6. Il quadro di tutela (prevalentemente penale)
6.3. La realizzazione e la gestione di discarica abusiva
L’art. 256, comma 3, TUA punisce con la pena congiunta
dell’arresto e dell’ammenda chiunque realizza o gestisce una discarica
non autorizzata.
Per realizzazione si intende l’allestimento dell’aerea utilizzata
come sito di discarica, ad es. tramite lavori di sbancamento, livellamenti,
strade di accesso che rendano il sito utilizzabile ai fini di deposito.
Il reato di realizzazione di discarica abusiva si consuma al
momenti in cui i lavori possono dirsi sufficienti a recepire il
conferimento di rifiuti.
Nel d.lgs. n. 152/2006 non esiste definizione alcuna di discarica;
un rapido cenno si rinviene soltanto nell’allegato B alla parte quarta
punto D1, dove tra le operazioni di smaltimento compare il «deposito sul
suolo o nel suolo (ad esempio discarica)», senza specificazioni relative a
dimensioni, caratteristiche, durata temporale, ecc.
66
Cass., sez. III, 30 novembre 2006, n. 39544, Tresolat, con nota di PAONE, in Ambiente&Sviluppo, 2006, 7, 659; Trib. Terni, 30 aprile 2012, n. 403 in De Jure.
Vi è peraltro una definizione legislativa di discarica, nel d.lgs. n.
36/2003, attuativo della direttiva comunitaria 26 aprile 1999, n. 31 sulle
discariche di rifiuti, secondo cui è discarica ogni «area adibita a
smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché
qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più
di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti i cui rifiuti sono
scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in
impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio dei
rifiuti in attesa di recupero o trattamento per attesa di smaltimento per
un periodo inferiore ad un anno».
Per quanto riguarda il dato temporale di un anno, si deve
evidenziare come esso vada letto cum grano salis: potrà, infatti, aversi
discarica anche laddove i rifiuti siano depositati per un tempo molto
inferiore, qualora fin dall’inizio i rifiuti siano destinati ad abbandono, o
siano smaltiti (per es. tramite seppellimento), o comunque depositati con
modalità (per es. ammassati alla rinfusa) che facciano escludere il
deposito temporaneo
67.
Occorre, del resto, che al dato temporale si accompagnino gli
ulteriori requisiti elaborati dalla giurisprudenza
68, e cioè:
accumulo non occasionale;
eterogeneità dell’ammasso dei materiali o sostanze;
definitività dell’abbandono;
degrado quanto meno tendenziale dello stato dei luoghi, per
effetto della presenza dei materiali o delle sostanze
ammassate.
67
In tal senso Cass., sez. III, 29 gennaio 2009, n. 9849, Gonano, in De Jure.
68
Quindi, abbandoni saltuari, o comunque quantitativamente
modesti, specie se aventi ad oggetti rifiuti non pericolosi, integrano il
reato di abbandono di rifiuti ai sensi dell’art. 256, comma 2, TUA, ove
posti in essere da imprenditori o titolari di enti.
Ripetuti atti di abbandono, od anche isolati ammassi qualora
quantitativamente
69significativi integrano, invece, il reato di discarica
abusiva.
Il reato può esser commesso da chiunque, quindi anche da
soggetti privati non imprenditori.
Basta, secondo la giurisprudenza
70, un’attività anche rudimentale,
senza particolare organizzazione di mezzi e persone intese in senso
imprenditoriale; non occorre necessariamente l’allestimento di un
impianto simile per caratteristiche a quelli autorizzati.
Può, ad esempio, trattarsi di un sito non recintato piuttosto che di
un’area prescelta da un singolo che si limiti a scaricare frequentemente,
abbandonandoli, detriti da demolizione, senza l’ausilio di alcun custode.
In altre parole, deve intendersi per discarica un sito di accumulo di
rifiuti che per loro caratteristiche non risultino raccolti per ricevere nei
tempi previsti una o più destinazioni conformi alla legge e che
comportino il tendenziale degrado dell’area sulla quale insistono
71.
Occorre sottolineare come può esser abusiva anche una discarica
autorizzata, se una parte di essa viene clandestinamente adibita a
deposito di rifiuti diversi da quelli autorizzati, oppure qualora l’ammasso
avvenga su area diversa da quella autorizzata, costituendo del resto la
69
Nel calcolo del quantitativo rileva l’ingombro complessivo, non la quantità di materia che compone i rifiuti: Cass., sez. III, 14 gennaio 2010, n. 6266, Bellini, in De Jure.
70
Cass., sez. III, 21 ottobre 2010, n. 42436, in De Jure; Cass., sez. III, 15 aprile 2005, n. 20499, Colli, in De Jure; Cass., sez. fer., 2 agosto 2007, n. 33252, S.I., in De Jure.
71
localizzazione una delle caratteristiche da valutarsi in sede di
autorizzazione
72.
Inoltre, il reato di gestione di discarica, a differenza di quello di
realizzazione, è permanente: secondo una parte della giurisprudenza
l’offesa si protrae fino all’ultimo atto di deposito o smaltimento illecito,
e cessa con il venir meno della gestione o con il conseguimento
dell’autorizzazione
73.
Un orientamento minoritario ha sostenuto, sulla base degli
obblighi di gestione successivi alla chiusura sorgenti in virtù del d.lgs. n.
36/2003, che la permanenza cessi soltanto una volta che siano trascorsi
dieci anni dall’ultimo conferimento di rifiuti
74.
Tale interpretazione, però, come osservato dalla successiva
giurisprudenza, non è condivisibile.
In assenza di nuovi conferimenti non si ha gestione attuale, e
quindi non si realizzano ulteriori frammenti di offesa, ma al limite si
avranno effetti permanenti di un reato già consumato.
Si deve, infine, sottolineare come la confisca dell’area adibita a
discarica abusiva presupponga che l’area stessa sia di proprietà
dell’autore o del compartecipe del reato di discarica abusiva: in caso di
comproprietà, quindi, la confisca sarà limitata alla sola quota del
comproprietario responsabile del reato
75.
72
Cass., sez. III, 21 settembre 2006, n. 3649, Barbuti, in De Jure.
73
Cass., sez. III, 2 aprile 2007, n. 13456, Gritti, in De Jure; Cass., sez. III, 11 novembre 2004, n. 48402, Rigon e altri, in De Jure; da ultimo Cass., sez. III, CED 32797/13 ha precisato che la permanenza del reato si protrae per tutta la fase della gestione post-operativa della discarica, cessando solo con la rimozione dei rifiuti, o con l’ottenimento delle autorizzazioni, o in assenza con la pronuncia della sentenza di primo grado.
74
Cass., sez. III, 15 gennaio 2004, n. 2662, PM in proc. Zenoni, in De Jure; in proposito si noti come, secondo FIMIANI, il termine di dieci anni non sia peraltro rinvenibile nella disciplina del d.lgs. 36/2003, la quale piuttosto rimanda all’autorizzazione per la fissazione del termine di gestione post - operativa.
75
6.3.1. La responsabilità omissiva del proprietario del fondo per il reato
di discarica realizzato da altri
In giurisprudenza è controversa la questione della responsabilità
per omissione del proprietario del fondo dove altri realizzi o gestisca la
discarica, così come del resto è controversa anche la posizione del
proprietario o del titolare dell’area che subentri allorché la discarica sia
già stata realizzata o abbia cessato di funzionare.
Oggi, l’orientamento giurisprudenziale prevalente
76è nel senso di
negare obblighi giuridici di impedire l’evento (il reato di discarica
abusiva) in capo al proprietario del fondo; non mancano peraltro
sentenze recenti che, pure non richiamando espresse posizioni di
garanzia, giungono a ritenere la responsabilità del proprietario spostando
il discorso sulla colpa: egli sarebbe “corresponsabile della realizzazione
o gestione di discarica da altri effettuata se l’accumulo continuato e
sistematico di rifiuti sul suolo terreno gli può essere addebitato almeno
a titolo di negligenza: ad esempio, se pure consapevole dell’attività di
discarica effettuata da altri, non si attivi con segnalazioni, denunce
all’autorità, installazione di una recinzione, ecc.”
77.
Appare, quindi, evidente come la colpa presupponga una previa
posizione di garanzia, che dovrà essere rinvenuta nell’ordinamento
giuridico, e non in regole di comportamento attinenti al senso civico.
76
Cass., sez. III, 30 settembre 2008, n. 46072, in A&S, 2009, 471 ss.; Cass., sez. III, 12 ottobre 2005, n. 2206; contra, Cass., sez. III, 19 dicembre 2012, n. 9187, Caraccio, in www.lexambiente.it.
77
Cass., sez. III, 26 gennaio www.lexambiente.it 2007, Marinelli, www.lexambiente.it; per una più ampia rassegna giurisprudenziale v. C. RUGA RIVA, L’obbligo di impedire il reato ambientale altrui.
Osservazioni sull’asserita posizione di garanzia del proprietario, in Scritti in memoria di Giuliano
Il proprietario del fondo, però, non ha alcun obbligo di recinzione;
un mero obbligo di denuncia di discarica abusiva è stata desunto ex art.
3, comma 2, legge n. 549/1995, in virtù del quale sono previsti
solidalmente oneri di bonifica, di risarcimento del danno ed il pagamento
di tributi e sanzioni pecuniarie a carico, ove non sia identificato
l’utilizzatore, del proprietario sul cui fonda insista la discarica abusiva
«ove non dimostri di aver presentato denuncia…ai competenti
organi…prima della contestazione delle violazioni di legge».
Tale disposizione, tra l’altro di dubbia vigenza in seguito
all’entrata in vigore del d.lsg. 22/1997 e del successivo d.lgs. 152/2006,
indica in ogni caso una facoltà, e non un dovere di denuncia.
D’altra parte dall’art. 192 TUA emerge a carico del proprietario e
del titolare di diritti reali una mera corresponsabilità alla rimozione ed al
ripristino dello stato dei luoghi, e non una posizione di garanzia
all’impedimento di reati.
Alla sentenza di condanna o a quella di “patteggiamento”
consegue la confisca dell’area sulla quale è realizzata la discarica
abusiva; si noti, però, che la confisca non opera qualora il sito destinato a
bonifica risulti esser di proprietà di terzi estranei al reato, e cioè non
autori o concorrenti, così come nel caso di comproprietari estranei al
reato
78.
78