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Le disposizioni finanziarie: tasse di rinnovo e regime di compensazione

Nel documento UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA (pagine 104-107)

IV.2 Il contenuto del Regolamento 1257/2012

IV.2.4 Le disposizioni finanziarie: tasse di rinnovo e regime di compensazione

base del capo V: le spese dell’UEB nell’ambito delle sue competenze supplementari ex articolo 9 paragrafo 1 sono coperte interamente dalle tasse generate dal BEEU.

L’articolo 11 prevede che le tasse di rinnovo siano dovute dall’anno successivo a quello in cui è concesso il BEEU, che si estinguerà se queste (e le eventuali soprattasse) non saranno corrisposte all’UEB nei tempi previsti.

La mancata corresponsione delle tasse di rinnovo dovrebbe far estinguere il BEEU, come previsto all’articolo 11 paragrafo 2. Tale estinzione tuttavia potrà avere effetto solamente negli Stati in cui il BEEU “beneficia” dell’effetto unitario, ossia gli Stati parte sia della Cooperazione rafforzata che dell’accordo TUB. Dunque i titoli concessi negli Stati “non-TUB” rimarranno brevetti europei e le relative tasse dovranno essere pagate separatamente.

Il paragrafo 3 prevede un incentivo per coloro i quali depositino una dichiarazione conforme all’articolo 8 (cioè di disponibilità a licenziare il brevetto):

50 Benché la regola di voto adottata da esso, ai sensi dell’articolo 35 paragrafo 2 della CBE, sia quella della maggioranza semplice, lasciando poco spazio ad eventuali opposizioni.

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le loro tasse subiranno una riduzione dall’anno successivo al deposito della dichiarazione. L’entità di tale riduzione tuttavia non è specificata, né sono previsti principi agli articoli successivi che aiutino a quantificarla. In definitiva, si ritiene che esclusivo arbitro di essa sarà il comitato ristretto in seno all’OEB.

L’articolo 12 enumera alcuni criteri di redazione delle tasse di rinnovo e degli obiettivi da conseguire con esse. In particolare, secondo il paragrafo 1, queste dovranno essere:

a. Progressive lungo la durata della tutela brevettuale unitaria. Infatti si ritiene che il guadagno atteso per anno da un brevetto sia minimo nel momento della sua concessione, per aumentare stabilmente fino alla fine del periodo massimo di durata52

b. Sufficienti a coprire tutti i costi inerenti alla concessione del BEEU ed alla gestione di esso

c. Sufficienti, assieme alle tasse da corrispondere all’OEB prima della concessione del brevetto, a garantire il pareggio di bilancio della stessa OEB

Il paragrafo 2 prevede poi che il livello delle tasse di rinnovo dovrà tener conto di alcuni soggetti e situazioni giuridiche particolari, in modo da:

a. Favorire l’innovazione e la competizione tra imprese europee b. Rispecchiare la dimensione del mercato coperto dal brevetto c. Essere pari al livello delle tasse di rinnovo nazionali per un brevetto europeo medio che abbia efficacia negli Stati membri partecipanti nel momento in cui il livello delle tasse di rinnovo è fissato per la prima volta.

In ultimo il paragrafo 3 stabilisce un’ultima serie di principi per la fissazione del livello delle tasse di rinnovo. Questi dovrà infatti:

a. Essere pari al livello delle tasse da corrispondere per un brevetto di media estensione territoriale

b. Rispecchiare la tassa di rinnovo degli attuali brevetti europei c. Rispecchiare il numero di richieste dell’effetto unitario

52 GLAZER, K.:advantages and disadvantages of the single european patent, in Nase gospodarstvo - our economy, 2015, vol. 61, n° 2, pag. 27.

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Sul punto sub a) si può aggiungere che, sulla base delle statistiche fornite dall’EPO53, la copertura geografica media dei brevetti europei è di 5 Stati membri. Inoltre il punto sub a) da solo genera problemi di interpretazione per gli altri punti: esso invita gli Stati membri a non fissare il livello delle tasse di rinnovo ad un livello più alto di quelle richieste per un brevetto europeo medio, lasciando però senza soluzione il caso in cui, per soddisfare le altre condizioni poste all’articolo 13, fosse necessario prevedere tasse di rinnovo più alte. Inoltre rimane senza soluzione anche il caso in cui, per far sì che il 50% delle tasse di rinnovo del BEEU sia almeno pari alle spese dell’UEB54 per garantirlo, sia necessario aumentare l’importo delle dette tasse oltre il limite previsto dall’articolo 12 paragrafo 3 lettera a). In conclusione, come notato in dottrina55, sarebbe necessario essere “iniziati alle deliberazioni del comitato ristretto” per comprendere quale sarà il peso dato a ciascun criterio in sede di redazione delle tasse di rinnovo.

L’articolo 13, che chiude il capo dedicato alle disposizioni finanziare, contiene le previsioni in materia di distribuzione delle tasse di rinnovo. Il paragrafo 1 fissa una prima partizione di massima: il 50% delle tasse di rinnovo del BEEU è trattenuto dall’UEB; la restante parte viene ripartita tra gli Stati membri partecipanti sulla base del principio fissato all’articolo 9 paragrafo 2 (che lascia la determinazione del criterio di riparto al comitato ristretto del consiglio di amministrazione dell’OEB, ai sensi dell’articolo 9 paragrafo 1 lettera e)). Il paragrafo 2 smentisce parzialmente quanto affermato al paragrafo 1, disegnando autonomamente alcuni criteri di riparto da seguire, definendoli “equi, giusti e pertinenti”:

a. Numero delle domande di brevetto per Stato membro

53OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET: Intellectual property rights intensive industries: contribution to economic performance and employment in the European Union, disponibile presso: http://ec.europa.eu/internal_market/intellectual-property/docs/joint-report-epo-ohim-final-version_en.pdf ; TAMBOU,O.:Le brevet européenne à effet unitaire: un brevet tant attendu, in Europe - Actualité du droit de l’Union européenne, no 4, 2013, studio 4, pag.9.

54 Infatti ai sensi dell’articolo 13 l’UEB può trattenere per sé solamente il 50% delle tasse riscosse, mentre il restante 50% viene diviso tra gli Stati membri.

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b. Dimensione del mercato (ma è comunque garantito un importo minimo da distribuire)

c. Compensazione per gli stati membri che hanno:

i Una lingua ufficiale diversa dalle lingue ufficiali dell’UEB; ii Un livello di attività brevettuale sproporzionatamente basso, ovvero;

iii Acquisito lo status di membro dell’OEB da un tempo relativamente recente.

Nulla prevede poi l’articolo 13 per il caso in cui le tasse di rinnovo non fossero abbastanza alte per realizzare il principio dell’articolo 10, ossia l’autofinanziamento dell’OEB per quanto riguarda i costi di gestione e concessione del BEEU.

Nel documento UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA (pagine 104-107)