Fonte: Boletín de Datos Estadísticos de Medidas de Protección a la Infancia, n. 16 (dati 2013).
I motivi di dimissione dalle accoglienze residenziali sono anche qui, nella maggior parte dei casi, dati da fattori diversi (38,2%). La reintegrazione familiare è uno dei motivi più importanti, rappresentata dal 22,5% dei casi, seguita dal raggiungimento del 18° anno di età (19,2%). Un importante numero di minori cambiano invece tipo di misura di protezione, essendo inseriti in accoglienza familiare (10,5%).
23,60% 22,30% 18,30% 13,10% 11% 2,10% 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 Altri Ha compiuto 18 anni Adozione Reintegrazione familiare Accoglienza residenziale Tutela della familia affidataria 38,20% 19,20% 22,50% 10,50% Altri Ha compiuto 18 anni Reintegrazione familiare Accoglienza familiare
Capitolo 5. L’adozione in Italia
La normativa italiana che disciplina l’adozione è la n. 149/2001. Questa legge ha cambiato il decreto n. 184/83, come abbiamo visto nel primo capitolo, assicurando il diritto dei bambini e adolescenti a vivere in seno alla propria famiglia. Quando una famiglia si trova in difficoltà, lo Stato ha l’obbligo di aiutarla attraverso interventi di sostegno.
Tuttavia, quando la famiglia, anche se sostenuta dai servizi sociali, non riesce a garantire il diritto del bambino o adolescente di essere cresciuto ed educato in modo soddisfacente, è previsto l’affidamento familiare o istituzionale del minore, come abbiamo visto nel capitolo precedente. Lo scopo di tale provvedimento che è temporaneo è di aiutare la famiglia a superare le cause che portarono all’allontanamento del figlio. E allo stesso tempo, che il bambino sia tutelato e che possa vivere, preferibilmente, in un ambiente familiare salutare.
Alcune famiglie non riescono a superare le loro difficoltà e l’adozione può essere un procedimento di tutela più stabile per il minore. Altri bambini, non hanno alcun legame familiare e sono considerati in stato di abbandono. Questi sono bambini considerati adottabili dai Giudice del Tribunale per i minorenni nel territorio italiano.
Altresì ci sono delle famiglie italiane che desiderano adottare un bambino con l’intento di poter esercitare la loro genitorialità. Sono persone che non hanno potuto avere dei figli biologici e hanno scelto il percorso adottivo. Tuttavia, non tutte le persone hanno i requisiti per intraprendere la via dell’adozione, come vedremo in seguito.
5.1 - I requisiti per l’adozione
I requisiti delle persone che desiderano adottare sono determinati dal Art. 6 del regolamento normativo e sono i seguenti208:
- coniugi uniti in matrimonio da almeno 3 anni e/o che abbiano convissuto in modo stabile e continuativo per un periodo complessivo, tra convivenza e matrimonio stesso, di tre anni senza separazioni;
- coniugi che risultino essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare;
- l’età degli adottanti deve superare di almeno 18 anni e non più di 45 l’età dell’adottato. Come esposto sopra, solamente le coppie stabili da almeno tre anni e unite in matrimonio possono fare richiesta d’adozione. Le coppie che preferiscono la convivenza e non il matrimonio ufficiale non possono adottare. Lo stesso vale per le persone single e le coppie omoaffettive. Questa è un’importante differenza tra la normativa attuata in Spagna e in Francia, come vedremo, nei prossimi capitoli dedicati alla comparazione di queste politiche.
Le coppie che scelgono il percorso adottivo, si rapportano con diverse istituzioni pubbliche e private. In questo processo, le aspiranti coppie adottive devono decidere quale percorso intraprendere: nazionale, internazionale o entrambi. Le coppie che decidono solamente per l’adozione nazionale, avranno un rapporto con l’Équipe Adozioni (o con i servizi sociale del comune dove vivono) e il Tribunale per i Minorenni. Quelle che intendono rivolgersi anche all’adozione internazionale dovranno relazionarsi anche con gli Enti Autorizzati, incaricati a seguire tali procedure. Nella tavola sotto riportata, possiamo vedere l’articolazione dei due percorsi:
208 L. 28 marzo 2001, n. 149. Modifiche alla L. 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile. Pubblicata nella Gazz. Uff. 26 aprile 2001, n. 96.
Figura 5.1 - Percorso delle coppie nell’adozione nazionale e internazionale.209
La coppia si rivolge all’Équipe Adozione o al Consultorio Familiare del territorio di residenza. Riceve le prime informazioni e viene inserita al corso di informazione e
sensibilizzazione all’adozione.
La coppia interessata all’adozione nazionale, presenta la dichiarazione di disponibilità
all’adozione presso il Tribunale per i Minorenni. Questo, incarica l’Équipe adozione di svolgere un studio psico-sociale della coppia. Se positivo, la coppia rimane in attesa di uno abbinamento con un bambino o
un’adolescente.
La coppia interessata all’adozione internazionale frequenta anche i corsi di informazione e sensibilizzazione svolti dagli
Enti Autorizzati. Presenta la dichiarazione di disponibilità all’adozione presso il Tribunale per i Minorenni e questo incarica
l’Équipe adozione di svolgere un studio psico-sociale della coppia. Se positivo, è emanato il decreto di idoneità. La coppia ha un anno per conferire il mandato per le
pratiche di adozione internazionale. Fonte: Guida per un’adozione consapevole, 2008.
La prima fase è chiamata informativa/formativa: le coppie sono informate sulla realtà generale dell’adozione (nazionale e internazionale) e sono invitate a frequentare un gruppo di formazione/sensibilizzazione per confrontarsi in merito alle tematiche connesse all’adozione e alla genitorialità adottiva. In questa fase le coppie presentano i dubbi e principalmente, un’idealizzazione del bambino che desiderano adottare, che molte volte non si avvicina alla realtà dei bambini adottabili. Per questo è molto importante la prima fase con l’Équipe Adozioni, che prepara le coppie all’incontro con bambini reali, con bisogni e con percorsi di vita speciali e che hanno la necessità di vivere in un ambiente familiare.
Per le coppie il periodo di preparazione è molto importante perché, i coniugi possono capire meglio l’origine dei loro futuri figli. Il secondo passo è la presentazione della dichiarazione di disponibilità all’adozione nazionale, internazionale o entrambe al Tribunale per i Minorenni. Quest’ultimo incarica l’Équipe Adozione del territorio di residenza della coppia allo svolgimento della relazione sullo studio di coppia /famiglia.
209 Veneto. Guida per un’adozione consapevole – Norme, strumenti e indicazioni per gli aspiranti genitori adottivi sul percorso da intraprendere, Veneto Adozione, 2008, p. 22-23.
È uno dei momenti più delicati e importanti del lavoro degli operatori. Non tutte le coppie sono preparate ad affrontare domande sulla loro storia personale, nemmeno domande sulla loro capacità genitoriale. La definizione sottoscritta è molto interessante:
Questo studio analizza lo stato attuale della coppia e/o della famiglia dal punto di vista interpersonale, familiare e sociale, anche attraverso il riferimento alla storia individuale di entrambi i coniugi e degli eventuali figli presenti. L’obiettivo è quello di instaurare un rapporto costruttivo di collaborazione tra la coppia e gli operatori, al fine di iniziare un percorso di accompagnamento e sostegno sia prima dell’arrivo del bambino che nel post-adozione. E’ un’occasione di riflessione per rivisitare la storia individuale, di coppia e familiare, per riconoscere e collegare aspetti più profondi della personalità e della relazione con la propria famiglia d’origine e con il partner. Diventa quindi un’opportunità per mettere in luce le attitudini genitoriali e la disponibilità al cambiamento, ma anche per individuare aree di vulnerabilità che possono creare difficoltà nel rapporto con il figlio adottivo o carenze tali da non consentire la realizzazione del progetto adottivo.210
La terza tappa è lo svolgimento dello studio psico-sociale elaborato dall’Équipe Adozioni. Successivamente alla trasmissione della relazione tecnica al Tribunale per i Minorenni, la coppia viene convocata per un colloquio con il Giudice Onorario in vista del completamento dei dati e della definizione delle proprie disponibilità. Se la coppia sceglie il percorso dell’adozione internazionale, il Tribunale per i Minorenni emette il decreto d’idoneità e le coppie hanno un anno per incaricare un Ente Autorizzato cui conferire il mandato per le pratiche di adozione internazionale. Nell’adozione nazionale non è previsto un decreto, la domanda viene inserita in una banca dati del Tribunale che realizzerà il migliore abbinamento in vista dalle esigenze dei minori adottabili.
L’abbinamento del bambino/adolescente e il percorso post adottivo sarà differente a seconda dell’iter, nazionale o internazionale. Nell’adozione nazionale l’Équipe adozione è coinvolta fin dal momento dell’incontro tra i minori e la coppia, seguendo ed accompagnando la famiglia nel periodo d’integrazione e mantenendo aggiornato il Tribunale per i Minorenni attraverso relazioni ogni 4 mesi durante il periodo dell’affidamento preadottivo.
L’affidamento preadottivo è da una parte una misura di cautela che permette di accertare l’effettivo inserimento positivo del minore nella famiglia adottiva, prima della pronuncia dell’adozione; dall’altra è un periodo in cui la coppia non è lasciata sola ad affrontare le eventuali difficoltà, insicurezze, ansie che possono sopraggiungere, soprattuto quando il bambino non è piccolissimo e ha alle spalle un vissuto e delle abitudini a volte molto diverse da quelle della famiglia adottiva.211
Nell’adozione internazionale, l’abbinamento avverrà tramite il Tribunale del paese straniero e saranno gli Enti autorizzati ad accompagnare questo primo processo, insieme all’Autorità giudiziaria del paese di origine del bambino o adolescente. Nel processo post adottivo la coppia può scegliere di essere accompagnata e sostenuta dal servizio sociale o dall’Ente autorizzato. Indipendentemente dalla scelta della coppia, l’Équipe adozione è incaricata dal Tribunale per i Minorenni di vigilare sull’evoluzione dell’adozione nel primo anno d’inserimento dei minori.
5.2 - Le motivazioni delle coppie italiane all’adozione
Perché una coppia decide il percorso adottivo? La principale motivazione che porta la coppia all’adozione, sia nazionale sia internazionale, è la mancanza di un figlio biologico. L’adozione è ancora vista come l’ultima possibilità per una coppia ad avere dei figli. Normalmente, tutte le coppie hanno fatto un percorso molte volte doloroso, di scoperta e di convivenza con l’infertilità; sono venute a conoscenza di problemi genetici o di diagnosi di sterilità che hanno portato a trattamenti medici falliti, e alla mancata nascita di un figlio.
Le due tavole sottostanti dimostrano che l’infertilità è la motivazione maggiormente presente nelle coppie italiane che si avvicinano all’adozione; la prima presenta dati dell’anno 2003 delle coppie che hanno presentato domanda di adozione (nazionale e internazionale) a causa della mancanza di figli propri.
211 Ibdem, pp. 15.
Tabella 5.1 - Coppie senza figli propri che hanno presentato domanda di adozione per motivi della mancanza di figli (a) – anno 2003.
(a) Possibili più risposte.
Fonte : Istat – Le domande di adozione – 2006212
La prossima tavola, dell’anno 2010 e dell’anno 2013, presenta i dati delle coppie che hanno adottato bambini all’estero, confermando che questa motivazione è quella maggiormente presente ed interessava l’85% delle coppie nel 2010 e il 95,25% nel 2013, si osserva una crescita del circa 10% di coppie sterile.
Tabella 5.2 - Coppie adottive suddivise per motivazione all’adozione. Anno 2010 - 2013.
Motivazioni all’adozione Valori assoluti Valori percentuali
2010 2013 2010 2013
Infertilità 1.952 1.246 85,1 95,3
Desiderio adottivo 113 31 4,9 2,4
Motivazione non specificata 110 23 4,8 1,8
Conoscenza del minore 119 8 5,2 0,6
Totale 2.294 1.308 100,0 100,00
Fonte: Dati rielaborati dal Rapporto sui fascicoli dalla Commissione per le Adozioni internazionale - CAI. - 2011 / 2014213
212 I dati sono il risultato dall'indagine sulle domande di adozione, condotta per la prima volta nel 2003 presso i 29 tribunali per minorenni dislocati sul territorio nazionale a tutte le coppie che in quell’anno hanno presentato domanda di adozione di un minore italiano nel loro distretto di residenza e/o richiesta di adozione di un minore straniero.
213 I dati sono stati elaborati dai rapporti pubblicati dalla Commissione per la adozione internazionale
Motivi della mancanza di figli (a) N.
Rifiuto di avere un figlio biologico 52
In fe rt il it à di lui 1.623 di lei 1.087 di entrambi 1.081 Totale 3.791
Incompatibilità biologica della coppia, rischi genetici, ecc. 345
Paura della gravidanza 23
Menopausa 110
Difficoltà nel portare avanti la gravidanza 919
Altro 1.852
Totale risposte 7.092
Coppie rispondenti 6.681
Coppie senza figli propri 7.040
I dati mettono in rilievo una diminuzione drastica delle adozione dove la coppia aveva già conoscenza del minore. Questa modalità di adozione,
riguarda le coppie che hanno sperimentato una positiva esperienza di accoglienza di un bambino straniero che, per motivi di risanamento, viene in Italia dai Paesi dell’Est colpiti dalla catastrofe nucleare di Chernobyl, con soggiorni che normalmente prevedono una permanenza nel periodo estivo e una durante le vacanze natalizie. La percentuale di tali adozioni è significativamente diminuita rispetto al 2012 per via della diminuzione dei bambini provenienti dalla Bielorussia.214
Si verifica altrettanto, un calo dalle coppie che hanno intrapreso il percorso dell’adozione per il «desiderio adottivo».
5.3 - L’adozione nazionale
Come segnalato in precedenza, le coppie possono scegliere di fare un solo percorso, cioè scegliere tra l’adozione nazionale o internazionale, oppure di intraprendere i due percorsi simultaneamente fino ad un abbinamento a un minorenne.
La legge n. 149/2001 ha cambiato la legge n. 184/83 nell’ambito dell’adozione. All’interno di questa normativa si rilevano due importanti differenze tra di loro che, per Tonizzo e Minucci (2003) sono antagoniste: la prima è l’elevazione della differenza massima di età fra chi adotta e il minore adottato, in quanto, secondo gli autori, risponde all’interesse dei futuri genitori e non dei bambini; la seconda è la possibilità dei figli, quando adulti, di avere accesso all’identità dei genitori biologici, su questo tema, gli autori hanno un’opinione molto critica alla nuova legislazione, come possiamo leggere di seguito:
A nostro avviso, il Parlamento ha mortificato il ruolo dei genitori adottivi, trattandoli come «allevatori» e ha affermato, nei fatti, l’indissolubilità del legame di sangue, consentendo la ripresa di rapporti fra adottati e procreatori, rapporti che, nella realtà, hanno avuto conseguenze negative e spesso devastanti.
(CAI) dell’anno 2010 e 2013.
214 Presidenza del consiglio dei ministri, Commissione per le adozioni internazionali, Rapporto sui
È questo un vero colpo al cuore dell’adozione intesa come genitorialità e filiazione vere.215
Il dibattito su questo tema è molto contrastato. Da una parte, le associazione dei genitori adottivi che sono contrari alla legge, come abbiamo visto sopra. Dall’altra parte, gli operatori nel settore dell’adozione che credono nel diritto del figlio di poter avere accesso ai dati della famiglia biologica.
Per l’autrice della Tesi, la possibilità dell’adottato di avere accesso all’informazione della famiglia d’origine è un grande passo in avanti della legislazione. È un diritto dell’uomo conoscere la sua origine, e questo non può essere negato a una persona perché in condizione di adottato. L’analisi di Lorenzini si inclina verso questa direzione:
Se l’esigenza di conoscere esiste, è verosimile credere che abbia una valenza, o che, come tale presupposto, non garantisce soluzione a ogni problema, laddove la ricerca e l’incontro possano essere attuali, ma tentare questa via costituisce una possibilità. Una possibilità di incontro e confronto con una realtà che potrà, in seguito, non essere più solo immaginata, perché divenuta concreta e definita nei suoi contorni e, forse, anche in grado di dare risposte. Negare questo diritto renderebbe inaccessibile quella che è forse l’unica possibilità per tentare di riempire ciò che è sentito come un ‘vuoto’ nella propria esistenza e su cui possono svilupparsi fantasie o convinzioni errate che impediscono l’edificazione consapevole del proprio presente e futuro.216
Una singolarità della legge italiana, è l’impossibilità dell’adottato di rintracciare qualsiasi informazione sulla famiglia biologica, nel caso in cui questa abbia desiderato l’anonimato.
L'accesso alle informazioni non è consentito se l'adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato, o abbia manifestato il consenso all'adozione a condizione di rimanere anonimo. 217
Questa è una singolarità tutta italiana. La Francia (dal 2002) e la Spagna (dal 2007), per esempio, come vedremo in dettaglio più in avanti, hanno deciso una via di mezzo. Infatti,
215 F. Tonizzo, D. Minucci, Adozione: perché e come. Nuova edizione, Torino, UTET Libreria 2003, pp. 17.
216 S. LORENZINI, Adozione internazionale - Genitori e figli tra estraneità e familiarità, Bologna, Alberto Perdisa editore 2004, pp. 100.
217 Legge 28 marzo 2001, n.149. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile, Art. 24, comma 7.
i servizi sociali fanno una mediazione tra la famiglia / mamma biologica e il figlio adottivo. Contattano la madre naturale e chiedono il suo permesso di mettere a disposizione dal figlio le sue generalità, inoltre, offrono un possibile incontro tra le parti. Questa potrebbe essere una soluzione per il caso italiano. Rispettando il diritto della madre all’anonimato al momento del parto, ma chiedendole in futuro, quando sarà il caso, se desidera essere contattata.
Nel prossimo grafico, possiamo osservare l’andamento della domanda di disponibilità all’adozione nazionale e internazionale dalle coppie italiane, con riferimento agli anni dal 2000 al 2013. Il numero di coppie che hanno presentato la loro disponibilità all’adozione nazionale ai Tribunali è molto superiore a quelle che hanno intrapreso la via dell’adozione internazionale218 (le coppie possono avviare entrambi le modalità).
Grafico 5.1 - Disponibilità delle coppie all’adozione nazionale e internazionale (2000