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Abusi di posizione dominante posti in essere da Alitalia

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Generale70 e dalla Corte di Giustizia71.

1.7 Abusi di posizione dominante posti in essere da Alitalia

A livello nazionale, sono complessivamente quattro i casi di abuso di posizione dominante scrutinati fino ad oggi dall’autorità antitrust nel settore del trasporto aereo: due di essi si collocano temporalmente prima della liberalizzazione72 e due a seguito della medesima73. Tutti hanno avuto ad oggetto condotte illecite sotto il profilo antitrust poste in essere da Alitalia, ex compagnia di bandiera

Nel primo caso l’AGCM, a conclusione di un’istruttoria avviata grazie a segnalazioni di associazioni di utenti e consumatori, deliberava che Alitalia, aveva abusato della propria posizione dominante sulla rotta Roma Fiumicino - Milano Linate, in quanto, cancellando sistematicamente i voli in determinate fasce orarie, aveva ristretto la

      

70 Cfr. Corte Generale, 17 dicembre 2003, causa T-219/99, British Airways plc contro Commissione delle Comunità europee.

71 Cfr. Corte di Giustizia, 15 marzo 2007, causa C-95/04 P - British Airways / Commissione. In particolare, i giudici di Lussemburgo hanno chiarito che gli schemi di bonus possono essere abusivi nella misura in cui gli stessi sono capaci di restringere la concorrenza sul mercato. Pertanto, “occorre in primo luogo verificare se tali sconti o premi possano produrre un effetto preclusivo, cioè se siano in grado, da un lato, di rendere più difficoltoso, o addirittura impossibile, l'accesso al mercato per i concorrenti dell'impresa in posizione dominante e, dall'altro, di rendere più difficoltosa, o addirittura impossibile, per le sue controparti commerciali, la scelta tra più fonti di approvvigionamento o controparti commerciali”, cfr. par. 68. In secondo luogo, deve essere determinato “se l'effetto preclusivo derivante da un tale sistema, svantaggioso per la concorrenza, possa essere controbilanciato, o anche superato, da vantaggi in termini di efficienza che vadano anche a beneficio del consumatore. Se l'effetto preclusivo del detto sistema non è in relazione con i vantaggi per il mercato e per i consumatori o se eccede quanto necessario per conseguirli, esso dev'essere considerato abusivo”, cfr. par. 86. Ebbene, a Corte di Giustizia negava che la Corte Generale fosse caduta in errore laddove aveva stabilito che gli schemi di sconto applicati da British Airways avevano l’effetto di escludere i suoi rivali dal mercato in assenza di alcuna obiettiva giustificazione economica.

72 Cfr. AGCM, Provvedimento n. 2169 (A58) Assoutenti/Alitalia, 25 luglio 1994; AGCM, Provvedimento n. 3666 (A102) Associazione Consumatori Utenti/Alitalia, 29 febbraio 1996.

73 Cfr. AGCM, Provvedimento n. 9693 (A291) Assoviaggi/Alitalia, 27 giugno 2001; AGCM, Provvedimento n. 10115 (A306) Veraldi/Alitalia, 15 novembre 2001.

gamma del servizio offerto e reso più difficoltoso l'accesso al mercato dei concorrenti a danno dei consumatori. Infatti, da una serie di accertamenti era emerso che, nel periodo tra gennaio e giugno 1993, Alitalia effettuava sistematicamente sulla linea Roma Fiumicino - Milano Linate, un numero di voli inferiore a quello programmato e pubblicato nell'orario ufficiale e che solo la minima parte di dette cancellazioni era collegata a fattori indipendenti dalle scelte operative del vettore. Solo in seguito all’avvio dell’istruttoria la compagnia ex monopolista aveva provveduto ad una variazione di programmazione di carattere generale riequilibrando così l'erogazione del servizio nell'arco dell'intera giornata. Oltre al pregiudizio a carico dei consumatori (che, erano privi di voli sulla rotta considerata in un intervallo di oltre tre ore nell’arco della giornata), la mancata programmazione di voli, considerato lo stato di congestione dell'aeroporto di Linate, produceva l’occupazione di slots che avrebbero potuto essere utilizzati da altri vettori. Tale comportamento del vettore ad avviso del Garante, rappresentava non solo un danno per i consumatori, ma soprattutto, un abuso di posizione dominante volto specificatamente ad impedire l’acceso al mercato di altri concorrenti proprio attraverso la limitazione della disponibilità di una risorsa essenziale allo svolgimento dell'attività di erogazione del servizio di trasporto74. Per tali ragioni, la compagnia aerea veniva diffidata dal tenere in futuro il comportamento abusivo accertato ovvero comportamenti analoghi.

L’utilizzo degli slots aeroportuali, come strumento per l’incumbent di abusare della propria posizione dominante è stato anche oggetto del secondo caso esaminato dall’AGCM nel 1996, proprio alla vigilia dell’apertura del trasporto aereo al mercato comunitario

      

74 Cfr. AGCM, Provvedimento n. 2169 (A58) Assoutenti/Alitalia, 25 luglio 1994.

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avvenuto nell’aprile 199775. È stato in tale occasione che l’Autorità accertava l’adozione da parte di Alitalia di una serie illeciti anticoncorrenziali quali: l'utilizzo discriminatorio dei vantaggi derivanti dallo svolgimento dell'attività di allocazione degli slots presso gli aeroporti nazionali; una programmazione dei voli in sovrapposizione a quelli operati dai concorrenti Air One e Meridiana; degli impedimenti creati nell'emissione, da parte delle agenzie di viaggio, di biglietti di Air One (all’epoca Aliadriatica). In particolare, le evidenze raccolte dal Garante hanno dimostrato che, a seguito dell’ingresso su alcune rotte nazionali di Meridiana e Air One, Alitalia aveva proceduto a sovrapporre sistematicamente i propri voli a quelli dei due concorrenti, programmandoli ad appena 5 o 10 minuti di distanza da questi. In conseguenza di tale strategia Air One abbandonava tali rotte, sulle quali di conseguenza, si tornava ad una situazione di monopolio. Analoga situazione si registrava sulle rotte da Roma a Venezia, Palermo e Catania dove vittima del comportamento abusivo era Meridiana76. Inoltre, le prove raccolte evidenziavano che Alitalia aveva invitato le agenzie di viaggio delle regioni interessate da tali rotte e non emettere biglietti dei concorrenti su biglietteria Alitalia in tal modo ritardando notevolmente l’ingresso del concorrente sul canale distributive. In conseguenza di tali comportamenti, l’AGCM irrogava una sanzione pari a 415 milione di lire77.

Analogamente a quanto avvenuto in sede europea nel caso

Virgin/British Airways, nel 2001 l’AGCM, su denuncia di alcune

agenzie di viaggio, aveva deciso di approfondire la questione       

75 Cfr. AGCM, Provvedimento n. 3666 (A102) Associazione Consumatori Utenti/Alitalia, 29 febbraio 1996.

76 Cfr. AGCM, Provvedimento n. 3666 (A102) Associazione Consumatori Utenti/Alitalia, 29 febbraio 1996.

77 Cfr. AGCM, Provvedimento n. 3666 (A102) Associazione Consumatori Utenti/Alitalia, 29 febbraio 1996.

riguardante l’applicazione da parte di Alitalia di alcuni incentivi alle agenzie viaggi in relazione alla vendita di biglietti nel periodo tra il 1997 e il 2001. All’esito dell’istruttoria, tali extra commissioni erano risultate slegate da ragioni oggettive e connesse esclusivamente al raggiungimento di obiettivi di fatturato: le commissioni versate da Alitalia crescevano in percentuale con il crescere dei biglietti venduti.

Tale sistema secondo l’Autorità aveva esclusivamente lo scopo di limitare l’accesso al mercato di vettori concorrenti di Alitalia, riducendo nettamente il volume delle vendite dei biglietti di questi. Richiamando la consolidata giurisprudenza comunitaria in materia di sconti fedeltà, l’Autorità riteneva che le pratiche poste in essere da Alitalia costituissero abuso di posizione dominante nel mercato dei servizi di agenzia per il trasporto aereo, mercato caratterizzato già da un ridotto grado di concorrenza stante la posizione dominante di Alitalia. Il meccanismo previsto risultava chiaramente legato alla fedeltà dell’agenzia in quanti questa, pur vendendo pochi biglietti, per ottenere la commissione massima prevista, avrebbe dovuto realizzare vendite che, sebbene limitate, rappresentassero un incremento rispetto a quelle dell’anno precedente. Le agenzie erano quindi fortemente incentivate a concentrare gli acquisti proprio da Alitalia, già detentrice di una posizione dominante in quanto acquirente sul mercato dei servizi di agenzia per il trasporto aereo. Non solo. Secondo l’Autorità le pratiche poste in essere da Alitalia rappresentavano altresì una discriminazione tra le agenzie di viaggio in quanto prestazioni equivalenti venivano remunerate a condizioni dissimili78. Per tale

      

78 Come spiega l’AGCM “I sistemi di incentivazione di norma dovrebbero premiare gli operatori che sviluppano, in assoluto, i maggiori volumi di volato. Gli schemi applicati ad Alitalia e descritti in precedenza, invece, prescindono da valori assoluti di volato. Infatti, due agenzie di viaggi che vendano lo stesso numero di biglietti Alitalia e forniscano ad Alitalia esattamente lo stesso livello di servizi percepiscono un tasso di commissione diverso, vale a dire un prezzo diverso per i loro servizi di agenzia per il trasporto aereo, se le vendite di biglietti Alitalia da esse

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motivi l’Autorità, oltre a deliberare di porre immediatamente termine a detti incentivi, data la gravità della violazione perpetrata, comminava alla compagnia di bandiera una sanzione pecuniaria per un importo pari a circa 52 miliardi di lire79.

Infine, pochi mesi dopo l’AGCM concludeva un’ulteriore istruttoria nei confronti di Alitalia avente ad oggetto delle tariffe asseritamente gravose praticate agli utenti con riferimento ai voli sulla tratta Milano (sia Malpensa che Linate – Lamezia Terme)80. Secondo i denuncianti, i prezzi su tale rotta erano più elevati in media del 45% rispetto a quelli praticate su altre rotte. L’autorità procedeva pertanto a confrontare le dette tariffe con quelle dalla stessa praticate sulla tratta Milano – Reggio Calabria che presentava sufficienti analogie con le rotte incriminate. Dall’analisi risultava che i passeggeri dei voli diretti a Lamezia Terme erano costretti a corrispondere somme significativamente maggiori. D’altra parte, Alitalia obiettava che le diverse tariffe erano determinate dalla presenza, sulla rotta messa a confronto, di un concorrente (Air One) e che “non potrebbe pretendersi

nemmeno da un’impresa in posizione dominante l’applicazione di una medesima politica di prezzo sui vari mercati in cui essa opera, a prescindere dalle relative condizioni concorrenziali”81. Solo a seguito dell’analisi di altri fattori quali il costo del servizio offerto, il margine operativo, l’Autorità concludeva che “le risultanze istruttorie, pur

evidenziando un divario tra la polita tariffaria adottata da Alitalia sulla rotta Milano-Lamezia rispetto a quella adottata sulla rotta di confronto Milano-Reggio Calabria, non hanno fornito elementi probatori

      

realizzate nell'anno precedente erano diverse”, cfr. AGCM, Provvedimento n. 9693 (A291) Assoviaggi/Alitalia, 27 giugno 2001, par. 122.

79 Cfr. AGCM, Provvedimento n. 9693 (A291) Assoviaggi/Alitalia, 27 giugno 2001.

80 Cfr. AGCM, Provvedimento n. 10115 (A306) Veraldi/Alitalia, 15 novembre 2001.

sufficienti a spiegare tale divario come frutto di un abuso di posizione dominante nelle politiche di prezzo adottate dal vettore sulla prima rotta”82.

I casi appena descritti sembrano essere coerenti con il modello, sopra menzionato, volto a descrivere il comportamento dell’incumbent italiano a fronte della apertura al mercato del settore. La compagnia di bandiera nell’imminenza della liberalizzazione, in assenza di concorrenti effettivi pone in essere comportamenti di market

pre-emption, utilizzando strumentalmente la funzione di clearance

aeroportuale in modo da rallentare l’apertura del settore al mercato83. Quindi, il legacy carrier passa a strategie di market foreclosure: queste non causano direttamente l’uscita dal mercato dei concorrenti ma mirano piuttosto a ritardare e rendere molto più difficile la completa operatività sul mercato appena liberalizzato. Tali strategie sono poste in essere dall’incubent sia direttamente nei confronti dei concorrenti – è il caso della sovrapposizione degli orati di partenza dei propri voli a quelli di altri concorrenti (cd. francobollaggio) – sia indirettamente come nel caso delle comunicazioni inviate da Alitalia alle agenzie viaggio per diffidarle dall’emissione di biglietti di viaggio con piastrinatura Alitalia ma a favore di diverse compagnie aeree concorrenti, condotta particolarmente gravosa stante l’assenza per molte compagnie aeree di utilizzare la cd biglietteria neutra di IATA84.

1.8 Abusi di posizione dominante nel mercato a