11. Il reato di illecita combustione di rifiuti
11.1. Il ricorso alla tecnica legislativa del decreto legge
Il primo dato da evidenziare, ancor prima di analizzare la
fattispecie di reato, attiene sicuramente alla scelta della fonte normativa
per la sua introduzione: il decreto legge.
Infatti, si pone il problema della devoluzione all’esecutivo delle
scelte di politica criminale a fronte dell’emersione di situazioni di
emergenza, o presunte tali, meritevoli di repressione penale
132.
130
G. AMENDOLA, Viva via la terra dei fuochi, 27 dicembre 2013, www.lexambiente.it.
131
In tal senso A. PIEROBON, Rifiuti. Il d.l. sulla terra dei fuochi e sull’Ilva, 12 dicembre 2013, www.lexambiente.it.
132
Sull’incongruenza tra ragioni di urgenza e normativa penale, V. MAIELLO, ‘Riserva di codice’ e
decreto – legge in materia penale, Napoli, 2003, cit., pp. 169-70, il quale contesta che «vi possa essere spazio per una normazione “di urgenza”, per di più non proveniente da fonte democratica» in
un sistema che voglia davvero ripudiare l’uso prevalentemente simbolico del diritto penale, «definito
da scelte emotivo/contingenti e, perciò, largamente ipotecato da ineffettività e da una proiezione funzionale soltanto demagogica». L’A. conclude rilevando che «Dunque, si profila una irriducibile inconciliabilità tra i presupposti della “necessità” ed “urgenza” che legittimano il ricorso al decreto – legge, da un lato, e politiche di diritto penale, fondate su meditati e consapevoli giudizi di bilanciamento costi – benefici, prognosi di efficacia, ma anche rivendicazione di diritti e libertà propri di culture sociali non egemoni, ma saldamente ancorate a modelli non artificiali del mondo
Nella relazione di accompagnamento al disegno di legge di
conversione del decreto legge 10 dicembre 2013 n. 136
133si sottolinea la
necessità e l’urgenza di un simile provvedimento, riferendosi però
contemporaneamente sia alla fattispecie in commento che alle
disposizioni di carattere extrapenale.
In particolare, per quel che riguarda l’introduzione dell’art.
256bis, “la necessità dell’incriminazione scaturisce dall’inadeguatezza
dell’attuale sistema sanzionatorio che inquadra l’illecita combustione
dei rifiuti e le propedeutiche condotte di abbandono e deposito
incontrollato quali violazioni prive di rilevanza penale, ovvero
incriminate a titolo contravvenzionale, quando commesse dai titolari di
imprese”.
Le motivazioni del decreto legge sono, quindi, da rintracciare nella
straordinaria necessità ed urgenza di intervenire con disposizioni
finalizzate a superare le criticità legate alla situazione di estrema gravità
ambientale e sanitaria in cui versano alcune zone della Campania,
nonché per una più incisiva repressione delle condotte delittuose.
La tecnica normativa utilizzata sicuramente pregiudica una
valutazione diretta dei requisiti previsti dall’articolo 77 Cost. e, inoltre,
contribuisce ad eludere una riflessione scrupolosa sul ruolo sussidiario
della sanzione penale
134e sulla contestuale valutazione di forme
133
Relazione n. 1885.
134
F. BRICOLA, Carattere “sussidiario” del diritto penale e oggetto di tutela, in Scritti di memoria di
G. Delitala, I, Milano, 1984, p. 99 ss.; H. ZIPF, Politica criminale, cit., p. 88-90; S. MOCCIA, Il diritto
penale tra essere e valore, Napoli, 1992, p. 111-115; cfr. altresì, richiamato da Zipf nel lavoro citato,
C. ROXIN, Fragwürdige Tendenzen in der Strafrechtsreform, in Radius, 1966, III, p. 37, ove compare
la celebre affermazione secondo cui «la giustizia penale è un male necessario, se essa supera i limiti
alternative di controllo e prevenzione degli stessi fenomeni che la
minaccia della pena dovrebbe scongiurare
135.
Infatti, non può non considerarsi come le esigenze di ponderazione
richieste dalla normazione penale sembrerebbero in contrasto con le
ragioni di «necessità ed urgenza» che dovrebbero giustificare
l’emissione di decreti legge; inoltre, non può nemmeno tralasciarsi il
dato per cui, almeno per tutto il periodo di vigenza del decreto, prima
della conversione in legge, sia di fatto eluso il sindacato del Parlamento
sull’eventuale normazione penale
136Il legislatore governativo, invece, forse anche a causa della
notevole pressione mediatica, ha ritenuto opportuno rassicurare i
consociati ricorrendo alla repressione penale per significare l’importanza
della problematica.
In merito a questo ruolo di stabilizzatore sociale che ha assunto col
tempo il diritto penale, è opportuno anche riferirsi all’opinione di C.
Cupelli, secondo cui il ricorso alla decretazione d’urgenza «dietro alla
sbandierata esigenza di speditezza della risposta punitiva» cela il rischio
«di fornire un’immediata risposta simbolica ad episodi particolarmente
eclatanti che periodicamente scuotono l’opinione pubblica, non
riconducibili a fattori contingenti ed indifferibili, attraverso interventi
ad alto tasso di ineffettività, fondati su basi emotive e strumentali, che
finiscono per incrementare quello stato di “perenne emergenza”»
denunciato dalla dottrina
137.
135
In tal senso A. ALBERICO, Il nuovo reato di “combustione illecita dei rifiuti”,
www.penalecontemporaneo.it.
136
In tal senso C. FIORE, S. FIORE, Diritto penale. Parte generale, Terza Edizione, 2008, Milano, cit.,
p. 58. Queste riserve appaiono, inoltre, in qualche misura condivise da G. FIANDACA – E. MUSCO,
Diritto penale. Parte generale, Quinta Edizione, Bologna, 2008, p. 54. Una posizione fortemente
critica sull’uso dei decreti legge in materia penale è espressa anche da G. MARINUCCI – E. DOLCINI ,
Corso di diritto penale, Milano, 2001, p. 41 ss.
137
Occorre, comunque, mettere in rilievo come, questa volta, non si
sia riversato in un decreto legge il contenuto di disegni di legge giacenti
da anni nei lavori parlamentari, diversamente da quanto, invece,
accaduto con gli ultimi “pacchetti sicurezza” in tema di “atti
persecutori”
138o di “femminicidio”
139.
Inoltre, l’esecutivo non ha fatto derivare dal carattere territoriale
dell’emergenza affrontata alcuna limitazione spazio – temporale alla
fattispecie incriminatrice. Si ricorderà, infatti, la querelle sorta riguardo
le figure criminose di cui all’articolo 6 del decreto legge 172/2008, la cui
applicazione, come nei precedenti paragrafi abbiamo avuto modo di
sottolineare, era circoscritta a territori in cui fosse dichiarato “lo stato di
emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti” (all’epoca dei fatti
coincidenti con la sola Regione Campania), e la cui vigenza era
prestabilita in un preciso arco temporale
140. Il reato in questione, invece,
non è subordinato alla dichiarazione di emergenza, la quale resta
presupposto per la sola applicazione di una circostanza aggravante.
Resta, tuttavia, l’impressione che la fattispecie di nuovo conio si
atteggi soprattutto come l’estremo sforzo dell’ordinamento di porre
rimedio ai disagi dei cittadini, dimenticando, però, come il diritto penale
rappresenti soltanto l’extrema ratio delle politiche sociali, privo di
138
Cfr. A. VALSECCHI, Il delitto di “atti persecutori” (il cd. stalking), in Il “pacchetto sicurezza”
2009, a cura di O. MAZZA e F. VIGANÒ, p. 239 ss.
139
E. LO MONTE, Una riflessione “a caldo” sulle disposizioni penali di cui al recente d.l. n. 93/13
con. in l. n. 119/13, in tema di “femminicidio”, in www.penalecontemporaneo.it.
140
La Corte Costituzionale, chiamata a giudicare sulla compatibilità tra la suddetta disciplina e gli articoli 3, 25 e 77 Cost., dichiarò infondata la questione con sentenza 24 febbraio – 10 marzo 2010, n. 83. La decisione è annotata da G. FIANDACA , Emergenza rifiuti e reati emergenziali superato il
vaglio di costituzionalità, in Giur. Cost., 2010, p. 1014 ss. In giurisprudenza, per un’impostazione
conforme alle conclusioni della Consulta, v. Cass., Sez. III, Sent. n. 41161 del 17 aprile 2012 Ud. (dep. 22/10/2012), Rv. 253866. In dottrina, di contro, non sono mancate voci critiche della scelta legislativa. Cfr. T. E. EPIDENDIO, Rifiuti in Campania e legislazione d’emergenza: dubbi di
costituzionalità, in Corr. merito, 2009, p. 193 ss.; A. L. VERGINE, Nuovi orizzonti del diritto penale