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L’ADATTAMENTO DELLE TABELLE DEL DANNO DA PERDITA PARENTALE AL DANNO DA ILLECITO FAMILIARE

RESPONSABILITA’ CIVILE NELLA FAMIGLIA

PARAGRAFO 3: LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INTRAFAMILIARE ALLA LUCE DELL’ESPERIENZA DEL

3.1. L’ADATTAMENTO DELLE TABELLE DEL DANNO DA PERDITA PARENTALE AL DANNO DA ILLECITO FAMILIARE

Proprio l’esigenza di certezza del diritto e concretezza del risarcimento, unita alla necessità di evitare un’ anarchia liquidatoria in cui ci si trova a risarcire molteplici lesioni anche in maniera difforme, ha fatto si che l’elaborazione quantitativa del danno intrafamiliare, sia costruita dal giudice sulla base delle tabelle del danno da perdita parentale, ricercando un adattamento di tale criterio alla situazione concreta.

La prassi infatti è stata quella di prendere la perdita subita propria del rapporto parentale e tradurla nel danno intrafamiliare, in virtù del rapporto di parentela “perso” , che sussiste in entrambe le fattispecie lesive184.

3.1. L’ADATTAMENTO DELLE TABELLE DEL DANNO DA PERDITA PARENTALE AL DANNO DA ILLECITO FAMILIARE

Basandosi sull’esperienza maturata per la liquidazione del danno biologico, in cui tramite le tabelle si interseca la componente statica (ottenuta dalla traduzione della lesione in una percentuale oggettiva ) con quella soggettiva e variabile propria dell’illecito ( ottenuta dalla valutazione del caso concreto, la personalizzazione dell’illecito ), si vuole esportare certezza risarcitoria anche all’esterno dello stesso.

183Trib Trento, 22 giugno 2007, in Resp. Civ. 2009, 378, fa ricorso al parametro tabellare elaborato per la morte del

congiunto in un caso in cui il marito aveva formato di nascosto un nucleo familiare all’estero, motivando con l’affinità tra la perdita dell’aspettativa di vita comune subita dalla moglie nel caso di specie e la perdita della relazione affettiva e materiale prodotta dall’uccisione del congiunto. Sulla stessa onda applicativa anche: Trib. Roma 11, gennaio 2012, in Resp. Civ. 2012, 314; Trib. Milano, 16 luglio 2014, in Fam. Dir. 2015, 43

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Nella ricerca di criteri oggettivi di quantificazione del danno per ancorare la liquidazione a criteri uniformi al di fuori del danno biologico, essi sono stati riscontrati nel tipo e nella gravità dell’offesa subita e nelle condizioni di vita preesistenti all’illecito;questi criteri non devono essere stabiliti in base all’arbitrarietà del giudice, ma devono derivare dallo studio dei precedenti giurisprudenziali inerenti il caso concreto.

Quest’operazione creativa, è mancata nel caso del danno da illecito intrafamiliare, in cui è stata operata una trasposizione delle tabelle elaborate per il danno da perdita del rapporto parentale sulla base dell’equivalenza del rapporto perso, riscontrabile sia nel primo caso che nel secondo.

A sostenere tale modus operandi si riscontrano diversi casi giurisprudenziali; è infatti proprio la giurisprudenza che ha elaborato tale concezione, adottando nei casi di specie le tabelle del danno da perdita parentale, seppur apportando ad esse le dovute modifiche proprie del danno intrafamiliare.

L’applicazione delle tabelle elaborate per il danno da perdita parentale, trova la sua motivazione nel fatto che si vuole rilevare un filo di continuità tra la perdita subita per l’abbandono e la perdita subita per la morte; in entrambi i casi, la giurisprudenza favorevole all’applicazione di tale prassi, riscontra una similitudine nelle ripercussioni condotte dalla perdita e per morte e per abbandono: in ogni caso vi sarebbe la mancanza, il venir meno del rapporto parentale che incide sulla formazione del soggetto privato dal rapporto.

Secondo l’orientamento giurisprudenziale che fa propria tale prassi sia il danno intrafamiliare che quello da morte del parente ledono, seppur in maniera diversa, il medesimo valore costituzionalmente garantito, il diritto all’intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell’ambito della famiglia, alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona

nell’ambito di quella peculiare formazione sociale che è la famiglia, ricollegabile agli artt 2, 29, e 30 costituzione, e che è pertanto suscettibile di tutela risarcitoria185.

Il “riadattamento” cui vengono sottoposte le tabelle del danno da morte del congiunto riguarda il valore del punto unitario: esso viene calcolato sulla stessa base del danno da perdita del congiunto, ma ritenendo meno gravosa la perdita subita in relazione al danno intra- familiare, il punto subisce una diminuzione; ed è per questo che, ad esempio, il Tribunale di Roma, attribuisce al punto per il danno intrafamiliare il valore di ¼ del punto del danno da perdita del congiunto ( 1 pt= 9,405/4= circa 2.351 Euro )186.

Si può apprezzare l’applicazione delle tabelle al caso di illecito familiare considerando una sentenza del Tribunale di Messina187, che occupandosi della liquidazione del danno da abbandono subito da due ragazze a causa del padre, ha riadattato il criterio tabellare in uso presso il Tribunale di Roma per la liquidazione della perdita del rapporto parentale; in questo caso vengono stabiliti come fattori rilevanti per la liquidazione il riconoscimento o meno del rapporto di filiazione, il fatto che sia stata esplicata o meno una pregressa convivenza col genitore, l’età del danneggiato, la durata della condotta illecita, la presenza o l’assenza di altri membri della famiglia che sopperiscono alle lacune del genitore assente, l’interruzione o il mancato accesso agli studi universitari, la realizzazione professionale del figlio in virtù degli interessi da esso manifestati. Ad i fattori rilevanti viene attribuito un punteggio, a cui si sottintende una ratio attributiva: la convivenza pregressa col genitore e il riconoscimento o meno del rapporto di filiazione comporterà un punteggio differenziato in base al carattere originario o sopravvenuto della circostanza, l’età del danneggiato incide in relazione alle fasce cui

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D. AMRAM, Conferme per l’adozione di una tabella?, in Danno e Resp. 7/2014

186 D. AMRAM, Verso una tabella per i danni non patrimoniali da violazione dei doveri genitoriali?, in Danno e Resp.

5/2010

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può essere suddivisa (infanzia, adolescenza, giovinezza), la durata della condotta ha un’incidenza maggiore in relazione al maggior tempo in cui si è manifestata, è inoltre attribuito un punteggio ulteriore nel solo caso in cui saranno mancati altri parenti a sostenere il figlio durante la condotta inadempiente del genitore, infine per quanto riguarda le aspettative socio-formative del figlio, il punteggio viene differenziato in ragione delle attitudini dimostrate in istruttoria o delle potenzialità educative sotto forma di personalizzazione del danno

Nel caso di specie, il Tribunale di Messina si ritrova a dover liquidare il risarcimento a due ragazze, già maggiorenni, che dopo aver subito la morte della madre, vengono abbandonate dal padre e trovano conforto soltanto nella casa della zia materna. Alle due viene liquidato, a titolo di danno non patrimoniale, in via equitativa, la somma di Euro 5.000,00 ciascuna. Il giudice messinese, applicando quelli che sono i criteri del danno da perdita parentale sopraesposti, giunge a tale somma evidenziando sia la presenza della lesione alla qualità della vita delle due ragazze, la presenza di una mancanza degli obblighi genitoriali da parte del padre che provocano conseguenze morali e pratiche ( entrambe le ragazze subiscono un arresto nel percorso di studi che frequentano ai tempi dell’illecito), l’età non più tenera delle attrici, e quindi il fatto che al momento dell’illecito la personalità delle ragazze risulta già formata, sia infine l’accertato reperimento di un equilibrio all’interno del nucleo familiare dei parenti più prossimi.

Quindi in base a tale analisi, coerente con l’applicazione di un criterio certo e adattabile alle circostanze del caso concreto, pare potersi ritenere valida l’applicazione delle tabelle per la liquidazione del danno da perdita parentale, riadattate per l’illecito intrafamiliare.

3.2. LE PERPLESSITA’ DERIVANTI DALL’APPLICAZIONE DELLE TABELLE