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Tecniche di tutela: scelta tra delitto e contravvenzione

Il paradigma sanzionatorio privilegiato nell’ambito del diritto

penale ambientale è rappresentato, quasi sempre, dall’illecito

contravvenzionale

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punito con la sola pena dell’ammenda o con la pena

alternativa dell’arresto o dell’ammenda, e dunque perfettamente

suscettibile di oblazione

211

.

Storicamente, infatti, i reati ambientali sono stati inseriti nella

cosiddetta legislazione complementare, nella parte sanzionatoria che

chiude vaste discipline amministrative.

Nascono, dunque, come violazione (nella forma della

disobbedienza) di precetti amministrativi, e non come aggressione diretta

di beni preesistenti all’attività normativa: a titolo esemplificativo, non si

incrimina chi danneggia un fiume

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, alterandone la qualità delle acque e

causando moria di pesci, bensì chi scarica senza autorizzazione o

immette sostanze oltre certi valori soglia, di per sé non immediatamente

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In senso nettamente contrario, A. L. VERGINE, Ambiente nel diritto penale (tutela dell’), in Digesto

delle discipline penalistiche, Vol. IX, Torino, 1995, p. 761 ss.

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C. FIORE, S. FIORE, Diritto penale – parte generale, III edizione, cit., p.203 «L’art. 39 distingue, infatti, i reati in delitti e contravvenzioni. Sono “delitti” i fatti costituenti reato, per i quali la legge stabilisce le pene dell’ergastolo, della reclusione o della multa; sono “contravvenzioni” quei fatti costituenti reato, per i quali è dalla legge comminata la pena dell’arresto o quella dell’ammenda. Non esiste altro criterio, che non sia quello del riferimento alla pena prevista dalla legge, per stabilire se ci si trovi di fronte ad un delitto o a una contravvenzione». Sul punto, v. anche F. GIUNTA, Ideologie

punitive e tecniche di normazione nel diritto penale dell’ambiente, cit., p. 865.

211

Artt. 162 e 162 bis c.p.

212

e necessariamente lesivi di una qualità delle acque o della vita dei pesci,

e tanto meno della salute dell’uomo.

La contravvenzione costituisce, quindi, la figura di reato più adatta

alla collocazione topografica (legislazione complementare appunto) ed

alla struttura (reati di pericolo astratto imperniati su superamento di

valori soglia o su inosservanza di procedure e precetti amministrativi)

della gran parte dei reati ambientali.

Le principali ragioni del ricorso al reato contravvenzionale sono,

inoltre, da ravvisare, da un lato, nella circostanza che esso parrebbe

naturalmente destinato a recepire illeciti a contenuto preventivo-

cautelare, quali sono per lo più quelli rinvenibili in materia ambientale, e

dall’altro lato, nella maggiore “agilità” che l’accertamento dell’elemento

soggettivo nelle contravvenzioni comporta rispetto all’accertamento

dell’elemento soggettivo nei delitti. Come è noto, infatti, solo le prime

possono essere punite indifferentemente, cioè anche in mancanza di

un’espressa previsione, sia a titolo di dolo, sia a titolo di colpa ai sensi

dell’art. 42, comma 4, c.p.. Ma, proprio tali caratteristiche finiscono per

produrre sinergicamente ricadute negative sull’accertamento del reato, in

quanto talvolta emerge la tendenza a presumere l’elemento soggettivo

dello stesso, facendo coincidere la materialità del fatto, consistente nella

violazione della regola cautelare, con la colpa.

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La natura contravvenzionale dell’illecito, poi, può sotto diversi

profili incidere sull’efficacia della tutela. Tale effetto si apprezza,

innanzitutto, ponendo mente alla modestia delle pene previste. In

secondo luogo, se si considera che la contravvenzione, come è noto,

comporta ex lege un termine di prescrizione notevolmente ridotto,

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Su tale delicata questione in relazione al settore dell’inquinamento atmosferico, D. MICHELETTI,

Commento all’art. 279 d.lgs. 152 del 2006, in Codice commentato dei reati e degli illeciti in materia ambientale, a cura di F. GIUNTA, Padova, 2007, 464 ss.

precludendo non di rado la possibilità di pervenire ad una pronuncia

definitiva nel merito prima che possa appunto essere dichiarata

l’estinzione del reato. Ulteriori problemi sorgono, quindi, anche in tema

di ineffettività di tutela: infatti, in sede di indagini preclude, ad esempio,

taluni mezzi di prova come le intercettazioni telefoniche ed ambientali.

Inoltre, come abbiamo già avuto modo di accennare, la previsione

del reato come contravvenzionale ed il frequente ricorso alla sola pena

pecuniaria o alla pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda implicano

l’operatività dell’oblazione, quanto meno quella discrezionale, cui, come

è noto, si riconnette un effetto estintivo del reato. Senonché, tale

circostanza può favorire una cultura della monetizzazione del diritto

penale ambientale

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, con l’ulteriore possibile conseguenza che il rischio

penale possa essere addirittura computato tra i rischi economici,

iscrivibili in bilancio, specie se si tiene presente che la maggior parte dei

destinatari di questi precetti penali sono proprio soggetti economici.

La forma contravvenzionale comporta, poi, ulteriori problemi

notori di ineffettività di tutela: infatti, in sede di indagini preclude, ad

esempio, taluni mezzi di prova come le intercettazioni telefoniche ed

ambientali

215

.

Inoltre, in diversi casi la complessità delle indagini, unitamente

alle lentezze complessive degli apparati di giustizia, comporta la

prescrizione dei reati contravvenzionali ambientali, che si consuma in

quattro anni

216

, aumentabili fino a cinque in caso di atti interruttivi

217

;

214

G. CARSOLI, Il sistema sanzionatorio dei reati ambientali: lineamenti, in Annali dell’Università di

Ferrara, sez. V, Scienze giuridiche, vol. IX, 1997, p. 316.

215 Artt. 266 ss. c.p.p. 216 Art. 157 c.p. 217 Art. 161 c.p.

trattandosi di contravvenzioni, del resto, non operano i termini più lunghi

previsti per la recidiva, che riguarda viceversa i soli delitti.

La sempre maggiore attenzione e sensibilità per le questioni

ambientali ha tuttavia portato, negli ultimi tempi, alla previsione, nei

settori dei rifiuti e dell’edilizia, di fattispecie delittuose volte a colpire

più severamente e più efficacemente condotte di particolare gravità.

Non stupisce, di conseguenza, che, per quanto riguarda la

fattispecie oggetto del nostro esame, la scelta del legislatore sia ricaduta

proprio sul paradigma sanzionatorio del delitto, ritenuto probabilmente

più incisivo dal punto di vista della pena e, soprattutto, una risposta più

efficace alle sempre maggiori richieste di attenzioni rivolte dai cittadini

proprio alle istituzioni. Infatti, tale scelta tecnica di normazione si

traduce prima facie in un forte messaggio ai destinatari circa la

riqualificazione dei beni giuridici tutelati che appare, tuttavia, in un certo

senso sminuita dalla collocazione topografica: infatti, essendo la

fattispecie delittuosa stata inserita nel Codice dell’ambiente, non si è

ancora esorcizzata, almeno non adeguatamente, l’errata e pericolosa

rappresentazione collettiva che le condotte tipizzate nell’ambito della

legislazione penale accessoria abbiano un peso minore di quelle previste

all’interno del codice

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.

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