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L’adozione dello Unitary Patent Package

Nel documento UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA (pagine 47-51)

Con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, per l’Unione diveniva possibile stabilire un regime di tutela brevettuale europea tramite procedura legislativa, come affermato dall’articolo 118 TFUE62.

Nel 2010 la Commissione presenta al consiglio con una proposta di regolamento63 sul regime linguistico della traduzione del brevetto europeo, che viene da questo discussa per i mesi successivi. Benché si raggiungano dei compromessi, non si riesce ad individuare l’unanimità su un regime di traduzione: venticinque Stati concordano sull’uso esclusivo delle tre lingue di lavoro della CBE, mentre l’Italia propone il solo inglese e la Spagna vorrebbe aggiungere alle tre lingue anche lo spagnolo e l’italiano. Per superare l’impasse i venticinque Stati chiedono al Consiglio di adottare una Cooperazione Rafforzata in materia, richiesta

61 Direttiva 2004/48/ce del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

62 “Nell'ambito dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione e per l'istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione.

Il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, stabilisce i regimi linguistici dei titoli europei. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.”

63 Proposta di Regolamento (UE) del Consiglio sul regime di traduzione del brevetto dell'Unione europea {SEC (2010) 796} {SEC (2010) 797} COM/2010/0350 def. - CNS 2010/0198.

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che viene esaudita agli inizi del 2011.

Il risultato della Cooperazione rafforzata è il c.d. Pacchetto Europeo Brevetti65, contenente:

a) Un regolamento che creasse un brevetto europeo ad effetto unitario ai sensi dell’articolo 142 CBE.

b) Un Regolamento che disciplinasse il regime di traduzione di questo “nuovo” brevetto.

c) Un accordo internazionale che creasse una giurisdizione unificata per le questioni sui brevetti europei.

Nel dicembre del 2012 i regolamenti entravano in vigore, mentre l’Accordo veniva sottoscritto66 il 19 febbraio 2013. Tutti questi testi verranno discussi più approfonditamente infra.

64 Decisione del Consiglio, del 10 marzo 2011, che autorizza una Cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria (2011/167/UE).

65 PEB, UPP in inglese.

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LA COOPERAZIONE RAFFORZATA IN MATERIA DI TUTELA BREVETTUALE E IL REGIME LINGUISTICO DEL BEEU

III.1 Introduzione

La scelta della Cooperazione rafforzata, come già sostenuto in dottrina1

rappresenta una novità rispetto alla prassi sviluppatasi in materia dalla Convenzione di Lussemburgo in poi. Sembrerebbe che anni di negoziati abbiano sfiancato i governi dei singoli Stati che, pur di raggiungere un risultato che non fosse un trattato ratificato ma mai eseguito, abbiano scelto di operare uno “strappo”.

Lo strumento della Cooperazione rafforzata poi deve essere sembrato particolarmente adatto allo scopo: una coalizione di Stati “volenterosi” sceglie di avventurarsi in una maggior integrazione, lasciando indietro chi non si ritiene ancora pronto. Tuttavia nel caso di specie Italia e Spagna non si presentavano come reticenti2 rispetto all’adozione di un brevetto ad effetto unitario; semmai rispetto al regime linguistico di questo, come peraltro traspare dalla posizione dei due Stati durante i negoziati3, nonché per ammissione dell’Avvocato generale Bot nelle sue conclusioni4 sulle cause riunite C-274/11 e C-295/115. Con la decisione del 20116

il Consiglio ha autorizzato una Cooperazione rafforzata tra quasi tutti gli Stati

1 HONORATI, C. (a cura di): Luci e ombre nel nuovo sistema UE di tutela brevettuale, Torino, 2014, pag. IX; POCAR, F.: La Cooperazione rafforzata in materia di brevetti e la Corte di giustizia dell’Unione europea, in HONORATI,C.(a cura di): Luci e ombre nel nuovo sistema UE di tutela brevettuale, Torino, 2014,pag. 3; FLORIDIA, G.: Il Brevetto Unitario: le Ragioni della non Adesione, in Iustitia, 2015, N°1.

2 FASONE, C.: la Cooperazione rafforzata in materia di brevetto europeo: un difficile test per il coinvolgimento dei parlamenti nel processo decisionale europeo, in Osservatorio sulle fonti, fascicolo 3, 2011.

3 Conclusioni dell’avvocato generale Bot del 11 dicembre 2011, punti 69 e 70. 4 Punto 83 delle Conclusioni.

5 Conclusioni dell’avvocato generale Bot, del 22 dicembre 2012, Cause riunte 274/11 e C-295/11, Spagna e Italia c. Consiglio.

6 Decisione del Consiglio, del 10 marzo 2011, che autorizza un Cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria (2011/167/UE), GUUE L 76 del 22 marzo 2011, pag. 53.

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dell’UE7, a seguito di una richiesta congiunta presentata alla Commissione, al fine di istituire una tutela brevettuale unitaria.

Le proteste di Spagna ed Italia erano dovute al regime linguistico che avrebbe caratterizzato il brevetto europeo. Il progetto era infatti quello di porre il nuovo titolo nel solco della CBE, adottandone anche il regime trilingue (limitato a tedesco, francese ed inglese). I due Stati “dissidenti” invece proponevano un regime linguistico più conforme alla parità di dignità delle lingue dell’Unione. La Spagna prefigurava un regime “penta-linguistico” (comprensivo di italiano e spagnolo), mentre l’Italia8 riteneva più accettabile un regime linguistico basato sul solo inglese. Le ragioni di questo dissenso erano poi da ravvisarsi, più che in questioni di principio, nel timore di veder compromesse le proprie imprese nella competizione con le omologhe francesi e tedesche9.

Per dare seguito alle rimostranze presentate in sede di Cooperazione rafforzata, Spagna e Italia hanno presentato un ricorso di annullamento alla CGUE per la decisione del consiglio che autorizzava la Cooperazione rafforzata10. I due ricorsi sono stati riuniti in un’unica causa e sono stati decisi dalla Corte in una sentenza del 201311: l’organo di giustizia ha rigettato i motivi di ricorso dei due Stati avverso la decisione del Consiglio.

7 Meno Spagna, Italia (fino all’ottobre 2015, quando il nostro paese è stato ammesso alla Cooperazione) e Croazia, che però, vista la sua recente adesione all’UE, rimane libera di partecipare o meno alla Cooperazione e di firmare l’accordo TUB; entrambi esclusi dall’acquis communautaire.

8 FASONE, C.: La Cooperazione rafforzata, op. cit. nota 2.

9 FERACI, O.: L’attuazione della Cooperazione rafforzata nell’Unione Europea, un primo bilancio critico”, in Rivista di diritto internazionale, Volume 96, Nº 3, 2013, pagine 955-964.

10 Ricorso proposto il 3 giugno 2011 — Regno di Spagna c. Consiglio dell’Unione europea (Causa C-274/11), GUUE C 219, del 23 luglio 2011, pag. 12; Ricorso presentato il 10 giugno 2011 — Repubblica italiana c. Consiglio dell’Unione europea (Causa C-295/11), GUUE C 232, del 6 agosto 2011, pag. 21.

11Cause riunte C-274/11 e C-295/11, Spagna e Italia c. Consiglio dell’Unione europea, del 16 aprile 2013, GUUE C 164 del 08 giugno 2013 pag.3, pubblicata nella raccolta digitale generale disponibile presso: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62011CJ0274.

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Immediatamente dopo la sentenza la Spagna ha presentato in autonomia altri due ricorsi di annullamento, verso entrambi i regolamenti adottati in seguito alla Cooperazione rafforzata. Nel maggio di quest’anno la corte si è pronunciata. Ritenendo infondati entrambi i ricorsi12.

In ultimo, ed è cronaca degli ultimi mesi, l’Italia ha fatto richiesta di aderire alla Cooperazione rafforzata, ciò che le è stato accordato dalla Commissione a fine settembre13. Con l’adesione dell’Italia si chiude (per adesso) il burrascoso corso istituzionale del brevetto ad effetto unitario e soprattutto del suo regime linguistico. Dopo questa rapida carrellata si procederà a delineare in maniera più esaustiva i problemi e le perplessità che la scelta di una Cooperazione rafforzata ha portato con sé, per analizzare infine il regime linguistico adottato dal BEEU.

III.2 La Cooperazione rafforzata

Nel documento UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA (pagine 47-51)