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IL CARATTERE EMENDABILE DEL RAPPORTO LESO: CONSIDERAZIONE ALLA BASE DI UN CORRETTO RISARCIMENTO DEL

RESPONSABILITA’ CIVILE NELLA FAMIGLIA

PARAGRAFO 3: LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INTRAFAMILIARE ALLA LUCE DELL’ESPERIENZA DEL

3.3. IL CARATTERE EMENDABILE DEL RAPPORTO LESO: CONSIDERAZIONE ALLA BASE DI UN CORRETTO RISARCIMENTO DEL

DANNO DA ILLECITO ENDOFAMILIARE

In relazione al delicato ambito cui si trova a muoversi, l’istituto risarcitorio, deve porsi come primario obiettivo la necessità di ristabilire laddove possibile anche in virtù del carattere emendabile del rapporto, una ristrutturazione della relazione delle parti. Ecco perché risulta opportuno adottare modelli che, oltre a risarcire il danneggiato, operino un’effettiva risoluzione rispetto alla tutela richiesta dalla vittima. Preminente all’interno del risarcimento del danno intrafamiliare è la difesa dell’armonia familiare, la quale getta i presupposti per ricercare correttivi in grado di orientare la riparazione del danno verso i presupposti per un nuovo rapporto. Per questo obiettivo vengono alla luce due diversi istituti presenti nel nostro ordinamento: il primo rileva nella possibilità di conciliare l’obbligazione risarcitoria con la misura coercitiva dell’art. 614-bis c.p.c191., il secondo è il ricorso alla mediazione con cui si vuole

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B. TASSONE, Nuovi spunti di Law e Psychology, in Danno e Resp. 7/2014

191 Tale norma è stata inserita dalla l. 69/2009 che ha previsto uno strumento di coercizione indiretta al fine di

incentivare l’adempimento spontaneo degli obblighi che non risultano facilmente coercibili. La norma prevede in capo al soggetto inadempiente l’obbligo di pagare una somma di denaro al fine di indurlo a realizzare la sua obbligazione. Il giudice, previa richiesta della parte, unitamente al provvedimento di condanna, fissa una somma in denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, o per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento, al fine di esercitare una pressione psicologica sulla parte obbligata in modo da indurlo all’adempimento spontaneo.

attivare il danneggiante verso la riparazione del danno non patrimoniale.

Si deve considerare infatti come dietro la richiesta di risarcimento del danno intrafamiliare si celi spesso la richiesta a una diversa condotta per l’avvenire, che non può essere sanata tramite la sola compensazione dei danni subiti nel passato; allo stesso tempo in altri casi, ad esempio nella violazione degli obblighi matrimoniali, si nascondono sentimenti di vendetta e punizione. Tali sfumature, che non possono essere tralasciate laddove si ricerca una liquidazione del pregiudizio completa e il più vicina alla realtà possibile, sono riscontrabili solo quando la vittima è posta nella condizione di poter esplicare a pieno il suo sentire, tramite la possibilità ad essa offerta di instaurare un dialogo con cui esplicare il reale pregiudizio subito. Ecco che allora la mediazione si presenta come strumento idoneo a pervenire ad un attuale e congruo risarcimento del danno intrafamiliare.192

Sulla base di tali osservazioni si conclude auspicandosi che in futuro sia possibile creare uno schema di riferimento edificato tramite il connubio tra diritto e psicologia, soprattutto considerando il settore in cui si trova ad operare la responsabilità civile: la famiglia, l’intimità del soggetto, un ambito che sicuramente porta il diritto a cogliere le sfumature più personali dell’individuo e che proprio per questo motivo non può ridursi ad una sterile riduzione di punti di valore.

PARAGRAFO 4. CONCLUSIONI

Sulla base dell’esperienza avutasi in relazione all’applicazione delle tabelle del danno da perdita del rapporto parentale sul danno endofamiliare, si può ricavare la conclusione secondo cui tale prassi applicativa non risulta essere la più consona per ottenere un

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risarcimento integrale e rispettoso della realtà dei fatti concreti. Operando un’analisi su quelli che sono le linee proprie del danno da perdita del rapporto parentale e quelle che invece caratterizzano il danno derivante da illecito endofamiliare, si rileva infatti che le tabelle del primo, essendo il frutto dello studio dei precedenti relativi l’illecito causativo della morte del caro, non comprendono la componente psicologica propria del soggetto che si trova a richiedere il risarcimento per un danno derivante da un illecito causato dal padre o dal coniuge. Questo, in aggiunta alla mancanza di emendabilità e di colpevolezza della vittima tipici del danno da perdita del rapporto parentale, ci portano a concludere che risulta inappropriato l’uso delle tabelle inerenti la liquidazione del primo tipo di danno per il secondo.

Nella determinazione del quantum in sede di liquidazione del danno, il giudice deve rispettare i principi di integralità e uniformità del risarcimento, applicando la personalizzazione del danno ed evitare di incappare in duplicazioni risarcitorie. I principi inerenti il risarcimento del danno non patrimoniale hanno trovato un valido modello liquidativo nella quantificazione della componente biologica, per cui sono state elaborate le Tabelle, come strumento d’ausilio all’opera del giudice.

Le Tabelle elaborate per la liquidazione del danno alla salute hanno il grande pregio di conferire certezza e chiarezza al sistema fornendo, a priori, la valutazione del danno; sono inoltre un valido compromesso nella ricerca dell’equilibrio, perseguita dall’ordinamento, tra uguaglianza sostanziale e formale, poiché conferiscono una percentuale di invalidità uguale per casi uguali (fornendo una base liquidativa uniforme), che viene successivamente plasmata sul caso concreto tramite la personalizzazione.

La creazione delle Tabelle avviene tramite l’elaborazione di criteri stabiliti sulla base dello studio dei precedenti giurisprudenziali: si prendono casi uguali, e si estrapola da essi quelle che sono le caratteristiche fondanti l’illecito e le soluzioni apportate alle stesse dai giudici, e quindi com’è stata liquidata una determinata lesione. Affinchè non sia promossa un’applicazione arbitraria delle tabelle è necessario che l’elaborazione delle stesse avvenga tramite lo studio di precedenti uguali, in modo da far derivare i criteri liquidativi componenti le tabelle dalla stessa similare situazione; è proprio tale base ugualitaria che conferisce certezza al sistema delle tabelle. Poiché al di fuori del caso del danno biologico manca il criterio della lesione alla salute, tratto che facilmente si presta ad una quantificazione monetaria, lo studio del precedente dovrà essere sviluppano in relazione alla gravità dell’offesa e al tipo di illecito, com’è accaduto per altro nell’elaborazione del danno da perdita del rapporto parentale.

Per cui senz’altro l’esperienza avutasi in relazione al danno biologico e danno da perdita parentale, deve essere presa d’esempio, le tabelle infatti conferiscono quella certezza e uguaglianza di trattamento che tanto viene ricercata in relazione alla quantificazione del danno patrimoniale; ma è auspicabile senz’altro che sia creata una tabella in relazione ad ogni danno specifico, proprio per andare ad evitare che si sopraggiunga ad un’applicazione arbitraria e illogica delle stesse.

A ciò deve senz’altro aggiungersi la necessità, da parte dei giudici, di inserire nelle motivazioni, le ragioni dell’applicazione della tabella, in modo da esplicarne il procedimento e chiarire il metodo di cui si sono serviti per quantificare il danno. In tal modo potremo giungere senz’altro ad un sistema uniforme evitando quelle incertezze interpretative che in passato, vedi ad esempio il caso della Terza Sezione della Cassazione nel 2016, hanno condotto a mettere in dubbio la validità dell’ impianto liquidativo.

Senza dubbio l’elaborazione delle tabelle comporta un’evoluzione significativa nel sistema di liquidazione del danno non patrimoniale. Esse comunque, per costituire una soluzione al problema della quantificazione, dovranno essere costituite sulla base dello studio dei precedenti inerenti al caso interessato e sostenute dalle valide motivazioni dei giudici nella loro applicazione.

Tramite la corretta elaborazione e applicazione di queste dunque, potremo probabilmente giungere all’equa, unitaria e integrale liquidazione del danno non patrimoniale, ricercata da tempo dal nostro ordinamento.

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Ringraziamenti:

I miei ringraziamenti vanno innanzitutto ai miei Genitori, Franco e Natascia, e a mia sorella Valentina, a cui devo la mia formazione e il supporto necessario per arrivare fino a qua: spero di avervi reso orgogliosi di me. Ringrazio la Professoressa Navarretta e la Professoressa Favilli, che con

pazienza mi hanno aiutato nella compilazione del mio lavoro finale, insegnandomi moltissimo.

Ringrazio tutte le mie amiche e amici più cari, nello specifico Costanza, senza la quale non avrei mai e poi mai superato l’esame di Commerciale, che mi ha consigliato, supportato e sopportato in questi lunghi sette anni. Senza di te

la mia carriera universitaria sarebbe finita anni fa.

Ringrazio Alice, Michele, Francesco, Simona, Daniele, Valentina, Serena, Erika, mio zio Lorenzo, Camilla e Leonardo con cui sono stata insopportabile. Grazie per il sostegno, i vari “in bocca al lupo” e le giornate di studio. E’tutto

finito.

Ringrazio me stessa, perché nonostante tanti momenti difficili, in cui ho pensato di mollare, sono riuscita a portare a termine questo lungo e