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I sistemi telematici di prenotazione

1.8  Abusi di posizione dominante nel mercato a valle

1.8.1  I sistemi telematici di prenotazione

È nella situazione di separazione verticale che l’incumbent ha artificialmente creato una nuova barriera mediante comportamenti strategici posti in essere sul mercato della distribuzione di biglietti aerei. Ciò accade in particolar modo in caso di vendite di biglietti aerei tramite i cd. Computerised Reservation Systems (CRS), evolutisi poi nei Global

Distribution Systems (GDS)87. I sistemi di prenotazione telematici costituiscono un oligopolio a livello mondiale, essendo attualmente solo tre le imprese attive sullo stesso: Sabre, Amadeus e Travelport88. Si tratta di sistemi informatici che consentono agli utenti di conoscere l’offerta dei diversi vettori in tempo reale, senza dover procedere ad alcuna intermediazione o negoziazione con il vettore stesso. Considerato che tali sistemi sono per lo più di proprietà di alcune compagnie aeree, è possibile che gli stessi vengano manipolati in modo da accordare trattamenti preferenziali nelle modalità in cui i voli vengono mostrati sui monitor delle agenzie di viaggio. Sono diverse le modalità attraverso cui la compagnia aerea può porre in essere tali comportamenti anti competitivi. Così, ad esempio la compagnia potrebbe fare in modo che i propri voli ricevano un trattamento preferenziale nella lista che appare sullo schermo il che chiaramente aumenta le probabilità di vendita così come, correlativamente,

      

87 Sull’evoluzione dei CRS si veda A.MASUTTI, Sistemi telematici di prenotazione, in M.DEIANA (a cura di), Diritto della navigazione, Giuffrè, Milano, 2010, p. 406 ss.

88 Cfr. G.MARTINI,D.SCOTTI, op. cit.. Nel caso Travelport/Worldspan, in cui è stata autorizzata l’acquisizione di Worldspan da parte di Travelport, con conseguente riduzione del numero dei GDS da quattro a tre, la Commissione ha ritenuto non ci fossero grossi rischi di un comportamento coordinato degli operatori sul mercato, anche in considerazione del cambiamento in atto del settore e della erosione del potere di mercato dei GDS. Commissione europea, 21 agosto 2007, Caso n. COMP/M.4523 - Travelport/Worldspan.

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potrebbero rallentare i tempi di apparizione delle tariffe di vettori concorrenti89.

L’importanza rivestita da tali sistemi telematici di prenotazione ai fini del comportamento concorrenziale degli operatori, è dovuta al fatto che questi rappresentano un tipico esempio di two-sided market, in quanto tra due diverse categorie di soggetti: le compagnie aeree e le agenzie di viaggio. Nel mercato a monte si collocano le compagnie aeree che forniscono i contenuti che i sistemi offrono alle agenzie e, al contempo, attraverso la piattaforma tali sistemi hanno accesso alla rete di agenzie di viaggio. Dall’altro lato della piattaforma (mercato a valle), ciascuna agenzia che si iscrive ad uno di questi sistemi fornisce la propria base di clienti alle compagnie aeree che accedono allo stesso GDS. Per contro, l’agenzia ottiene i contenuti (tariffe e disponibilità riguardanti i voli) che offre ai propri clienti con indubbio vantaggio per quanto riguarda la possibilità di confrontare prezzi e contenuti90.

Resasi conto del pericolo insito in tali sistemi, l’allora Comunità Europea era intervenuta con il regolamento n. 2299/198991

(successivamente modificato dal Reg. 3089/1993) a dettare delle regole che costituivano un vero e proprio codice di condotta volto ad impedire dei comportamenti anticoncorrenziali. Il regolamento cercava di rimediare alla distorsione alla concorrenza determinata dall’esistenza di un unico punto di accesso alla rete di prenotazione di biglietti aerei e servizi correlati (hotel, noleggio auto, etc.) che chiaramente favoriva il proprietario della rete, nella maggior parte dei casi una compagnia aerea dominante. A tal fine si chiariva che gli operatori dei CRS non potessero

      

89 Cfr. S. SERAFINI, op. cit., p. 1043.

90 Cfr. G.MARTINI,D.SCOTTI, op. cit.. 

91 Cfr. Regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio del 24 luglio 1989 relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione.

limitare l’accesso al proprio sistema di prenotazione e che questo dovesse essere concesso a tutti i vettori in modo non discriminatorio.

Tale disciplina è stata sostituita dal regolamento n. 80/200992, nuovo codice di condotta che ha liberalizzato parzialmente il mercato, eliminando le precedenti restrizioni in materia di tariffe, accesso ai CRS e commissioni di prenotazione pagate dalle compagnie aeree ai venditori di sistema. Peraltro, la nuova normativa conserva dei dispositivi di sicurezza atti a garantire contro potenziali abusi da parte delle compagnie aeree proprietarie o comunque controllanti il sistema, introducendo a tal fine regole rafforzate per la fornitura di informazioni neutre ai consumatori per la protezione dei dati personali dei passeggeri. In particolare, l’art. 4 obbliga il venditore del sistema a non riservare a uno o più vettori aderenti, inclusi i vettori associati, nessuna specifica procedura di inserimento e/o di elaborazione, nessun’altra funzione di distribuzione, né eventuali modifiche delle stesse, comunicando a tutti i vettori aderenti qualsiasi modifica delle sue funzioni di distribuzione e delle sue procedure di inserimento/elaborazione. Inoltre, viene stabilito anche in questo specifico campo il principio della separazione contabile, che richiede che le funzioni di distribuzione siano separate, almeno mediante un software e in modo chiaro e verificabile, da ogni archivio, funzione amministrativa e di commercializzazione privati di un vettore. Infine, l’art. 5 sancisce l’obbligo per il venditore di visualizzare i dati forniti dai vettori aderenti in modo neutrale e completo, imparziale e non discriminatorio. Peraltro, nel rispetto del principio di trasparenza fissato dal regolamento in materia di servi

      

92 Cfr. Regolamento (CE) n. 80/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 gennaio 2009 relativo a un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione e che abroga il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio.

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aerei93, il regolamento chiarisce che la tariffa visualizzata deve comprendere le tariffe e tutte le tasse, spese, sovrattasse e canoni che devono essere corrisposte al vettore aereo e che sono inevitabili e prevedibili allorché sono visualizzate sullo schermo. Pertanto, a seguito dell’adozione del Regolamento 80/2009 la Commissione avrà la possibilità di valutare eventuali violazioni della normativa europea, anche grazie a tutti i necessari poteri di accertamento pure attribuiti alla stessa in virtù dell’art. 14 del Regolamento94.

Deve inoltre considerarsi che i vettori tendono ad iscriversi a tutti i GDS (multi-homing), dal momento che il numero di agenzie cui avere accesso è estremamente importante, mentre le agenzie di viaggio tendenzialmente utilizzano un solo GDS (single-homing) in quanto interessati a raggiungere volumi di prenotazione tali da consentirgli sconti. Si tratta di un’asimmetria nota come competitive bottleneck in quanto si realizza una sorta di collo di bottiglia competitivo, nel senso che un particolare GDS si trova a dover competere solo per attrarre un numero sufficiente di agenzie, mentre può anche disinteressarsi del segmento del mercato in cui operano le compagnie aeree: saranno queste ultime a cercare l’accesso alla piattaforma GDS, in quanto il multi-homing è per loro una strategia dominante. Per questa ragione i GDS riescono ad estrarre dai vettori premi elevati sotto forma di fee per l’utilizzo della piattaforma, mentre praticano prezzi bassi o addirittura incentivi nei confronti delle agenzie di viaggio, per le quali un particolare GDS è in forte competizione con le altre piattaforme95.

L’importanza sempre maggiore attribuita ai sistemi telematici di prenotazione ha fatto sì che il collegamento garantito dai GDS con il

      

93 Cfr. Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

94  A.MASUTTI, Sistemi telematici di prenotazione cit. 

tempo si sia trasformato in una vera e propria essential facility arrivando gli operatori del settore a gestire la quasi totalità dei biglietti aerei. Il conseguente aumento delle commissioni da parte dei GDS ha indotto le compagnie aeree a reagire alla situazione reperendo luoghi alternativi per la collocazione dei propri servizi: la creazione di portali alternativi ai GDS e le vendite direttamente attraverso il proprio sito web. Peraltro, è stato anche sottolineato che il settore sta cambiando. Infatti, da un lato, sempre più spesso i vettori introducono un certo grado di differenziazione nelle offerte ai vari GDS (ad esempio tariffe più basse solo su alcune di queste) con conseguente necessità per le agenzie viaggi di optare per il multi-homing. Dall’altro, i vettori tendono a distribuire i propri servizi mediante il proprio sito web raggiungendo così direttamente agenzie di viaggio o i consumatori senza la necessaria intermediazione dei GDS. Il risultato è la progressiva erosione del vantaggio competitivo detenuto finora dagli stessi96.