• Non ci sono risultati.

4.1: ALLEGAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE.

TABELLE DI MILANO E LE CORRENTI OPPOSTE

4.1: ALLEGAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE.

Il tema dell’individuazione dell’oggetto del giudizio è centrale nei

processi per danno non patrimoniale: la giurisprudenza

recentemente ha scelto il “fatto generatore” per identificare l’oggetto del giudizio,e per questo il diritto al risarcimento viene individuato a partire dalle vicende originatrici delle responsabilità. In dottrina la questione è stata analizzata più volte, in particolare circa l’individuazione degli elementi che identificano il diritto al risarcimento: la questione centrale riguardava la possibilità di utilizzare, in giudizi separati, voci diverse di danno, relative a fasi diverse di una lite, ma derivate da un unico evento dannoso. In altri termini, la giurisprudenza si interrogava circa la plausibilità di dare rilevanza al danno nell’individuazione dell’oggetto stesso del processo; a riguardo, le interpretazioni date sono state due:

− la prima77 prevede la possibilità di individuazione del risarcimento del danno sia attraverso l’evento dannoso sia tramite la singola voce di danno dedotta in giudizio. Si

potrebbe proporre, quindi, un’ulteriore domanda

risarcitoria relativa ad una diversa posta di danno, in un giudizio successivo (il fondamento di questa tesi è che, essendo eterogenea la natura del diritto al risarcimento, nessuna norma vieta la ripartizione dei giudizi in base alle voci di danno);

− la seconda78, invece, si focalizza sull’unitarietà del diritto al risarcimento, dalla quale si evince che le singole voci di danno non possano essere utilizzate per identificare il risarcimento. Dunque, rispetto ad un singolo fatto lesivo, si ha un unico diritto al risarcimento, all’interno di cui le molteplici voci influiscono solo per la quantificazione dello stesso. Secondo tale tesi, una volta posta la prima domanda risarcitoria, non sarà possibile richiedere, in una diversa sede, ulteriori poste di danno79(tale tesi si fonda sull’assunto per cui il risarcimento del danno è trattato nel codice civile come fenomeno unitario).

La giurisprudenza,negli ultimi anni,pare orientata verso la tesi della concezione unitaria del diritto al risarcimento: una volta dedotta e riconosciuta la voce di danno, in primo giudizio, non è possibile dare inizio a una nuova causa per ottenere il riconoscimento di altri danni, a causa del vincolo del giudicato derivato dalla pronuncia.

In perfetta sintonia con i principi di concentrazione e correttezza processuale del nostro ordinamento, quindi, le conseguenze dannose

77

ALLORIO, Giudicato su Domanda Parziale, in Giur.it, I, 1, 399 ss

78 ALLORIO, op.cit. 79

CERINO CANOVA, Unicità del diritto e del processo di risarcimento, in Studi del diritto processuale civile, Padova, 2010

derivanti da un singolo episodio devono essere dedotte in un unico processo. Tale principio viene mitigato da due eccezioni: quando la parte danneggiata si riserva espressamente altre richieste di danni, senza che ne consegua una contestazione del presunto danneggiante80; e nel caso in cui il giudice, per espressa riserva, non si pronunci su una data voce di danno81. Il sistema così delineato appare quindi uniforme,e conferisce al diritto certezza, ritenuta basilare nel nostro ordinamento; nonostante ciò, però, il sistema non è scevro da critiche: il richiamo al fatto generatore come base per il diritto al risarcimento pare insufficiente. Infatti, se durante il processo si deduce la sola esistenza del fatto potenzialmente dannoso, potrebbe non essere emessa alcuna pronuncia di merito qualora la vittima non precisi anche la lesione subita in relazione al fatto dedotto. Senza deduzione di danno, difatti, non si può avviare il processo di risarcimento, mancando ad esso un elemento logico e necessario. Quindi,per ottenere una regolare individuazione del diritto al risarcimento,deve essere individuato anche l’interesse leso oltre al fatto generatore.

Dedotte quindi le voci di danno e richiesto il relativo risarcimento, non vi è spazio per ulteriori richieste di danno basate su altri possibili pregiudizi che potevano essere dedotti ab origine riconnessi alla medesima situazione giuridica lesa, oggetto del primo processo82.La possibilità che una stessa situazione soggettiva identifichi un diverso diritto al risarcimento, rende il diritto stesso soggetto a segmentazione, a moltiplicazioni nello stesso episodio dannoso. Tutto ciò genera un uso abusivo del processo, in contrasto con l’ordinamento nazionale,avverso alla frammentazione dell’azione giudiziaria; si afferma, infatti, che l’azione risarcitoria per un diritto diverso, dedotto dal medesimo episodio, può avere corso se e solo se non derivi da essa un uso abusivo del processo.

80Cass. 14 Ottobre 2005, n 19976, CED cass.civ. rv 585083; Cass 2 Giugno 2000, n 7358; Cass 27 Ottobre 1998, n 10702 81

Cass. 8 Luglio 1981, n 4488, in Resp. Civ. prev, 1982

82

Esulano da questa analisi i casi in cui coesistano danni a interessi diversi, ma questi non vengano reclamati nello stesso processo: in questa situazione viene applicata la riserva di azione al fine di assicurare la possibilità di una successiva azione risarcitoria rispetto al medesimo episodio dannoso. Di fatto, se nel primo processo è stata introdotta una riserva con lo scopo di richiedere danni ulteriori in separati giudizi, non si può affermare che la moltiplicazione dei processi sia abusiva, poiché è garantita anche alla controparte una reazione in via convenzionale. Tale reazione consiste in una richiesta di accertamento negativo che impedisca la moltiplicazione dei

processi e raggiunga l’obiettivo di concentrazione,prefissa

dall’ordinamento. La riserva, formulata in modo preciso e con riferimento a danni già noti nella loro esistenza e connotazione,viene così valorizzata nella sua accezione di contestazione ad opponendum, e nel rispetto delle scadenze previste dall’ordinamento processuale per la replica da parte del convenuto83.

Diviene quindi ammissibile la duplicazione delle azioni risarcitorie relative ai diversi diritti lesi da un medesimo comportamento altrui, purché sia una diversificazione delle cause non abusiva, fatta oggetto di riserva d’azione ab origine, ad eccezione dei danni manifestatisi solo dopo il primo processo. Viceversa, non risulta ammissibile, neppure con riserva, la frammentazione in più processi di voci di danno collegate ad un’unica situazione giuridica soggettiva, salvo che non si tratti di lesioni sopravvenute o per cui siano intervenute modificazioni rispetto ad una precedente valutazione giudiziale 84.