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Le regole di procedura

Nel documento UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA (pagine 161-164)

V.3 Il diritto applicabile dal Tribunale

V.3.5 Le regole di procedura

Come già osservato sopra, solo recentemente il comitato preposto alla stesura di una bozza delle regole è arrivato alla versione definitiva di queste, la diciottesima90. La struttura del regolamento di procedura è, per mole e contenuti, del tutto simile a quella di un codice di procedura civile degli Stati membri contraenti. Ciò ne rende da una parte eccessivamente onerosa l’analisi approfondita, almeno per la natura del presente contributo; dall’altra parte tale analisi risulterebbe in massima parte quasi superflua: le previsioni del codice infatti riproducono in larghissima parte quanto già noto agli ordinamenti statali continentali, esulandone solamente in alcune parti; peraltro solamente per inserire istituti tipici del diritto anglosassone, come ad esempio i poteri di case management del giudice. In questa sede si tratterà dunque la questione solamente in maniera sommaria, tracciando gli istituti peculiari e delineando un disegno di massima del procedimento ordinario

87 L’articolo 71 quinquies infatti recita: Il presente regolamento si applica al riconoscimento e all’esecuzione: (a) delle decisioni emesse da un’autorità giurisdizionale comune che devono essere riconosciute ed eseguite in uno Stato membro che non è parte dello strumento che istituisce l’autorità giurisdizionale comune; (b) delle decisioni emesse dall’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non è parte dello strumento che istituisce l’autorità giurisdizionale comune, che devono essere riconosciute ed eseguite in uno Stato membro parte di tale accordo.

88 DE MIGUEL ASENSIO,P.A.: The unified patent court agreement and the amendement to the Brussels I regulation (recast), in HONORATI,C. (a cura di): “Luci e ombre nel nuovo Sistema UE di tutela brevettuale/The Eu patent protection lights and shades of the new system”, 1a edizione, Torino, 2014, pag. 153.

89 Al momento attuale solamente Spagna, Polonia e Croazia rimangono fuori dal TUB. 90 Tuttavia prima che tale versione si trasformi nel testo ufficiale, saranno necessari due ulteriori passaggi: innanzitutto il preparatory committee dovrà disegnare la disciplina e soprattutto l’ammontare delle tasse di rinnovo; in seconda battuta sarà necessaria l’approvazione da parte del comitato amministrativo per la definitiva entrata in vigore delle Rules.

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presso il TUB, già abbastanza ben descritto, nelle sue componenti fondamentali, dalle norme contenute all’interno dell’ATUB.

Il modello di procedimento ordinario contenuto nelle regole di procedura è distinto in 3 fasi successive, più una, quella cautelare, che può innestarsi in qualsiasi momento del processo. Il primo momento è quello della fase scritta, la written procedure, contenuta agli articoli 12-9891. Essa prende le mosse dalla notificazione nella lingua utilizzata presso la competente divisone. Con la citazione si determina la litispendenza ed in essa deve essere contenuta una descrizione tecnica esplicativa della tecnologia contenuta nel brevetto e le collegate pretese attoree, giustificate dai mezzi di prova che il ricorrente dovrà allegare. Ricevuta la notifica, il convenuto avrà un mese per proporre le obiezioni sulle questioni pregiudiziali di rito, ossia la giurisdizione del TUB, la competenza della divisione e la lingua della procedura. Il giudice istruttore (rapporteur) avrà il dovere di pronunciarsi su di esse, con decisione impugnabile presso la corte di appello. Il convenuto avrà inoltre 3 mesi per presentare la comparsa di risposta, in cui dovrà inserire una difesa completa che contenga le prove contrarie e le controdeduzioni rispetto alle pretese dell’attore; oltreché le eventuali domande riconvenzionali, specialmente quelle di invalidità del brevetto. A questo punto l’attore avrà la possibilità di modificare la sua domanda in relazione a quanto dedotto dal convenuto, depositando in cancelleria, se del caso, una proposta di revisione delle sue rivendicazioni sul brevetto.

La successiva fase interlocutoria, che comprende gli articoli da 101 a 110, ruota intorno al giudice istruttore ed ai suoi poteri di case management: questi avrà ampi poteri per chiarificare l’oggetto della controversia e delineare le richieste delle parti, potendo ad esempio comunicare, pure informalmente, con i difensori, tentare una mediazione tra le parti ed ordinare la produzione di ulteriore materiale probatorio, anche su istanza di parte; in ossequio al principio del discovery.

L’ultima fase del processo è prevista agli articoli 111-119: essa sarà orale e si svolgerà di fronte al collegio giudicante, composto secondo i criteri enunciati supra.

91 Qui e altrove il riferimento è al testo contenuto nel XVIII draft delle Rules of Procedure, pertanto è possibile che nella versione definitiva vi siano degli spostamenti o, ma è meno probabile, modifiche del testo contenuto negli articoli.

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In questo momento saranno sentite le parti ed i loro testimoni, secondo il modello della cross examination. Pure in presenza di un giudice qualificato tecnicamente, il collegio potrà richiedere i servigi di un consulente tecnico, che avrà gli usuali compiti e obblighi dei CTU: questi dovrà redigere una relazione in risposta alle domande che gli vengono poste dal collegio, per sottoporla in seguito alla discussione in contradditorio tra le parti di fronte al collegio stesso. Chiusa la discussione la sentenza verrà redatta entro sei settimane. Nel caso in cui la sentenza accolga la domanda, principale o riconvenzionale, di invalidità del brevetto, questo sarà revocato in tutto o in parte. Se poi venisse accertata la contraffazione, la parte vittoriosa potrà chiedere una condanna generica e la conseguente instaurazione di un procedimento per la determinazione della somma dovuta. Infine è previsto un processo separato anche per la liquidazione delle spese processuali.

In ultimo è prevista una procedura autonoma per le misure cautelari, agli articoli 205-213. Questa si articolerà in due sotto-fasi, scritta ed orale, che riprendono in parte le omologhe all’interno del procedimento principale. Le misure verranno concesse come sempre alla condizione che sussista il periculum in mora; in particolare l’articolo 211 vuole che il giudice tenga conto del potential harm for either of the parthies resulting from the granting or the refusal of the injunction. La corte dovrà inoltre avere valutare se esistano elementi anche indiziari che supportino la validità del brevetto e la violazione dei diritti conferiti da essa da parte del convenuto. La tutela cautelare poi non potrà essere concessa per le domande di brevetto, ma potrà essere accordato il risarcimento dei danni occorsi nel tempo necessario alla registrazione della domanda ed alla sua trasformazione in brevetto. Nel caso in cui il convenuto subodori le misure cautelari nei suoi confronti, potrà depositare una protective letter, in cui si difenderà motiverà le ragioni del suo agire e contesterà quelle che ritiene essere le ragioni di controparte per richiedere la misura. In questo caso il tribunale non potrà più procedere inaudita altera parte, ma sarà obbligato ad indire un contraddittorio. Infine, la revoca oppure la perdita di efficacia delle misure farà sì che l’istante sia obbligato a risarcire dei danni la parte destinataria delle misure causati che non avrebbero dovuto essere emanate o che non hanno portato ad alcun frutto.

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