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La realizzazione e la gestione di discarica abusiva

6. Il quadro di tutela (prevalentemente penale)

6.3. La realizzazione e la gestione di discarica abusiva

L’art. 256, comma 3, TUA punisce con la pena congiunta

dell’arresto e dell’ammenda chiunque realizza o gestisce una discarica

non autorizzata.

Per realizzazione si intende l’allestimento dell’aerea utilizzata

come sito di discarica, ad es. tramite lavori di sbancamento, livellamenti,

strade di accesso che rendano il sito utilizzabile ai fini di deposito.

Il reato di realizzazione di discarica abusiva si consuma al

momenti in cui i lavori possono dirsi sufficienti a recepire il

conferimento di rifiuti.

Nel d.lgs. n. 152/2006 non esiste definizione alcuna di discarica;

un rapido cenno si rinviene soltanto nell’allegato B alla parte quarta

punto D1, dove tra le operazioni di smaltimento compare il «deposito sul

suolo o nel suolo (ad esempio discarica)», senza specificazioni relative a

dimensioni, caratteristiche, durata temporale, ecc.

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Cass., sez. III, 30 novembre 2006, n. 39544, Tresolat, con nota di PAONE, in Ambiente&Sviluppo, 2006, 7, 659; Trib. Terni, 30 aprile 2012, n. 403 in De Jure.

Vi è peraltro una definizione legislativa di discarica, nel d.lgs. n.

36/2003, attuativo della direttiva comunitaria 26 aprile 1999, n. 31 sulle

discariche di rifiuti, secondo cui è discarica ogni «area adibita a

smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché

qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più

di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti i cui rifiuti sono

scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in

impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio dei

rifiuti in attesa di recupero o trattamento per attesa di smaltimento per

un periodo inferiore ad un anno».

Per quanto riguarda il dato temporale di un anno, si deve

evidenziare come esso vada letto cum grano salis: potrà, infatti, aversi

discarica anche laddove i rifiuti siano depositati per un tempo molto

inferiore, qualora fin dall’inizio i rifiuti siano destinati ad abbandono, o

siano smaltiti (per es. tramite seppellimento), o comunque depositati con

modalità (per es. ammassati alla rinfusa) che facciano escludere il

deposito temporaneo

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.

Occorre, del resto, che al dato temporale si accompagnino gli

ulteriori requisiti elaborati dalla giurisprudenza

68

, e cioè:

 accumulo non occasionale;

 eterogeneità dell’ammasso dei materiali o sostanze;

 definitività dell’abbandono;

 degrado quanto meno tendenziale dello stato dei luoghi, per

effetto della presenza dei materiali o delle sostanze

ammassate.

67

In tal senso Cass., sez. III, 29 gennaio 2009, n. 9849, Gonano, in De Jure.

68

Quindi, abbandoni saltuari, o comunque quantitativamente

modesti, specie se aventi ad oggetti rifiuti non pericolosi, integrano il

reato di abbandono di rifiuti ai sensi dell’art. 256, comma 2, TUA, ove

posti in essere da imprenditori o titolari di enti.

Ripetuti atti di abbandono, od anche isolati ammassi qualora

quantitativamente

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significativi integrano, invece, il reato di discarica

abusiva.

Il reato può esser commesso da chiunque, quindi anche da

soggetti privati non imprenditori.

Basta, secondo la giurisprudenza

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, un’attività anche rudimentale,

senza particolare organizzazione di mezzi e persone intese in senso

imprenditoriale; non occorre necessariamente l’allestimento di un

impianto simile per caratteristiche a quelli autorizzati.

Può, ad esempio, trattarsi di un sito non recintato piuttosto che di

un’area prescelta da un singolo che si limiti a scaricare frequentemente,

abbandonandoli, detriti da demolizione, senza l’ausilio di alcun custode.

In altre parole, deve intendersi per discarica un sito di accumulo di

rifiuti che per loro caratteristiche non risultino raccolti per ricevere nei

tempi previsti una o più destinazioni conformi alla legge e che

comportino il tendenziale degrado dell’area sulla quale insistono

71

.

Occorre sottolineare come può esser abusiva anche una discarica

autorizzata, se una parte di essa viene clandestinamente adibita a

deposito di rifiuti diversi da quelli autorizzati, oppure qualora l’ammasso

avvenga su area diversa da quella autorizzata, costituendo del resto la

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Nel calcolo del quantitativo rileva l’ingombro complessivo, non la quantità di materia che compone i rifiuti: Cass., sez. III, 14 gennaio 2010, n. 6266, Bellini, in De Jure.

70

Cass., sez. III, 21 ottobre 2010, n. 42436, in De Jure; Cass., sez. III, 15 aprile 2005, n. 20499, Colli, in De Jure; Cass., sez. fer., 2 agosto 2007, n. 33252, S.I., in De Jure.

71

localizzazione una delle caratteristiche da valutarsi in sede di

autorizzazione

72

.

Inoltre, il reato di gestione di discarica, a differenza di quello di

realizzazione, è permanente: secondo una parte della giurisprudenza

l’offesa si protrae fino all’ultimo atto di deposito o smaltimento illecito,

e cessa con il venir meno della gestione o con il conseguimento

dell’autorizzazione

73

.

Un orientamento minoritario ha sostenuto, sulla base degli

obblighi di gestione successivi alla chiusura sorgenti in virtù del d.lgs. n.

36/2003, che la permanenza cessi soltanto una volta che siano trascorsi

dieci anni dall’ultimo conferimento di rifiuti

74

.

Tale interpretazione, però, come osservato dalla successiva

giurisprudenza, non è condivisibile.

In assenza di nuovi conferimenti non si ha gestione attuale, e

quindi non si realizzano ulteriori frammenti di offesa, ma al limite si

avranno effetti permanenti di un reato già consumato.

Si deve, infine, sottolineare come la confisca dell’area adibita a

discarica abusiva presupponga che l’area stessa sia di proprietà

dell’autore o del compartecipe del reato di discarica abusiva: in caso di

comproprietà, quindi, la confisca sarà limitata alla sola quota del

comproprietario responsabile del reato

75

.

72

Cass., sez. III, 21 settembre 2006, n. 3649, Barbuti, in De Jure.

73

Cass., sez. III, 2 aprile 2007, n. 13456, Gritti, in De Jure; Cass., sez. III, 11 novembre 2004, n. 48402, Rigon e altri, in De Jure; da ultimo Cass., sez. III, CED 32797/13 ha precisato che la permanenza del reato si protrae per tutta la fase della gestione post-operativa della discarica, cessando solo con la rimozione dei rifiuti, o con l’ottenimento delle autorizzazioni, o in assenza con la pronuncia della sentenza di primo grado.

74

Cass., sez. III, 15 gennaio 2004, n. 2662, PM in proc. Zenoni, in De Jure; in proposito si noti come, secondo FIMIANI, il termine di dieci anni non sia peraltro rinvenibile nella disciplina del d.lgs. 36/2003, la quale piuttosto rimanda all’autorizzazione per la fissazione del termine di gestione post - operativa.

75

6.3.1. La responsabilità omissiva del proprietario del fondo per il reato

di discarica realizzato da altri

In giurisprudenza è controversa la questione della responsabilità

per omissione del proprietario del fondo dove altri realizzi o gestisca la

discarica, così come del resto è controversa anche la posizione del

proprietario o del titolare dell’area che subentri allorché la discarica sia

già stata realizzata o abbia cessato di funzionare.

Oggi, l’orientamento giurisprudenziale prevalente

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è nel senso di

negare obblighi giuridici di impedire l’evento (il reato di discarica

abusiva) in capo al proprietario del fondo; non mancano peraltro

sentenze recenti che, pure non richiamando espresse posizioni di

garanzia, giungono a ritenere la responsabilità del proprietario spostando

il discorso sulla colpa: egli sarebbe “corresponsabile della realizzazione

o gestione di discarica da altri effettuata se l’accumulo continuato e

sistematico di rifiuti sul suolo terreno gli può essere addebitato almeno

a titolo di negligenza: ad esempio, se pure consapevole dell’attività di

discarica effettuata da altri, non si attivi con segnalazioni, denunce

all’autorità, installazione di una recinzione, ecc.”

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.

Appare, quindi, evidente come la colpa presupponga una previa

posizione di garanzia, che dovrà essere rinvenuta nell’ordinamento

giuridico, e non in regole di comportamento attinenti al senso civico.

76

Cass., sez. III, 30 settembre 2008, n. 46072, in A&S, 2009, 471 ss.; Cass., sez. III, 12 ottobre 2005, n. 2206; contra, Cass., sez. III, 19 dicembre 2012, n. 9187, Caraccio, in www.lexambiente.it.

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Cass., sez. III, 26 gennaio www.lexambiente.it 2007, Marinelli, www.lexambiente.it; per una più ampia rassegna giurisprudenziale v. C. RUGA RIVA, L’obbligo di impedire il reato ambientale altrui.

Osservazioni sull’asserita posizione di garanzia del proprietario, in Scritti in memoria di Giuliano

Il proprietario del fondo, però, non ha alcun obbligo di recinzione;

un mero obbligo di denuncia di discarica abusiva è stata desunto ex art.

3, comma 2, legge n. 549/1995, in virtù del quale sono previsti

solidalmente oneri di bonifica, di risarcimento del danno ed il pagamento

di tributi e sanzioni pecuniarie a carico, ove non sia identificato

l’utilizzatore, del proprietario sul cui fonda insista la discarica abusiva

«ove non dimostri di aver presentato denuncia…ai competenti

organi…prima della contestazione delle violazioni di legge».

Tale disposizione, tra l’altro di dubbia vigenza in seguito

all’entrata in vigore del d.lsg. 22/1997 e del successivo d.lgs. 152/2006,

indica in ogni caso una facoltà, e non un dovere di denuncia.

D’altra parte dall’art. 192 TUA emerge a carico del proprietario e

del titolare di diritti reali una mera corresponsabilità alla rimozione ed al

ripristino dello stato dei luoghi, e non una posizione di garanzia

all’impedimento di reati.

Alla sentenza di condanna o a quella di “patteggiamento”

consegue la confisca dell’area sulla quale è realizzata la discarica

abusiva; si noti, però, che la confisca non opera qualora il sito destinato a

bonifica risulti esser di proprietà di terzi estranei al reato, e cioè non

autori o concorrenti, così come nel caso di comproprietari estranei al

reato

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