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ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE - CONTESTO

Nel documento Regione Molise (pagine 79-82)

La Continuità Assistenziale

E. AZIONI DI SISTEMA

31. ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE - CONTESTO

L’istituto dell’accreditamento è stato introdotto nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni, che all’art. 8-bis, comma 1, dispone che “Le Regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di

assistenza di cui all’art. 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell’art. 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies”.

Il successivo art. 8-quater, rubricato “Accreditamento istituzionale”, al comma 1 stabilisce che:

“L’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti”.

I requisiti “minimi organizzativi generali” e quelli “strutturali, tecnologici e organizzativi”, previsti dal D.P.R. 14 gennaio 1997, per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private, devono essere integrati da requisiti “ulteriori” ai fini del riconoscimento dell’accreditamento.

L’accreditamento, pertanto, presuppone il provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria e si estrinseca in un provvedimento con il quale la Regione – Ente a ciò preposto – si esprime circa il possesso da parte del soggetto già autorizzato, che fa richiesta di accreditamento, dei requisiti ulteriori affinchè il richiedente diventi un potenziale erogatore di prestazioni sanitarie nell’ambito e per conto del Servizio Sanitario Regionale.

La Regione Molise, in attuazione di quanto previsto dall’art. 8-quater del D.Lgs. n. 502/92, così come modificato ed integrato dal successivo D.Lgs. n. 229/99, ha emanato la legge n. 18 del 24 giugno 2008, avente ad oggetto “Norme regionali in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture ed

all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”. La legge, al fine di garantire l’erogazione di

prestazioni efficaci e sicure, il miglioramento continuo della qualità e delle strutture sanitarie, pubbliche e private, nonchè lo sviluppo programmato e sistematico del Servizio sanitario regionale, ha dettato, norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture ed all’esercizio di attività sanitarie, nonché di accreditamento istituzionale.

La L.R. n. 18/08 è stata modificata dalla successiva legge regionale n. 21 del 04.08.2009, che ha inserito, dopo l’art. 25 della L.R. n. 18/08, l’art. 25 bis “Condizioni e requisiti per la stipulazione degli accordi

contrattuali e dei contratti con i soggetti privati ed accreditati”.

L’accreditamento, ai sensi di quanto disposto dalla L.R. n. 18/08, artt. 15 e ss., è il titolo necessario per la stipula degli accordi contrattuali, ai sensi dell’articolo 8-quinquies del D.lgs 502/92, nell’ambito della disciplina vigente e nel rispetto di principi di imparzialità, trasparenza, buon andamento e libera concorrenza tra pubblico e privato.

Oggetto dell’accreditamento istituzionale sono le strutture e le funzioni svolte dalle stesse, tenuto conto della capacità produttiva e in coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale nonchè del fabbisogno di attività, al fine di migliorare l’accessibilità ai servizi.

L’accreditamento viene concesso ai soggetti già in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria, subordinatamente alla sussistenza delle seguenti condizioni:

b) rispondenza ai requisiti ulteriori, rispetto a quelli richiesti ai fini dell’autorizzazione, come individuati nel “Manuale dei requisiti per l’Autorizzazione ed Accreditamento delle Strutture Sanitarie” di cui alla DGR n. 1135/08;

c) verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati ottenuti.

In attuazione di quanto disposto dalla L.R. 18/08, in particolare agli artt. 15 e ss., con deliberazione di G.R. n. 219 del 10.03.09: “L.R. n. 18 del 24.06.08: “Norme regionali in materia di autorizzazione alla realizzazione

di strutture ed all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie. Accreditamento istituzionale ed accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”Art. 15 e ss. Avviso pubblico per il rilascio dell’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie private. Provvedimenti” è stato approvato

l’Avviso Pubblico per l’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie private provvisoriamente accreditate.

L’Avviso in parola, pubblicato sul BURM e sul sito web della Regione Molise-link sanità –Avvisi, è scaduto in data 25/05/09.

Nel corso del 2010 sono state effettuate tutte le visite di verifica della strutture sanitarie private presenti sul territorio regionale, provvisoriamente accreditate ai sensi degli artt. 26 e 27 della L.R. n. 18/08, che, nei termini previsti dall’Avviso Pubblico, hanno inoltrato alla Regione istanza per il rilascio dell’accreditamento istituzionale. Per le strutture ospedaliere, le visite di verifica sono state svolte in collaborazione con i valutatori dell’ASSR-Regione Emilia Romagna, giusta convenzione di cui alla DGR n. 600/09.

Al termine della visita di verifica, il gruppo di accreditamento regionale - GAR ha provveduto alla redazione di un apposito verbale, trasmesso alla struttura interessata, al fine di poter sollevare eventuali controdeduzioni al verbale stesso.

Le eventuali controdeduzioni, nonché l’eventuale documentazione integrativa trasmessa dalla struttura, sono state opportunamente esaminate dal GAR.

Parallelamente è stato attivato il procedimento per l’accreditamento istituzionale delle strutture socio-sanitarie; infatti con DGR n. 738 del 13.07.09 recante: “Piano Operativo di Rientro Triennio 2007/2008/2009 – Obiettivo Operativo n. 11.3 Disciplina requisiti per l’autorizzazione e l’accreditamento delle Strutture socio-sanitarie. Provvedimenti.”, si è proceduto all’approvazione definitiva del Manuale di disciplina dei requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture socio-sanitarie.

Le visite di verifica hanno riguardato tutte le strutture private sanitarie e socio-sanitarie, presenti nel territorio regionale, e si sono svolte mediante “audit” sul campo, che hanno consentito di vagliare il grado di adeguamento delle strutture ai requisiti ed hanno permesso di avere un quadro preciso e dettagliato delle strutture private accreditate operanti nel nostro territorio.

La Legge regionale 1° febbraio 2011, n. 2 (Legge Finanziaria Regionale 2011), all’art. 1, comma 17, ha prorogato al 30 giugno 2011 il termine per la conclusione del procedimento di accreditamento istituzionale per tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie per le quali è stato effettuato il sopralluogo.

In data 30.06.2011 sono stati emanati i decreti di rilascio dell’accreditamento istituzionale di tutte le strutture sanitarie private ospedaliere e di assistenza specialistica ambulatoriale, già provvisoriamente accreditate.

Non sono stati, invece, ancora emanati i provvedimenti di rilascio dell’accreditamento istituzionale per tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private, per le quali la normativa nazionale prevede il termine del 31-12-2012 per la conclusione del procedimento di accreditamento istituzionale.

Va ricordato che l’accreditamento istituzionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater del D.Lgs. n. 502/92, come modificato dal successivo D.Lgs. n. 229/99, nonché della L.R. n. 18/08 e s.m.i., viene rilasciato

subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, ed in ragione della loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale, nonché alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti.

E’ opportuno rilevare che tale processo avviene in un contesto nazionale (cfr. art. 7 del Patto per la Salute del 3 dicembre 2009) che prevede una revisione in materia di accreditamento e remunerazione delle prestazioni sanitarie, anche al fine di tenere conto della particolare funzione degli ospedali religiosi classificati, sottoforma di una intesa in sede Conferenza Stato-Regioni.

Nelle more di tale revisione normativa, per assicurare che l’integrazione tra erogatori pubblici e privati sia ancorata alla prioritaria esigenza di garantire qualità nei processi di diagnosi, cura e riabilitazione, sempre con Intesa Stato-Regioni, il Patto per la Salute prevede che vengano definiti gli indirizzi per l’applicazione di principi e norme fondamentali previste dalla vigente legislazione di coinvolgimento delle medesime negli obiettivi programmatici, nella partecipazione alle politiche di qualità ed appropriatezza e nel controllo della spesa.

In attuazione delle disposizioni di cui all’art. 7 del Patto per la Salute 2010 – 2012, il Ministero ha attivato un Tavolo di lavoro per la revisione della normativa per l’accreditamento (TRAC) costituito da rappresentanti del Ministero, dell’Agenas, delle Regioni e Provincie Autonome. Il Tavolo di lavoro ha elaborato una proposta in cui ha individuato alcune caratteristiche comuni nei sistemi di autorizzazione/accreditamento regionali, intendendole essenziali per l’accreditamento istituzionale, ciò al fine di favorire la realizzazione di un nuovo modello condiviso a livello nazionale.

Nel triennio di vigenza del presente Piano sanitario regionale, saranno promosse azioni strategicamente finalizzate a:

 predisporre, entro 60 giorni dall’approvazione del Piano, un programma di intervento relativo all’introduzione e ampliamento di nuovi modelli organizzativi di assistenza, con particolare riferimento al day service, alla chirurgia ambulatoriale e alla residenzialità;

definire/aggiornare, entro 60 giorni dalla predisposizione del summenzionato programma, i requisiti specifici delle strutture coinvolte nel processo di ampliamento di nuovi modelli organizzativi di assistenza ed in particolare delle strutture di day service, chirurgia ambulatoriale e delle strutture residenziali;

 programmare le misure di riorganizzazione delle reti e di riconversione delle attività e dei posti letto in coordinamento con le procedure di accreditamento;

 completare - entro il termine fissato dalla Legge n. 296/2006 e successive modificazioni - il percorso di accreditamento istituzionale definitivo delle strutture private sanitarie, diverse da quelle ospedaliere ed ambulatoriali , e sociosanitarie;

Nel documento Regione Molise (pagine 79-82)