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CAPITOLO SECONDO Ipotesi di collegamento negoziale: tra tradizione e tendenze innovative

6. Qualificazione giuridica del fenomeno: la rilevanza del collegamento negoziale.

6.3. Clausola di inversione del rischio.

Pare utile riportare una massima della Suprema Corte che frequentemente si legge nelle pronunce in tema di leasing: “nell’operazione di leasing finanziario,

che non dà luogo ad un unico contratto plurilaterale, ma realizza una figura di collegamento negoziale tra contratto di leasing e contratto di fornitura, se il concedente imputa all’utilizzatore l’inadempimento costituito dalla sospensione del pagamento dei canoni e su questa base chiede la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno nell’ammontare convenzionalmente predeterminato l’eccezione di inadempimento dell’obbligazione di consegna, formulabile ex art. 1463 c.c. da parte dell’utilizzatore, non è preclusa dalla previsione di una clausola che pone a carico di questi il rischio della mancata consegna, dovendosi ritenere invalide siffatte clausole”331.

Il Supremo Collegio si premura di anteporre la qualifica dell’operazione contrattuale esaminata quale collegamento negoziale, alla statuizione che giudica invalida la clausola che trasferisce il rischio dell’inadempimento del fornitore dal concedente all’utilizzatore, fugando ogni dubbio in ordine ad un’eventuale connotazione della stessa in termini di contratto plurilaterale, che sicuramente avrebbe portato ad esiti differenti.

Tra le risalenti questioni in tema di collegamento negoziale, come si è avuto modo di osservare332, si rintraccia proprio l’individuazione della struttura di cui si

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Cfr. Cass., 29 settembre 2007, n. 20592, cit., la quale si colloca in un consolidato orientamento espresso da Cass., 1 aprile 2004, n. 19657; Cass., 25 maggio 2004, n. 10032; Cass., 19 novembre 1998, n. 11669; Trib. Firenze, 4 febbraio 2008, in I contratti, 1, 2009, con nota di F. Toschi Vespasiani.

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connota l’operazione contrattuale posta in essere, al fine di riconoscerne la “classica” costruzione della categoria dogmatica de qua. Considerato oramai superato l’antico dilemma unicità/pluralità negoziale impiegato per fini esclusivamente qualificatori, nel caso che ci occupa rimane quantomeno il dato oggettivo che individua l’operazione di leasing finanziario nella esistenza di due negozi che, sebbene funzionalmente ed economicamente connessi, si rivelano comunque disgiunti, lasciando emergere con non poca frequenza il ricorso a particolare clausole che incidono sulla ripartizione dei rischi dell’operazione tra le parti.

Si tratta generalmente di clausole che obbligano il lessee al pagamento di tutti i canoni, nonostante gli venga consegnato dal fornitore un bene che presenti vizi che ne rendono impossibile l’uso per il quale lo stesso era stato scelto durante le trattative con il fornitore, così come nel caso in cui tale bene non gli venga affatto consegnato333. Il concedente, dunque, non avendo alcun rapporto reale con il bene si cautela trasferendo il rischio dell’inadempimento del fornitore sull’utilizzatore, rispondendo nel contempo dei soli rischi prettamente finanziari conseguenti all’eventualità in cui l’inadempimento sia imputabile esclusivamente al lessee. Sicché mentre la società di leasing mantiene la proprietà formale del bene, quale garanzia in senso economico, funzionale quantomeno al recupero dei costi sostenuti per acquistare o far costruire il bene, l’utilizzatore è gravato da ogni rischio relativo al bene medesimo334.

L’evoluzione che si è registrata negli anni, sia nel formante dottrinale che in quello giurisprudenziale, non è di poco conto. La giurisprudenza ha per anni riconosciuto la validità di tali clausole, fondando le proprie pronunce per lo più sul ruolo di intermediatore finanziario assunto dal lessor, che esclude ogni contatto materiale dello stesso con il bene. Come si è detto, infatti, la trattativa circa le peculiarità del bene e le sue caratteristiche intercorre esclusivamente tra

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E’ precisato che l’operazione di leasing determina altresì una discrasia tra il piano temporale e quello delle relazioni che precedono il perfezionamento dell’intero accordo. Il rapporto diretto tra utilizzatore e fornitore, permeando l’operazione nel suo complesso costituisce infatti la condicio sine qua non per la sussistenza stessa del rapporto di locazione finanziaria, precorrendo logicamente la conclusione del negozio di fornitura, cronologicamente anteriore, così, I.L.

NOCERA, Collegamento negoziale, causa concreta e clausola di traslazione del rischio: la

giustizia contrattuale incontra il leasing, cit., p. 360.

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Ancora una volta I.L.NOCERA, op. ult. cit., p. 360, il quale ravvisa in tale prassi una deroga a numerose norme che disciplinano la locazione, tra cui l’art. 1578 c.c. riguardante i “vizi della cosa locata”, l’art. 1579 c.c. “sulle limitazioni convenzionali della responsabilità”, l’art. 1580 c.c. in tema di “cose pericolose per la salute” e l’art. 1588 c.c., relativo ai casi di “perdita e deterioramento della cosa locata”.

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fornitore ed utilizzatore. E’, infatti, l’utilizzatore che ha individuato e scelto il bene, individuato e scelto il fornitore, garantendo per tale motivo al locatore l’esatto adempimento335.

Solo successivamente, ovvero in un momento in cui è stata avvertita la necessità di un’equa ripartizione dei rischi tra le parti che partecipano all’operazione, e quindi in un momento in cui ci si è soffermati sul carattere unitario del complesso regolamento contrattuale, questo orientamento è cominciato a vacillare. L’apertura della Cassazione verso il cambiamento non è stata però nell’immediato completa, in talune sentenze, infatti, alla massima riportata precedentemente il Supremo Collegio ha posposto una tale precisazione: se l’utilizzatore accetta di sottoscrivere senza riserve il verbale di consegna pure a fronte di una consegna incompleta da parte del fornitore (invece di rifiutare la prestazione e far costatare il rifiuto nel relativo verbale), egli pone il concedente nella condizione di dover adempiere la propria obbligazione verso il fornitore, ma non gli può essere allora consentito di opporre al concedente che la consegna non è stata completa, né di fondare su ciò il diritto di sospendere il pagamento dei canoni336.

E’ ovvio che il problema insiste sull’individuazione della tutela che, nell’ambito della locazione finanziaria, può essere riconosciuta all’utilizzatore nel caso di non esatto adempimento del contratto di fornitura. L’esistenza di clausole contrattuali non appare sufficiente per riconoscere deroghe pattizie a quel regime di responsabilità desumibile dal collegamento negoziale. Inoltre, pur negando l’utilità ai principi propri del nesso giuridicamente rilevante, a sostegno dell’utilizzatore (il soddisfacimento del cui interesse assume una funzione determinate l’intera operazione contrattuale) la clausola di interversione del rischio potrà giudicarsi invalida per violazione del principio di buona fede di cui all’art. 1375 c.c., che da regola di condotta assurgerà a regola di validità,

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Cfr. Cass., 17 maggio 1991, n. 5571, in Riv. It. Leasing, 1991, 1-2, p. 17 ss., che riconosce al lessor il solo rischio del mancato pagamento dei canoni periodici; Cass., 21 giugno 1993, n. 6862, in Foro it., 1993, I, 2144; Cass., 2 agosto 1995, n. 8464, in Foro it., 1996, I, p. 164, con nota di G. LENER, Mancata consegna nel leasing, obbligo di buona fede e causa contrattuale; Cass., 3 aprile

1997, n. 2885, in Foro it., 1997, I, 1385; Cass., 30 giugno 1998, n. 6412 e Cass, 2 ottobre 1998, n. 9785, entrambe pubblicate in Foro it., 1998, I, 3081, con nota di Lener; Cass., 26 gennaio 2000, n. 854, in I contratti, 2000, p. 454; in dottrina F.DELFINI, Clausole di esonero da responsabilità e di determinazione dell’oggetto, in I contratti, 1997, p. 255.

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Così, ad esempio, oltre a Cass., 2 novembre 1998, n. 10926, in I contratti, 1999, p. 803, con nota di Ruvolo; App. Milano, 21 dicembre 1999, in Nuova giur. civ. comm., 2000, I, p. 322.

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permettendo alla parte interessata di agire immediatamente già nella fase genetica per far valere un vizio che invalida il contratto337.

Contestualmente la ricostruzione della fattispecie mediante la categoria del collegamento negoziale giustificherà l’allocazione del costo dell’inadempimento del fornitore al concedente proprio in applicazione del principio simul stabunt

simul cadent, in quanto dall’applicazione del dovere di buona fede nella fase

esecutiva del contratto, discende per il concedente l’obbligo di accertarsi che il fornitore sia stato adempiente, essendo responsabile contrattualmente dei danni sopportati dall’utilizzatore. Sicché, ed ecco giustificato il richiamo al collegamento negoziale di cui alla massima riportata, proprio l’inadempimento del fornitore all’obbligo di consegna costituirà una causa di sopravvenuta impossibilità ad adempiere che legittimerà l’utilizzatore ad agire ex art. 1463 c.c., senza che ciò determinerà una sperequazione in ordine al rapporto tra utilizzatore e concedente, non essendo precluso a costui l’esercizio di un’azione contrattuale nei confronti del fornitore338.