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L'European Patent Litigation Agreement (EPLA) del 2005

Nel documento UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA (pagine 43-46)

Contemporaneamente ai tentativi di creare una giurisdizione comunitaria, gli stati membri della CBE tentavano la strada dell’accordo internazionale, per la creazione di un sistema di risoluzione delle controversie opzionale e comune per tutti gli stati che avessero inteso aderirvi. Una conferenza intergovernativa tenutasi a Parigi nel 1999 dava mandato ad un gruppo (il Working Party on Litigation) di creare un progetto di accordo in tal senso.

Il documento risultante dal lavoro del gruppo prende il nome di European

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Patent Litigation Protocol (EPLP). Con esso si propone la creazione di una Corte Europea dei Brevetti (CEB) che sia composta di giudici esperti nella materia brevettuale. Riprendendo la disciplina già vista della COPAC, la Corte e le sue divisioni regionali sarebbero state competenti in via esclusiva per le azioni di nullità e contraffazione del brevetto, con la possibilità per i giudici nazionali di conoscere le misure cautelari richieste per lo stato in cui operavano. La Corte in sede di appello avrebbe anche avuto una funzione consultiva: avrebbe emettere pareri non vincolanti sulla legislazione brevettuale dei singoli stati.

Nel novembre 2003 vengono licenziati un Draft Agreement52 ed un Draft statute53 della corte, che insieme formano l’European Patent Litigation Agreement (EPLA), implementato54 nel 2005 con le previsioni della direttiva “enforcement”55, ricognitiva dell’accordo TRIPs.

Un anno dopo la Commissione dimostra la sua benevolenza nei confronti del progetto, inviando agli operatori giuridici interessati un questionario di opinione sulla validità dell’EPLA. Tuttavia nello stesso periodo viene anche presentato il c.d. French Paper, in cui alcuni stati tra cui la Francia, affermavano la necessità di ricondurre una eventuale corte dei brevetti alla giurisdizione della CGUE. Lo stop definitivo al progetto arriva però nel 2007, quando i servizi legali del Parlamento fanno sapere la loro opinione contraria al progetto EPLA: la competenza di stringere accordi in materia spetta alla comunità come tale e non ai singoli Stati56.

52 Disponibile presso: http://web.archive.org/web/20061019233530/http://www.european-patent-office.org/epo/epla/pdf/agreement_draft.pdf.

53 Disponibile presso: http://web.archive.org/web/20061019033808/http://www.european-patent-office.org/epo/epla/pdf/statute_draft.pdf.

54 Disponibile presso: http://web.archive.org/web/20061019125232/http://patlaw-reform.european-patent-office.org/epla/_pdf/ewl0510.pdf.

55 DIRETTIVA 2004/48/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, in GU L 195 del 26 febbraio 2004, pag. 16.

56 Disponibile presso:

http://www.ipeg.com/_UPLOAD%20BLOG/Interim%20Legal%20Opinions%20Legal%20Service %20EP%20Feb%201%202007.pdf. L’opinione avanzata dal parlamento era in sintesi che con l’adozione dell’EPLA gli stati membri avrebbero “legiferato” autonomamente in una materia già

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In tutta risposta poco tempo dopo la Commissione presentava un documento, dal titolo Enhancing the patent system in Europe57, in cui

sostanzialmente proponeva di arrivare ad una tutela giurisdizionale unificata del brevetto; la scelta si sarebbe dovuta compiere tra tre modelli: uno sulla falsariga del progetto EPLA, uno basato sul modello comunitario come delineato dal Trattato di Nizza ed un terzo “modello integrato”, che comprendesse aspetti di entrambi i precedenti. Verso la fine del 2007 veniva rilasciato un documento di lavoro, chiamato Towards an EU patent Jurisdiction, che prefigurava una giurisdizione comunitaria composta da una divisione centrale, sovranazionale e numerose divisioni locali. Punto d’interesse, che sarà poi ripreso dallo statuto del tribunale unificato dei brevetti, era la possibilità per i giudici di essere affiancati, financo nelle decisioni, da un pool di esperti in materia brevettuale. Le divisioni locali sarebbero state competenti per le azioni di contraffazione, mentre la

divisione centrale avrebbe avuto competenza esclusiva in materia di annullamento del brevetto europeo.

La proposta era destinata ad essere superata ed integrata, nel 2009 da un Draft Agreement on the european and Community Patents Court58, ricognitiva di una serie di proposte, presentate nel 2006 sulle regole di procedura di una futura corte europea. Nello stesso anno il progetto veniva sottoposto al parere della corte ai sensi dell’articolo 218 TFUE. Nel 201159 la corte riteneva l’accordo incompatibile con i trattati, per due ragioni:

a) L’accordo, come configurato, attribuisce una competenza esclusiva

regolata dalla direttiva 2004/84 (direttiva “Enforcement”). Ciò non sarebbe stato ammissibile, in virtù del principio giurisprudenziale stabilito dalla sentenza del 31 marzo 1971, causa 22/70, Commissione c. Consiglio. (Si veda la nota 16 in SCUFFI,M.: op. cit. nota 6).

57 Communication from the Commission to the European Parliament and the Council of 3 April 2007 - Enhancing the patent system in Europe COM (2007) 165 final - Not published in the Official Journal. Nella versione italiana disponibile presso: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=URISERV:l24120b.

58 Disponibile presso:

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%207928%202009%20INIT.

59 PARERE 1/09 DELLA CORTE (Seduta Plenaria); disponibile presso: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=80233&doclang=IT.

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a conoscere un rilevante numero di azioni promosse da privati in materia di brevetto comunitario, nonché ad interpretare e ad applicare il diritto dell’Unione in questa materia a un giudice internazionale, situato all’esterno della cornice istituzionale e giurisdizionale dell’Unione. Ciò priverebbe i giudici degli Stati membri delle loro competenze in materia di interpretazione e di applicazione del diritto dell’Unione, nonché la Corte della propria competenza a risolvere, in via pregiudiziale, le questioni proposte da detti giudici e, di conseguenza, snaturerebbe le competenze attribuite dai Trattati alle istituzioni dell’Unione e agli Stati membri.

b) In caso di eventuali violazioni del diritto dell’Unione da parte dei giudici della corte brevettuale, gli stati membri non sarebbero stati responsabili: il tribunale dei brevetti non sarebbe compreso nella struttura giurisdizionale di nessuno Stato membro, per cui le violazioni del diritto dell’Unione commesse da tale giudice non sarebbero soggette a nessun tipo di controllo.

II.9 Gli accordi TRIPs ed il loro rilievo nella disciplina del brevetto europeo

Nel documento UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA (pagine 43-46)