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L’abbandono di rifiuti

6. Il quadro di tutela (prevalentemente penale)

6.2. L’abbandono di rifiuti

L’abbandono di rifiuti è penalmente sanzionato dall’art. 256,

comma 2, TUA esclusivamente ove commesso da titolari di imprese o

responsabili di enti, non già ove commesso da privati cittadini: si tratta,

quindi, di un reato proprio

55

.

Il discrimine tra illecito penale e illecito amministrativo

(sanzionato ex art. 255, comma 1, TUA) è stato individuato dal

legislatore, a parità di condotta, nello status dell’autore del fatto di

abbandono o di deposito incontrollato di rifiuti, ovvero di immissione

52

Cass., sez III, 21 gennaio 2003, D’Antoni, in CED, 2007/224171.

53

C. BERNASCONI, in F. GIUNTA (a cura di), Codice Commentato, 2007, cit. 244,

54

Cass., sez. III, 21 gennaio 2003, D’Antoni, cit.

55

Cass., sez. III, 17 gennaio 2012, n. 5042, Golfrè, cit.; tuttavia il privato può rispondere di concorso nel reato commesso dall’imprenditore: Cass., sez. III, 16 maggio 2012, n. 30123 e Cass., sez. III, 17

degli stessi nelle acque superficiali o sotterranee in violazione dei divieti

di cui all’art, 192, comma 1 e 2, TUA.

Si deve sottolineare come il diverso trattamento ponga problemi

rispetto al principio di uguaglianza: è ragionevole, infatti, che identiche

ipotesi di abbandono di rifiuti portino a sanzioni diverse solo in ragione

dello status dell’autore della condotta?

Sotto il profilo del pericolo o del danno all’ambiente la qualifica

soggettiva dell’autore è irrilevante, non incidendo sul maggiore o minore

grado dell’offesa.

Piuttosto, agli occhi del legislatore, la differenza potrebbe risiedere

in un dato criminologico, e cioè nella presunzione di maggiore

pericolosità o quanto meno di più frequente realizzazione di abbandoni

di rifiuti nell’ambito di attività di imprese o enti rispetto all’opera dei

privati

56

.

Si tratta di una presunzione in linea di massima non irragionevole,

ma che appare, comunque, discutibile in quei casi limite in cui

l’imprenditore o il responsabile di enti abbandoni o depositi in modo

incontrollato modeste quantità di rifiuti non pericolosi, o al contrario nei

casi nei quali il privato abbandoni notevoli quantità di rifiuti pericolosi.

Nel primo caso la sanzione penale appare troppo severa; nel

secondo caso la sanzione amministrativa appare troppo generosa.

Forse si sarebbe potuto fondare il discrimine tra illecito penale e

illecito amministrativo sulla natura dei rifiuti abbandonati (pericolosi o

non pericolosi) e/o sulla loro quantità (significativa/esigua).

Naturalmente la disciplina amministrativa che sanziona

l’abbandono di rifiuti da parte di privati non potrà esser censurata dalla

Corte Costituzionale nella parte in cui non preveda sanzione penale,

56

risultando inammissibile, posto che le scelte incriminatrici spettano

esclusivamente al Parlamento.

Il reato di deposito incontrollato sussiste anche se la condotta si

svolge nel luogo di produzione dei rifiuti

57

.

Si noti, poi, che l’abbandono sussiste in presenza di condotte

incompatibili con una qualsiasi delle forme di legittima gestione

(stoccaggio, messa in riserva, realizzazione di discarica autorizzata) dei

rifiuti.

Il reato di abbandono di rifiuti, inoltre, delinea una fattispecie

commissiva

58

.

In giurisprudenza è controversa la natura permanente

59

o

eventualmente permanente del reato di abbandono di rifiuti

60

.

Secondo parte della dottrina

61

, comunque, appare più plausibile la

tesi della natura istantanea del reato, con effetti permanenti, al pari di

quanto del resto sostenuto in giurisprudenza per il reato di discarica

abusiva

62

: il nesso tra condotta (come detto commissiva) ed offesa si

esaurisce con l’ultimo grado di abbandono.

Si deve, infine, sottolineare come sia necessario che si tratti di

condotte episodiche ed occasionali, relative a quantitativi modesti di

rifiuto: infatti, qualora l’abbandono presenti caratteri di frequenza e/o di

57

Cass., sez. III, 24 gennaio 2012, n. 7016, Agrosì, in www.lexambiente.it

58

Cass., sez. III, 21 ottobre 2010, n. 40850, Gramegna e altri, in www.lexambiente.it; contra, Cass., sez. III, 18 maggio 2007, in CED, 2007/236882, in relazione peraltro ad un caso in cui si contestava ad un imprenditore l’omessa vigilanza sulla condotta commissiva di abbandono da parte di uno dei suoi dipendenti.

59

Cass., sez. III, 26 maggio 2011, n. 25216, Caggiano, in www.lexambiente.it, secondo cui la permanenza cessa con il recupero o lo smaltimento dei rifiuti.

60

Cass., sez. III. , 21 ottobre 2010, n. 40850, Gramegna e altri, cit: la permanenza cessa con il sequestro del bene o con l’ultimo conferimento di rifiuti o con la sentenza di primo grado.

61

In tal senso C. RUGA RIVA, Trattato teorico pratico di diritto penale, diretto da F. PALAZZO E C. E.

PALIERO, Vol. XI, Reati contro l’ambiente ed il territorio, a cura di M. PELISSERO, Torino 2013, cit., p.

95.

62

significativa quantità sarà punito in base alla più severa fattispecie di

discarica abusiva.

6.2.1. Il deposito incontrollato di rifiuti

Il deposito incontrollato di rifiuti viene ricondotto dalla

giurisprudenza all’art. 256, comma 2, TUA.

Tale formula, a rigore, non si rinviene nell’art. 256. Comma 2,

TUA, e neppure nell’elenco delle definizioni contenute nell’art.183

TUA.

In giurisprudenza

63

si ritiene “incontrollato” sia il deposito

temporaneo realizzato dal produttore, nel luogo in cui i rifiuti siano

prodotti (e non presso terzi), che ecceda i limiti quantitativi o temporali

previsti ex art. 183 lett. bb): a scelta del produttore, alternativamente con

cadenza almeno trimestrale indipendentemente dal quantitativo di rifiuti,

oppure al raggiungimento di 30 metri cubi, di cui al massimo 10 di rifiuti

pericolosi, con il limite massimo di un anno; sia il deposito alla rinfusa,

per categorie disomogenee (per es. pietrame, impianti elettrici ed

igienico-sanitari, ferro e legno

64

) senza rispettare le norme tecniche

previste.

Sono, infatti, previsti requisiti modali: in particolare, il

raggruppamento per categorie omogenee, il rispetto delle norme tecniche

e delle norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle

sostanze pericolose.

63

Cass., sez. III, 10 novembre 2009, n. 49911, Manni, in www.lexambiente.it.

64

Il deposito incontrollato assume così i contorni di un concetto

normativo, nel senso che la determinazione del suo contenuto rinvia

implicitamente ad un’altra norma, e cioè il sopracitato art. 183 lett. bb).

Ad escludere la qualificazione di deposito incontrollato non

varrebbe dunque il fatto che il deposito dei rifiuti sia sotto la

sorveglianza del detentore e magari che siano rispettate tutte le

condizioni che garantiscono la salvaguardia dell’ambiente:

nell’interpretazione giurisprudenziale non rileva il controllo fattuale-

materiale del deposito, bensì la sua legittimità giuridica, sussistente nei

limiti temporali, quantitativi e modali di cui all’art. 183 lett. bb).

Il reato di deposito incontrollato di rifiuti concorre con quello di

scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione

65

.

Sul piano sistematico va peraltro sottolineato un argomento contro

la rilevanza penale del deposito temporaneo irregolare quale deposito

incontrollato: il legislatore, al comma 6 del medesimo art. 256 TUA, ha

espressamente incriminato il deposito temporaneo presso il luogo di

produzione di rifiuti sanitari pericolosi in violazione di determinate

disposizioni, con ciò mostrando di saper distinguere concettualmente il

deposito incontrollato, punito al comma 2, dal deposito temporaneo,

menzionato al comma 6.

In giurisprudenza si è affermato che, una volta violate le

condizioni richieste ex art. 183 lett. bb), il relativo deposito vada

qualificato come deposito preliminare o messa in riserva ove finalizzato

a operazioni, rispettivamente, di smaltimento o di recupero, oppure come

65

deposito incontrollato qualora non finalizzato a nessuna delle due

operazioni

66

.

In ogni caso si tratta di questione priva di rilievo pratico, posto

che, ove anche il deposito in violazione dell’art. 183 lett. bb) fosse

qualificato come deposito preliminare o messa in riserva, in caso di

mancata autorizzazione il suo autore risponderebbe del reato di gestione

abusiva di rifiuti ex art. 256, comma 1, TUA, con la stessa pena prevista

ex art. 256, comma 2, TUA.