento diretto in quanto inferiore alla soglia prevista dall’art. 125, comma 8 e 11, del Codice dei Contratti Pubblici.

In tal senso si è espresso il legislatore, ma solo con riferimento ai Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti

Considerato che i Comuni di Pianezza e Val della Torre, nel rispetto dell’obbligo previsto dal citato art. 33, comma 3bis, del D.LGS. 163/2006 e al fine di evitare l’invalidità dell’attività contrattuale di ciascuna amministrazione, sono giunti alla decisione di istituire una Centrale Unica di Committenza con sede presso il Comune di Pianezza le cui modalità operative di funzionamento sono regolamentate mediante apposito accordo convenzionale allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Dato atto che all’allegata convenzione si attribuisce carattere provvisorio e sperimentale, potendo successivamente necessitare di rettifiche ed integrazione stante la novità della materia trattata e soprattutto alla stessa si attribuisce carattere aperto alla adesione di altri comuni nell'intento di strutturare un servizio dedicato esclusivamente all'acquisizione di lavori, beni e servizi potenziando professionalità e favorendo economie di scala.

Si propone che il Consiglio Comunale deliberi

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’accordo convenzionale tra il comune di Pianezza e Val della Torre composto da n° 12 articoli, nel testo allegato alla presente per farne parte sostanziale e integrante, contenente le modalità operative di funzionamento della “Centrale unica di Committenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 - comma 3 bis - del D.Lgs. 12/04/2006 n° 163 e ss.mm.ii..

Di rilevare che all’allegata convenzione si attribuisce carattere provvisorio e sperimentale, potendo successivamente necessitare di rettifiche ed integrazioni stante la novità della materia trattata e soprattutto alla stessa si attribuisce carattere aperto alla adesione di altri comuni nell'intento di strutturare un servizio dedicato esclusivamente all'acquisizione di lavori, beni e servizi potenziando professionalità e favorendo economie di scala.

Di autorizzare il Sindaco alla stipula della convenzione, con facoltà di apportarvi, fatti salvi i contenuti sostanziali, le rettifiche e/o le precisazioni eventualmente necessarie.

(4)

IL CONSIGLIO COMUNALE VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra.

VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.94 dell'11/10/1991 e sue modifiche.

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Affari Generali ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000 e riportato in calce alla presente

Sentita la relazione introduttiva del Sindaco che illustra la proposta in esame evidenziando che con il Comune di Val della Torre si è convenuto di istituire una Centrale Unica di Committenza ottemperando alla disciplina introdotta con l’art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs 163/2006 (c.d.

Codice dei contratti pubblici). Il legislatore imponendo la costituzione di centrali uniche di committenza ha voluto superare la frammentazione degli appalti pubblici con riduzione dei costi della gestione delle procedure ad evidenza pubblica in virtù delle economie di scala che ne conseguono. Il sistema delineato nell’allegata convenzione esige che i comuni aderenti effettuino una seria programmazione dei lavori, forniture e servizi richiesti rispettando tempistiche e criteri volti ad assicurare il buon funzionamento del nuovo istituto.

Con votazione espressa in forma palese con il seguente esito:

Presenti n. 15 Votanti n. 15 Voti a favore n. 15 DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: “ Convenzione per l'esercizio associato delle funzioni di stazione unica appaltante e centrale di committenza – Art. 33 D.Lgs. 12.04.2006 N. 163 tra il Comune di Pianezza e il Comune di Val della Torre -.Approvazione", come sopra trascritta.

************

Successivamente, il CONSIGLIO COMUNALE, con voti unanimi e palesi, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

************

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e regolarità amministrativa della sopra trascritta proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to D.ssa Guiffre Stefania

17/12/2014

(5)

IL PRESIDENTE F.to Dr. CASTELLO Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa BONITO Michelina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 16 gennaio 2015 , come prescritto (art.124, comma 1, D.Lgs. n.267/2000) e viene

contestualmente comunicata:

□ Ai Signori Capigruppo consiliari (art. 125 T.U. D.Lgs. n.267/2000)

Pianezza, lì 16 gennaio 2015 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa BONITO Michelina

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to D.ssa BONITO Michelina

Pianezza, lì 16 gennaio 2015 Divenuta esecutiva in data

□ Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3 D.Lgs.n.267/2000)

Pianezza, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE D.ssa BONITO Michelina

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