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Il regolamento 1260/2012

Nel documento UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA (pagine 79-84)

Il Regolamento in discorso76 è stato adottato in ossequio alla previsione dell’articolo 118 paragrafo 2 TFUE, che richiede un atto normativo autonomo per il regime linguistico del BEEU. Ugualmente a quanto previsto per il Regolamento 1257/2012, esso sarà applicabile solamente quando l’accordo TUB entrerà in vigore (come previsto dall’articolo 7 di detto Regolamento).

L’articolo 2 del Regolamento dà due definizioni: quella di “BEEU”, rimandando al testo del Regolamento 1257/2012 per la definizione completa; e quella di “lingua del procedimento”, termine col quale si deve intendere “la lingua

76Regolamento (UE) n. 1260/2012 del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all’attuazione di una Cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione applicabile, in GUUE L 361, del 31 Dicembre 2012, pag.89.

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utilizzata nel procedimento dinnanzi all’UEB, ai sensi dell’articolo 14 paragrafo 3 della CBE”. Questo richiede, perché il procedimento di concessione del BE giunga a compimento, il deposito di una domanda in una delle tre lingue ufficiali dell’UEB, che verrà mantenuta per tutti gli atti della procedura.

Il regime linguistico adottato riprende quello della CBE, come stabilito all’articolo 3. Questo afferma che se il “fascicolo di un brevetto europeo che beneficia dell'effetto unitario è stato pubblicato conformemente all’articolo 14, paragrafo 6, della CBE, non sono necessarie ulteriori traduzioni.”. Esso a sua volta dispone che “I fascicoli di brevetto europeo sono pubblicati nella lingua della procedura e contengono una traduzione delle rivendicazioni nelle altre due lingue ufficiali dell’Ufficio europeo dei brevetti.” Per “lingua della procedura” si intende la lingua in cui è depositata la domanda di brevetto. Il comma 2 dell’articolo 3 Regolamento 1260/2012 dispone analogamente anche per la procedura di concessione dell’effetto unitario (ossia: la richiesta di effetto unitario va presentata nella lingua della procedura, cioè francese, inglese o tedesco). L’articolo in discorso fa sì che le uniche versioni complete e legalmente efficaci del fascicolo brevettuale siano quelle redatte in inglese, francese o tedesco77. Il Regolamento prosegue e delinea un regime particolare per quanto riguarda le traduzioni in caso di controversia; una disciplina di compensazione dei costi di traduzione per alcuni operatorio economici ed infine alcune misure transitorie.

Per quanto riguarda le traduzioni in caso di controversia, il Regolamento all’articolo 4 dispone che, nel caso in cui si dibatta su una presunta contraffazione, il titolare del brevetto debba fornire una traduzione dello stesso e delle rivendicazioni in esso contenute nella lingua del presunto contraffattore (o in alternativa nella lingua ufficiale dello stato in cui sarebbe avvenuta la contraffazione). Al secondo comma invece è previsto l’obbligo di fornire una ulteriore traduzione, nella lingua in cui si svolge il processo, se il tribunale di esso

77 ULLRICH,H.: Le Futur Système de Protection des Inventions par Brevets dans l’Union Européenne: un Exemple d’Intégration (re-) Poussée?, in Max Planck Institute for Innovation and Competition, Discussion Paper N°2, pag.64.

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investito ne faccia richiesta. Il terzo comma invece addossa i costi per le traduzioni di cui ai commi precedenti al titolare del brevetto. Infine il quarto comma prevede che il giudice possa tenere conto, ma solo ai fini della domanda di risarcimento per l’avvenuta contraffazione, della buona fede del supposto contraffattore. Questa sarà valutabile secondo diversi indici: la natura del convenuto78 e la sua mancanza di ragioni per voler sapere se stesse o meno contraffacendo il brevetto. La scelta normativa è stata criticata in dottrina79. La tesi è che una volta iniziata una lite per la contraffazione di un brevetto, gli investimenti del preteso contraffattore sarebbero già stati messi in pericolo, a nulla giovando il regime di traduzione in una lingua che si suppone nota a questi. Questa visione però sembra non considerare che una traduzione del fascicolo brevettuale in una lingua di cui il contraffattore ha buona conoscenza (quando non è madrelingua) fornisce ad esso una base solida per imbastire le difese processuali e contribuisce in ultima analisi ad attuare il principio del giusto processo.

L’articolo 5 si occupa poi di gestire un regime di compensazioni dei costi di traduzione. Ai sensi dell’articolo 14 paragrafo2 CBE infatti la domanda di brevetto può venire presentata in ogni lingua, tuttavia il richiedente deve contestualmente fornirne una traduzione in almeno una delle lingue di lavoro dell’UEB. Alla luce di questi motivi gli Stati assegnano allo stesso il compito di gestire un regime di compensazione dei costi di traduzione, entro un massimale, per tutti coloro che presentino domande di brevetto in lingue ufficiali dell’Unione “non-UEB”. Tale regime è disponibile per alcuni soggetti80 che abbiano residenza o sede principale all’interno dell’Unione. L’articolo sembra peccare di eccessiva generalità. Infatti il plafond del regime di compensazione, le tasse che dovrebbero sostenerlo e le pratiche per accedervi sono lasciate alla determinazione dell’OEB, che ha quindi il potere di svuotare o meno di contenuti sostanziali l’articolo 5 a seconda di come articolerà il regime di compensazione. Inoltre in dottrina un’ulteriore critica81

78 PMI, ente senza fini di lucro, persona fisica, università ed istituti pubblici di ricerca. 79 ULLRICH,H.:Le futur Système, op. cit.

80 Cfr. nota 78.

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mossa all’articolo 5 del Regolamento verte sull’individuazione dei soggetti beneficiari del regime di traduzione: questi sarebbero individuati troppo genericamente e soprattutto alcuni soggetti godrebbero di favore immotivato. Infatti si ritiene che le università e le imprese che operano in alcuni campi (settore biomedico, informatica) ont la pratique de l’anglais82. In più si afferma che il regime dei costi di traduzione sia “mal sincronizzato” con la procedura di concessione del brevetto: la traduzione (ed il conseguente esborso) è infatti richiesta per la concessione del brevetto europeo “semplice”, ad uno stadio in cui la concessione dell’effetto unitario rimane ancora incerta.

L’articolo 6 disegna una disciplina transitoria per i primi sei anni successivi alla data di prima applicabilità del Regolamento. Le domande di concessione dell’effetto unitario dovranno essere presentate secondo uno schema particolare:

a) Se la lingua della procedura non è l’inglese, sarà necessario per i richiedenti approntare una traduzione integrale del fascicolo in questa lingua per poter beneficiare dell’effetto unitario

b) Se la lingua della procedura è l’inglese sarà necessario per i richiedenti approntare una traduzione integrale del fascicolo in un’altra lingua ufficiale dell’Unione, per beneficiare dell’effetto unitario

Il paragrafo 2 dell’articolo invece afferma che il contenuto delle traduzioni di cui sopra è solamente a titolo informativo e non ha valenza legale; esso inoltre assegna all’UEB il compito di amministrare e pubblicare tali traduzioni. Infine i paragrafi da 3 a 5 disegnano un (complesso) percorso di estendibilità del regime transitorio. Trascorso il sesto anno del regime transitorio ed in seguito ogni due anni, un comitato di esperti indipendenti composto da dipendenti dell’UEB e rappresentanti di ONG che tutelano gli utenti del sistema brevettuale europeo (con la qualifica però di osservatori); verificherà l’esistenza e l’applicabilità di traduzioni automatiche di alta qualità per i fascicoli dei brevetti in tutte le lingue dell’Unione. Sarà compito della Commissione valutare di volta in volta se proporre al Consiglio

82Ivi, pag. 65, nota 287.

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un’istanza di terminazione del periodo transitorio, che avrà comunque fine trascorsi 12 anni.

L’articolo in discorso si presta tuttavia ad alcune critiche. Innanzitutto la necessità di approntare un’ulteriore traduzione del fascicolo brevettuale viene parzialmente svuotata di contenuti dalla previsione che assegna ad essa valore solo informativo: il richiedente dovrà sobbarcarsi costi di traduzione maggiori senza però ricavarne vantaggi in termini di sicurezza giuridica83. In secondo luogo la traduzione ulteriore avrà poca o nulla utilità per gli operatori di altri Stati membri: chi non conosce con competenza lingue diffuse come l’inglese o il francese difficilmente trarrà giovamento da una traduzione in una lingua di più ridotta divulgazione. Inoltre, il regime transitorio nella sua parte “evolutiva”, disegnata ai paragrafi da 3 a 5, appare viziato.

L’articolo 6 affida ad un comitato di esperti la valutazione oggettiva sull’utilizzabilità di traduzioni automatiche. Il comitato a ciò preposto tuttavia, pur indipendente in parola e composto anche da organizzazioni a tutela degli utenti, sarà in grado di prendere le sue decisioni anche con il solo contributo dei membri dell’OEB. Meglio sarebbe stato, si ritiene, concedere anche alle ONG a tutela degli utenti del sistema brevettuale diritto di voto in seno al comitato. Inoltre, come anche rilevato dalla Spagna nel suo ricorso contro il Regolamento (vedi infra), l’articolo 6 “auspica” che in un periodo futuro sussisteranno traduzioni automatiche di buona qualità in tutte le lingue dell’Unione. Una tale previsione però non è giustificata all’interno del Regolamento ed appare priva di evidenza empirica. Inoltre, anche nel caso in cui queste traduzioni automatiche divenissero disponibili, queste avrebbero comunque valore solamente informativo e non giuridico, dato che nulla dispone il Regolamento in tal senso.

Una disciplina più coerente avrebbe potuto prevedere che, una volta acquisita ragionevole certezza sulla validità di una traduzione automatica, questa potesse

83Anche se, a onor del vero, spesso disporre una ulteriore traduzione non sarà eccessivamente costoso: l’alternativa si porrà tra una traduzione in lingua inglese e una traduzione in una lingua in cui, si suppone, il richiedente è ferrato quando non madrelingua.

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ottenere valore vincolante, in modo da garantire per ogni lingua dell’Unione una versione facilmente comprensibile del testo brevettuale.

Nel documento UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA (pagine 79-84)