CAPITOLO SECONDO Ipotesi di collegamento negoziale: tra tradizione e tendenze innovative
8. Contratto di concessione di vendita: cenni.
8.1. Inquadramento sistematico e
Come ante precisato, la mancanza di una disciplina specifica non ha impedito alla figura in esame di consolidarsi, nella prassi applicativa, quale contratto dotato di peculiari caratteri strutturali e funzionali, idonei a favorire quel processo di «tipizzazione sociale», che oggi consente di descrivere una figura sufficientemente definita e riconoscibile.
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In Germania ed in Austria, la giurisprudenza ha esteso per analogia alcune regole tipiche dell’agenzia (per esempio, l’indennità di clientela) alla concessione con un ragionamento che fa perno su una (pretesa) scarsa <<indipendenza>> del concessionario rispetto al produttore, e sulla considerazione che la clientela sarebbe <<proprietà>> del concessionario, così A.FRIGNANI -M.
TORSELLO, Il contratto internazionale di concessione a vendere, cit., p. 613, si veda anche M.
MAUGERI, Concessione di vendita, recesso e abuso del diritto note critiche a Cass. n. 20106/2009,
in Nuova giur. civ. comm., 2010, p. 332, che con particolare riferimento all’esperienza tedesca precisa che la dottrina ha invocato la violazione della clausola generale di buona fede ex § 242 BGB nell’ipotesi in cui il comportamento del produttore fosse caratterizzato da contraddittorietà per avere prima sollecitato l’investimento del concessionario e subito dopo esercitato il recesso. Il recesso è stato poi valutato ai sensi della disciplina in materia di abuso di dipendenza economica (§ 20 del GWB).
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Il riferimento è alla legge belga del 27 luglio 1961, poi modificata il 13 aprile 1971, con la quale sono riconosciuti al concessionario, in caso di scioglimento del contratto a tempo indeterminato, un ragionevole preavviso e un’equa indennità complementare. Ma ora v. la recente legge 19 dicembre 2005 relativa all’informazione precontrattuale nel quadro degli accordi di distribuzione (pubblicata in M.B., 18 gennaio 2006).
La Repubblica Ceca, invece, detta qualche regola specifica negli artt. 745 ss. del codice del commercio sul contratto di vendita con esclusiva, ovvero la concessione deve essere stipulato per iscritto, indicare l’esclusiva, l’area e la durata. Per la Tunisia si vedano le leggi n. 91-44 del 1991; n. 91-64 del 1995 e n. 2005-60 del 2005. In Russia, l’art. 1027 c.c. del 1966 che si applica in primo luogo al franchising, ma anche alla concessione. Per la Croazia, si vedano gli artt. 16a e 16b della legge sul commercio. In Libano le norme sull’agenzia si applicano per precisa indicazione legislativa anche ai concessionari, decreto n. 34 del 5 agosto 1967, decreto n. 9639 del 10 febbraio 1975. In Spagna, il legislatore, nell’intendo di distinguerla dal franchising, ne detta una specifica definizione, decreto reale n. 201/2010 del 26 febbraio, pubblicato sul Boletìn Oficial del 13 marzo 2010.
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Invero, quello che solitamente identifica il contenuto del contratto di concessione, secondo le peculiarità sopra definite, costituisce esclusivamente quel minimo comune denominatore che consente il riconoscimento del contratto in sé. Nella prassi, infatti, si è sempre di fronte a complessi regolamenti contrattuali che hanno fatto registrare una marcata propensione dei contraenti ad esaltare la dimensione spiccatamente programmatica del contratto in questione, attraverso l’introduzione di una disciplina convenzionale (tendenzialmente) puntuale ed analitica, basata su un fitto intreccio di obblighi giuridici reciproci371. Ed è proprio seguendo questa scia che si è giunti a precisare che il contratto di concessione di vendita è destinato a costituire il quadro regolamentare delle relazioni distributive tra gli imprenditori che ne sono parte, per meglio dire si è di fronte ad un’operazione contrattuale complessa mediante la quale le parti dettano una meticolosa disciplina per una pluralità di atti di scambio, il cui perfezionamento costituisce oggetto di uno specifico obbligo giuridico per uno dei contraenti (il concessionario).
I tentativi di riconduzione della figura contrattuale de qua nell’ambito degli archetipi conosciuti, prima di ammetterne l’atipicità e sottolinearne le peculiarità, sono stati numerosi. Volendo consapevolmente trascurare quegli orientamenti più remoti, che hanno tentato di assimilare il contratto in esame allo schema del
contratto di vendita372, della commissione373, dell’agenzia374, della
371
Così F.A.MONCALVO, Il contratto di concessione di vendita, nel quadro dei contratti per la
distribuzione commerciale, cit., p. 93, il quale segnale i possibili contenuti di cui il contratto può arricchirsi, richiamando, a titolo esemplificativo, la previsione di un diritto di esclusiva per il concessionario (ove è evidente, in questo caso, l’accentuazione del profilo del privilegio accordato a quest’ultimo, su base convenzionale), o, se del caso, bilaterale; la previsione di un fatturato minimo d’acquisto che il concessionario si impegna a garantire al concedente. In termini analoghi, sempre a titolo d’esempio, può prevedersi la facoltà per il concedente di avvalersi di eventuali agenti, o, addirittura di subconcessionari, specialmente quando il distributore sia chiamato a svolgere la propria attività in un’area particolarmente estesa. Sempre sul piano del contenuto contrattuale, viene, poi, in rilievo, un altro profilo saliente della funzione del contratto in esame, la tradizionale vocazione del contratto di concessione a programmare una pluralità di atti di scambio, tra le parti, nell’ambito di un determinato arco temporale. Donde, di regola, la previsione di una disciplina dettagliata in ordine alla fornitura dei prodotti: si pensi, a titolo d’esempio, alle previsioni concernenti le modalità ed i tempi di consegna delle merci, o, ancora, alla riserva espressa, a favore del concedente, di decidere, di volta in volta, se dare corso, oppure no, agli ordinativi trasmessi dal concessionario.
372
In giurisprudenza cfr. Cass. Torino, 22 aprile 1918, in Il dir. comm., 1918, II, p. 185; App. Napoli, 18 dicembre 1922, in Dir. prat. Comm., 1923, p. 136.
373
Di cui all’art. 1731 c.c., teoria che si fonda sul presupposto che in entrambi i contratti è previsto l’obbligo di compiere atti giuridici, v. App. Venezia, 2 marzo 1911, Riv. dir. comm., 1911, II, p. 681; Cass., 22 gennaio 1912, Foro veneziano, 1912, p. 149; Trib. Palermo, 28 dicembre 1926, Dir. comm., 1927, II, p. 162; in dottrina L. D’ALESSANDRO, Concessione di vendita: descrizione del
fenomeno e profili sistematici, in Giust. Civ., 2002, p. 82. Contra R. PARDOLESI, Contratti di distribuzione, in Enc. Giur., IX, Roma, 1988, 1.
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somministrazione375 o che ne hanno riconosciuto congiunti aspetti della vendita e del mandato376, o dell’agenzia e della somministrazione377, tutti parimenti criticati e superati, si intende spendere talune riflessioni proprio su quelle peculiarità che ne hanno definitivamente sancito l’atipicità, pur consacrandolo tra contratto normativo378, contratto preliminare e contratto quadro379.
Il discorso ruota intorno all’inquadramento della vicenda che attiene al rapporto di fornitura tra impresa produttrice e quella di distribuzione. In particolare va precisato che il fenomeno giuridico sotteso alla concessione di vendita, riconosce nella stipula dei contratti di scambio non una libera scelta del rivenditore (rectius: concessionario), bensì l’assunzione di un obbligo, il cui adempimento a sua volta postula la stipulazione di singoli contratti per l’acquisto dei prodotti da rivendere, sulla base di condizioni predeterminate. Non di rado, è stato precisato, sussiste, benché non essenziale, anche un impegno del concedente di alienare i prodotti al distributore. Tali peculiarità hanno di per sé consentito di escludere lo schema del contratto normativo, che potrebbe a rigore venire in considerazione solo “nell’ipotesi in cui la convenzione si limitasse a prevedere il contenuto di futuri
contratti, senza un impegno attuale per l’una o per l’altra parte di vendere e di acquistare, così da costituire un semplice pactum de modo contrahendi tra le stesse”380.
Un altro orientamento ha riconosciuto nei contratti di scambio disciplinati dalla concessione di vendita, singoli atti di adempimento di un contratto ad esecuzione
374
In questo senso App. Genova, 17 maggio 1950, in Foro pad., 1950, II, p. 46; App. Genova, 22 marzo 1966, in Rep. Foro it., 1967, voce Agenzia, n. 9.
375
V., ex multis, Cass., 21 luglio 1994, n. 6819, in Giur. It., 1995, II, p. 381; Cass., 11 giugno 2009, n. 13568, in Giust. civ. mass., 2009, 6, p. 907; in dottrina A. DE MARTINI, Profili della
vendita commerciale e del contratto estimatorio, Milano, 1950, p. 256; D. RUBINO, La compravendita, in Tratt. CICU-MASSINEO, XXIII, Milano, 1971, p. 601.
376
Cfr. Cass., 3 luglio 1946, n. 788, Giur. comp. cass. civ., 1946, I, 1, p. 410; Cass., 11 gennaio 1954, n. 19, Giust. Civ., 1954, I, 13; Cass., 5 gennaio 1967, n. 25, Giur. it., 1967, I, 1, p. 486; Cass., 16 maggio 1968, n. 1542, in Foro it., 1968, I, 2119; Cass., 26 settembre 1979, n. 4691, in Giur. it., 1980, I, 1, p. 1545.
377
V. O. CAGNASSO, La concessione di vendita. Problemi di qualificazione, Milano, 1983, p. 86; C. ROMEO, Il contratto di concessione di vendita: responsabilità per obbligazioni non dedotte in
contratto, in Resp. civ. prev., 2000, p. 368
378
I contratti normativi bilaterale sono quelli diretti alla predisposizione di una serie di clausole da valere nei contratti che seguiranno tra le stesse parti ed hanno efficacia reale, i contratti normativi unilaterali, invece, vincolano i contraenti ad adottare un complesso di condizioni nei contratti che ciascuno di essi stipulerà con i terzi ed hanno efficacia obbligatoria, V. F. D’ARCANGELO, Il contratto normativo, in Obbl. e contr., 2008, p. 62.
379
Per un esame completo delle differenti teorie dottrinali e giurisprudenziali, M.TOMMASINI, La concessione di vendita, in I contratti di somministrazione e di distribuzione, cit., p. 641 ss.
380
Così L. D’ALESSANDRO, Concessione di vendita: descrizione del fenomeno e profili sistematici, cit., p. 94.
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successiva381. Si tratta, dunque, di momenti solutori di un’obbligazione il cui adempimento si manifesta attraverso la futura (e periodica) manifestazione del consenso, cui solo una parte si è obbligata alla stregua di un preliminare unilaterale.
Anche questa teoria non è andata esente da critiche. Mentre, infatti, il contratto preliminare crea un vincolo provvisorio e meramente strumentale alla stipulazione del contratto definitivo, che, una volta sottoscritto sarà l’unica fonte di diritti e obblighi tra le parti, il contratto di concessione di vendita è fonte di obbligazioni autonome, che non si esauriscono nell’adempimento dei singoli negozi di scambio bensì sovraintendono i singoli momenti solutori di cui lo stesso si connota. E’ stato testualmente precisato che nella concessione di vendita “alcuni effetti
prodotti dal contratto originario rimangono in vita pur dopo la conclusione dell’ultimo contratto di scambio programmato dalle parti, come accade, ad esempio, quando nel contratto originario sia convenuto un patto di preferenza e l’ultimo rapporto di fornitura sia posto in essere prima che sia trascorso il termine di decadenza del patto medesimo”382.
La teoria che ha preso piede nel formante giurisprudenziale, elaborata dalla dottrina nei primi anni del novecento383, riconosce nel contratto di concessione di vendita un contratto quadro, la cui funzione programmatica è stata rinvenuta, in particolare, nel vincolo per il concessionario a concludere i (futuri) atti d’acquisto dei prodotti da rivendere. Il contratto di concessione di vendita, dunque, per un verso, vincola le parti all’adempimento di alcune obbligazioni di carattere generale, come il diritto/dovere per il concessionario di esibire l’insegna del concedente, l’obbligo per il concedente di trasmettere al concessionario i segni distintivi, ecc., per altro verso, predispone il contenuto di futuri contratti di compravendita, alla cui stipula possono essere obbligate entrambe le parti, una sola, o nessuna, senza che nella prima ipotesi l’obbligo si estenda al quantitativo dei prodotti da rivendere o alla frequenza esatta dei futuri adempimenti384.
381
Cfr. C. D’AVACK, Note sulla natura giuridica del contratto di vendita con esclusiva, in Studi in
memoria di Dettori G., I, Firenze, 1941, p. 521.
382
In tal senso L. D’ALESSANDRO, Concessione di vendita: descrizione del fenomeno e profili sistematici, cit., p. 95.
383
V. A.SALANDRA, Contratti preparatori e contratti di coordinamento, in Riv. dir. comm., 1940,
p. 24.
384
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La giurisprudenza ha in più occasioni avvalorato la complessa funzione di scambio e di collaborazione del contratto di concessione di vendita. Su di un piano strutturale, è stato precisato, esso consiste in un contratto quadro dal quale consegue l’obbligo di stipulare singoli contratti di compravendita ovvero l’obbligo di concludere contratti di puro trasferimento dei prodotti alle condizioni fissate nell’accordo iniziale, con la inevitabile conseguenza che la prestazione destinata a ripetersi nel tempo sarebbe non tanto la consegna dei beni bensì la conclusione di singoli contratti di scambio in esecuzione dell’accordo quadro385.
La tesi prospettata, come è stato ripetutamente affermato, appare particolarmente equilibrata. Essa valorizza i due elementi, dello scambio e della collaborazione, come momenti distinguibili l’uno dall’altro, però strettamente legati tra loro, sicché la fornitura dei beni è funzionale alla collaborazione e viceversa386. Rappresentando, dunque, la funzione di scambio e la funzione di collaborazione, momenti coesistenti nel quadro della generale funzione programmatica, la menzionata complessità funzionale della figura non andrà ad inficiare la sostanziale unitarietà della causa387.
Riflessioni critiche, però, sono state sollevate anche nei confronti di tal orientamento, che sembrava aver risolto l’antico dibattito sull’inquadramento sistematico della fattispecie negoziale esaminanda. Su di un piano strettamente strutturale, è stato precisato che “se è vero che molte volte la concessione rientra
nello schema di un contrat-cadre, in altre la stessa può essere connotata da unicità di consenso [mancando] quindi successivi sub-accordi fra le parti, volti ad integrare il contenuto od a dare esecuzione al contratto che dà vita al rapporto di collaborazione”388. Lo stesso orientamento, tenta di fornirne una definizione,
385
Così Cass., 19 febbraio 2010, n. 3990, in Red. giust. civ. mass., 2010, p. 2; Cass., 26 luglio 2010, n. 17528, con nota di V. PAPAGNI, Contratto di concessione di vendita e rapporto di continenza tra cause, in Dir. giust., 2010, p. 437; discorrono contestualmente di contratto quadro e di contratto normativo Cass., 18 settembre 2009, n. 20106, in Contr. e impresa, 1, 2010, p. 41 ss., con nota di M.BARALDI, Il recesso ad nutum non è, dunque, recesso ad libitum. La Cassazione di nuovo sull’abuso del diritto; Cass., 11 giugno 2009, n. 13568, in Il fall., 4, 2010, p. 438, con nota di F. SIGNORELLI, Concessione di vendita e riserva di proprietà di beni non individuati
specificamente.
386
Cfr.L.DELLI PRISCOLI, Atipicità della concessione di vendita e disciplina applicabile, in Riv. dir. comm., 2003, I, p. 477 ss.., il quale sottolinea il profilo di “integrazione” tra le parti, inteso come <<inserimento del concessionario nella politica commerciale del concedente, in modo che si realizzi un coordinamento tra la fase della produzione e quella della distribuzione di uno o più beni>>.
387
Così F.A.MONCALVO, Il contratto di concessione di vendita, nel quadro dei contratti per la distribuzione commerciale, cit., p. 94.
388
In tal senso A.FRIGNANI -M.TORSELLO, Il contratto internazionale di concessione a vendere, cit., p. 616, che all’uopo richiama Cass. 28 agosto 1995, in Dir. fall., 1996, II, p. 851.
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che, sebbene venga consapevolmente giudicata inadeguata, si manifesta altresì come l’unica proponibile – secondo l’autore - soprattutto allorquando si considera l’ambito del commercio internazionale. Viene precisato che il contratto di concessione di vendita è quel contratto atipico, a causa complessa, con il quale un soggetto (concedente) concede un <<privilegio>> (inserendolo nella propria rete distributiva) ad un altro soggetto (concessionario), impegnandosi a fornirgli certi beni, a determinate condizioni, affinché questi come corrispettivo provveda alla loro promozione e rivendita, lucrando il proprio compenso fra questo prezzo e quello d’acquisto e sottostando ad obbligazioni (di facere e non facere) volte a soddisfare le esigenze distributive del primo contraente.
Da un punto di vista strutturale, inoltre, condivisibili valutazioni critiche sono state avanzate da chi ritiene di dover evitare di incorrere in pregiudizievoli formulazioni astratte, per limitarsi alla situazione di volta in volta concretamente individuabile. Più precisamente, considerata l’atipicità (o meglio l’assenza di tipicità) che connota il contratto di concessione di vendita, bisogna tener conto della realtà della prassi, sicché solo l’interpretazione della volontà delle parti nonché la valutazione degli interessi dei contraenti giuridicamente rilevanti, può consentire altresì di stabilire esattamente anche la struttura della fattispecie posta in essere389.
Proprio tale metodologia funge da monito per poter criticamente riflettere sull’esistenza di un presunto collegamento funzionale tra il contratto quadro ed i singoli contratti di compravendita o, anche, esclusivamente tra questi ultimi, legati da un nesso di reciproca interdipendenza e funzionalmente preordinati al perseguimento del medesimo risultato390.