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D · ISCORSO PER l'INAUGURAZIONE DEll'ANNO GIUDIZIARIO 1967

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1967

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MINISIERO 01 GRAZIA EGJUSIWA·~I6UOlfC.

BIBLIOTECA c: ", .- -L- ­

CENTRALE POSil '"'" .J P

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GIURIDICA 1 ­

N. di carico ... d~~!.!-_

RELAZ IONI ENRICO POGGI

Procuratore Generale della Corte Suprema di Casaazione

CASSAZIONE

MSR 142387

D · ISCORSO PER l'INAUGURAZIONE DEll'ANNO GIUDIZIARIO 1967

(pronunciato il 9 gennaio 1967

nell' Assemblea Generale della Corte di Cassazione)

c: Ari. della Stampa:. . Roma

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CENTRALE GIURIDICA ENlUCO POGGI

RELAZ I ONI

ProclIl'alol'C GCllcl'ale dell a COl'l e Suprema di Cassazione

CASSAZIONE 1967 MSR 142387

DISCORSO PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 1967

(pronunciato il 9 gennaio 1967

nell' Assemblea Generale della Corte di Cassazione)

c Arte della Stampa Il - Roma

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di esprimere al Capo dello Stato e Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura la viva gratitudine per il suo intervento a questa solenne adunanza annuale.

Ringrazio inoltre S. Eminenza il Cardinale Vicario di Sua Santità, i Presidenti della Camera e del Senato, il Presi·

dente della Corte Costituzionale ed il Presidente del Consiglio, il Presidente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, il vice Presidente ed i Componenti del Consiglio Supe­

riore della Magistratura, il Ministro di Grazia e Giustizia e gli altri Membri del Governo, i Presidenti del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, l'Avvocato Generale dello Stato ed i Presidenti del Consiglio Nazionale Forense e dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Roma.

L'anno decorso è stato dolorosamente segnato all'inizio del Novembre dalle disastrose alluvioni che hanno intel'essato pressochè un terzo della Penisola, provocando la morte di oltre cento persone e creando uno stato di estremo disagio, ancora non del tutto superato, per le popolazioni delle zone colpite.

Fra queste è la Toscana e segnatamente Firenze cui spetta un doloroso primato fra le città consorelle per la perdita o deterioramento di opere d'arte di eccezionale pregio ed inte­

resse storico e per i danni subiti dal patrimonio bibliografico ed archivistico, raccolto nella Biblioteca Nazionale ed in altri Istituti.

In tanta sventura non sono mancati, come sempre accade, i profittatori, ma si è anche inserito un episodio degno di ricordo. Alludo al comportamento di alcuni detenuti nelle car­

ceri fiorentine che incuranti del rischio che personalmente correvano hanno contribuito a trarre a salvamento alcuni fun­

zionari dello stabilimento. Da tale condotta il Capo dello Stato, con un'umana sensibilità, ha tratto motivo per un provvedi­

mento di clemenza che ha incontrata l'unanime approvazione.

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Nel corso del 1966 sono ~tati collocati a riposo i seguenti Magistrati della Corte: dotto Auriemma Salvatore, dotto Dra­

gotto Alfonso, dotto Fibbi Luigi, dotto Foschini Amedeo, dott. Lonardo Filippo, dott. Macaluso Giuseppe, dotto Mi­

chienzi Saverio, dott. Migliardi Giovanni , dott. Nobile Migliore Carmelo ed i Consiglieri dotto Domenicano Sisto, dotto Canta­

rano Cassiodoro e dott. Guzzardi Gesualdo.

Nello stesso anno 1966 è deceduto il Consigliere dott.

Scorselli Giuseppe.

* * *

La statistica relativa al movimeIito dei processi civili presso i vari uffici, nell'annata 1" lugliol965-30 giugno 1966 con­

fel'ma la crisi dell'istituto della Conciliazione. A tali uffici sono affluiti poco meno di 40.000 processi contro i 150.000 circa del 1957, anno in cui si iniziò la progressiva diminuzione degli affari.

La situazione non va probabilmente attribuita soltanto al modesto limite, in termini di valore reale, della competenza degli uffici.

Infatti il numero dei processi esauriti nel triennio 1963-66 è andato via via riducendosi, complessivamente del 19

'% .

Non è quindi azzardato pensare ad insufficiente prepara­

zione e solerzia di una sensibile aliquota dei Conciliatori.

E poicbè colla legge 25 luglio 1966, n. 571, il limite di valore della competenza dei Conciliatori è stato portato dalle 25.000 alle 50.000 lire si prospetta opportuno un-riesame dei criteri e dei procedimenti sin qui seguiti per la scelta e nomina degli stessi. Quanto al loro stato giuridico dovrebbe essere considerata la possibilità di deroga al principio dell'assoluta gratuità della funzione, per quanto riguarda almeno gli uffici di maggiore importanza.

Le Preture, quali giudici di primo grado hanno ridotta la pendenza, rispetto all'annata precedente, da 296.000 a 283.000 unità essendo stati definiti 13.000 processi oltre il numero di quelli sopravvenuti.

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Anche petO 110, .Preture l'aumentato limite della competenza per valore (da 250.000 a 750.000) pone dei gravi problemi, in relazione non solo al potenziamento di parte degli uffici per quanto riguarda jl personale, ma anche ad un aspetto dell'attuale legislazione, in matet'ia di ordinamento giudiziario, che favo­

risce l'avvicendarsi continuo nelle sedi meno ambite, di udi­

tori con funzioni o di aggiunti, a scadenze ravvicinate, con comprensibili conseguenze a scapito della continuità del ser­

VIZIO.

Il movimento dei processi, sempre presso le Preture come giudici di appello presenta una progressiva riduzione delle sopravvenienze, nel triennio, da 513 a 430 e, quindi, a 364 unità, mentre i processi esauriti scendono da 767 a 582 e infine a 440.

I tribunali , come giudici di primo grado chiudono il periodo considerato con una pendenza al 30 giugno 1966 di 462.000 unità, cioè con un aumento del 30 % rispetto a quello del 30 giugno 1963.

Per i processi in grado di appello si segnala un modesto aumento (6

% )

dall'inizio alla fine del triennio considerato.

Presso le Corti di Appello i procedimenti in cognizione dit'etta, fino ad ora in progressiva diminnzione, hanno segnato, nonostante il minor numew dei sopravvenuti un lieve aumento dovuto al minor numero dei processi esauriti.

Per i processi in grado di appello, per i quali la pendenza al 30 gingno 1963 era stata inferiore alle 35.000 nnità, la stessa è salita progressivamente ad oltre 36.000 a poco meno di 38.000 ed infine ad oltre 40.000.

Presso la Corte Suprema il movimento totale (procedi­

menti ordinari, confliui di competenza, confliui di giurisdi­

zione) si è concretato al 30 giugno 1966 in una pendenza supe­

riore, rispettivamente del 5,7 %; 12,2 % e 9,5 1% a quella risultante nelle tre annate precedenti.

La pendenza dei procedimenti ordinari, malgrado il mag­

gior numero dei ricorsi esauriti l'Ìspetto all'annata precedente è salita a 10.600 unità con un complessivo aumento del 29 % sul livello del 30 giugno 1963 (8.200).

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* * *

Per i processi penali la fondamentale emergenza dei dati statistici a disposizione è l'aumento delle pendenze al 30 giu­

gno 1966, nei confronti di quelle iniziali al 30 giugno 1965, eccezion fatta per gli Uffici di istruzione ed i Tribunali dei minorenni.

Per questi ultimi il dato è confortante perchè alla diminu­

zione (di 2.100 unità) dei sopravvenuti corrisponde un numero pressochè doppio dei processi esauriti (sempre in relazione alla annata precedente).

Per gli Uffici di istruzione, invece, la variazione di pen­

denza è in funzione anzichè di un maggior numero di pro­

cessi esauriti, di un minor numero di sopravvenienze.

Infatti, il numero dei processi esauriti nel 1965-66 ha subito esso pure una flessione, per quanto lieve.

Pel- gli altri Uffici, ove le pendenze si sono aggravate si osserva: per le preture, la maggior pendenza finale (599.000 unità, pari al 155

%

di quella del 30 giugno 1963) riflette il massiccio aumento dei processi sopravvenuti (554.000) nel corso del triennio, che non è stato possibile fronteggiare mal­

grado la definizione di un maggior numero di processi rispetto alle due annate precedenti; maggior numero a condizionare il quale ha indubbiamente concorso l'amnistia del ventennale della Repubblica. Senza tale apporto in altri termini si sarebbe nettamente rivelata l'impossibilità di molti degli Uffici di Pretura a far fronte al normale afflusso del lavoro penale.

Presso le Procure e presso i Tribunali come giudici di primo grado l'aumento delle pendenze (rispettivamente del­

l'll

%

e del 13

%)

rispecchia il minor numero dei procedi­

menti esauriti. Infatti i procedimenti sopravvenuti sono stati sensibilmente meno (Ii quelli delle precedenti annate.

Bilancio deficitario anche per le Procure dei Minorenni , presso le quali alla modesta flessione dei procedimenti soprav­

venuti si è accompagnata una riduzione dei procedimenti esanriti.

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Aumento della pendenza anche per le Corti di Assise ove ad un aumento di sopravvenienze rispetto all' ailllata prece­

dente si è aggiunta la riduzione degli esauriti-

I Tribunali, giudici in secondo grado hanno dovuto far fronte ad un maggior numero di sopravvenienze, già manife­

statosi nell'annata precedente, nella quale inoltre si era avuta una flessione nei processi esauriti, talchè le pendenze sono giunte ad una cifra che rappresenta il 64

%

di aumento, in relazione a quelle esistenti al 30 giugno 1963.

Minor numero di processi esauriti si è avuto anche per le Corti di Appello ed in conseguenza la pendenza è aumentata del 15

%;

mentre le Corti di Appello per minorenni, che hanno esaurito un maggior numero di procedure hanno dovuto far fronte a un sensibile aumento dei sopravvenuti.

In diminuzione invece i processi esauriti presso le Corti di Assise di Appello con conseguente lieve aumento della pen­

denza in relazione all'anno precedente.

La Corte Suprema, presso la quale sono affluiti in totale 33.970 procedimenti (ordinari e speciali) contro i 28.455 del­

l'annata precedente, ne ha esauriti 22.932 (contro 21.077).

Ne è derivata così una pendenza finale di 35.985 unità, contro le 24.947 del 30 giugno 1965 e le 17.569 del 30 giugno 1964, al termine, cioè, di una annata in cui, grazie all'amni­

stia del gennaio 1963, il numero dei procedimenti esauriti era salito a ben 35.947.

I dati riguardanti il movimento dei ricorsi civili e penali alla Suprema Corte vanno valutati con l"iferimento alla situa­

zione d.eficitaria degli organici, protrattasi a lungo e tuttora in fase di migliOl"amento che però non può essere rapido come sarebbe necessario.

Infatti ancora attualmente l'ol'ganico è di gran lunga inferiore, per quanto riguarda i Consiglieri, al limite previsto dalla legge del 1963, n. l , e d' altra parte la integrazione non può essere immediata.

Pertanto le cifre statistiche sUlTichiamate riflettono pur sempre il risultato di una dura e meritoria fatica per la Magi­

stratura Suprema.

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i Rilievo, infine, che non è possibile in questo momento fare previsioni circa le ripercussioni che, sul movimento dei processi penali, dell'anno che si inizia, avrÌl la decisione n. 127 del 1966 della Corte Costituzionale.

. Per quanto ,·iguarda gli aspeLti della criminalità nell'annata i dati stitistici a disposizione rivelano, per quanto riguarda reati denunciati un miglioramento della situazione, nel senso di un minor numero globale di delitti denunciati, il cui ammon­

tare aumentato progressivamente dal 1961-62 al 1963-64 e lievemente diminuito nell'annata successiva, ha subito un'ulte­

riore flessione scendendo a 1.005.000 contro 1.082.000 del 1963-64.

Rimandando ai prospetti statistici che correderanno questa relazione, per le variazioni verificatesi pelo singoli reati o classi di reati osservo che dai dati stessi, non emel·gono dal punto di vista criminologico differenze di l·ilievo nei confronti delle annate precedenti.

Manifestazioni di particolare gravità di delinquenza asso­

ciata si sono vel"ificate in Sardegna con una recl·udescenza di delitti contro il patrimonio mediante violenza alle persone, contraddistinte per l'accurata pI·eparazione e, talora per estre­

ma afferratezza nella esecuzione.

Per quanto riguarda la lotta contro la mafia siciliana con­

tinua tenace l'attività della Commissione parlamentare d'in­

chiesta presieduta dal Seno Pafundi. Questi, recentemente intervistato, ha operata una opportuna messa a punto per quanto riguarda notizie infondate concernenti pretese com­

promissioni di alcuni ambienti, dimostrando ancora uua volta lo scrupolo con cui è condotta l'indagine che, non dubitiamo, debba dare i suoi frulli una volta compiuta.

* * *

I dati suesposti rispecchiano indubbiamente una situa­

zione assai pesante per il suo protrarsi da lungo tempo e per la tendenza all'aggravamento.

Non meraviglia quindi che si sia ad un certo momento i ngenerato un senso di sfiducia negl i nomi ni preposti all'amlTti­

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nistrazione della Giustizia, venendone così compromesso il prestigio della Magistratura nel suo complesso.

Era quindi necessario che i fattori di tanto pericolosa situa­

zione venissero individuati ed i correlativi problemi fossero realisticamente impostati in rapporto al fine di mettere la MagistratUl·a in grado di « rendere giustizia ai cittadini, assi­

curando ad essi decisioni rapide e certezza di diritto, avendo tutti gli altri problemi ed interessi un valore senza dubbio importante ma sempre strumentale rispetto al primo e per­

tanto ad esso subordinato l).

Con queste parole il Capo dello Stato e Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura ribadiva nella seduta del 14 luglio 1966, dinanzi al Consiglio medesimo, i concetti espressi, sempre parlando in sede di consiglio superiore, nel discorso tenuto nell'aprile del 1965 che tanto aveva contri­

buito a sensibilizzare l'opinione pubblica al grave problema, ormai impostato nei suoi termini concreti e veramente essen­ ziali.

Fra le due date sovra ricordate, una complessa indagine statistica è stata eseguita dal Consiglio Superiore sotto la dire­

zione e l'appassionato interessamento del suo Vice Presidente On.le Rocchetti in ordine, fra l'altro, al carico di lavoro annualmente recepito dai vari ordini di ufficio, alla durata media dei procedimenti, agli organici dei detti Uffici ed alla produttività media dei singoli Magistt·ati.

Veniva così posta una base concreta, per la diagnosi del male e per la ricerca dei rimedi opportuni, oltrechè per la eventuale modificazione delle circoscrizioni, e la revisione degli organici dei singoli uffici, secondo il cl"Ìterio di una più razionale utilizzazione dei Magistrati ; esigenza questa che la indagine ha dimostrato doversi prospettare nel senso di un incremento degli organici delle Preture e dei Tribunali.

L'attuazione di tale programma e l'apprestamento di sedi funzionali e decorose, attrezzate e corredate di mezzi atti al più celere svolgimento dei servizi essenzali, negli uffici che ne difettano (e sono purtroppo la maggioranza) non potrà non contribuire innanzi tutto a far sì che le cause abbiano in primo grado una trattazione sollecita e insieme sufficientemente ap­

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profondita, riducendosi così gli incentivi a ragionevoli mezzI

di gravame. . . .

B' d'altra parte evidente che raggiunte siffatte co~{hz~o~~

(e solo così) le riforme degli ordinamenti processuah, clvlh e penali da tempo invocate potranno dare al processo uno s:o~.

g;imento agile e serrato senza pregiudizio della giusta defml·

zione della lite.

* * *

In proposito ritengo opportuno intrattenermi circa le diret·

tive giusta le quali dovrebbe attuarsi la riforma del Codice di Procedura penale, secondo il progetto di delega al governo, per la riforma medesima, tenendo presente il testo che la proposta di legge ha assunto in esito alla discussione fattane dalla Commissione di Giustizia, in sede referente.

Va rilevato al riguardo che, mentre a tenore dell'art. 76 C.P. è necessaria e sufficiente, per una valida delega al governo dell'esercizio della funzione l; gislativa, la determinazione di principi e criteri direttivi cni il governo dovrà attenel·si, nel caso della riforma di cui si tratta si è andati oltre tale esigenza in qnanto viene talora enunciata la norma che dovrà essel·e sostanzialmente inserita nel testo del nuovo codice.

Tale metodo è giustificato nella relazione al progetto, in quanto: « l'adozione di formule late e generiche avrebbe potuto gravare nella successiva fase di attività legislativa delegata, nel corso della quale avrebbero potuto insorgere dubbi e quindi rinascere discussioni sulle concrete soluzioni da adottare, nella elaborazione del testo del codice l).

Ed è giustificazione indubbiamente valida, dal punto di vista giuridico e pragmatistico.

In concreto il metodo ha avuto applicazione fra l'altro per il contenuto del punto 30 dell'originario progetto e 38 del testo approntato dalla Commissione referente, in l·apporto ai quali sostanzialmente la disposizione dell'art. 467 C.P.P. do­

vrebbe essere sostituita da altra del seguente tenore: « Il P.M.

ed i difensori possono procedere direttamente ali'esame del­

l' imputato, dei testimoni e dei periti, con le garanzie idOJwc

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ad aSSlcurare la lealtà dell 'esame e la genuità delle risposte, sotto la direzione e la vigilanza del Presidente del Collegio o del Pretore, che decide immediatamente sulle eccezioni; il Presidente o il Pretore può i ntegrare l'esame con le domande che ritiene necessarie l).

Orbene, mentre debbo riconoscere che nel progetto trovano adeguato riconoscimento le esigenze fondamentali, da tempo sentite, come tali dalla coscienza pubblica, di garanzia dei diritti della difesa e della tutela della libertà personale del prevenuto, fino al limite in cui esigenze di giustizia e di sicu­

rezza non impongano una restrizione di essa, mentre giudico degno di approvazione l'affidamento dell'istruzione unificata al Giudice Istruttore; l'abolizione dell'assoluzione per insufficienza di prove; i limiti introdotti, rispetto all'attuale art. 27 C.P.P.

in ordine al contenuto ed estensione dell'autorità del giudicato penale, nel giudizio civile per le restituzioni od il risarcimento dei danni; non posso invece tacere le mie perplessità per quanto riguarda l'adozione del sistema dell' esame diretto di imputati, testi e periti, da parte del P.M. e dei difensori, seguito dall'esame incrociato, mutuandosi in pieno tale sistema dal diritto processuale anglosassone, come risulta dai resoconti stenografici della seduta del 19 novembre 1966 della Commis­

sione referente.

Evidentemente si è pensato che il sistema della Cross examination costituisca un aspetto essenziale e quindi neces­

sariamente conseguenziale al pri ncipio accusatorio; e d'altra parte, si è motivata la proposta in quanto l'esame diretto con­

sentirebhe, al giudice « la formazione di un convincimento basato sulle im'mediate reazioni dell'imputalo e dei testimonj alle domande ed alle contestazioni loro rivolte daIIe parti

inten~sate al giudizio l),

Le obiezioni cui, a lI1iu giudi:r.io, presta il fianco la pro­ posta, riguardano:

l °) la compatibilità del sistema della Cross exal11ination coi principi fondamentali del nostro diritto pubblico di cui il diritto processuale è parte integrante;

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2°) la fondatezza (o illusorietà) del presupposto da CUI

evidentemente si parte che le risposte ottenute in sede di esame diretto come immediata reazione alle sollecitazioni ed alla

pressio~e

psicologica sull'interrogato, esercitata mediante lo esame condotto coi procedimenti propri dell'istituto di cui trattasi, diano per ciò stesso una garanzia di obiettiva veri­

dicità.

Sul primo punto (di primaria importanza in materia) va innanzitutto considerato che il sistema anglosassone presuppone la vigenza del principio « actore non probante, reus absolvitur », per il quale incombe all'accusatore, pubblico o privato, un onere formale della prova, al cui mancato assolvimento, da parte dell'accusatore medesimo, non può sostituirsi l'iniziativa del Giudice. Secondo il nostro diritto, invero non è anlluissi­

bile che il Pubblico accusatore, in sede di giudizio, ricono­

scendo di non poter fornire la prova della colpevolezza del­

l'imputato, dichiari di rinunciare all'azione intentata contro di lui.

Gli è bensì consentito di chiedere l'assoluzione del preve­

nuto, senza peraltro che ciò vieti al Giudice, ormai investito del compito di decidere il caso, addivenire a diversa conclu­

sione e così, eventualmente di pronunciare condanna, ovvero di disporre, nei limiti di legge, l' integrazione della prova.

La diversità dei principi che reggono l'i pettivallleute il nostro procedimento e quello anglosassone è ribadita dalla po~

zione riservata da quest' ultimo all' imputato. Que~ti_ ulla volta dichiaratosi not guilty, non è soggel.Lo ad illlerrog;!\torio, salvo che chieda di testimoniare a proprio favol'C, non cOllsentenno la legge, altrimenti, di meLLere l' imputato in j tllHzione na cui

potrebbe scaturire un'auto accusa.

Pertanto, la procedura proposta, per questa parte, darebb..

luogo ad un processo accusatorio spurio (nei confroJJti di quello preso a modello) nel quale l'imputato potrebbe, solto certi aspetti, trovarsi in posizione deteriore in confronto dcI­ l'attuale.

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* * *

Ma anche sotto un altro aspetto non è a mio parere con­

sigliabile l'inserzione, nel nostro ordinamento, dell'esame di­

retto dei testi da parte del P.M. e delle difese : Il nostro pro­

cesso è in fatti dominato dal principio del libero convinci­

mento del Giudice, a differenza del processo anglosassone, nel quale le rules of evidence sostanzialmente rispecchiano un complesso sistema di prova legale.

Al riguardo nella relazione per l'inaugurazione dell'anno giudizirio 1956, per il distretto della Corte di Bologna ebbi a ricordare che in un libro allora da poco pubblicato con titolo

« Justice at work )) l' autore che era stato Giudice di una Corte Superiore Inglese, scriveva fra l'altro che « le regole di prova, formatesi ab immemorabili ed appartenenti ai grandi feticci della professione legale, se aggravano senza necessità le spese e la durata dei giudizi e non hanno in parte alcuna giustifica­

zione razionale, hanno comunque per effetto di elevare la soglia della prova richiesta per condannare, ad un livello più alto di quello che si pretende nei Tribunali di qualsiasi altro paese ... )). Orbene in un sistema di prova legale, il controllo da parte del giudice circa l'ammissibilità di determinate do­

mande si svolge agevolmente su di una linea predeterminata dalla rules of evidence soprarichiamate, e quindi senza dar normalmente luogo a situazioni di tensione quali verosimil­

mente insorgerebbero nei nostri tribunali.

Infine l'esempio inglese, periI quale il Giudice non parte­

cipa atti.vamente all'espletamento dell'istruttoria dibattimen­

tale, condotta sostanzialmente dall'accusatore pubblico e dalle difese, limitandosi la ua funzione ad interventi per cosÌ dire esterni rispetto all'oggetto dell'istruttoria medesima, nOll ritro­

va, nel nostro ordinamento una situazione analoga, che ne giustifichi l'adozione.

E' infatti compito fondamelltale del Giudice quella di illuminare i giurati, mediante il riassunto finale sul principio per cui può pronunciarsi condanna solo e le prove raccolte escludono ogni ragionevole dubbio sulla colpevolezza; nonchè

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sulle risultanze fondamentali, obiettivamente esposte, del di­

battimento; ed è chiaro che la sovranità dei giurati nell'accer­

tamento del fatto potrebbe apparire illusoria se il riassunto pJ;'ovenisse da persona che abbia partecipato attivamente allo espletamento dell'istruttoria dibattimentale e la cui obbiet­

tività possa essere perciò, in qualche modo, posta in dubbio. Si tratta ora di vedere se le ragioni fin qui esposte, di ordine sistematico e di diritto comparato, non debbano even­

tualmente cedere al vantaggio che la ricerca della verità nel processo potrebbe trarre, come mostra di ritener la relazione al progetto, dal fatto che l'esame diretto consente al giudice di sorprendere le immediate reazioni (lei soggetti esaminati alle domande loro rivolte.

Orbene la mia opinione è che tale immediata reazione può in concreto rispecchiare una risposta spontanea e genuina, ma che con altrettante probabilità può non avere significato in quel senso.

Tutto dipende da un complesso di fattori attinenti alla personalità dell'esaminato e dallo stato d'animo in cui si troya in quel momento e ciò in rapporto anche al modo ed al tono in cui l'esame viene condotto.

Dirò anzi che sotto tale secondo aspetto il sistema può riuscire fatale per l'imputato innocente ed il teste coscien­

zioso; e privo di mordente, invece per il delinquente incallito o per il teste in malafe(le.

Non si deve d'altra parte dimenticare che il sistema accu­ satorio, come è inteso nelle Corti deg;li tati Uniti. e_ di e550.

proprio l'aspetto caratteristico costituente dall'esame diretto ed incrociato dei testimoni, è stato coli! nlesso - per così dire - sotto accusa, in rapporto al suo rendilll' nto nel pro­

cesso .

. Già n el 1950 il giurist.a Llewellyn noto pel' ulla sua con­ ceZIOne del realismo giuridico, nello crillO intitolato: Alltro­

pology.of the. criminal g;uilt, dopo avere richiamato i fOllda­ men,tab a pellI del p,rocedimento nei quali si so tanzia la tutela cieli accusalo. , osservo . che le misure prcvi,' t" ~ llo\'I',11 e ) 11'1'0 es;;ere attuale In modo da riuscire rag;ionevoli e servire concrcta­

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mente allo scopo anzichè risultare futili, facendosene cioè appli­

cazione « in modo elastico, piuttosto che pietrificato »­

E tutto ciò per concludere che è impossibile agire più funzionalmente finchè il tono rimane quello di un duello a distanza fra due avversari, nel quale ogni conflitto fra l'inte­ resse alla verità e l'interesse dei contendenti è risolto nel secondo senso_

Più di recente, cioè, nell 'anno testè decorso, è stato pub­

blicato negli Stati Uniti uno studio di James Marshall, Avvo­ cato del foro di New Y ork e professore aggiunto di Pubblica Amministrazione, studio intitolato: « Diritto e psicologia in conflitto »_

In esso sulla base di appropriate indagini di psicologia sperimentale e sociale sono messi in discussione, sotto l'aspetto dell'attendibilità, i risultati della prova per testimoni con­

dotta coi metodi attualmente in uso e così la critica attinge in definitiva il sistema accusatorio nel suo complesso ed in specie in quell'aspetto di esso che è rappresentato dalla Cross examitation_

Tanto il Llewellyn quanto il Marshall riconoscono per vero che le cose sono diverse e vanno meglio, in Inghilterra che si giova di una più antica tradizione e, per i processi delle Corti Superiori di un foro di grande prestigio. E' anche da notare che il Barrister inglese non intrattiene dirett.i con­

tatti con il cliente, provvedendo a ciò il solicitor e che ciò contribuisce a dare all'esame condotto dall'avvocato, che costi ­ tuisce l'aspetto fondamentale della sua fUllzione nel giudizio, un tono più distaccato e signorile, improntato ad ironia piut­

tosto che a inquisitoria virulenta con indubbio vantaggio, IO

definitiva, per il compito della giuria.

Non vi è quindi ragione, a mio giudizio, di so\.l.rarre al Presidente del Collegio ed al Pretore le funzioni di direzione del dibattimento per farne un lIIero moderatore dell'auività delle parli.

... ... ...

Una riforma invocata da tempo, che non potrebbe non giovare al miglior funzionamento della giustizia, è indubbia­

mente quella dell'orclinarnento giudiziario di cui potrebbe

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formare parte integrante la materia dell'organizzazione e fun­

zione del Consiglio Superiore della Magistratura.

L'attuale disciplina del Consiglio invero è da tempo sog­

getta a critiche; e vari progetti di legge di iniziativa p~r1a:

mentare in cui si prospettano riforme più o meno radIcalI attendono l'esame del Parlamento.

A O"iustificare le mo{(ificazioni proposte è spesso invocato

l 'al-O"om~nto

che la normativa attuale non risponde ai principi

dett~ti

dalla Costituzione che anzi verrebbero, nello spi l'i lo almeno, contraddetti.

Per mio conto non esito a dire che simili a sunti sono spesso inficiati da argomentazioni animate da spirito polemico che portano talora a travisare il significato delle previsioni costituzionali di cui si assume, aprioristicamente la viola­

ZIOne.

Così in ordine alla soppressione della carriera e di ogni potere di tipo gerarchico attribuito ai Magistrati con funzione direttiva si invocano gli artt. 102, 2° comma e 107, 3° comma_ ma si dimentica l'art. 104 che prevede la rappresentanza in seno al consiglio delle singole categorie dei Magistrati ( parola di significato tecnico, per cui la categoria si identifica in sostanza col grado) e l'art. 105 che parla di promozioni e_ rispettivamente, si dimentica l'art. 110 CO in relazione agli artt. 13, 14 e 16 della legge sulle guarentigie, giusta i quali i Magistrati con ufficio direttivo partecipano i n so tanza alla funzione propria del Ministro di provvedere alla organizza­ zione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

In realtà definendo la Magistratura ordine autonol1lO ed in<lipendente da qualsiasi altro potere la Costituzione ha 1"1­

guardo all'ordine medesimo nel ~uo cOll1plesso, ferl1lO_ ,I

intende il principio che nell'amhito dell'ordine og:ni ~iudice_ ai fini delle decisioni affiJategli, è « soggetto SOIt ,ll~to alla legge ».

. D:altra parte il . cor~ceLLo di. ordine autonOl1lo ed indipell­ dente .Import? che .'ra I s.o!,geLLi che ne fanno parte si attui una ~lstnbuzl.on~ dI C~mpJ~I, sec.ond? vari criteri, l1Ia inlporta altresl, perche l organizzazione funZIOni razionalmente d ­

'1 f' e a e

guatamente l . ormarsi di una coscienza e di una mentalità

(19)

coerenti alle finalità dell 'ordine stesso; ed, infine, di una normativa deontologica appropriata.

Sotto tale aspeLLo la funzione di esempio più çhe di men­

tore degli anziani nei confronti dei giovani Magistrati, per la formazione i n essi di quella coscienza e mentalità, non può essere contestata, ma è altrettanto vero che, specialmente in tempi in cui incalzino nuove esigenze e si profilino profondi cambiamenti nell'ordine sociale, possa crearsi uno stato, per così dire di tensione fra gli anziani ed j giovani, divergendo essi nell'apprezzamento di quelle esigenze, e si profili quindi un conflitto di mentalità se non di ideologie che vedrà normal­

mente il Magistrato anziano appartenente a più elevata cate­

goria in posizione di quasi istintiva resistenza di fronte ad interpretazioni, tesi o riforme innovatrici.

Per fare un esempio che traggo dalla interessante rela­

zione presentata dall'On.le Fortuna alla Commissione refe­

rente per la riforma del Codice di Procedura penale, ricorderò che, durante le discussioni svoltesi nel 1865 in Parlamento, per la unificazione della legislazione penale, la Magistratura di Cassazione prese posizione pelO il mantenimento della pena di morte, mentre la Magistratura di Appello fu in maggio­

ranza contraria.

Traltasi del resto di un fenomeno per così dire fisiologico e pertanto per nulla allarmante, finchè il contrasto di men­

talità cui dà luogo sia valutato ed espresso dall' una e dall'altra parte (( con occhio chiaro e con affetto puro» quando cioè nessun secondo fine animi i sostenitori delle tesi in conflitto e non venga meno il reciproco rispetto fra i contendenti.

Sono anzi certo che sviluppando j con l'osservanza di tali limiti, il dibattito di idee potrà fornire anche al Legisla­

tore utili elementi ai fini delle indicate riforme.

Con tale auspicio, Signor Primo Presidente, e con l'au­

gurio che l'anno prossimo il mio successore possa presentare alla Corte ed alla azione una situazione nettamente miglio­

rata nell'amministrazione della giustizia, Vi chiedo di dichia­

rare aperto, in nome del Popolo Italiano, l' anno giudiziario 1967 per la Suprema Corte di Cassazione.

(20)
(21)

CIVI LE

PROVVEDIMENTI VARI

1'''-7·1963 1' -7-1964 P-7-1965

Prov\'cdill1cnti vari

30-6-1964 30-6-1965 , 30-6-1966

1) Vendite mobi liari 2) Vendite immobi liari 3) Decreti ingiulllivi 4) Sequestri giudiziari 5) Sequestri conscrvluivi 6) Pi gnoramenli

i) Protes ti:

numero

ammontare (mili,mi di lire)

8) Separazione person.dc coniugi:

(I) domande presentate . b) conciliat e

c) abbandonate

ti) J'igcllale o non omologate e) acco lte od omologa te 9) Di chiarazi oni di assenza IO) Di chi arazioni di m or le pres unt a Il ) Adozioni

12) Sentenze stranieri: dichial'ale cflicllci con sentenza o decreto

13) Fallime nli di chiarali

di cui :

(I) commel'c io c servizi h) industri a

c) altl'C auivi lÌl

22.269 1.317 440.159 2.681 13.723 362.556

13.811 .406 885.026

11.214 385 4.036 569 5.290 103 1.4i4 2.826

16 5.990

3.519 2. 173 298

24.548 1.176 4-85.196 3.041 13.416 409 .274

15.252.190 956.568

11.462 528 4.324­

593 5.HO 91 2.276 2.7.11

H 7..J95

11·.371 2.770 354

2'7.814­

1.2i9 482 .824 2.906 12.655 413.001

13.980.207 841.1i3

11.605

·B8 3.981 608 5.9.1) 51 1.266 2.902

42 7.498

4.3 74 2. 756 368

(22)

MOVIMENTO DEI PUOCEDIMENTI

P end enti SO I) r aVVCl IIUl i Esa uriti

Uffici giudi1iad

a '

P-7-1963 1°·7·196<1 \ '''-7-1%5 1°.7_1963 \ }0_7_ 19M \ ]0-7-1965

"

30-6-1963 30-6-1 966 30-6-1964 30-6-1965 30-6-1966 30-6-1 964 30-6-1965 30-6-1966

\

Primo grado o cogni.z;,one direua

Conci liazio ni 5·1.309 ·19.612 ·18. 183 44.540 '16.868 '15.396 39 .833 51.565 46 .825 43 .476

189 .794 199.7 35 186.754 196.614

Pre ture 259.• 6, 283.·100 295.828 282 .847 220.247 202.222

211 .600 171.019 191.810

211.819 163.013

Tribunali 35·1. .60 401. no ·1-12.520 462.310 209.973

1.836 J.495 1.606 1.286

Corli di . ppello 1.301 1.293 1.1 67 1.278 J.278 1.110

Grado di "l'l,elio

582

i67 440

96 513 364

1.3 18 1.602

Pre ture 1.120 1

8.659 8.856 9.813

Corli di \ ppello

18.890 19. 167 9.965 9.22.\ 430

I

9. 133 18.325

18.1.3

Tribunali 1.1 1

20.69 1 20.339 21.764 3i.9i9 40.509 22.590 21.942 24.29·\

36.3.6

3 LI •• 1

C"S.'w:,;otl e

Corle upr. di a,~azion:

in lolale 8. 15. 8.910 IO.03~ 10.990 ·\.\5 1 1.390 ·1. 551 3.9. 1 3.296 3.59

di rui:

- proc. ordinari 8.221) 2.9<13 3.290

- rep:. di rompelenza 233

UI 9 U II 3.61i 10.6 19 1.079

8.622 9.798

284 210

ronrl. di p:iuri·;(li.lione \ 62

222 303 23i

19 \ 28i 260

256

5i

\9 137 69 9

8\ 11 5 12

(23)

PENALE

MOVIMENTO I)EI PHOCEDIMENTI

Esaurili

Pendent i So pravvenuti

'-·7-1963 (-·7-1965 J-·7· 1963 1 ,e·7_1964 1 10.7-1965

"I ' · ·7-' 96 1 1

"I 30-6-1964 30-6·t965 30·6·1966 30-6·1964 30-6-1965 30·6·1966

30·6· 1965 30·6· 1966

I 30.6~\96.' I I

1

386.29,1 ' 79. i21 833.590 985.0·12 2.186.984 2.412.909 2.741.232 1.994.157 2.158.4-10 2.589.780 Preture

70. 2..\9 70.957 i3.877 78.1 24 769.563 749 .570 il4·.977 768.855 7-16 .650 710.730 P rocure

8.225 9.7 69 Il.489 39.064 39.7·13 39.165 38.888 38.375 37.4-15

Procure i\linorenni 804 01

~2.297 -1-2.588

fEci "Istruzione 33.268 478.764 469.773 ·150.071 487.110 -1-61.136 459.391

Tri bunali l ° grado

33.951

68,483 78.845 72.5 79 68.540 67.936 il04·1-1 63. -95 63. -1-5·~

Tribunali )linorenni

69.6 18 7·1.363

10.106 13 .965 19.660 19.388 36.28-~ 34.809 32.656 32A25 29.11~ 32.928

Corti Assi'e l° grado . 760 766 734 803 1.272 1.1 86 1.266 1.266 1.218 l.l97

Tribunali ZO . rado 18.~8 15.395 23.3~1 30.021 32.579 .11.506 ·19.6-15 35.532 33.560 -1.2.965 Corti Appe llo 21.31 4 20.895 21.687 24.780 25.·14·9 2.1.268 26.·100 25.868 23.·1i6 23.307

Corti . ppello .\l inorenni 151 181 239 30 1 455 575 6-~ ·1_5 517 612

Corti Assi e Appello 1.220 1.010 1.082 1.1 61 877 J.037 1.037 1.087 965 958

Corte upr . di Cas azione :

n total e 32.655 17.569 24.947 35.985 20.861 28.455 33.970 35.9-17 21.077 22.932 di Clli :

- proc. ordinari 31.604 15.17 2 23 .070 34.0 15 18.766 26.529 :12.0·19 19.231 21.07~

- proc. speciali 1.0~ I 1.797 1.87 7 1.940 2.095 1.926 1.921 1.8·16 1.858

(24)

PENALE

REATI DENUNCIATI ALLE PRETUllE E PROCURE

,I:II )°·7_1963 dal 1°.7_ 1964 da l 1°_7_1965

Reali Il l 30-6· 1964 :d 30·6-1965 al 30--6-1966

Delitti:

Sott razione o danneggiamenlo di cose 501­

toposle a pignoramento o a seques tro 12 .454 15.886 18.983 V iol enza o minaccia a un P.U. - Res i­

stenza a un P.D. -Oltraggio a un P.U . 9. 852 9.687 9.165

Calunn ia . . . . . . 2.081 2.14.3 2.3 12

Associazione 'Per del inquere 452 560 554

Incendio 4.396 6.010 7.008

Frode nell'esercizio del commercio. 2.186 2.765 2.056 Vendita di sostanze alimentari non ge­

nuine come genuine 2.259 2.262 2.079

Violenza carnale 1. 864 1.800 1.81 0

Alti d i lib id in e vio lenti 1. 560 1. 502 1.587

Atti osceni . . 3. 938 4.051 4.093

Istigazione all a prosti tuzione e favoreg­

giamento - sfrultam ento di prostitut e 1.899 2. 163 1.992

Adu lterio - concubi nato 2.225 2.3 81 ~. ().l.4

Vio lazione deg li obb li ghi di ass is tenza

fam iliare . .ll .936 11.650 11.6,5

Ma ltrattamenti in fam igl ia o verso fan­

ciulli 5.335 5.36; 5.650

Om icidi o vo lonlario 1.20B \.l , O 1.068

In fanti cidio p C I' causa di onore . 79 73 80

Percosse 7. 2'18 .969 6 .0 75

L es ion i p el'sonal i vO'lontal'Ì c 50.593 .17. 915 'P .768

Omicidio IHe lcrinlcnzional c 12B 136 165

R issa . . 3.051 2.773 2.071

Omi cidio co lposo 6.850 6.B6 1 6.509

(25)

PENALE

segl/ e : H~ATI DENUNCIATI ALLE PI1ETUHE E PROCURE

du i P-7-1963 .lui 1· -7-1964

I

dal 1'-7-1965 n elli i

a I 30-Cl-] 966 al 30-6-1965

"I 30-6·'1 964

Lesioni personali colpose Omissione di soccorso

Ingiuria DiHamazione

~'1inaccia

Violazione di domicilio Furto semplice

Furto aggrava lo Rapina

E SIOI' ione

Seques tro di persona a scopo di l'apina o di estors ione

Dannegg iamento Truffa

Insolvc nza frauuolcnla Usura

Appropriazione indcbiln Hicc llazionc

Emissione assegni a vuolo Banca/'ol le

Al lri uc liui

TOT/\I.E DELIT"'l

Co",rf/vvell ziu"i

TOTALE Hr.ATI

212.894 417 26.457 6.213 19.013 3.682 47.806 357 .992 1.662 1.028

225 H .,nO

17.725 4.082

415 10.7 52 2.252

14 2.620 6.563 74.513

J.OU2 .315

J .055.130

2. 137 .445

197.096

383 25 .148 6.182 18.120 3.614 49.739 353.697 1.755 993

294 15.861 19.623

·.1.70 l 493 l J..I15 2 . .\32

125.;07

~.062

7-1.849

:1.05<1.351

1.358.459

2.412 .810

187.628 222 25.039 5.843 18.285 3.309 44.586 334.590 lS3

153 16."29 20.63-1 -l .801 605

11.~67

2.455 109.685 8.581 72 .856

1.005.172

1.849.845

2.855.0li

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