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CAPITOLO TERZO Lineamenti di analisi comparativa

2. Action directe tra le parti del medesimo insieme.

L’attenzione che la dottrina prima e la giurisprudenza poi hanno concentrato su uno degli aspetti di maggior influenza nell’ambito dei groupe de contracts, ovvero l’azione in giudizio, si è disvelata sempre rivolta a fattispecie riconducibili, in via più o meno immediata, alle chaines de contrat piuttosto che agli ensembles413. Si tratta, come anticipato, di quei fenomeni nei quali può individuarsi un collegamento tra varie fattispecie contrattuali determinato da nessi di sequenza o di derivazione, organizzati secondo una struttura di tipo verticale414. Proprio rispetto a tali fattispecie, ci si è interrogati sul tipo di azione da riconoscersi al soggetto danneggiato nei confronti del soggetto responsabile, ove essi non siano parte del medesimo contratto, ma partecipino allo stesso groupe de contrats.

Di fronte all’antica diatriba action délictuelle e action contractuelle, la prima maggiormente idonea al superamento del principio di relatività dei contratti sancito nell’ordinamento francese all’art. 1165 code civil, la seconda destinata ad attenuare la portata del medesimo principio in linea con una visione complessiva dell’operazione rispetto alla quale ognuno è parte del regolamento unitariamente inteso, dottrina e giurisprudenza si sono orientate nel senso di riconoscere rilevanza (rectius: superiorità) all’azione contrattuale o anche action directe, che consente agli interessati di agire reciprocamente, in garanzia o in pagamento.

Si tratta di un orientamento oramai consolidato, talvolta espressamente riconosciuto anche dal legislatore415, nonché di poi esteso oltre il limitato campo delle chaines de contrats.

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In tal senso una consolidata giurisprudenza, tra le altre si veda, Cass. com., 29 nov. 1965, in Bull. Cass. 1965, III, p. 550, n. 612.

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Per un quadro sulle posizioni giurisprudenziali in tema di azione diretta, tra gli altri, GHESTIN, Traité de droit civil. Les sffets du contrat2, con la collaborazione di JAMIN e BILLIAU, Paris, 1994,

p. 792 ss.; JAMIN, La notion d’action directe, Paris, 1991, p. 1 ss.; LARROUMET, L’effet relatif des contrats et la négation de l’existence d’une action en responsabilità nécessairement contractuelle dans les ensembles contractuels, in JCP, éd. G, 1991, I, p. 314 ss.

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Sul punto si rinvia all’interessante analisi di B. MEOLI, op. cit., p. 222 ss. ed ai richiami

dottrinali e giurisprudenziali ivi formulati, il quale si sofferma anche sui suos-contrats.

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E’ così a proposito, ad esempio, del sous-traitance. Le disposizioni della L. n. 75/1334 del 31 dicembre 1975 stabiliscono la sua opponibilità al maitre d’ouvrage, solo in caso di consenso da parte sua, e si ritiene che detto consenso sia richiesto dal legislatore proprio perché il maitre è assoggettato ad un’action directe en paiement esperibile da parte del sub-contraente, ed ha, pertanto, diritto di conoscere, preventivamente, l’esistenza e l’estensione dei diritti di quest’ultimo.

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Va detto, però, e la precisazione non è di poco conto, che l’analisi ha preso le mosse da una particolare ipotesi di collegamento tra contratto di appalto e contratto di fornitura all’appaltatore di materiale difettoso da parte di un terzo. Ci si è interrogati sull’azione da riconoscersi al committente intenzionato ad agire nei confronti del terzo, considerato che mentre l’action délictuelle si prescrive in trent’anni quella contractuelle, che senza dubbio compete all’appaltatore, impone la denuncia dei vizi <<entro un termine breve>>. La propensione verso quest’ultima è stata giustificata per il semplice fine di evitare di esporre il fornitore ad una responsabilità nei confronti del committente più gravosa che non nei riguardi della sua immediata controparte, l’appaltatore. La soluzione, <<da

adottarsi in ogni altra ipotesi simile all’interno di complessi contrattuali>>416, deve intendersi limitata a quell’azione contrattuale di cui disporrebbe l’appaltatore nei confronti del terzo, valutata con riguardo ai diritti del committente nascenti dal contratto di appalto e dunque dal contratto di cui è parte in senso stretto, nonché in considerazione delle obbligazioni a carico del fornitore che conseguono dal contratto di cui a sua volta costui è in senso stretto parte.

Analogamente agli orientamenti, per lo più, dottrinali che oggi si rintracciano nel nostro ordinamento con riguardo in particolar modo al contratto di locazione finanziaria, anche in Francia dopo una serie di tentativi volti a rinvenire un aggancio normativo che consentisse di “meglio” giustificare la proponibilità dell’action contractuelle all’interno di un groupe de contrats, si è giunti ad ammetterne la legittimità a prescindere da qualsiasi forzata ricostruzione fittizia della realtà negoziale417. E’ dunque la stessa esistenza di un groupe de contrats che determina l’instaurazione di rapporti contrattuali tra coloro che partecipano al

groupe, pur non essendo parti del medesimo contratto, e sono questi stessi

rapporti che giustificano l’ammissione di ogni altra azione, anche differente dalle azioni dirette in garanzia ed in pagamento, suscettibile di assicurare l’esecuzione delle differenti obbligazioni assunte dalle parti dell’operazione complessivamente intesa.

Detta action directe en paiement, espressamente prevista dalla citata legge, è definita dalla giurisprudenza come espressione di una <<protection exceptionnelle, hors de commun>>, di fonte legale, sul punto, B.MEOLI, op. cit., p. 231.

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Ancora, B.TEYSSIÈ, op. cit., p. 247.

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Si ricorda, infatti, che le teorie diffusesi hanno fatto leva sulle disposizione del mandato, della delegazione, della surrogazione, della cessione di credito nonché sulla trasmissione dell’azione quale accessorio del bene oggetto dei contratti successivi.

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Le posizioni della giurisprudenza, come d’altronde si è riconosciuto anche nel nostro ordinamento, tutt’ora restio a fondare una decisione che concerne la trasmissione delle patologie da un contratto all’altro esclusivamente alla stregua del nesso (comunque) giuridicamente accertato, in particolare nell’ambito di un’operazione di locazione finanziaria, non hanno seguito un’evoluzione analoga a quella prospettata dalla dottrina.

Rimandando ad un momento successivo l’analisi del percorso seguito dai giudici francesi con riguardo al c.d. crédti-bail, vale ora limitarsi ad una sintetica esposizione delle posizioni assunte dalla Camera civile, dalla Camera commerciale ed infine dall’Assemblée plénière in merito all’azione diretta.

L’originario contrasto emerso tra le due camere civili negli anni ’80 del secolo scorso ruotava intorno alla natura dell’azione da riconoscersi ai partecipanti al medesimo groupe de contrats. Mentre la posizione della première Chambre civile non tardò ad arrestarsi sulla tesi contrattuale418, la troisième Chambre era ferma nell’affermare la natura délictuelle dell’azione in questione419.

Le statuizioni della prémière Chambre invero si spinsero ben oltre i limiti entro cui la stessa dottrina riconosceva la superiorità della tesi contrattuale, essa, infatti, in un contesto in cui precedenti pronunce non avevano osato muoversi, ovvero in un caso apparentemente riconducibile ad un ensemble de contrats, era giunta a sostenere che <<in un gruppo di contratti la responsabilità contrattuale

caratterizza necessariamente la domanda risarcitoria di tutti coloro che hanno sofferto un danno in quanto legati al contratto iniziale; nel caso di specie, in effetti, poiché il debitore avrebbe dovuto prevedere le conseguenze della sua inadempienza secondo le regole contrattuali applicabili in materia, la vittima non può che disporre, nei suoi confronti, di un’azione contrattuale, pur in assenza di un contratto tra di essi>>420. La Cassazione, dunque, ha ravvisato nella più ampia

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Tra le altre, Cass., I civ., 8 marzo 1988, in Rec. Dalloz., 1998, I.R., p. 87, in cui si legge che <<qualora il debitore di un’obbligazione contrattuale abbia incaricato un’altra persona dell’esecuzione di questa obbligazione, il creditore dispone contro quest’ultimo di un’azione necessariamente contrattuale, che egli può esercitare direttamente nel duplice limite dei suoi diritti e dell’obbligazione del debitore sostituito>>.

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V. Così Cass., 3 civ., 22 giugno 1988, in Bull. cass., 1998, III, p. 162.

420

Così Cass., I civ., 21 giugno 1988, in Bull. cass., 1998, III, p. 150, resa in un caso in cui una compagnia aerea aveva stipulato, con la società di gestione dell’aeroporto di Parigi, un contratto avente ad oggetto la prestazione di assistenza tecnica per i propri aeromobili, nel corso di una manovra di spostamento e a causa del malfunzionamento di un determinato apparecchio, un aeromobile aveva subito danni; quell’apparecchio era stato, rispettivamente, fornito ed installato da due soggetti diversi, di qui l’azione della compagnia aerea direttamente nei riguardi di costoro, sebbene essi fossero legati da un rapporto contrattuale esclusivamente con la società aeroportuale.

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categoria dei groupe de contrats il fondamento ed il criterio della responsabilità contrattuale tra i contraenti421.

Questa statuizione, invero, ha provocato un successivo ed ulteriore punto di svolta. Se infatti la dottrina, in appoggio alla citata teoria, giunse a ricostruire la fattispecie negoziale che l’aveva provocata al fine di ricondurla alle chaines de

contrats422, e così giustificare la decisione del Supremo Giudice, gli orientamenti di segno opposto, hanno riconosciuto nel criterio dello <<scopo comune>> un pericoloso campanello di allarme, in quanto facilmente identificabile in fenomeni plurinegoziali anche laddove i diversi e distinti negozi in nessun modo siano espressione di un disegno unitario. Sicché non è apparso difficile comprendere le motivazioni che hanno spinto, da un lato la troisième Chambre a proseguire nella propria resistenza dinanzi all’eccesso di originalità della première Chambre, nonché, dall’altro, l’Assemblée plénière ad intervenire per comporre risolutivamente il divisato contrasto423.

Orbene proprio questo intervento ha scosso quella dottrina che sembrava essere giunta ad un approdo definitivo della questione, tirando in ballo nuovamente le teoriche diffusesi fino a quel momento.

Nel premettere che la pronuncia è stata resa ancora una volta rispetto ad una controversia vertente in materia di appalto (rectius: sub-appalto), tanto per confermare l’interesse dell’utilità dell’azione diretta esclusivamente per la categoria degli chaines de contrats, va detto che l’Assemblée plénière, ribalta il proprio precedente orientamento, cassa la sentenza d’appello impugnata, precisa che <<il subappaltatore non è contrattualmente legato al committente>> in virtù del principio dell’efficacia relativa del contratto di cui all’art. 1165 code civil, per poi concludere che l’azione spettante al committente non può non avere natura extracontrattuale.

Il revirement dell’Assemblée plénière ha riaperto, come precisato, un dibattito che, perlomeno in dottrina, sembrava oramai sopito. Il formante dottrinale, infatti, in svariate occasioni si è interrogato sulle motivazione che hanno indotto il Supremo Giudice a modificare le proprie statuizioni in punto di diritto ed, invero,

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In tal senso JOURDAIN, Turbulences dans les groups de contrats: la responsabilité contractuelle du sous-contractant et ses vicissitudes, in RTD civ., 1988, p. 765, il quale rileva che l’appartenenza al gruppo giustifica la deroga all’art. 1165 code civil, ostando a che il responsabile e la vittima possano rivestire la qualità di terzi.

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Ancora, JOURDAIN, ult. op. cit., p. 762.

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un’indagine conclusiva ha lasciato emergere come, con ogni probabilità, l’Assemblée plénière sembra aver voluto condannare la generale e generica affermazione dell’azione contrattuale sulla base del solo, e parimenti generico, fondamento dell’esistenza di un groupes de contrats. La stessa categoria dei

groupes de contrats, così come elaborata dalla dottrina, è apparsa, evidentemente,

eccessivamente ampia. Il quadro d’insieme, dunque, necessitava di una razionalizzazione, il che non avrebbe significato negare la categoria degli

ensembles de contrats interdépendents indivisibles, bensì, al contrario, avrebbe

determinato l’elevazione della stessa a categoria capace di sopravvivere in piena autonomia. Di poi, anche coloro che hanno criticamente esaminato la generica categoria dei groupes, non hanno esitato ad affermare che si può giungere a riscontrare l’indivisibilità di due o più contratti laddove l’analisi delle circostanza del caso concreto pongano in luce il perseguimento, per mezzo di essi, di un obiettivo comune, tale da dar vita, secondo l’accordo delle parti, ad un insieme plurinegoziale indissociabile424.

E’ stato evidentemente l’interesse manifestato da dottrina e giurisprudenza verso il risultato di rendere dirette controparti il responsabile ed il danneggiato, mediante l’azione diretta, o probabilmente l’asserita sufficienza della nozione di indivisibilità, ad indurre i richiamati formanti a trascurare le più salienti conseguenze della categoria negoziale da ultimo richiamata, ed in modo particolare le conseguenze che afferiscono a quella regola (invece) frequentemente richiamata dalla prevalente giurisprudenza italiana, la regola del

simul425. La scelta dunque di soffermarsi in un’ottica comparatistica sulle fattispecie del credito al consumo e del leasing risente di tali conseguenze. L’interesse che se ne è registrato, infatti, non si genera dall’esigenza di riesaminare la valenza giuridica della nozione di <<groupe>>, quanto piuttosto da talune questioni concrete che ne sono derivate, e precisamente la sorte di un contratto nell’ipotesi di patologia che colpisca l’altro appartenente al medesimo gruppo, nonché la proponibilità dell’azione diretta tra non immediati contraenti.

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GHESTIN, nota a Cass., Ass. plén., 12 luglio 1991, cit., p. 552.

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Così G. LENER, Profili del collegamento negoziale, cit., pp. 150-151, il quale sottolinea che proprio per i menzionati motivi si comprende, una volta in più, il motivo per cui l’attenzione sia stata rivolta, in via quasi esclusiva, ad ipotesi di chaines de contrats, all’uopo richiamando anche l’art. 4 della dir. 99/44/CE su <<taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo>>, di ispirazione chiaramente francese, e nella quale si fa espressa menzione della chaine contractuelle.

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