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Sul contenuto dei Regolamenti che disegnano il regime del BEEU

Nel documento UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA (pagine 176-180)

Il Pacchetto europeo brevetti, come noto, consta di due Regolamenti: il primo5 delinea le norme di funzionamento del BEEU; il secondo6 dispone invece sulle regole di traduzione e sul regime linguistico del titolo brevettuale. Entrambi i Regolamenti sono stati oggetto di un ricorso per annullamento presentato dalla Spagna; entrambi sono stati ritenuti validi dalla Corte7: tali perciò vanno presuntivamente ritenuti. Nonostante la validità di fondo tuttavia, è possibile muovere numerose critiche8 ad entrambi i testi.

Il Regolamento 1260/2012 definisce il regime linguistico del BEEU, in pratica riprendendo quello già previsto per il BE: le domande di concessione del BEEU andranno presentate in una delle lingue ufficiali dell’Ufficio europeo dei

4 Ormai solamente Spagna e Croazia, vista la recente adesione dell’Italia all’intero pacchetto brevetti.

5 Regolamento (UE) n. 1260/2012 del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all’attuazione di una Cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione applicabile, in GUUE L 361, 31 dicembre 2012, pag. 89–92.

6 Regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all’attuazione di una Cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria, in GUUE L 361, 31 dicembre 2012, pag. 1–8.

7 Causa C-146/13, Spagna c. Consiglio dell’Unione europea, sentenza della Corte (grande sezione) del 5 maggio 2015, GUUE C-213 del 29 giugno 2015, pag. 5, non ancora pubblicata in

raccolta, disponibile presso:

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?td=ALL&language=it&jur=C,T,F&num=146/13; Causa C-147/13, Spagna c. Consiglio dell’Unione europea, sentenza della Corte (grande sezione) del 5 maggio 2015, GUUE C-213 del 29 giugno 2015, pag. 5, non ancora pubblicata in raccolta, disponibile presso: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?td=ALL&language=it&jur=C,T,F&num=C-147/13.

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brevetti, con allegata traduzione delle rivendicazioni anche nelle altre due lingue. Il novero di lingue, ristretto, in cui il brevetto finirà per essere tradotto ha sollevato diverse e giustificate critiche in dottrina: non si comprende infatti secondo quale criterio, al difuori della spartizione politica tra i più importanti Stati dell’Unione, tedesco e francese debbano essere lingue privilegiate9. Al di là delle critiche sulla scelta del regime linguistico effettuata per il BEEU, appare evidente che, in un senso o in un altro, una scelta tra lingue è necessaria perché il BEEU funzioni e sia economicamente appetibile: se infatti tutte le lingue dell’Unione meritassero una versione del brevetto, difficilmente si troverebbero soggetti disposti a sobbarcarsi i costi di traduzione. Dunque una scelta di (poche) lingue i cui tradurre il brevetto è necessaria; ciò che va contestato al Consiglio è la mancata volontà di trovare un compromesso soddisfacente su questa scelta, che in quanto necessaria rende importante l’esistenza di un accordo condiviso sulle lingue da adottare.

In difesa dell’assetto linguistico scelto dal Consiglio, è opportuno notare che il Regolamento 1260/2012 prevede, agli articoli 4-6, alcune regole per attenuare lo svantaggio di chi non sia pratico nelle lingue ufficiali dell’OEB. In particolare vengono contemplati: un regime di traduzione in caso di controversia; un regime di compensazione dei costi di traduzione per alcuni soggetti “deboli” e meritevoli ed infine un regime transitorio di traduzione che, in buona sostanza, farà in modo che l’inglese sia sempre tra le lingue in cui è depositato il testo del brevetto. Come già discusso supra10le misure compensative per questo sistema linguistico non appaiono interamente soddisfacenti: chi volesse ottenere informazioni sul brevetto nella propria lingua madre dovrebbe arrivare alla controversia giudiziale. Inoltre le traduzioni automatiche previste all’articolo 6 del Regolamento 1260/2012 sono sia incerte che inutili: incerte poiché non vi è alcun indizio oggettivo che alla fine del periodo transitorio saranno disponibili tali “traduzioni automatiche di alta qualità”; inutili, poiché avranno sempre e comunque valore solamente informativo e non

9 Per l’inglese invece il discorso è diverso: la sua funzione di lingua veicolare della ricerca e dell’innovazione è indiscutibile; ciò rende comunque necessaria una traduzione in questa lingua per ogni brevetto che voglia trovare applicazione in più Stati.

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legale . Anche sull’insufficienza delle garanzie approntate dal Regolamento 1260/2012, peraltro sollevata dalla Spagna come motivo di ricorso, la CGUE ha statuito, affermando come queste siano proporzionate e sufficienti.

Pe quanto riguarda il regime sostanziale del BEEU il Regolamento 1257/2012 provvede disegnando sia una disciplina sostanziale che, soprattutto, le competenze che acquisirà l’UEB per concedere il nuovo brevetto. Riguardo a questo testo normativo le critiche più numerose vertono sull’assenza o quasi assenza di previsioni sostanziali: come noto12 infatti, in sede di approvazione presso il Parlamento europeo, sono stati modificati gli articoli 6-7-8 del Regolamento, contenenti le definizioni di contraffazione diretta; indiretta ed i limiti alla brevettabilità. Queste previsioni uniformi sono state spostate, identiche, all’interno dell’ATUB agli articoli 25-26-27, causando di fatto una discrasia all’interno dell’UPP. Invero prima della modifica l’ATUB e il Regolamento 1257/2012 rappresentavano l’uno la cornice processuale e l’altro quella sostanziale del regime brevettuale unitario; dopo la modifica invece l’ATUB ha acquisito anche una valenza sostanziale, di cui si dirà oltre. Oltre alla mancanza di previsioni sostanziali sulla violazione del brevetto e sulle eccezioni di brevettabilità è lamentabile anche l’assenza di previsioni unitarie sulle licenze obbligatorie e sul diritto al preuso13: queste infatti vengono lasciate ai singoli diritti nazionali e, soprattutto, rimangono valutabili Stato per Stato dai vari giudici; ciò rende i due istituti difficilmente compatibili con un brevetto ad effetto unitario, tanto da sollevare anche dubbi di ammissibilità14.

11 Benché sia da notare che gli interessati al brevetto potranno comunque farsi un’idea del suo testo e soprattutto delle rivendicazioni ad esso collegate. In relazione alle traduzioni automatiche sorge poi il quesito di come il TUB interpreterà la presunzione di buona fede del presunto contraffattore quando le suddette traduzioni automatiche saranno disponibili al pubblico.

12 Paragrafo IV.1 13 Paragrafo IV.4.2.

14 Non si comprende infatti come sia compatibile un brevetto ad effetto unitario, che si estingue e nasce nello stesso momento in relazione ad tutti gli Stati membri per cui è concesso, con la previsione che lascia alle singole corti nazionali la concessione di licenze obbligatorie o la verifica del preuso.

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Tutte queste doglianze sono state presentate dalla Spagna nei suoi motivi di ricorso contro il Regolamento 1257/2012; la Corte, ha ritenuto15 valido l’atto, rigettando tutti i motivi avanzati dallo Stato membro. Tuttavia pongono problemi, in particolare, i primi due motivi di ricorso. Nell’ambito del primo la Spagna lamentava che l’UEB, organo esterno all’Unione e da essa indipendente, non fornisse garanzie sufficienti sul rispetto del diritto e dei principi UE e, in realtà, nemmeno fosse tenuto formalmente a rispettarli. Tale motivo sembra riprendere, in parte, la più generale questione, individuata al paragrafo precedente: l’UEB non fa parte dell’Unione, eppure ha un ruolo chiave nella concessione di un titolo riconducibile ad essa16. Sul punto la CGUE rigetta l’opinione della Spagna, di fatto sottostimando17 l’indipendenza che l’UEB ha nei confronti dell’Unione con la motivazione che gli Stati membri, tutti membri anche dell’OEB, non si sono mai lamentati del comportamento dell’Ufficio europeo dei brevetti riguardo ai diritti fondamentali dell’Unione. L’opinione della Corte sul punto tuttavia non sembra rispondere alla domanda se sia lecito o meno che un organismo esterno all’Unione ricopra un ruolo fondamentale nel funzionamento di un titolo emanato da questa, ciò che, in ultima analisi, sembra anche irrispettoso dell’articolo 118 TFUE, nella parte in cui prevede la creazione di meccanismi di controllo e concessione del Brevetto unitario, “centralizzati a livello di Unione”.

Il punto che qui si sostiene è che la costruzione del BEEU è viziata alla radice: non si comprende come mai il legislatore europeo abbia scelto di creare non un titolo autonomo di origine europea, ma di attribuire semplicemente un effetto ulteriore (unitario) ad un BE, concesso però da un’organizzazione internazionale con regole proprie e formalmente indipendente da qualsiasi giudice. A tacere dell’ulteriore complicazione del sistema creata dal TUB infatti, la pluralità di fonti

15 Causa C-146/13, Spagna c. Consiglio dell’Unione europea, sentenza della Corte (grande sezione) del 5 maggio 2015, GUUE C-213 del 29 giugno 2015, pag. 5, non ancora pubblicata in

raccolta, disponibile presso:

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?td=ALL&language=it&jur=C,T,F&num=C-146/13.

16 Benché infatti l’atto propulsivo dell’UPP sia stata una Cooperazione rafforzata, gli atti emanati in funzione di questa sono sempre e comunque riferiti all’Unione.

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che regolano il BEEU ne complica la leggibilità all’inverosimile, rendendolo dunque poco appetibile per tutte le imprese e gli operatori che non abbiano le adeguate capacità legali per comprenderlo. Un’alternativa ragionevole, e già proposta più di 40 anni fa18, sarebbe stata quella di un brevetto veramente Unitario, concesso da un’agenzia europea creata ad hoc e giustiziato da una sezione speciale del Tribunale dell’Unione, con effetti erga omnes per tutti gli Stati membri. Oppure, per evitare il coinvolgimento nella valutazione dei brevetti da parte della CGUE19, gli Stati avrebbero potuto creare all’interno dell’CBE un accordo particolare che non utilizzasse il frame work dell’Unione per funzionare; adottando poi in seguito l’ATUB. In questa maniera la legislazione sul brevetto europeo ad effetto unitario sarebbe rimasta del tutto internazionale, con conseguente semplificazione della lettura e delle questioni di applicazione incrociata dei vari diritti.

Per il futuro la speranza, e l’aspettativa, è che gli Stati membri rimasti fuori dalla Cooperazione rafforzata vi entrino al più presto, in modo che questa diventi parte dell’acquis communautaire. Un’ulteriore mossa verso l’uniformità del diritto brevettuale europeo sarebbe l’ingresso dell’UE nella Convenzione europea sul brevetto20: in questo modo si avrebbe un vero e proprio meccanismo centralizzato di concessione del brevetto a livello di Unione; inoltre non vi sarebbe più il rischio di una violazione del diritto dell’Unione nella concessione di un BEEU, che invece sussiste nel sistema attuale.

Nel documento UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA (pagine 176-180)