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In dottrina si riconosce una certa tendenza ad esaminare il contratto complesso come fenomeno che “va distinto” dal collegamento negoziale e dal contratto misto90.

Ictu oculi la distinzione non può essere meramente terminologica, dacché in tale

sede, anche prima di indagare il fenomeno contratti collegati, occorre delineare gli aspetti e definire i contorni di questa categoria dogmatica, dotata (sembrerebbe) di propria autonomia ed individualità.

Corrente è la definizione che vede nel contratto unico a struttura complessa l’integrale combinazione delle componenti di più schemi tipici, e dunque una fattispecie contrattuale dotata di un’unica causa, ma caratterizzata da una pluralità di prestazioni.

Seguendo l’iter argomentativo del formante dottrinale, da un punto di vista strutturale il contratto complesso si distingue dal contratto misto, perché l’uno è null’altro che la combinazione di più schemi tipici, presi nella loro interezza, l’altro la combinazione di frammenti propri di una pluralità di schemi nominati (propriamente le componenti che li caratterizzano)91.

Sebbene in entrambi i casi il contratto è inteso come “unico contratto”, perché unica è la causa, la pluralità di elementi che compongono il negozio complesso, laddove singolarmente presi, sono tutti astrattamente idonei ad integrare gli

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G. DINACCI, Il contratto di logistica, in I contratti di somministrazione e di distribuzione, in

Tratt. dei Contratti, diretto da P.RESCIGNO e E.GABRIELLI, Torino, 2011, p. 74, il quale rivolge tale auspicio al contratto di logistica, “stante l’evidente impossibilità di individuare la prestazione prevalente in un rapporto caratterizzato da una pluralità di prestazioni riferibili ad una molteplicità di tipi contrattuali (appalto, mandato, trasporto, spedizione e deposito), che però concorrono a formare una prestazione complessa e unitaria”. Con riguardo al contratto tipizzato l’a. richiama il franchising, l’esempio di tipo giurisprudenziale è invece il leasing.

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Discorre di complessità in senso sia oggettivo che soggettivo E.BETTI, Teoria generale del

negozio, cit., p. 301. L’a. precisa che la complessità può essere meramente oggettiva, quando il negozio, provenendo da un’unica parte, consta di più dichiarazioni “dirette a regolare la medesima materia”; oppure soggettiva, quando il negozio “consta di dichiarazioni o comportamenti omogenei, concernenti il medesimo oggetto, e che sono opera di due o più soggetti diversi”.

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Cfr. A. CATAUDELLA, I contratti, cit., p. 200, così distingue il contratto complesso dal contratto misto.

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estremi di un distinto e autonomo negozio92. A fortiori la distinzione consterebbe altresì nell’unicità di prestazione nell’un caso a fronte della pluralità di prestazioni nell’altro93.

Tuttavia il rilievo che sia indimostrato che all’univocità della causa corrisponda l’univocità della prestazione, posto che tra le diverse obbligazioni potrebbe intercorrere un rapporto di accessorietà o subordinazione, è suffragato da coloro che negato autonomia alla categoria del contratto complesso94.

Le critiche sollevate da questa dottrina al riconoscimento del contratto complesso come categoria dogmatica a se stante, bypassano il discorso strutturale e precisano che segnare una linea di confine tra le due figure è di scarsa utilità, in quando le conseguenze pratiche sono le medesime e consistono nell’accertamento del negozio avente rilievo maggiore per l’individuazione della disciplina applicabile95. A supporto di tale orientamento, dai più non condiviso, vi è l’opera di abbandono della giurisprudenza, orientata ad esprimersi indifferentemente in termini di contratto misto tout court o di contratto composto.

Nel collegamento negoziale, invece, la pluralità di negozi non si combinano in un’unica fattispecie contrattuale, rimanendo essi strutturalmente autonomi sebbene abbiano formato oggetto di stipulazioni coordinate. Invero, fermo il

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V. R.LOPILATO, Questioni attuali sul contratto – Approfondimenti tematici e giurisprudenza

annotata, Milano, 2004, p. 46.

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Discorrono di unicità di prestazione nel contratto misto F. CARINGELLA e G. DE MARZO, Manuale di diritto civile, V. III, Il contratto, 2008, p. 187; laddove a discorrere del contratto complesso come caratterizzato da una pluralità di prestazioni sono P.STANZIONE e F.NADDEO,

Manuale di diritto privato, cit., p. 228.

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V. R.SENIGAGLIA, La rilevanza contrattuale dell’obbligazione di custodire nei contratti misti a struttura complessa, cit., pp. 333-334, il quale richiama il più recente orientamento dei Giudici di Legittimità, che pur negando indipendenza al contratto complesso rispetto al contratto misto, prescindono dalla distinzione obbligazione principale – obbligazione accessoria. L’a. testualmente riporta le espressioni della giurisprudenza di legittimità “il contratto con il quale taluno si impegna a riparare una cosa e a custodirla a pagamento fino alla riconsegna è un contratto misto a struttura onerosa e complessa in quanto partecipa sia della natura del contratto d’opera che della natura del contratto di deposito, con la conseguenza che è applicabile la disciplina propria dell’affidamento della res al depositario”.

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A richiamare tale orientamento F.CARINGELLA e G.DE MARZO, Manuale di diritto civile, cit., p. 190, ed ivi i riferimenti giurisprudenziali; a riconoscere un’unica categoria chiamata indifferentemente contratto misto o complesso è R. SACCO, La qualificazione, in R.SACCO -G.DE

NOVA, Il contratto, II, in Trattato di diritto civile, diretto da R.SACCO, Torino, 2004, p. 449; a rinvenire nel negozio complesso una species del genus di contratto misto è F. MESSINEO, Il contratto in generale, cit., p. 132; discorre indistintamente di contratto misto o complesso S. BUSTI, Contratto di trasporto terrestre, in Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da A.

CICU – P. SCHLESINGER – L. MENGONI, Milano, 2007, p. 30, con particolare riferimento al

contratto di trasloco o sgombero, propendendo, ai fini della individuazione della normativa applicabile, per la teoria della combinazione o integrazione, tant’è che “gli elementi propri dei distinti negozi nominati confluiscono nel contratto complesso (o misto), con una combinazione che dà vita ad una convenzione unitaria, autonoma ed indivisibile, che proprio nel suo insieme si differenzia dai vari negozi dai quali ha mutuato gli elementi costitutivi”.

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rimando alle pagine successive, vale precisare che il collegamento negoziale rileva a livello funzionale “ponendo in relazione e influenzando (per dirla con Gazzoni) i rapporti giuridici che nascono dai singoli contratti, i quali sono e

restano tipologicamente e causalmente autonomi e diversi”96.

Non si vuole anticipare quanto a breve si dirà sul collegamento negoziale, ma è intuibile il seguente rilievo, sebbene nel contratto complesso gli elementi integranti schemi contrattuali tipici si fondono in un unico regolamento contrattuale dotato di unica causa, in ipotesi di collegamento, i contratti posti in essere rimangono strutturalmente autonomi benché destinati a realizzare un’ampia e complessa operazione economica, la cui causa, per dirla con parte della dottrina, è “ulteriore” rispetto a quella tipica dei singoli schemi coinvolti.