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Le previsioni uniformi – la normativa processuale

Nel documento UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA (pagine 149-154)

V.3 Il diritto applicabile dal Tribunale

V.3.3 Le previsioni uniformi – la normativa processuale

L’ATUB detta un buon numero di previsioni per quanto riguarda la fase conteziosa del brevetto, dedicandogli addirittura l’intera parte III. Questa si articola

76 Esistono altre eccezioni, che però non sembrano statisticamente rilevanti: a) preparazione estemporanea, da parte di una farmacia, per casi individuali, di medicinali su ricetta medica, né agli atti riguardanti i medicinali così preparati; b) utilizzazione dell'invenzione brevettata a bordo di navi di paesi dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale (Unione di Parigi) o membri dell'Organizzazione mondiale del commercio, diversi dagli Stati membri contraenti in cui tale brevetto ha effetto, nel corpo della nave in questione, nelle macchine, nel sartiame, nell'attrezzatura e negli altri accessori, quando tali navi entrino temporaneamente o accidentalmente nelle acque di uno Stato membro contraente in cui tale brevetto ha effetto, purché l'invenzione sia utilizzata esclusivamente per le esigenze della nave; C 175/8 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.6.2013 IT (1) Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1), inclusa ogni successiva modifica. (2) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, del 28.11.2001, pag. 67), inclusa ogni successiva modifica. c) Utilizzazione dell'invenzione brevettata nella costruzione o ai fini del funzionamento di aeromobili o di veicoli terrestri o altri mezzi di trasporto dei paesi dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale (Unione di Parigi) o membri dell'Organizzazione mondiale del Commercio, diversi dagli Stati membri contraenti in cui tale brevetto ha effetto, oppure degli accessori di tali aeromobili o veicoli terrestri, quando questi entrino temporaneamente o accidentalmente nel territorio di uno Stato membro contraente in cui tale brevetto ha effetto; d) atti previsti dall'articolo 27 della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, del 7 dicembre 1944 (1), quando tali atti riguardino aeromobili di un paese parte di tale convenzione diverso da uno Stato membro contraente in cui tale brevetto ha effetto; e) atti ammessi a norma dell’articolo 10 della direttiva 98/44/CE.

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in sei capi, che vanno dai principi generali fino alle modalità di esecuzione delle sentenze del Tribunale, disegnando un vero e proprio embrione di codice procedurale, che sarà integrato dalle regole di procedura e dallo statuto del Tribunale. Si avverte fin d’ora che la trattazione non procederà più articolo per articolo ma si soffermerà solamente sulle previsioni chiave del sistema TUB e su quelle che generano i maggiori problemi interpretativi.

Per quanto riguarda il capo I, dedicato alle disposizioni generali, gli articoli 40 e 41 affermano che parte integrate dell’Accordo TUB sono anche lo statuto del Tribunale ed il suo regolamento di procedura; i due articoli disegnano inoltre la procedura di adozione e di emendamento per entrambi i testi. Gli articoli da 42 a 46 dettano una serie di principi, già noti alle giurisdizioni nazionali, come l’obbligo di proporzionalità nell’assegnare risorse alle cause, l’utilizzo efficiente di risorse elettroniche e telematiche e la pubblicità delle udienze. In ultimo l’articolo 46 consente a qualsiasi persona fisica, giuridica o organismo ad essa equiparato che abbia diritto di avviare procedimenti in conformità col proprio diritto nazionale, di stare in giudizio dinnanzi al Tribunale. Gli articoli 47 e 48 poi stabiliscono quali soggetti possano essere parti in un giudizio presso il TUB e i casi ed i modi della loro rappresentanza processuale. L’articolo 47 in particolare concede la qualifica di parte innanzitutto al titolare del brevetto, per estenderla poi, al paragrafo 2, al titolare di una licenza esclusiva; purché in essa non sia diversamente stabilito ed a condizione che il titolare del brevetto ne sia stato preventivamente informato. Diversamente, il titolare di una licenza non esclusiva non è autorizzato a proporre azioni, a meno che l’accordo di licenza non lo preveda esclusivamente e, come sopra, il titolare del brevetto non ne sia stato già stato edotto. Sia in caso di azione proposta da un licenziatario esclusivo che non esclusivo, il paragrafo 4 concede al titolare del brevetto la facoltà di partecipare all’azione dinnanzi al tribunale. Tale previsione è tanto più necessaria se si considera il paragrafo 5, che impedisce al titolare di una licenza ogni azione di violazione del brevetto se il titolare dello stesso non partecipa al procedimento. Per converso, chiunque voglia contestare la validità del brevetto deve agire contro il titolare di questo. Il paragrafo 6 prevede poi che qualsiasi altra persona, fisica o giuridica, diversa da titolare e licenziatari, autorizzata a porre azioni conformemente al proprio diritto nazionale, con la condizione che sia interessata al brevetto, può proporre azioni presso il TUB in

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conformità col regolamento di procedura. Infine, il paragrafo 7 consente la proposizione di azioni presso il TUB anche ogni persona, fisica o giuridica, autorizzata a proporre azioni in conformità col suo diritto nazionale; alla condizione che questa sia stata oggetto di una decisione presa dall’UEB nello svolgimento dei compiti relativi alla concessione del BEEU

L’articolo 48 disciplina, come detto sopra, la rappresentanza processuale di fronte al TUB. Il paragrafo 1 obbliga le parti in causa a farsi rappresentare da avvocati, che devono essere abilitati al patrocinio dinnanzi ad almeno un organo giurisdizionale di uno Stato membro contraente. In alternativa il paragrafo 2 consente la rappresentanza anche ai mandatari per brevetti europei abilitati ad agire in conformità con l’articolo 134 CBE ed in possesso di adeguate qualifiche. I paragrafi successivi individuano nel comitato amministrativo l’organo censito di determinare quali siano queste qualifiche; consentono ai rappresentanti delle parti di farsi assistere dai mandatari e garantiscono ai rappresentanti le stesse autonomie ed immunità di cui godrebbero nella maggior parte degli Stati membri contraenti.

Procedendo nella disamina si arriva al capo II, che disciplina la lingua dei procedimenti. Queste previsioni rivestono un ruolo molto importante nel consentire un efficace accesso alla giustizia, ed andrebbero lette assieme alle pertinenti disposizioni del Regolamento 1260/2012 per avere un quadro completo della questione linguistica in sede contenziosa77. L’articolo 49 prevede che dinnanzi alle divisioni locali o regionali, la lingua del procedimento sia una delle lingue ufficiali parlate nello Stato membro che ospita la divisione locale oppure le lingue selezionata dagli Stati membri che hanno richiesto la divisione regionale. I paragrafi successivi stabiliscono come d’uso deroghe ed aggiustamenti: il paragrafo 2 afferma che gli Stati membri contraenti possano individuare una o più lingue dell’UEB come lingua della divisione regionale o locale; il paragrafo 3 invece prevede che le parti possano concordare di utilizzare come lingua della procedura quella in cui è stato rilasciato il brevetto, se il collegio competente non approva tale scelta, le parti possono chiedere che la questione venga deferita alla divisone centrale. Sempre previo accordo delle parti, anche il collegio può proporre che

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venga usata la lingua in cui è stato rilasciato il brevetto. Inoltre su richiesta di una parte e sentite le altre parti in causa ed il collegio competente, il presidente del tribunale di primo grado può, tenuto conto delle dovute circostanze, decidere di usare come lingua del procedimento la lingua in cui è stato rilasciato il brevetto. In questo caso il presidente valuta anche l’adozione di uno specifico regime di traduzione ed interpretariato. Infine, al paragrafo 6 è stabilito che la lingua della procedura presso la sezione centrale è sempre la lingua in cui è stato rilasciato il brevetto in questione.

L’articolo 50 si occupa della lingua della procedura dinnanzi alla corte d’appello, stabilendo in via generale che questa è la stessa del procedimento in primo grado. Le parti possono convenire però di utilizzare la lingua in cui è stato rilasciato il brevetto ed in casi eccezionali la stessa corte può decidere, previo accordo delle parti, che una parte o la totalità del processo si svolgano in un’altra lingua ufficiale di uno Stato membro contraente.

Il capo II è chiuso dall’articolo 51, che prevede ulteriori norme in materia di traduzione. Innanzitutto è previsto che i collegi del Tribunale possano, nella misura ritenuta appropriata, prescindere dai requisiti di traduzione. Una divisione del tribunale potrà inoltre decidere, su richiesta di una delle parti, di predisporre un servizio di traduzione ed interpretariato per assistere le parti nella fase orale del procedimento. Ancora, In deroga all'articolo 49, paragrafo 6, nei casi in cui è proposta un'azione per violazione dinanzi alla divisione centrale, un convenuto che ha la residenza, la sede principale di attività o la sede di attività in uno Stato membro avrà il diritto di ottenere, su richiesta, le traduzioni dei documenti pertinenti nella lingua dello Stato membro in cui ha la residenza, la sede principale di attività ovvero, in mancanza di una residenza o sede principale di attività, la sede di attività, nelle seguenti circostanze:

a) La competenza è affidata alla divisione centrale conformemente all'articolo 33, paragrafo 1, terzo o quarto comma; e

b) La lingua del procedimento presso la divisione centrale non è una lingua ufficiale dello Stato membro in cui il convenuto ha la residenza, la sede principale di attività ovvero, in mancanza di una residenza o sede principale di attività, la sede di attività; e

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c) Il convenuto non ha un'adeguata conoscenza della lingua del procedimento.

Il capo III prevede essenzialmente due norme: la prima elenca sinteticamente i diversi tipi di procedure che possono essere esperite di fronte al tribunale, lasciando poi alle regole di procedura il compito di dettare la disciplina di dettaglio; la seconda norma in realtà è composta da più articoli, che concorrono a formare il regime delle prove dinnanzi al Tribunale. In particolare l’articolo 53 elenca i mezzi di prova esperibili, del tutto simili a quelli esperibili nei processi civili degli Stati membri partecipanti, lasciando però anche qui il compito alle regole di procedura per quanto concerne la normativa minuziosa. L’unica previsione autonoma dell’articolo 53 è quella contenuta al paragrafo 2, che consente al tribunale di limitare quando necessario l’interrogazione di periti e testimoni.

Il capo prosegue con l’articolo 54, che prevede un classico onere della prova secondo lo schema dell’onus probandi incubit ei qui dicit; viene tuttavia fatto salvo quanto contenuto all’articolo 24, paragrafi 2 e 3, ossia l’applicazione delle norme di diritto interno dei vari Stati membri. L’articolo 55 invece prevede alcuni casi di inversione dell’onere probatorio: innanzitutto il paragrafo 1 fa salvi i casi in cui trovano applicazione i diritti interni degli Stati membri; a parte questa eventualità, la regola generale vuole che se oggetto di un brevetto è un procedimento che consente di ottenere un nuovo prodotto, qualsiasi prodotto identico sia considerato, fino a prova contraria, come ottenuto per mezzo del procedimento brevettato. In questo caso dunque, il resistente in un’azione di contraffazione dovrà provare di aver ottenuto il prodotto tramite un procedimento differente da quello brevettato dal ricorrente. Il paragrafo 2 stempera parzialmente quanto detto sopra: il principio del paragrafo 1 si applica infatti quando vi sia una probabilità sostanziale che dal procedimento brevettato sia stato ottenuto un prodotto identico e il titolare del brevetto non sia stato in grado, malgrado congrui sforzi, di determinare quale procedimento sia stato effettivamente utilizzato per tale prodotto identico. Infine, al paragrafo 3 è stabilito che quando si consideri la produzione della prova contraria, vada ponderato anche il legittimo interesse del convenuto alla protezione dei propri segreti industriali e commerciali.

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