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Compatibilità con il principio di offensività

Come è noto, tra i principi generali del diritto penale moderno un

ruolo molto rilevante è svolto dal cd principio di offensività,

sintetizzabile nel brocardo “nullum crimen sine inuria”: non può, cioè,

esservi reato in assenza di una lesione del bene giuridico che la norma

182

G. MARINUCCI – E. DOLCINI, Corso di diritto penale, III ed., Milano, 2001, p. 551 ss., con riferimento agli organi di governo dell’economia nonché ai reati ambientali.

183

Le suddette posizioni della dottrina sono riportate da C. RUGA RIVA, in Diritto penale

dell’ambiente, Torino, 2011, cit., p. 12.

184

In merito si segnala la posizione di D. PULITANÒ che, in Diritto Penale, Torino, III ed., 2009, p. 141 ss., sostiene che la questione della cd tutela di funzioni va letta alla luce degli interessi sostanziali cui le funzioni amministrative sono serventi, sicché la tutela penale di queste ultime è legittima se e in

tende a tutelare, con la conseguenza che il fatto materiale deve ledere o

porre quanto meno in pericolo il bene protetto.

Per quanto riguarda i cd reati ambientali

185

, occorre innanzitutto

rilevare come le disposizioni in materia dovrebbero avere come finalità

la tutela dell’ambiente o di uno degli elementi che lo compongono

poiché, diversamente, l’individuazione dell’offesa risulterebbe

estremamente difficoltosa

186

.

Va, poi, ricordato che, secondo parte della dottrina

187

, la

normativa penale ambientale è stata intesa come mero strumento per il

conseguimento di una tutela dell’ambiente propria del diritto

amministrativo.

Il fine specifico del legislatore sarebbe, cioè, quello di operare una

protezione dell’ambiente in sede amministrativa, dove il “bene

ambiente” non assurge ad oggetto di tutela e viene posto in secondo

piano, giustificando così la presenza di numerosi reati formali che

sanzionano la mera disobbedienza ad obblighi specifici come, ad

esempio, quello di ottenere la preventiva autorizzazione per l’esercizio di

determinate attività.

Con riferimento al principio di offensività va detto, inoltre, che la

difficoltà nel definire esattamente l’oggetto di tutela, tenuto conto della

sua mutevolezza, chiarisce perché il ricorso ai reati di pericolo sia del

tutto condivisibile.

La tutela anticipata, infatti, risulta particolarmente efficace

laddove si consideri che il danno arrecato da determinate condotte

185

Si segnala in merito lo studio di NOVARESE “ I reati ambientali ed il principio di offensività”:

trattasi di una relazione presentata all’incontro di studio del CSM “Tutela penale del territorio”, Roma, 10-13 aprile 2002.

186

In tal senso L. RAMACCI, I reati ambientali ed il principio di offensività, in www.lexambiente.it,

187

V. PATRONÒ, Inquinamento industriale e tutela penale dell’ambiente, Padova, 1980, p. 45 e ss.; S.

all’ecosistema è difficilmente riparabile e la sola previsione di reati di

danno risulterebbe di scarsa utilità.

Come avremo modo di approfondire nelle pagine seguenti, gli

illeciti ambientali, pur se variamente strutturati, risultano tutti, o quasi,

riconducibili alla categoria dei reati di pericolo astratto o presunto, la cui

particolarità risiede proprio nel fatto che non si richiede al giudice penale

di accertare la concreta lesione del bene tutelato, operando una mera

presunzione ex lege.

Questa caratteristica dei reati di pericolo presunto, però, comporta

il rischio che si puniscano condotte che seppur astrattamente

riconducibili alla fattispecie tipica, nella realtà non offendono in alcun

modo il bene giuridico protetto: è inevitabile, pertanto, accertare caso per

caso se una fattispecie così delineata dal legislatore ledi in qualche modo

il principio di offensività

188

.

Per quanto riguarda la fattispecie di combustione illecita dei rifiuti,

il reato si presenta come di pericolo presunto, dal momento che la

sanzione è comminata in ragione della valutazione della pericolosità

189

del singolo episodio di combustione dei rifiuti

190

.

188

Per una dettagliata esposizione del problema, v. C. BERNASCONI, Il difficile equilibrio tra legalità e

offensività, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2003; G. FIANDACA, Note sui reati di pericolo, in Il Tommaso

Natale, Palermo, 1977, p. 175 ss.: l’A., in particolare, evidenzia l’opportunità di introdurre nel sistema

penale fattispecie di pericolo astratto, soprattutto nei campi della vita umana in cui si svolgono attività tecnologicamente evolute, che introducono nella società un appurato rischio per beni di alto rango. Nello stesso senso, e con particolare riferimento ai reati ambientali, G. MARINUCCI – E. DOLCINI,

Manuale di diritto penale. Parte generale, Milano, 2006, p. 173: i due illustri A. sostengono che in

relazione a beni collettivi, quali l’ambiente, in cui l’offesa proviene dal cumularsi di una pluralità di condotte ognuna di per sé innocua, la sanzione della singola condotta che violi degli standards predeterminati sia necessaria per prevenire il danno finale. In senso sostanzialmente conforme, pur se con argomentazioni diverse: F. GIUNTA, Il diritto penale dell’ambiente in Italia, cit., p. 118 ss.

189

Sui limiti della creazione legislativa di situazioni di pericolo (seppur con specifico riferimento ai limiti – soglia), F. STELLA, Giustizia e modernità. La protezione dell’innocente e la tutela delle

vittime, 2003, p. 558.

190

In tal senso A. ALBERICO, Il nuovo reato di “combustione illecita di rifiuti”, in

Occorre, dunque, a questo punto, verificare il fondamento di

ragionevolezza della presunzione medesima al fine di dedurne la

compatibilità con il principio di offensività.

Quel che sembra si possa rilevare è che non si rileva una prassi

sufficientemente consolidata sul tutto il territorio nazionale in virtù della

quale il mero appiccamento del fuoco su un rifiuto generi un serio

pericolo per l’integrità dell’ambiente. Al contrario – sulla scorta

dell’ormai consolidato insegnamento della Corte Costituzionale - sembra

«“agevole” formulare ipotesi di accadimenti contrari alla

generalizzazione posta alla base della presunzione

191

»: basti pensare

all’ipotesi del fuoco appiccato su materiali lignei, quali, ad esempio, le

cassette abitualmente impiegate in frutticultura, o su residui di origine

animale

192

. Condotte del genere, cioè, manifestano un bassissimo rischio

di produzione dell’evento lesivo che la norma vuole scongiurare,

inficiando la coerenza del modello di anticipazione di tutela che si

propone di realizzare

193

.

191

Cfr. Corte Costituzionale, sent. n. 57/2013, punto 4.2 in diritto.

192

I quali beni possono rientrare nella categoria dei rifiuti: «Gli scarti di origine animale sono sottratti

all’applicazione della normativa in materia di rifiuti ed esclusivamente soggetti al Regolamento CE n. 1774/2002 solo se sono effettivamente qualificabili come sottoprodotti ai sensi dell’art. 183, comma primo, lett. n), D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; diversamente, in ogni altro caso in cui il produttore se ne sia disfatto per destinarli allo smaltimento, restano soggetti alla disciplina sui rifiuti dettata da tale ultimo decreto» (Cass., sez. III, 15 dicembre 2011, n. 2710, Cc. (dep. 23/01/2012) Rv. 251900) .

193

In tal senso A. ALBERICO, Il nuovo reato di “combustione illecita di rifiuti”, in