Il delitto di combustione illecita di rifiuti conferma come la
sanzione patrimoniale rappresenti la nuova frontiera della repressione
criminale
336.
La confisca, in particolare, ha ormai assunto una funzione
repressiva, finendo per rappresentare una sanzione nei confronti del
336
A. ALESSANDRI, voce Confisca nel diritto penale, in Dig. disc. pen., III, Torino, 1989, p. 52 ss.; C.
VISCONTI, Dalla “vecchia” alle “nuove” confische penali: recenti tendenze di un istituto tornato alla
ribalta, in Studium iuris, 2002, p. 960 ss.; D. FONDAROLI, Le ipotesi speciali di confisca nel sistema
penale. Ablazione patrimoniale, criminalità economica, responsabilità delle persone fisiche e giuridiche, Bologna, 2007; G. LUNGHINI, L. MUSSO, La confisca nel diritto penale, spec. Corr. merito, 2008; A. M. MAUGERI, Relazione introduttiva, in A. M. MAUGERI (a cura di), Le sanzioni patrimoniali
come moderno strumento di lotta contro il crimine: reciproco riconoscimento e prospettive di armonizzazione, Milano, 2008, p. 84 ss.; V. MAIELLO, Confisca, CEDU e Diritto dell’Unione tra
reo
337a scapito della finalità preventiva e cautelare legata alla
pericolosità della cosa
338.
Il quinto comma dell’art. 256bis incide sulla disciplina delle
misure di sicurezza patrimoniali adottabili, prevedendo due diverse
ipotesi di confisca obbligatoria conseguenti l’accertamento del reato: «I
mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al
comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non
autorizzati, sono confiscati ai sensi dell’articolo 259, comma 2, salvo
che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato
comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di
persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla
sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444
339del codice di procedura
penale consegue la confisca dell’area sulla quale è commesso il reato,
se di proprietà dell’autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli
obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi».
Prima di andare ad analizzare il comma in commento, però, pare
opportuno ricordare che la confisca è una misura di sicurezza consistente
nell’espropriazione e devoluzione, a favore dello Stato, «delle cose che
servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne
sono il prodotto o il profitto»
340. Si tratta, in particolare, di una misura
facoltativa: spetterà, infatti, al giudice stabilire se il provvedimento
ablativo risulti necessario al fine di impedire che la disponibilità della
cosa da parte del reo possa rappresentare un incentivo alla commissione
337
Per questa analisi, e per le relative argomentazioni, A. L. VERGINE, Brevi note sulla confisca nei
reati ambientali, in Scritti in memoria di Giuliano Marini¸cit., specie p. 1046 ss.
338
In tal senso, C. RUGA RIVA, Diritto penale dell’ambiente, Torino, 2011, cit., p. 25.
339
Ex art. 444, comma 1, c.p.p.: «L’imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l’applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria».
340
di nuovi reati. Il secondo comma dell’articolo 240 c.p., invece, dichiara
obbligatoria la confisca delle cose che costituirono «il prezzo» del reato
e delle cose di cui la «la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione e
l’alienazione» costituiscono il reato.
Per quanto concerne, invece, la disciplina dettata per la confisca
dei mezzi di trasporto utilizzati per commettere reati ambientali, si
sottolinea come, in merito, non sia stato previsto un unico regime
applicativo né all’interno del TUA né con riferimento alla normativa
speciale di cui alla legge n. 210/2008
341.
Fatta tale premessa, la prima ipotesi di confisca contemplata dal
quinto comma attiene ai «mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti
oggetto del reato di cui al comma 1»
342: ancora una volta, quindi, si
esclude espressamente l’applicabilità della confisca in relazione ai mezzi
eventualmente utilizzati per la realizzazione del reato di cui al secondo
comma.
Quanto ai mezzi di trasporto in sé considerati, si segnala come la
norma sia stata oggetto di modifiche in sede di conversione
parlamentare, essendosi ritenuto necessario precisare la non felice
costruzione ricorrente nel testo governativo che, appunto, richiedeva che
il mezzo fosse stato impiegato nella consumazione del reato. Ci si è resi,
dunque, conto di come non sarebbe potuto esser possibile utilizzare il
veicolo per appiccare direttamente il fuoco ai rifiuti abbandonati o
depositati in maniera incontrollata: il mezzo, infatti, per esser suscettibile
di confisca, dovrà essere stato utilizzato per il trasporto dei rifiuti
inceneriti.
341
A. L. VERGINE, Brevi note sulla confisca nei reati ambientali, in (a cura di Vinciguerra e Dassano)
Scritti in memoria di G. Marini, ESI, 2010, 1037 ss.
342
In tal modo sostituendo la disciplina recata dal decreto legge che faceva, invece, riferimento ai mezzi di trasporto utilizzati per la commissione del reato.
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La norma, poi, prevede, diversamente dalla formulazione
dell’originario decreto legge, che la confisca riguardi i mezzi utilizzati
per il trasporto, e non già gli stessi mezzi di trasporto: sarà pertanto
consentita l’ablazione anche di mezzi diversi da quelli idonei al trasporto
delle persone.
In merito, inoltre, problemi interpretativi vengono sollevati anche
dalla stessa locuzione utilizzata per individuare l’oggetto materiale del
trasporto: si fa, infatti, riferimento a «rifiuti oggetto del reato di cui al
comma 1 del presente articolo, inceneriti (…)». Come rilevato
343, ove
mai la volontà del legislatore dovesse risultare esser stata quella di
delimitare la possibilità di confisca dei mezzi al solo trasporto di rifiuti
già inceneriti, non avrebbe alcun senso la previsione de qua dal
momento che il trasporto si collocherebbe in una fase successiva
all’esaurimento della condotta tipica e priva di un autonomo contenuto di
disvalore.
Inoltre, il trasporto di rifiuti già inceneriti contribuisce a migliorare
lo stato dei luoghi ove è avvenuta la combustione, evitando che il terreno
ne assorba i resti nocivi e che il vento contribuisca alla loro diffusione
nelle zone e negli abitati limitrofi
344.
Non stupiranno, pertanto, le diverse incertezze relativamente alla
natura giuridica dell’istituto che son sorte a causa della formulazione
lessicale e della struttura della disposizione. Ciò che pare si possa
affermare, in ogni caso, è che il veicolo si atteggi quale strumento del
343
C. BERNASCONI, Luci (poche) e ombre (molte) della nuova fattispecie di combustione illecita di
rifiuti, in Studium iuris, 3/2015, cit., p. 307.
344
reato
345, evidenziandosi il requisito della pericolosità del possesso del
bene in capo al reo. Il giudice, del resto, anche in ipotesi di confisca
obbligatoria, deve pur sempre valutare la pericolosità “soggettiva” del
bene
346, esaminando se la connessione con il reato sia stabile ovvero solo
occasionale
347.
La legge di conversione ha, poi, mantenuto il rinvio all’art. 259,
comma 2, TUA, il quale statuisce che «alla sentenza di condanna, o
quella emessa ai sensi dell’articolo 444 del c.p.p., per i reati relativi al
traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli
articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del
mezzo di trasporto». Si potrebbe, pertanto, ritenere che anche nella
ipotesi in oggetto la confisca possa esser disposta solo a seguito di
sentenza di condanna o di sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p.
345
D. NOTARO, Le singole misure di sicurezza, in F. PALAZZO, C. E. PALIERO (a cura di), Trattato
teorico-pratico di diritto penale, III, Le conseguenze sanzionatorie del reato, a cura di G.A. DE
FRANCESCO, p. 525 ss.
346
Dicitura impiegata da G. VASSALLI, Confisca come indennizzo?, in Giur. cost., 1971, p. 51. Secondo la giurisprudenza, «per “cose che servirono a commettere il reato”, ai sensi dell’art. 240,
comma prima, cod. pen., devono intendersi quelle impiegate nella esplicazione dell’attività punibile, anche se a tal fine non indispensabili, purché vi sia tra di esse uno specifico e non occasionale nesso strumentale. (Nella fattispecie, la Suprema Corte ha ritenuto confiscabile una palestra in cui avveniva
la distribuzione illecita di sostanze anabolizzanti» (così Cass., sez. I, 18 settembre 2009, n. 38650, Cc. (dep. 14/10/2009) Rv. 241304).
347
In dottrina, v. M. MASSA, voce Confisca (diritto penale),in Enc. dir., VIII, Milano, 1961, p. 985. In giurisprudenza, sulla necessità che l’interessato interloquisca in contraddittorio anche sui presupposti della confisca obbligatoria, v. Cass., sez. VI, 05 marzo 2013, n. 13049 Ud. (dep. 21/03/2013) Rv. 254882, secondo cui «La confisca prevista dall’art. 12 sexies D. L. 8 giugno 1992, n.
306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, pur se obbligatoria, non può esser disposta dal giudice di appello quando la sentenza impugnata non abbia adottato alcuna statuizione in proposito ed il gravame sia stato presentato dal solo imputato, essendo necessario l’accertamento in contraddittorio dell’esistenza dei presupposti richiesti per l’operatività della misura». In tema di
confisca facoltativa di veicoli impiegati per il trasporto di stupefacenti, v. Cass., sez. VI, 29 marzo 2012, n. 13176 Cc. (dep. 05/04/2012) Rv. 252591, secondo cui «Ai fini della confisca di
un’autovettura utilizzata per il trasporto della droga ai sensi del comma primo dell’art. 240 cod. pen. è necessario non il semplice impiego per tale uso, ma un collegamento stabile con l’attività criminosa, che esprima con essa un rapporto funzionale, evincibile, ad esempio, da modifiche strutturali apportate al veicolo o, comunque, dal costante inserimento di esso nell’organizzazione
Talché, come rilevato da parte della dottrina
348sembrerebbe utilizzabile
proficuamente in relazione alle previsioni in commento l’elaborazione
giurisprudenziale, formatasi appunto in relazione alla confisca
contemplata dall’art. 259, comma 2, la quale, da un lato esclude che la
misura possa essere disposta con il decreto penale di condanna
349, e,
dall’altro lato, esclude che la stessa possa conseguire ad una pronuncia di
proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato
350.
Per quanto concerne la seconda ipotesi di confisca, essa ha ad
oggetto l’area sulla quale è stato commesso il reato: infatti, si legge «Alla
sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444
del codice di procedura penale consegue la confisca dell’area sulla
quale è commesso il reato. (…)».
Il primo dato da rilevare è come, diversamente dalla misura
destinata ad incidere sui mezzi di trasporto, la confisca in commento non
sembra esser circoscritta al solo reato di cui al primo comma dell’art.
256bis. Se ne dovrebbe dedurre, pertanto, l’estensione al reato di cui al
secondo comma, il quale attiene, però, anche alle condotte di abbandono
di cui all’art. 255, comma 1, punite con la sola sanzione amministrativa:
ciò, inevitabilmente, costituisce un paradosso, se si considera che, così
facendo, una condotta non penalmente rilevante, qualificata dal solo fine
criminoso di dare fuoco ai rifiuti, si trasforma automaticamente in un
delitto che comporta la confisca del suolo.
348
In tal senso C. BERNASCONI, Luci (poche) e ombre (molte) della nuova fattispecie di combustione
illecita di rifiuti, in Studium iuris, 3/2015, cit., p. 307.
349
Cass. pen., sez. III, 29 febbraio 2012, n. 18774, in Ced. 252622, con ampia motivazione; Cass. pen., sez. III, 7 luglio 2009, n. 36063, in Ced. 244607; nello stesso senso, sia pure con specifico riferimento alla confisca all’area adibita a discarica abusiva, Cass. pen., sez. III, 22 maggio 2008, n. 26548, in Ced. 240343; contra v. Cass. pen., sez. III, 4 dicembre 2007, n. 4545 in Ced. 238852.
350
Cass. pen., sez. III, 16 aprile 2008, n. 23081, in Ced. 240544; analogamente, sia pure in relazione alla confisca dell’area adibita a discarica abusiva, Cass. pen., sez. III, 18 settembre 2008, n. 41351, in
In ogni caso, per quanto concerne la natura giuridica, nonostante
sussisti un “rapporto di pertinenzialità” con il reato
351, la confisca
dell’area sulla quale è commesso il fatto, se di proprietà dell’autore
stesso (o del compartecipe), sembra assumere le vesti di natura
sanzionatoria: essa, infatti, al pari delle sanzioni penali, segue
l’accertamento della responsabilità del reo
352e – coerentemente con i
criteria emarginati dalla giurisprudenza CEDU
353nelle decisioni Engel
c. Paesi Bassi, Welch c. Regno Unito e Sud Fondi c. Italia – denota scopi
preventivi ed esigenze propriamente punitive
354.
Infatti, anche nel caso di specie, il dato letterale della
formulazione, instaurando un rapporto di consequenzialità tra la sentenza
di condanna (ovvero l’applicazione della pena) e l’ablazione
355, consente
di ascrivere la stessa nel novero delle pene: l’applicabilità della confisca,
infatti, segue le regole processuali deputate all’accertamento dei reati e
dipende ontologicamente dall’affermazione della penale responsabilità.
La natura sanzionatoria della confisca, pertanto, ne impedirà
l’applicazione in ogni caso di proscioglimento dell’autore del reato.
351
Corte Cost., ord. N. 97/2009 in tema di confisca per equivalente.
352
Cass., sez. VI, 06 dicembre 2012, n. 18799 Ud. (dep. 29/04/2013) Rv. 255164.
353
La giurisprudenza CEDU si è più volte cimentata nella definizione del concetto di “materia penale”. Sulla base delle sentenze menzionate nel corpo del testo pare si possa affermare che i criteri discretivi – formali e contenutistici – della valutazione siano i seguenti: a) qualificazione dell’infrazione; b) natura dell’infrazione; c) gravità della sanzione; d) scopo della sanzione; e) procedure di adozione ed esecuzione della sanzione. In argomento, V. MANES, Introduzione, in V.
MANES, V. ZAGREBELSKY (a cura di), La Convenzione europea dei diritti dell’uomo nell’ordinamento
penale italiano, Milano, 2011, p. 39.
354
A. ALBERICO, Il nuovo reato di “combustione illecita di rifiuti”, cit., p. 30, in
www.penalecontemporaneo.it. In argomento, v. V. MAIELLO, Confisca, CEDU e Diritto dell’Unione
tra questioni risolte ed altre ancora aperte, cit., p. 46-48.
355
Proprio la riflessione sul dato testuale ha contribuito alla declaratoria di incostituzionalità della confisca del veicolo nel caso di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) c.d.s. La Corte, infatti, ha rilevato l’incongruenza dell’inciso “ai sensi dell’art. 240, secondo comma, del codice penale”, posto successivamente l’incipit “in caso di condanno o di applicazione della pena”, il quale, mascherando la natura sanzionatoria dell’ablazione, avrebbe avuto il solo scopo di consentirne l’applicazione
Per quanto, infine, riguarda l’applicazione retroattiva
356, non si
ritiene possano sollevarsi questioni dal momento che la misura in
commento viene introdotta contestualmente al reato cui è connessa.
4.1. Le disposizioni sulla confisca nei reati ambientali
Il nuovo art. 452undecies c.p. prevede, in caso di condanna o di
patteggiamento per i nuovi delitti introdotti dalla legge 22 maggio 2015,
n. 68, la confisca delle cose costituenti il prodotto o il profitto del reato o
che servirono a commettere il reato, ovvero, ove non sia possibile, la
confisca per equivalente di beni di cui il condannato abbia anche
indirettamente o per interposta persona la disponibilità.
In merito, sono opportune alcune osservazioni.
In primo luogo, dalla confisca sembrerebbero esclusi, secondo il
dato testuale, l’inquinamento ed il disastro ambientale colposi, il che –
costituendo tali ipotesi verosimilmente la maggioranza dei casi pratici –
attenua fortemente l’efficacia dello strumento
357.
Nella formulazione definitiva, inoltre, la norma contiene una
clausola di salvaguardia a tutela dei terzi estranei al reato; sul punto è
interessante verificare l’incidenza dell’orientamento della Cassazione
358che pretende non solo l’estraneità, ma anche la buona fede del terzo.
356
In tema dell’applicabilità retroattiva, v. Corte Cost., ord. N. 97/2009; nella giurisprudenza di legittimità, Cass., Sez. Un., 31 gennaio 2013, n. 18374 Cc. (dep. 23/04/2013) rv. 255037; in dottrina
v. F. MAZZACUVA, Confisca per equivalente come sanzione penale: verso un nuovo statuto
garantistico, in Cass. pen., 2009, p. 3417 ss.
357
Cass. pen., Ufficio del Massimario, relazione n. III/04/2015, cit., p. 30.
358
Cass., sez. III, 22 novembre 2012, n. 1475, Selmabipiemme Leasing S.p.a., Rv. 254336. Più in generale, in tema di sequestro di cose pertinenti a reato che renda obbligatoria la successiva confisca, la giurisprudenza di legittimità – da ultimo Cass., sez. I, 17 ottobre 2013, n. 68, Falcone, Rv. 258394, in una ipotesi di veicolo adoperato per favorire l’ingresso clandestino in Italia di soggetti provenienti da Paesi extracomunitari – è sostanzialmente concorde nel ritenere che il terzo che invochi la restituzione delle cose sequestrate qualificandosi come proprietario o titolare di altro diritto reale è