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1.1) IL DANNO DA MORTE IURE HEREDITARIO

RESPONSABILITA’ CIVILE NELLA FAMIGLIA

1.1) IL DANNO DA MORTE IURE HEREDITARIO

Il danno da morte iure hereditario, riguarda il danno subito dalla vittima. Si tratta di un danno alla salute che proprio per la sua natura ha causato problematiche in relazione al suo riconoscimento.

1.1.a. ) La natura del danno da morte iure ereditario

In virtù di una sentenza della Corte Costituzionale, intervenuta

contemporaneamente all’orientamento della Cassazione132 , si

esclude infatti il risarcimento richiesto dagli eredi per l’illecito che causa la morte immediata della vittima, affermando che c’e’ diversità tra il bene giuridico della vita e della salute e che la lesione fisica con esito letale, non può essere considerata un’ipotesi di lesione alla salute in senso proprio, essa infatti implica la permanenza in vita del leso per appurare appunto il grado d’invalidità permanente sulla vita della vittima133. Il danno iure hereditario viene riconosciuto se la vittima è sopravvissuta anche per un breve lasso di tempo, poiché restando in vita per un tempo apprezzabile134, si può configurare un’effettiva ripercussione delle lesioni sulla complessiva qualità della vita135, mentre viene negato se la morte avviene sul colpo.

In sostanza un danno, consistente ad esempio in una piccola lesione permanente, da luogo a risarcimento perché incidente sul godimento alla salute, mentre il danno consistente nella perdita della vita non può risultare sempre risarcibile in quanto il soggetto leso, essendo defunto, non recepisce nessun effetto negativo dal venir meno di tale bene a meno che non trascorra un’apprezzabile lasso di tempo dalla

132Cass. 6 Ottobre 1994, n.8177, in Foro it. 1995, I, 1866 133

Corte Cost., 27 ottobre 1994, n. 372, in Foro it., 1994, I, 3298 s.

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Il riferimento al “ tempo apprezzabile” genera confusione all’interno del sistema poiché essendone la

determinazione demandata al giudice di merito, non si riesce a seguire una logica comune per identificarlo, a discapito di quella certezza del diritto invece richiesta nel nostro ordinamento

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lesione alla morte, in tal caso risulterà risarcibile in veste di danno da inabilità temporanea e non permanente perché per la morte viene meno il consolidarsi dei postumi permanenti per il periodo di sopravvivenza136.

Il riconoscimento o meno del danno da morte iure hereditario si gioca tra l’affermare la morte immediata del soggetto o il riconoscere il trascorrere di un’apprezzabile lasso di tempo dalla lesione alla morte influente sul bene salute; queste due situazioni possono risultare, in alcuni casi, di difficile distinzione conferendo contorni labili e inerenti al riconoscimento del diritto al risarcimento stesso. Proprio da questa incertezza si muovono le critiche che riscontrano in alcuni casi delle situazioni prive di logica e giustizia ( pare infatti paradossale ritenere risarcibile in misura maggiore una menomazione all’integrità psicofisica anche non grave piuttosto che la morte: in termini economici significa che risulta meno gravoso uccidere che ferire )137 e allo stesso tempo rilevano nell’apprezzabile lasso di tempo un criterio che tutela soltanto le utilità che si possono trarre dalla vita anziché l’integrità psico-fisica della persona, elaborando il concetto per cui il valore del ristoro del danno diviene minore man mano che la lesione si presenta vicino all’evento morte138.

In questa prospettiva si sviluppa un differente orientamento giurisprudenziale che interviene per modificare i contorni del diritto al risarcimento del danno da morte iure hereditario, in modo da rendervi l’accesso più certo e stabile, affermando che il criterio su cui fondare il risarcimento del danno da morte non immediata non è da valutare sulla base del tempo di sopravvivenza bensì sul fondamento della speranza di vita futura venuta meno con la morte139.

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Cass., Sez III, 16 maggio 2003, n. 7632, in Danno e Resp., 2003, 1079-1080

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GIANNINI- Il danno alla persona come danno biologico., Milano, 1986, 128 ss.

138Trib. Venezia, 15 marzo 2004, in Danno e Resp., 2006, 622 139

FEOLA- I nuovi danni e le funzioni della Responsabilità civile, in PROCIDA MIRARBELLI DI LAURO e FEOLA, La

La Cassazione140 , recepite le critiche all’impianto di liquidazione del danno da morte, interviene, limitandosi però ad aggirare il problema, piuttosto che affrontarlo. La Corte ritiene che nel caso in cui tra l’evento lesivo e la morte sia intercorso un breve lasso di tempo, viene risarcito il danno iure hereditario qualora il soggetto colpito dalla lesione attenda lucidamente la propria morte ( danno psichico da sofferenza esistenziale); nonostante la Cassazione ritiene che in tal modo si viene ad estendere la risarcibilità del pregiudizio anche ai casi di morte intercorsa dopo qualche ora, permangono comunque delle disparità di trattamento poiché l’erede non può accedere al risarcimento nel caso in cui la vittima, pur permanendo in vita qualche ora, sia caduto in uno stato d’incoscienza141. Questo oltre che irragionevole dal punto di vista logico, risulta in evidente contrasto con l’ampia rivisitazione che aveva interessato il danno non patrimoniale, il quale, come visto precedentemente, può essere risarcito in ogni caso in cui sia leso un interesse della persona costituzionalmente rilevante, ma che trova una circostanza contraddittoria proprio in questo ambito, poiché si nega la risarcibilità della massima lesione al primario bene vita.

Nel 2006 la Corte interviene nuovamente per determinare la risarcibilità del danno da morte in virtù del fatto che comporta una perdita dell’integrità e delle speranze di vita biologica in relazione alla lesione del bene vita, bene tutelato dall’art 2 della Cost. La sentenza specifica il momento in cui sorge il diritto al risarcimento affermando che, così come nel danno biologico il diritto nasce nello stesso momento della lesione, anche nel caso di morte della vittima, il danno deve essere riferito al momento che intercorre tra l’atto illecito e la morte142. Ecco che allora il danno da morte iure

hereditario diviene un danno oggettivamente risarcibile a prescindere

dalla consapevolezza della vittima o del tempo trascorso dalla lesione

140Cass., 2 aprile 2001, n. 4783, in Danno e Resp 141

Artt. 575 e 589 codice penale

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alla morte, poiché comporta la perdita di un bene supremo e tutelato dall’ordinamento in via primaria.143

Nonostante l’intervento della Corte permangono dubbi circa la risarcibilità del danno da morte immediata; sono state le Sezioni Unite chiamate ad affrontare il quesito a seguito dell’ordinanza di rimessione n. 5056/2014, circa la risarcibilità o meno del danno da perdita della vita immediatamente conseguente alle lesioni derivanti da fatto illecito, a rispondere in modo definitivo con la recente sentenza del 2015144, con cui optano per tesi di segno negativo, escludendo quindi la possibilità di andare a risarcire il danno da morte immediata. La Corte ritiene che non sia possibile trasmettere agli eredi il diritto di risarcire il danno da morte immediata subito dal congiunto poiché non lede il bene giuridico “salute” ma il diverso bene giuridico “vita”, e quest’ultimo risulta fruibile in natura soltanto da parte del titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, per cui nel momento in cui interviene il pregiudizio da morte immediata, viene a mancare l’unico legittimo titolare, che è la vittima defunta.

È invece risarcibile la percezione della sofferenza subita direttamente dal leso e lo stato di coscienza durante l’agonia che rende consapevole la vittima dell’arrivo della propria morte; in questo caso infatti l’oggetto del risarcimento non sarà la perdita della vita, ma la gravissima sofferenza subita del soggetto leso, che qualifica un danno morale. Tale danno, che può essere definito “danno morale catastrofico” o “danno da lucida agonia”, può essere risarcito in aggiunta al danno biologico da perdita della vita, qualora si abbia la sopravvivenza della vittima, la sussistenza di sofferenze psichiche e fisiche e il suo stato di coscienza.145

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Cass. Sez III 23 gennaio 2014, n 1361, in Danno e Resp. 2014, cit 384,385

144 SS. UU. Sentenza del 22 luglio 2015, n. 15350 145

MEDICI- Morte immediata della vittima e aporie della Responsabilità Civile: verso la caduta di un dogma, in Danno e Resp., 2010, 1030

1.1.b) Altri elementi della categoria: i soggetti cui spetta il risarcimento e i criteri di liquidazione

Risolta quella che è la questione inerente la natura del danno da morte serve sviluppare un altro tema che interessa tale categoria, e cioè identificare quelli che sono i soggetti che ne possono richiedere il risarcimento. È la morte a fondare il diritto al risarcimento qualora sia trascorso anche un breve lasso di tempo dall’illecito che la causa e la morte stessa, e sono gli eredi del defunto a richiedere che siano liquidati i danni che hanno inciso direttamente sulla sfera dello stesso; tale diritto si trasmette agli eredi secondo le ordinarie regole della successione mortis causa.

Per quanto riguarda i criteri di liquidazione del danno da morte, la Cassazione ritiene che la quantificazione è rimessa alla valutazione equitativa del giudice. Il giudice, nell’esercizio della sua discrezionalità individua dei criteri di valutazione che siano proiettati alla liquidazione equa del danno da morte: non è dunque idonea ne una soluzione di carattere meramente soggettivo, ne prescindere dalla personalizzazione del danno e quindi stabilire una cifra unica idonea a liquidare in modo uguale tutte le presentazioni di tale danno.146 Il criterio che può seguire il giudice come parametro della sua valutazione, è quello relativo all’importo tabellare indicato per il 100% di invalidità permanente. Infatti pur essendo vita e salute due beni giuridicamente differenti, il danno da perdita della vita è un danno biologico, e senza dubbio tale valore biologico può essere desunto dalle tabelle stabilite per la valutazione, con la precisazione che il dato così specificato indica non il valore della perdita di una vita, ma il valore di una vita che deve essere vissuta con un tasso di

invalidità permanente pari al 100%. Criterio che viene

successivamente personalizzato dal giudice, il quale nella sua valutazione tiene conto dell’età, delle condizioni di salute e delle

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speranze di vita futura, dell’attività svolta e delle condizioni familiari e sociali della vittima.147

1.2) IL DANNO DA MORTE IURE PROPRIO: IL DANNO DA PERDITA