• Non ci sono risultati.

L’esperienza francese: l’elaborazione esegetica dei contratti interdipendenti ed indivisibili.

CAPITOLO TERZO Lineamenti di analisi comparativa

1. L’esperienza francese: l’elaborazione esegetica dei contratti interdipendenti ed indivisibili.

Anche in Francia l’opera di organizzazione sistematica degli studi invalsi intorno al fenomeno “contratti collegati” si deve ad un contributo che ha rappresentato un riferimento costante per le elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali che nel tempo si sono susseguite. Si allude all’opera di Teyssie’397, al quale si riconosce l’elaborazione della categoria dei groupes de

contrats, cui non di rado hanno attinto anche i giuristi di altri Paesi.

L’indagine dottrinale ha lasciato emergere l’esistenza di due categorie di gruppi, le chaines de contrats e gli ensembles de contrats, nel contempo però ha attribuito determinati effetti giuridici, riconducibili alla presenza di un nesso giuridicamente rilevante, solo ai secondi ed in particolare agli ensembles interdépendents, quale categoria che effettivamente richiama quella del collegamento negoziale bilaterale.

L’elaborazione di una categoria, o meglio di una super-categoria, così vasta e tale da ricomprendere fenomeni alquanto distanti tra loro, risuona come espressione di una tendenza rigorosamente schematizzante propria della dottrina francese, la quale però ben presto ha svelato la sua scarsa utilità.

Le “catene di contratti” infatti si caratterizzano in quanto unite da identità dell’oggetto ed organizzate, riguardo ad un determinato bene, intorno ad una medesima prestazione essenziale, di conseguenza paiono non connotarsi degli elementi propri di un collegamento funzionale e volontario. In tale categoria si ascrivono sia i subcontratti, quale ipotesi di chaine par diffraction (ovvero per scomposizione di una parte del contratto principale, ne è un esempio il subappalto o la sublocazione), sia le vendite successive, ovvero le c.d. chaines par addition.

397

169

In quest’ottica, è stato precisato, l’inserimento di fattispecie contrattuali distanti tra loro in un’unitaria categoria vale esclusivamente a sottolinearne la rilevanza secondo un profilo che non perda di vista la valutazione del concreto assetto di interessi, così come perseguito dalle parti398.

La categoria degli ensembles, invece, si caratterizza per il rilievo che i differenti <<contratti riuniti in un insieme partecipano, a titolo principale o accessorio, alla realizzazione di uno stesso obiettivo>>. Essa, normalmente, è organizzata attorno ad un personaggio-chiave, il promotore, il quale è l’unico ad essere in relazione contrattuale immediata con ciascuno dei partecipanti al gruppo e, dunque, è l’unico a partecipare all’intera serie contrattuale399. Ciò che consente di dare giuridica rilevanza al nesso pare essere proprio il comune obiettivo cui sono preordinati i singoli contratti, ciascuno dotato di una propria causa, definita anche

causa proxima, ma nel contempo destinato, unitamente agli altri, alla

realizzazione di quella che è stata definita la causa remota, ovvero la causa del complesso contrattuale, vagliato nella sua globalità400.

Ulteriore partizione all’interno di tale ultima categoria, è quella tra gli ensembles divisibili e gli ensembles indivisibili, ovverosia tra operazioni contrattuali complesse suscettibili di esecuzione parziale e tali per cui l’invalidità di un’unica fattispecie negoziale non si ripercuote sulle altre, ed operazioni contrattuali complesse insuscettibili di “sopravvivere” all’eventuale caducazione di uno dei contratti di cui si compone, e tali per cui le vicende e l’invalidità di un contratto si ripercuote sull’altro.

A dimostrazione del persistente interesse del <<promotore>> all’esecuzione, anche solo parziale, dell’operazione complessiva, in ipotesi di ensembles divisibili, si adducono i contratti di assicurazione e di concessione di vendita, rispetto ai quali, è stato precisato, la divisibilità si caratterizza, per i primi, quale divisibilità temporale, per i secondi, quale divisibilità spaziale. Entrambe le ipotesi contrattuali, comunque, presenterebbero pur sempre un obiettivo comune,

398

In tal senso B.MEOLI, op. cit., p. 98.

399

Così B.TEYSSIÈ’, Les groups de contrats, cit., p. 95 ss., che discorre di personnage-clé, vale a dire colui che è parte di tutti i negozi collegati (ma che potrebbe anche non esserlo e, cionondimeno, rivestire un ruolo determinante ai fini dell’instaurazione di un nesso internegoziale), e che richiama alla memoria la Schlusselfigur, cui la giurisprudenza tedesca ha attribuito un significativo rilievo ai fini dell’individuazione di un collegamento tra negozi.

400

170

identificato, rispettivamente, nella copertura di un dato rischio e nell’organizzazione della rete distributiva di una data impresa.

La precisazione non è di poco conto, anche su di un piano squisitamente comparatistico. In più occasioni è stata rilevata, infatti, l’inutilità di questa sotto- partizione in quanto le fattispecie negoziali c.d. divisibili non risentono degli effetti che anche la dottrina francese ha riconosciuto come riconducibili ad un’interdipendenza negoziale giuridicamente rilevante, e su cui a breve meglio ci si soffermerà. Per ben dire, ammettere l’utilità di una parziale esecuzione dell’operazione contrattuale, intesa come intrasmissibilità dell’invalidità di una fattispecie negoziale all’altra, proprio in virtù della rilevata divisibilità del gruppo, vale quanto disconoscerne la dignità di fenomeno giuridico unitario. Ciò d’altronde lo si è riconosciuto anche nel nostro ordinamento allorquando si è negato, con le motivazioni di cui si è detto, l’esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di concessione di vendita, con terminologia francese qualificato contrat-cadre, ed i successivi contratti di scambio, riconoscendosi, al più, ed in entrambi gli ordinamenti, la possibilità di individuare un legame di unilaterale dipendenza401.

Invero, proprio il criterio indivisibilità/divisibilità assurge a criterio distintivo delle fattispecie del collegamento negoziale, però, il percorso metodologico non può che essere quello che generalmente si preferisce, per meglio dire nel propendere per una metodologia a carattere funzionale, non è di per sé l’indivisibilità a determinare la configurabilità di un nesso giuridicamente rilevante, bensì è l’esistenza di un ensemble de contrats, contraddistinto da quel comune obiettivo di cui si diceva, a qualificare quell’insieme indivisibile.

Il concetto di indivisibilità402, generalmente, è diversamente inteso, esiste infatti un’indivisibilità valutata in termini oggettivi (allorquando afferisce alla cosa),

401

In questi termini G. LENER, Profili del collegamento negoziale, cit., pp. 137-138, il quale precisa che il fenomeno non acquista neppure dignità giuridica, infatti, di là dall’attribuzione del nomen di ensemble divisible, l’asserita appartenenza ad un medesimo insieme è priva di effetti e non attinge neanche la soglia della rilevanza, l’a. richiama JAMIN, Une restauration de l’effet relatif du cuntrat, in Defrénois., 1991, Chron., p. 261 ss., in merito al <<preteso realismo economico della teoria dei “gruppi di contratti”>>.

402

Precisa che l’indivisibilità fra contratti non ha nulla a che vedere con l’indivisibilità cui ha avuto riguardo il legislatore francese nel dettare la disposizione di cui all’art. 1217 code civil, dal momento che questa concerne l’indivisibilità dell’obbligazione e non certo dei contratti, MOURY, De l’individibilité entre les obligations et entre les contrats, in RTD civ., 1994, p. 257, così come ripreso da G.LENER, Profili del collegamento negoziale, cit., p. 139, secondo il quale sarebbe

come invocare con riguardo al sistema italiano l’art. 1316 c.c., senza fornire alcuna spiegazione delle ragioni che consentirebbero di estenderne l’ambito applicativo ai negozi collegati. Così,

171

un’indivisibilità valutata in termini organici o tecnici (allorquando un’operazione giuridica non può essere realizzata se non attraverso una pluralità di contratti), un’indivisibilità soggettiva, ovvero espressione della volontà delle parti ed, infine, un’indivisibilità c.d. di natura legale, in quanto determinata dal legislatore403. Il concetto che in specie si preferisce, ma la soluzione è frutto di una scelta, come è ovvio, non casuale, è quello di tipo soggettivo, in quanto presupposto irrinunciabile dell’esistenza di un gruppo di contratti è l’autonomia di cui ognuno di essi può godere in assenza del gruppo, pertanto il legame che tra i contratti si determina non può che essere manifestazione dell’autonomia privata (liberamente valutata dall’autorità giudiziaria) o – al limite - espressione di una scelta legislativa404.

Orbene, la primordiale ricostruzione del fenomeno della pluralità di negozi collegati si completa con la identificazione degli effetti che dallo stesso, secondo l’ordinamento francese, ne discendono. Essi, o meglio anch’essi, sono stati suddivisi dalla dottrina francese in due categorie, la prima comprensiva dei c.d. effetti di complexification, che riguardano principalmente le ripercussioni delle invalidità e delle vicende in generale di un contratto sull’altro, la seconda degli effetti di uniformation, che sono essenzialmente rappresentati dall’estensione della disciplina propria di un contratto alle altre fattispecie collegate405. Ça va

sans dire, i profili problematici del tema “collegamento negoziale” analizzati con

riguardo al nostro ordinamento trovano analogo riscontro nel sistema francese. Con riguardo alla prima “specie di conseguenze” indicate, va detto che la giurisprudenza ha riconosciuto un principio generale di estensione delle patologie giustificandolo alla stregua dell’art. 1172 code civil, secondo cui l’invalidità di una singola clausola contrattuale, determina l’invalidità dell’intero contratto,

precisa l’a., si è mosso B.TEYSSIÈ, op. cit., p. 96, il quale si limita ad affermare che <<la formula [dell’art. 1217 code civil] ci sembra agevolmente trasponibile agli insiemi formati da contratti interdipendenti>>, senza aggiungere altro.

403

In tal senso B.MEOLI, op. cit., p. 93, il quale in proposito richiama la fattispecie di cui all’art. 1356 code civil, inerente la confessione giudiziale.

404

In tale senso MOURY, De l’individibilité entre les obligations et entre les contrats, cit., p. 261, il quale a conferma del ruolo assolto dalla volontà, osserva come il severo giudizio espresso dall’Assembléè plénière della Cassazione sui grupes <<inciti alla prudenza dinanzi ad un’indivisibilità che fosse dedotta dalla sola constatazione che i contratti si uniscono naturalmente per la realizzazione di un obiettivo comune>>. Analogamente a quanto è emerso dalle elaborazioni dottrinali italiane, l’a., nella stessa prospettiva precisa che, l’unità del documento, l’identità delle parti e la contestualità della stipulazione dei negozi sono soltanto dei criteri estrinseci, in sé, dunque, non decisivi. Analogamente PIQUET, L’indivisibilité des contrats, nota a Cass. com., 4

aprile 1995, in Defrénois, 1996, J., p. 142 ss.

405

172

pertanto ed analogicamente l’interdipendenza o pari-ordinazione tra più negozi comporta che per effetto della caducazione di uno di essi, vengano ad essere travolti tutti gli altri, non potendosi configurare, appunto, un’esecuzione parziale dell’operazione complessiva406. La dottrina, conformemente, si è mossa seguendo la nota formula del simul, nel momento in cui ha precisato che <<[dall’]invalidità,

dalla risoluzione e dalla résiliation in certi casi, di uno dei contratti costitutivi di un insieme indivisibile […] discenderà, in linea di principio, la distruzione degli altri>>407.

Con riguardo alle patologie trasmissibili, nel premettere che si è ritenuto che i principi della nullità parziale di elaborazione giurisprudenziale non siano applicabili al collegamento di negozi, va detto, in primo luogo, che il giudizio di invalidità può determinarsi anche dalla stessa combinazione contrattuale, allorquando i singoli negozi, di per sé validi, unitamente considerati sono preordinati alla realizzazione di un comune obiettivo illecito. Diversamente, è stato altresì precisato, si giungerebbe all’assurda conclusione che il collegamento tra due contratti possa determinare la validità di una fattispecie astrattamente invalida408. A conclusioni non difformi, come visto, è giunta la giurisprudenza italiana.

In secondo luogo, sono state considerate ammissibili l’opposizione della

exceptio inadimpleti contractus, con riguardo a tutte le prestazioni dedotte

nell’ensembles, la risoluzione per inadempimento di un contratto che, stante la sua retroattività, determina la sopravvenuta nullità dell’altro contratto collegato, per mancanza di causa409, nonché l’azione di rescissione per lesione, la quale ultima però se <<proposta nei riguardi di un contratto di vendita, parte di un insieme,

potrebbe essere scartata in ragione del vantaggio che la vittima delle lesione abbia ricavato da un altro contratto>>410.

406

Cass. civ., 20 mars 1929, in D.P., 1930, 1, p. 13; Cass. Civ., 2 juillet 1958, in Bull. Cass. 1958, I, p. 284, n. 352.

407

In questi termini, ancora, B. TEYSSIÈ, op. cit., p. 109, il quale altresì si sofferma, seppur fugacemente, sull’opponibilità dell’exceptio inadimpleti contractus, sebbene limitatamente alle ipotesi di contratti stipulati dalle medesime parti.

408

Ad esempio nel caso di un patto successorio, così B.MEOLI, op. cit., p. 94, che richiama Cass. civ. 1re, 8 juil. 1957, in Bull. Cass., 957, I, p. 249, n. 313.

409

Cass. com., 4 oct. 1961, in Bull. Cass., 1961, III, p. 293, n. 341. In dottrina, PH.MALINVAUD, La responsabilité des incapables et de la femme dotale à l’occasion d’un contrat, Paris., 1965.

410

Cass. com., 8 gennaio 1992, in Defrénois, 1993, p. 433; in dottrina B.TEYSSIÈ, op. cit., p. 114 e p. 192.

173

Con riguardo ai c.d. effetti di uniformation, afferenti l’individuazione della disciplina applicabile all’operazione contrattuale complessivamente considerata, un classico esempio è stato rintracciato nei rapporti tra locatario e sub-locatario, caratterizzati dal principio, sancito a livello normativo (e con riguardo alle locazioni ad uno abitativo, benché ritenuto estensibile anche a quelle ad uso commerciale al fine di evitare intenti speculativi da parte del locatario), secondo cui il canone di sub-locazione non può essere superiore a quello della locazione. Ne consegue che pare possibile discorrere di effetto di uniformation solo attribuendo a tale termine il significato per cui il contenuto economico di un contratto si uniforma a quello dell’altro, salvo i limiti del contenuto convenzionale e dell’esercizio del diritto di ritenzione411. Il richiamato esempio della sub- locazione, quale species di sub-contratto, pare ad ogni buon conto limitare gli effetti afferenti l’individuazione della disciplina applicabile alla sola categoria delle chaines de contrats, nella quale si colloca appunto il sub-contratto. Categoria che, come precisato, raggruppa le sole forme di collegamento necessario, e che confermerebbe a fortiori, benché in termini assolutamente generali, l’incomunicabilità di discipline fra i contratti (ognuno assoggettato al proprio statuto) di un medesimo insieme rappresentativo di un collegamento di natura evidentemente funzionale. La precisazione rivela un evidente elemento di discordanza rispetto al nostro ordinamento, in cui il discorso disciplinare si è imposto soprattutto in presenza di un collegamento di tipo funzionale. D’altronde, ci si chiede, non è anche questione di disciplina quella che riconosce nel risultato finale realizzato con l’operazione complessivamente intesa (vagliata, ut supra, anche dal giudice francese) la violazione di un norma imperativa?

Altro effetto tipico del collegamento negoziale lo si desume dall’art. 1161 code

civil, del quale si propone una trasposizione ai contratti di gruppo. Ne consegue

che, se nell’ambito di un unico contratto le clausole devono essere interpretate le une per mezzo delle altre, in caso di combinazione contrattuale, ciascun contratto

411

V. B.MEOLI, op. cit., p. 98, il quale precisa che la giurisprudenza ha evidenziato che le clausole limitative della responsabilità stabilite nel contratto principale non hanno rilievo nell’ambito del rapporto tra contraente intermediario e sub-contraente, ed ancora che lo stesso sub-contraente non può esercitare il diritto di ritenzione sulle cose di proprietà del contraente principale, in quanto per l’esercizio di tale diritto è necessario che l’oggetto di ritenzione sia di proprietà del debitore.

174

deve essere interpretato l’uno per mezzo dell’altro, attribuendo a ciascuno di essi il significato che si desume dalla considerazione del gruppo nella sua interezza412.