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Il ricorso alla tecnica legislativa del decreto legge

11. Il reato di illecita combustione di rifiuti

11.1. Il ricorso alla tecnica legislativa del decreto legge

Il primo dato da evidenziare, ancor prima di analizzare la

fattispecie di reato, attiene sicuramente alla scelta della fonte normativa

per la sua introduzione: il decreto legge.

Infatti, si pone il problema della devoluzione all’esecutivo delle

scelte di politica criminale a fronte dell’emersione di situazioni di

emergenza, o presunte tali, meritevoli di repressione penale

132

.

130

G. AMENDOLA, Viva via la terra dei fuochi, 27 dicembre 2013, www.lexambiente.it.

131

In tal senso A. PIEROBON, Rifiuti. Il d.l. sulla terra dei fuochi e sull’Ilva, 12 dicembre 2013, www.lexambiente.it.

132

Sull’incongruenza tra ragioni di urgenza e normativa penale, V. MAIELLO, ‘Riserva di codice’ e

decreto – legge in materia penale, Napoli, 2003, cit., pp. 169-70, il quale contesta che «vi possa essere spazio per una normazione “di urgenza”, per di più non proveniente da fonte democratica» in

un sistema che voglia davvero ripudiare l’uso prevalentemente simbolico del diritto penale, «definito

da scelte emotivo/contingenti e, perciò, largamente ipotecato da ineffettività e da una proiezione funzionale soltanto demagogica». L’A. conclude rilevando che «Dunque, si profila una irriducibile inconciliabilità tra i presupposti della “necessità” ed “urgenza” che legittimano il ricorso al decreto – legge, da un lato, e politiche di diritto penale, fondate su meditati e consapevoli giudizi di bilanciamento costi – benefici, prognosi di efficacia, ma anche rivendicazione di diritti e libertà propri di culture sociali non egemoni, ma saldamente ancorate a modelli non artificiali del mondo

Nella relazione di accompagnamento al disegno di legge di

conversione del decreto legge 10 dicembre 2013 n. 136

133

si sottolinea la

necessità e l’urgenza di un simile provvedimento, riferendosi però

contemporaneamente sia alla fattispecie in commento che alle

disposizioni di carattere extrapenale.

In particolare, per quel che riguarda l’introduzione dell’art.

256bis, “la necessità dell’incriminazione scaturisce dall’inadeguatezza

dell’attuale sistema sanzionatorio che inquadra l’illecita combustione

dei rifiuti e le propedeutiche condotte di abbandono e deposito

incontrollato quali violazioni prive di rilevanza penale, ovvero

incriminate a titolo contravvenzionale, quando commesse dai titolari di

imprese”.

Le motivazioni del decreto legge sono, quindi, da rintracciare nella

straordinaria necessità ed urgenza di intervenire con disposizioni

finalizzate a superare le criticità legate alla situazione di estrema gravità

ambientale e sanitaria in cui versano alcune zone della Campania,

nonché per una più incisiva repressione delle condotte delittuose.

La tecnica normativa utilizzata sicuramente pregiudica una

valutazione diretta dei requisiti previsti dall’articolo 77 Cost. e, inoltre,

contribuisce ad eludere una riflessione scrupolosa sul ruolo sussidiario

della sanzione penale

134

e sulla contestuale valutazione di forme

133

Relazione n. 1885.

134

F. BRICOLA, Carattere “sussidiario” del diritto penale e oggetto di tutela, in Scritti di memoria di

G. Delitala, I, Milano, 1984, p. 99 ss.; H. ZIPF, Politica criminale, cit., p. 88-90; S. MOCCIA, Il diritto

penale tra essere e valore, Napoli, 1992, p. 111-115; cfr. altresì, richiamato da Zipf nel lavoro citato,

C. ROXIN, Fragwürdige Tendenzen in der Strafrechtsreform, in Radius, 1966, III, p. 37, ove compare

la celebre affermazione secondo cui «la giustizia penale è un male necessario, se essa supera i limiti

alternative di controllo e prevenzione degli stessi fenomeni che la

minaccia della pena dovrebbe scongiurare

135

.

Infatti, non può non considerarsi come le esigenze di ponderazione

richieste dalla normazione penale sembrerebbero in contrasto con le

ragioni di «necessità ed urgenza» che dovrebbero giustificare

l’emissione di decreti legge; inoltre, non può nemmeno tralasciarsi il

dato per cui, almeno per tutto il periodo di vigenza del decreto, prima

della conversione in legge, sia di fatto eluso il sindacato del Parlamento

sull’eventuale normazione penale

136

Il legislatore governativo, invece, forse anche a causa della

notevole pressione mediatica, ha ritenuto opportuno rassicurare i

consociati ricorrendo alla repressione penale per significare l’importanza

della problematica.

In merito a questo ruolo di stabilizzatore sociale che ha assunto col

tempo il diritto penale, è opportuno anche riferirsi all’opinione di C.

Cupelli, secondo cui il ricorso alla decretazione d’urgenza «dietro alla

sbandierata esigenza di speditezza della risposta punitiva» cela il rischio

«di fornire un’immediata risposta simbolica ad episodi particolarmente

eclatanti che periodicamente scuotono l’opinione pubblica, non

riconducibili a fattori contingenti ed indifferibili, attraverso interventi

ad alto tasso di ineffettività, fondati su basi emotive e strumentali, che

finiscono per incrementare quello stato di “perenne emergenza”»

denunciato dalla dottrina

137

.

135

In tal senso A. ALBERICO, Il nuovo reato di “combustione illecita dei rifiuti”,

www.penalecontemporaneo.it.

136

In tal senso C. FIORE, S. FIORE, Diritto penale. Parte generale, Terza Edizione, 2008, Milano, cit.,

p. 58. Queste riserve appaiono, inoltre, in qualche misura condivise da G. FIANDACA – E. MUSCO,

Diritto penale. Parte generale, Quinta Edizione, Bologna, 2008, p. 54. Una posizione fortemente

critica sull’uso dei decreti legge in materia penale è espressa anche da G. MARINUCCI – E. DOLCINI ,

Corso di diritto penale, Milano, 2001, p. 41 ss.

137

Occorre, comunque, mettere in rilievo come, questa volta, non si

sia riversato in un decreto legge il contenuto di disegni di legge giacenti

da anni nei lavori parlamentari, diversamente da quanto, invece,

accaduto con gli ultimi “pacchetti sicurezza” in tema di “atti

persecutori”

138

o di “femminicidio”

139

.

Inoltre, l’esecutivo non ha fatto derivare dal carattere territoriale

dell’emergenza affrontata alcuna limitazione spazio – temporale alla

fattispecie incriminatrice. Si ricorderà, infatti, la querelle sorta riguardo

le figure criminose di cui all’articolo 6 del decreto legge 172/2008, la cui

applicazione, come nei precedenti paragrafi abbiamo avuto modo di

sottolineare, era circoscritta a territori in cui fosse dichiarato “lo stato di

emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti” (all’epoca dei fatti

coincidenti con la sola Regione Campania), e la cui vigenza era

prestabilita in un preciso arco temporale

140

. Il reato in questione, invece,

non è subordinato alla dichiarazione di emergenza, la quale resta

presupposto per la sola applicazione di una circostanza aggravante.

Resta, tuttavia, l’impressione che la fattispecie di nuovo conio si

atteggi soprattutto come l’estremo sforzo dell’ordinamento di porre

rimedio ai disagi dei cittadini, dimenticando, però, come il diritto penale

rappresenti soltanto l’extrema ratio delle politiche sociali, privo di

138

Cfr. A. VALSECCHI, Il delitto di “atti persecutori” (il cd. stalking), in Il “pacchetto sicurezza”

2009, a cura di O. MAZZA e F. VIGANÒ, p. 239 ss.

139

E. LO MONTE, Una riflessione “a caldo” sulle disposizioni penali di cui al recente d.l. n. 93/13

con. in l. n. 119/13, in tema di “femminicidio”, in www.penalecontemporaneo.it.

140

La Corte Costituzionale, chiamata a giudicare sulla compatibilità tra la suddetta disciplina e gli articoli 3, 25 e 77 Cost., dichiarò infondata la questione con sentenza 24 febbraio – 10 marzo 2010, n. 83. La decisione è annotata da G. FIANDACA , Emergenza rifiuti e reati emergenziali superato il

vaglio di costituzionalità, in Giur. Cost., 2010, p. 1014 ss. In giurisprudenza, per un’impostazione

conforme alle conclusioni della Consulta, v. Cass., Sez. III, Sent. n. 41161 del 17 aprile 2012 Ud. (dep. 22/10/2012), Rv. 253866. In dottrina, di contro, non sono mancate voci critiche della scelta legislativa. Cfr. T. E. EPIDENDIO, Rifiuti in Campania e legislazione d’emergenza: dubbi di

costituzionalità, in Corr. merito, 2009, p. 193 ss.; A. L. VERGINE, Nuovi orizzonti del diritto penale

qualunque prospettiva di successo se non adeguatamente supportato da

ulteriori ed altri strumenti di contenimento delle fonti del disagio

sociale

141

.