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Le confische obbligatorie

Il delitto di combustione illecita di rifiuti conferma come la

sanzione patrimoniale rappresenti la nuova frontiera della repressione

criminale

336

.

La confisca, in particolare, ha ormai assunto una funzione

repressiva, finendo per rappresentare una sanzione nei confronti del

336

A. ALESSANDRI, voce Confisca nel diritto penale, in Dig. disc. pen., III, Torino, 1989, p. 52 ss.; C.

VISCONTI, Dalla “vecchia” alle “nuove” confische penali: recenti tendenze di un istituto tornato alla

ribalta, in Studium iuris, 2002, p. 960 ss.; D. FONDAROLI, Le ipotesi speciali di confisca nel sistema

penale. Ablazione patrimoniale, criminalità economica, responsabilità delle persone fisiche e giuridiche, Bologna, 2007; G. LUNGHINI, L. MUSSO, La confisca nel diritto penale, spec. Corr. merito, 2008; A. M. MAUGERI, Relazione introduttiva, in A. M. MAUGERI (a cura di), Le sanzioni patrimoniali

come moderno strumento di lotta contro il crimine: reciproco riconoscimento e prospettive di armonizzazione, Milano, 2008, p. 84 ss.; V. MAIELLO, Confisca, CEDU e Diritto dell’Unione tra

reo

337

a scapito della finalità preventiva e cautelare legata alla

pericolosità della cosa

338

.

Il quinto comma dell’art. 256bis incide sulla disciplina delle

misure di sicurezza patrimoniali adottabili, prevedendo due diverse

ipotesi di confisca obbligatoria conseguenti l’accertamento del reato: «I

mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al

comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non

autorizzati, sono confiscati ai sensi dell’articolo 259, comma 2, salvo

che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato

comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di

persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla

sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444

339

del codice di procedura

penale consegue la confisca dell’area sulla quale è commesso il reato,

se di proprietà dell’autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli

obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi».

Prima di andare ad analizzare il comma in commento, però, pare

opportuno ricordare che la confisca è una misura di sicurezza consistente

nell’espropriazione e devoluzione, a favore dello Stato, «delle cose che

servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne

sono il prodotto o il profitto»

340

. Si tratta, in particolare, di una misura

facoltativa: spetterà, infatti, al giudice stabilire se il provvedimento

ablativo risulti necessario al fine di impedire che la disponibilità della

cosa da parte del reo possa rappresentare un incentivo alla commissione

337

Per questa analisi, e per le relative argomentazioni, A. L. VERGINE, Brevi note sulla confisca nei

reati ambientali, in Scritti in memoria di Giuliano Marini¸cit., specie p. 1046 ss.

338

In tal senso, C. RUGA RIVA, Diritto penale dell’ambiente, Torino, 2011, cit., p. 25.

339

Ex art. 444, comma 1, c.p.p.: «L’imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l’applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria».

340

di nuovi reati. Il secondo comma dell’articolo 240 c.p., invece, dichiara

obbligatoria la confisca delle cose che costituirono «il prezzo» del reato

e delle cose di cui la «la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione e

l’alienazione» costituiscono il reato.

Per quanto concerne, invece, la disciplina dettata per la confisca

dei mezzi di trasporto utilizzati per commettere reati ambientali, si

sottolinea come, in merito, non sia stato previsto un unico regime

applicativo né all’interno del TUA né con riferimento alla normativa

speciale di cui alla legge n. 210/2008

341

.

Fatta tale premessa, la prima ipotesi di confisca contemplata dal

quinto comma attiene ai «mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti

oggetto del reato di cui al comma 1»

342

: ancora una volta, quindi, si

esclude espressamente l’applicabilità della confisca in relazione ai mezzi

eventualmente utilizzati per la realizzazione del reato di cui al secondo

comma.

Quanto ai mezzi di trasporto in sé considerati, si segnala come la

norma sia stata oggetto di modifiche in sede di conversione

parlamentare, essendosi ritenuto necessario precisare la non felice

costruzione ricorrente nel testo governativo che, appunto, richiedeva che

il mezzo fosse stato impiegato nella consumazione del reato. Ci si è resi,

dunque, conto di come non sarebbe potuto esser possibile utilizzare il

veicolo per appiccare direttamente il fuoco ai rifiuti abbandonati o

depositati in maniera incontrollata: il mezzo, infatti, per esser suscettibile

di confisca, dovrà essere stato utilizzato per il trasporto dei rifiuti

inceneriti.

341

A. L. VERGINE, Brevi note sulla confisca nei reati ambientali, in (a cura di Vinciguerra e Dassano)

Scritti in memoria di G. Marini, ESI, 2010, 1037 ss.

342

In tal modo sostituendo la disciplina recata dal decreto legge che faceva, invece, riferimento ai mezzi di trasporto utilizzati per la commissione del reato.

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La norma, poi, prevede, diversamente dalla formulazione

dell’originario decreto legge, che la confisca riguardi i mezzi utilizzati

per il trasporto, e non già gli stessi mezzi di trasporto: sarà pertanto

consentita l’ablazione anche di mezzi diversi da quelli idonei al trasporto

delle persone.

In merito, inoltre, problemi interpretativi vengono sollevati anche

dalla stessa locuzione utilizzata per individuare l’oggetto materiale del

trasporto: si fa, infatti, riferimento a «rifiuti oggetto del reato di cui al

comma 1 del presente articolo, inceneriti (…)». Come rilevato

343

, ove

mai la volontà del legislatore dovesse risultare esser stata quella di

delimitare la possibilità di confisca dei mezzi al solo trasporto di rifiuti

già inceneriti, non avrebbe alcun senso la previsione de qua dal

momento che il trasporto si collocherebbe in una fase successiva

all’esaurimento della condotta tipica e priva di un autonomo contenuto di

disvalore.

Inoltre, il trasporto di rifiuti già inceneriti contribuisce a migliorare

lo stato dei luoghi ove è avvenuta la combustione, evitando che il terreno

ne assorba i resti nocivi e che il vento contribuisca alla loro diffusione

nelle zone e negli abitati limitrofi

344

.

Non stupiranno, pertanto, le diverse incertezze relativamente alla

natura giuridica dell’istituto che son sorte a causa della formulazione

lessicale e della struttura della disposizione. Ciò che pare si possa

affermare, in ogni caso, è che il veicolo si atteggi quale strumento del

343

C. BERNASCONI, Luci (poche) e ombre (molte) della nuova fattispecie di combustione illecita di

rifiuti, in Studium iuris, 3/2015, cit., p. 307.

344

reato

345

, evidenziandosi il requisito della pericolosità del possesso del

bene in capo al reo. Il giudice, del resto, anche in ipotesi di confisca

obbligatoria, deve pur sempre valutare la pericolosità “soggettiva” del

bene

346

, esaminando se la connessione con il reato sia stabile ovvero solo

occasionale

347

.

La legge di conversione ha, poi, mantenuto il rinvio all’art. 259,

comma 2, TUA, il quale statuisce che «alla sentenza di condanna, o

quella emessa ai sensi dell’articolo 444 del c.p.p., per i reati relativi al

traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli

articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del

mezzo di trasporto». Si potrebbe, pertanto, ritenere che anche nella

ipotesi in oggetto la confisca possa esser disposta solo a seguito di

sentenza di condanna o di sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p.

345

D. NOTARO, Le singole misure di sicurezza, in F. PALAZZO, C. E. PALIERO (a cura di), Trattato

teorico-pratico di diritto penale, III, Le conseguenze sanzionatorie del reato, a cura di G.A. DE

FRANCESCO, p. 525 ss.

346

Dicitura impiegata da G. VASSALLI, Confisca come indennizzo?, in Giur. cost., 1971, p. 51. Secondo la giurisprudenza, «per “cose che servirono a commettere il reato”, ai sensi dell’art. 240,

comma prima, cod. pen., devono intendersi quelle impiegate nella esplicazione dell’attività punibile, anche se a tal fine non indispensabili, purché vi sia tra di esse uno specifico e non occasionale nesso strumentale. (Nella fattispecie, la Suprema Corte ha ritenuto confiscabile una palestra in cui avveniva

la distribuzione illecita di sostanze anabolizzanti» (così Cass., sez. I, 18 settembre 2009, n. 38650, Cc. (dep. 14/10/2009) Rv. 241304).

347

In dottrina, v. M. MASSA, voce Confisca (diritto penale),in Enc. dir., VIII, Milano, 1961, p. 985. In giurisprudenza, sulla necessità che l’interessato interloquisca in contraddittorio anche sui presupposti della confisca obbligatoria, v. Cass., sez. VI, 05 marzo 2013, n. 13049 Ud. (dep. 21/03/2013) Rv. 254882, secondo cui «La confisca prevista dall’art. 12 sexies D. L. 8 giugno 1992, n.

306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, pur se obbligatoria, non può esser disposta dal giudice di appello quando la sentenza impugnata non abbia adottato alcuna statuizione in proposito ed il gravame sia stato presentato dal solo imputato, essendo necessario l’accertamento in contraddittorio dell’esistenza dei presupposti richiesti per l’operatività della misura». In tema di

confisca facoltativa di veicoli impiegati per il trasporto di stupefacenti, v. Cass., sez. VI, 29 marzo 2012, n. 13176 Cc. (dep. 05/04/2012) Rv. 252591, secondo cui «Ai fini della confisca di

un’autovettura utilizzata per il trasporto della droga ai sensi del comma primo dell’art. 240 cod. pen. è necessario non il semplice impiego per tale uso, ma un collegamento stabile con l’attività criminosa, che esprima con essa un rapporto funzionale, evincibile, ad esempio, da modifiche strutturali apportate al veicolo o, comunque, dal costante inserimento di esso nell’organizzazione

Talché, come rilevato da parte della dottrina

348

sembrerebbe utilizzabile

proficuamente in relazione alle previsioni in commento l’elaborazione

giurisprudenziale, formatasi appunto in relazione alla confisca

contemplata dall’art. 259, comma 2, la quale, da un lato esclude che la

misura possa essere disposta con il decreto penale di condanna

349

, e,

dall’altro lato, esclude che la stessa possa conseguire ad una pronuncia di

proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato

350

.

Per quanto concerne la seconda ipotesi di confisca, essa ha ad

oggetto l’area sulla quale è stato commesso il reato: infatti, si legge «Alla

sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444

del codice di procedura penale consegue la confisca dell’area sulla

quale è commesso il reato. (…)».

Il primo dato da rilevare è come, diversamente dalla misura

destinata ad incidere sui mezzi di trasporto, la confisca in commento non

sembra esser circoscritta al solo reato di cui al primo comma dell’art.

256bis. Se ne dovrebbe dedurre, pertanto, l’estensione al reato di cui al

secondo comma, il quale attiene, però, anche alle condotte di abbandono

di cui all’art. 255, comma 1, punite con la sola sanzione amministrativa:

ciò, inevitabilmente, costituisce un paradosso, se si considera che, così

facendo, una condotta non penalmente rilevante, qualificata dal solo fine

criminoso di dare fuoco ai rifiuti, si trasforma automaticamente in un

delitto che comporta la confisca del suolo.

348

In tal senso C. BERNASCONI, Luci (poche) e ombre (molte) della nuova fattispecie di combustione

illecita di rifiuti, in Studium iuris, 3/2015, cit., p. 307.

349

Cass. pen., sez. III, 29 febbraio 2012, n. 18774, in Ced. 252622, con ampia motivazione; Cass. pen., sez. III, 7 luglio 2009, n. 36063, in Ced. 244607; nello stesso senso, sia pure con specifico riferimento alla confisca all’area adibita a discarica abusiva, Cass. pen., sez. III, 22 maggio 2008, n. 26548, in Ced. 240343; contra v. Cass. pen., sez. III, 4 dicembre 2007, n. 4545 in Ced. 238852.

350

Cass. pen., sez. III, 16 aprile 2008, n. 23081, in Ced. 240544; analogamente, sia pure in relazione alla confisca dell’area adibita a discarica abusiva, Cass. pen., sez. III, 18 settembre 2008, n. 41351, in

In ogni caso, per quanto concerne la natura giuridica, nonostante

sussisti un “rapporto di pertinenzialità” con il reato

351

, la confisca

dell’area sulla quale è commesso il fatto, se di proprietà dell’autore

stesso (o del compartecipe), sembra assumere le vesti di natura

sanzionatoria: essa, infatti, al pari delle sanzioni penali, segue

l’accertamento della responsabilità del reo

352

e – coerentemente con i

criteria emarginati dalla giurisprudenza CEDU

353

nelle decisioni Engel

c. Paesi Bassi, Welch c. Regno Unito e Sud Fondi c. Italia – denota scopi

preventivi ed esigenze propriamente punitive

354

.

Infatti, anche nel caso di specie, il dato letterale della

formulazione, instaurando un rapporto di consequenzialità tra la sentenza

di condanna (ovvero l’applicazione della pena) e l’ablazione

355

, consente

di ascrivere la stessa nel novero delle pene: l’applicabilità della confisca,

infatti, segue le regole processuali deputate all’accertamento dei reati e

dipende ontologicamente dall’affermazione della penale responsabilità.

La natura sanzionatoria della confisca, pertanto, ne impedirà

l’applicazione in ogni caso di proscioglimento dell’autore del reato.

351

Corte Cost., ord. N. 97/2009 in tema di confisca per equivalente.

352

Cass., sez. VI, 06 dicembre 2012, n. 18799 Ud. (dep. 29/04/2013) Rv. 255164.

353

La giurisprudenza CEDU si è più volte cimentata nella definizione del concetto di “materia penale”. Sulla base delle sentenze menzionate nel corpo del testo pare si possa affermare che i criteri discretivi – formali e contenutistici – della valutazione siano i seguenti: a) qualificazione dell’infrazione; b) natura dell’infrazione; c) gravità della sanzione; d) scopo della sanzione; e) procedure di adozione ed esecuzione della sanzione. In argomento, V. MANES, Introduzione, in V.

MANES, V. ZAGREBELSKY (a cura di), La Convenzione europea dei diritti dell’uomo nell’ordinamento

penale italiano, Milano, 2011, p. 39.

354

A. ALBERICO, Il nuovo reato di “combustione illecita di rifiuti”, cit., p. 30, in

www.penalecontemporaneo.it. In argomento, v. V. MAIELLO, Confisca, CEDU e Diritto dell’Unione

tra questioni risolte ed altre ancora aperte, cit., p. 46-48.

355

Proprio la riflessione sul dato testuale ha contribuito alla declaratoria di incostituzionalità della confisca del veicolo nel caso di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) c.d.s. La Corte, infatti, ha rilevato l’incongruenza dell’inciso “ai sensi dell’art. 240, secondo comma, del codice penale”, posto successivamente l’incipit “in caso di condanno o di applicazione della pena”, il quale, mascherando la natura sanzionatoria dell’ablazione, avrebbe avuto il solo scopo di consentirne l’applicazione

Per quanto, infine, riguarda l’applicazione retroattiva

356

, non si

ritiene possano sollevarsi questioni dal momento che la misura in

commento viene introdotta contestualmente al reato cui è connessa.

4.1. Le disposizioni sulla confisca nei reati ambientali

Il nuovo art. 452undecies c.p. prevede, in caso di condanna o di

patteggiamento per i nuovi delitti introdotti dalla legge 22 maggio 2015,

n. 68, la confisca delle cose costituenti il prodotto o il profitto del reato o

che servirono a commettere il reato, ovvero, ove non sia possibile, la

confisca per equivalente di beni di cui il condannato abbia anche

indirettamente o per interposta persona la disponibilità.

In merito, sono opportune alcune osservazioni.

In primo luogo, dalla confisca sembrerebbero esclusi, secondo il

dato testuale, l’inquinamento ed il disastro ambientale colposi, il che –

costituendo tali ipotesi verosimilmente la maggioranza dei casi pratici –

attenua fortemente l’efficacia dello strumento

357

.

Nella formulazione definitiva, inoltre, la norma contiene una

clausola di salvaguardia a tutela dei terzi estranei al reato; sul punto è

interessante verificare l’incidenza dell’orientamento della Cassazione

358

che pretende non solo l’estraneità, ma anche la buona fede del terzo.

356

In tema dell’applicabilità retroattiva, v. Corte Cost., ord. N. 97/2009; nella giurisprudenza di legittimità, Cass., Sez. Un., 31 gennaio 2013, n. 18374 Cc. (dep. 23/04/2013) rv. 255037; in dottrina

v. F. MAZZACUVA, Confisca per equivalente come sanzione penale: verso un nuovo statuto

garantistico, in Cass. pen., 2009, p. 3417 ss.

357

Cass. pen., Ufficio del Massimario, relazione n. III/04/2015, cit., p. 30.

358

Cass., sez. III, 22 novembre 2012, n. 1475, Selmabipiemme Leasing S.p.a., Rv. 254336. Più in generale, in tema di sequestro di cose pertinenti a reato che renda obbligatoria la successiva confisca, la giurisprudenza di legittimità – da ultimo Cass., sez. I, 17 ottobre 2013, n. 68, Falcone, Rv. 258394, in una ipotesi di veicolo adoperato per favorire l’ingresso clandestino in Italia di soggetti provenienti da Paesi extracomunitari – è sostanzialmente concorde nel ritenere che il terzo che invochi la restituzione delle cose sequestrate qualificandosi come proprietario o titolare di altro diritto reale è

La norma, inoltre, vincola la destinazione dei beni confiscati o dei

loro proventi all’utilizzo per la bonifica dei luoghi: si tratta, in

particolare, di un dato che sembra spostare l’asse dell’inquadramento

giuridico della confisca verso un carattere risarcitorio/ripristinatorio

piuttosto che meramente sanzionatorio, con la conseguente possibilità di

applicazione della confisca anche in caso di estinzione del reato in

assenza di condanna per maturata prescrizione

359

.