Il paradigma sanzionatorio privilegiato nell’ambito del diritto
penale ambientale è rappresentato, quasi sempre, dall’illecito
contravvenzionale
210punito con la sola pena dell’ammenda o con la pena
alternativa dell’arresto o dell’ammenda, e dunque perfettamente
suscettibile di oblazione
211.
Storicamente, infatti, i reati ambientali sono stati inseriti nella
cosiddetta legislazione complementare, nella parte sanzionatoria che
chiude vaste discipline amministrative.
Nascono, dunque, come violazione (nella forma della
disobbedienza) di precetti amministrativi, e non come aggressione diretta
di beni preesistenti all’attività normativa: a titolo esemplificativo, non si
incrimina chi danneggia un fiume
212, alterandone la qualità delle acque e
causando moria di pesci, bensì chi scarica senza autorizzazione o
immette sostanze oltre certi valori soglia, di per sé non immediatamente
209
In senso nettamente contrario, A. L. VERGINE, Ambiente nel diritto penale (tutela dell’), in Digesto
delle discipline penalistiche, Vol. IX, Torino, 1995, p. 761 ss.
210
C. FIORE, S. FIORE, Diritto penale – parte generale, III edizione, cit., p.203 «L’art. 39 distingue, infatti, i reati in delitti e contravvenzioni. Sono “delitti” i fatti costituenti reato, per i quali la legge stabilisce le pene dell’ergastolo, della reclusione o della multa; sono “contravvenzioni” quei fatti costituenti reato, per i quali è dalla legge comminata la pena dell’arresto o quella dell’ammenda. Non esiste altro criterio, che non sia quello del riferimento alla pena prevista dalla legge, per stabilire se ci si trovi di fronte ad un delitto o a una contravvenzione». Sul punto, v. anche F. GIUNTA, Ideologie
punitive e tecniche di normazione nel diritto penale dell’ambiente, cit., p. 865.
211
Artt. 162 e 162 bis c.p.
212
e necessariamente lesivi di una qualità delle acque o della vita dei pesci,
e tanto meno della salute dell’uomo.
La contravvenzione costituisce, quindi, la figura di reato più adatta
alla collocazione topografica (legislazione complementare appunto) ed
alla struttura (reati di pericolo astratto imperniati su superamento di
valori soglia o su inosservanza di procedure e precetti amministrativi)
della gran parte dei reati ambientali.
Le principali ragioni del ricorso al reato contravvenzionale sono,
inoltre, da ravvisare, da un lato, nella circostanza che esso parrebbe
naturalmente destinato a recepire illeciti a contenuto preventivo-
cautelare, quali sono per lo più quelli rinvenibili in materia ambientale, e
dall’altro lato, nella maggiore “agilità” che l’accertamento dell’elemento
soggettivo nelle contravvenzioni comporta rispetto all’accertamento
dell’elemento soggettivo nei delitti. Come è noto, infatti, solo le prime
possono essere punite indifferentemente, cioè anche in mancanza di
un’espressa previsione, sia a titolo di dolo, sia a titolo di colpa ai sensi
dell’art. 42, comma 4, c.p.. Ma, proprio tali caratteristiche finiscono per
produrre sinergicamente ricadute negative sull’accertamento del reato, in
quanto talvolta emerge la tendenza a presumere l’elemento soggettivo
dello stesso, facendo coincidere la materialità del fatto, consistente nella
violazione della regola cautelare, con la colpa.
213La natura contravvenzionale dell’illecito, poi, può sotto diversi
profili incidere sull’efficacia della tutela. Tale effetto si apprezza,
innanzitutto, ponendo mente alla modestia delle pene previste. In
secondo luogo, se si considera che la contravvenzione, come è noto,
comporta ex lege un termine di prescrizione notevolmente ridotto,
213
Su tale delicata questione in relazione al settore dell’inquinamento atmosferico, D. MICHELETTI,
Commento all’art. 279 d.lgs. 152 del 2006, in Codice commentato dei reati e degli illeciti in materia ambientale, a cura di F. GIUNTA, Padova, 2007, 464 ss.
precludendo non di rado la possibilità di pervenire ad una pronuncia
definitiva nel merito prima che possa appunto essere dichiarata
l’estinzione del reato. Ulteriori problemi sorgono, quindi, anche in tema
di ineffettività di tutela: infatti, in sede di indagini preclude, ad esempio,
taluni mezzi di prova come le intercettazioni telefoniche ed ambientali.
Inoltre, come abbiamo già avuto modo di accennare, la previsione
del reato come contravvenzionale ed il frequente ricorso alla sola pena
pecuniaria o alla pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda implicano
l’operatività dell’oblazione, quanto meno quella discrezionale, cui, come
è noto, si riconnette un effetto estintivo del reato. Senonché, tale
circostanza può favorire una cultura della monetizzazione del diritto
penale ambientale
214, con l’ulteriore possibile conseguenza che il rischio
penale possa essere addirittura computato tra i rischi economici,
iscrivibili in bilancio, specie se si tiene presente che la maggior parte dei
destinatari di questi precetti penali sono proprio soggetti economici.
La forma contravvenzionale comporta, poi, ulteriori problemi
notori di ineffettività di tutela: infatti, in sede di indagini preclude, ad
esempio, taluni mezzi di prova come le intercettazioni telefoniche ed
ambientali
215.
Inoltre, in diversi casi la complessità delle indagini, unitamente
alle lentezze complessive degli apparati di giustizia, comporta la
prescrizione dei reati contravvenzionali ambientali, che si consuma in
quattro anni
216, aumentabili fino a cinque in caso di atti interruttivi
217;
214
G. CARSOLI, Il sistema sanzionatorio dei reati ambientali: lineamenti, in Annali dell’Università di
Ferrara, sez. V, Scienze giuridiche, vol. IX, 1997, p. 316.
215 Artt. 266 ss. c.p.p. 216 Art. 157 c.p. 217 Art. 161 c.p.
trattandosi di contravvenzioni, del resto, non operano i termini più lunghi
previsti per la recidiva, che riguarda viceversa i soli delitti.
La sempre maggiore attenzione e sensibilità per le questioni
ambientali ha tuttavia portato, negli ultimi tempi, alla previsione, nei
settori dei rifiuti e dell’edilizia, di fattispecie delittuose volte a colpire
più severamente e più efficacemente condotte di particolare gravità.
Non stupisce, di conseguenza, che, per quanto riguarda la
fattispecie oggetto del nostro esame, la scelta del legislatore sia ricaduta
proprio sul paradigma sanzionatorio del delitto, ritenuto probabilmente
più incisivo dal punto di vista della pena e, soprattutto, una risposta più
efficace alle sempre maggiori richieste di attenzioni rivolte dai cittadini
proprio alle istituzioni. Infatti, tale scelta tecnica di normazione si
traduce prima facie in un forte messaggio ai destinatari circa la
riqualificazione dei beni giuridici tutelati che appare, tuttavia, in un certo
senso sminuita dalla collocazione topografica: infatti, essendo la
fattispecie delittuosa stata inserita nel Codice dell’ambiente, non si è
ancora esorcizzata, almeno non adeguatamente, l’errata e pericolosa
rappresentazione collettiva che le condotte tipizzate nell’ambito della
legislazione penale accessoria abbiano un peso minore di quelle previste
all’interno del codice
218.
218