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Le sentenze della CGUE del 5 maggio 2015

Nel documento UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA (pagine 84-89)

Il 5 maggio 2015 la Corte emette due sentenze, decidendo le cause C-146/13 e C-147/1384. In questa sede si tratterà della sola causa C-147/2013 (ricorso per annullamento del Regolamento 1260/2012), rimandando la discussione sulla causa C-146/13 al capitolo IV infra.

Nella sua sentenza sulla causa C-147/13, la Corte individua cinque motivi di ricorso per la Spagna: il primo sarebbe una Violazione del principio di non discriminazione fondata sulla lingua; inoltre sarebbero anche violati dei principi enunciati con la sentenza Meroni c. Alta Autorità85. Nell’ambito del terzo motivo la Spagna lamenta la mancanza di base giuridica per l’articolo 4 del Regolamento 1260/2012 e, come quarto motivo, una violazione del principio di certezza del diritto. L’ultimo motivo di doglianza vuole che vi sia stata una violazione del principio di autonomia del diritto dell’Unione.

Riguardo al primo motivo, la Spagna sostiene in particolare che il regime linguistico del BEEU creerebbe discriminazioni fra i soggetti che operano nelle lingue ufficiali della CBE e quelli che invece non sono in grado di farlo, obbligando questi ultimi a sostenere delle spese di traduzione del brevetto. Inoltre il Regolamento non preciserebbe quale tra le tre lingue di lavoro dell’OEB sarà quella in cui il brevetto verrà concesso. Infine, nonostante che siano previste traduzioni delle rivendicazioni del singolo BEEU nelle tre lingue e le previsioni di protezione del presunto contraffattore di cui all’articolo 4 del Regolamento, la posizione di chi non opera nelle lingue dell’OEB non sarebbe comunque tutelata a sufficienza. In

84 (1) causa C-146/13, Spagna c. Consiglio, del 5 maggio 2015, GUUE C 213 del 29 giugno 2015 pag.5.Ricorso per l’annullamento del Regolamento 1257/2012 (2) causa C-147/13, Spagna c. Consiglio, del 5 maggio 2015, in GUUE C 213 del 29 giugno 2015 pag.5, ricorso per annullamento del Regolamento 1260/2012.

85 Corte Giustizia 13 giugno 1958, 9/56, Meroni c. Alta autorità, GU 8 del 17 luglio 1958 pag.101.

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particolare sussisterebbe ancora un rischio di grave incertezza giuridica per quanto riguarda il contenuto e l’estensione delle rivendicazioni.

La Corte sul punto afferma innanzitutto che non è possibile rinvenire nel diritto dell’Unione un principio generale in forza del quale ogni atto idoneo ad incidere sugli interessi di un cittadino dell’Unione debba essere tradotto nella sua lingua86. Inoltre la Corte ammette che il Regolamento crei una discriminazione tra le lingue dell’Unione, tuttavia affermando poi che questa è pienamente attuabile allorché rispetti il principio di proporzionalità. Nel caso di specie tale principio sarebbe rispettato: infatti il Regolamento risolve la questione dei costi di traduzione del brevetto europeo (ritenuta la principale causa di insuccesso dell’istituto87) e lo fa mantenendo un equilibrio condivisibile tra necessità di ridurre i costi di traduzione e tutela degli operatori giuridici che si devono confrontare col brevetto. La Corte sostiene poi che gli articoli 4, 5 e 6 forniscono tutela sufficiente ai soggetti “deboli” o “meritevoli” dell’ordinamento88. Sul punto ci si richiama a quanto osservato in commento al Regolamento 1260/2012: si è già visto come la tutela fornita agli articoli 4, 5 e 6, se non insufficiente, è quantomeno poco soddisfacente e sicuramente migliorabile.

Per quanto riguarda il secondo motivo invece, La Spagna sostiene che con la delega all’UEB di cui all’articolo 5 paragrafo 2 del Regolamento, il Consiglio abbia violato i principi della sentenza Meroni, nella parte in cui richiedono che deleghe di poteri riguardino solo poteri di esecuzione circoscritti e per cui non sussista alcun margine di discrezionalità e i cui limiti siano stabiliti dall’organo delegante. Per il ricorrente infatti l’UEB potrebbe decidere autonomamente sull’ampiezza e consistenza del regime di compensazione, senza doverne rispondere agli Stati membri o alla CGUE. Inoltre il compito di pubblicare le traduzioni di cui all’articolo 6 paragrafi 1 e 2, pur di natura non discrezionale, non sarebbe in alcun modo giustiziabile.

86 Punto 31 della sentenza.

87 Punto 36 della sentenza. 88 Punti 44, 45 e 46 della sentenza.

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Sul punto la Corte ritiene che gli articoli 5 e 6 si limitino ad invitare gli Stati ad applicare l’articolo 143 della CBE, che consente appunto alle parti contraenti, in seno ad un accordo particolare ex art. 142 (qual è appunto il BEEU, ai sensi dell’articolo 1 Regolamento 1257/2012), di “affidare compiti supplementari all’Ufficio dei brevetti europeo”. Dunque tali compiti sarebbero stati affidati dagli Stati come parti della CBE, non dal Consiglio direttamente all’UEB (come sostenuto dalla Spagna); il dictum della sentenza Meroni sarebbe quindi inapplicabile al caso di specie89.

Come giustificazione del terzo motivo, La Spagna adduce che la previsione dell’articolo 4 del Regolamento manca di base giuridica. Il testo dell’articolo in discorso infatti “non verte sul «regime linguistico» di un titolo europeo a norma dell’articolo 118, secondo comma, TFUE, bensì incorpora talune garanzie procedurali nel quadro di un procedimento giurisdizionale, le quali non possono essere fondate su tale disposizione del Trattato FUE.”90.

La Corte sul punto per prima cosa ricorda che la base giuridica di un Regolamento va valutata sulla base di circostanze obiettive, tra cui vanno ricompresi lo scopo ed il contenuto dell’atto. In seconda battuta poi la CGUE sostiene che l’obiettivo del Regolamento 1260/2012 è la creazione di un regime linguistico semplice ed economico per il BEEU91, come peraltro risulta dal considerando 16 di detto Regolamento. Infine, la Corte ritiene che la disciplina dell’articolo 4 vada vista come legata indissolubilmente alla materia del regime linguistico del BEEU: esso ne definisce “le norme speciali che disciplinano la traduzione del BEEU nel contesto specifico di una controversia.”92. Inoltre, si aggiunge qui, anche come sostenuto dalla corte nella valutazione del motivo sub 2, l’articolo 4 concorre a mitigare la “pesante semplicità” di un regime solamente trilingue per il Brevetto Europeo ad effetto unitario.

89 Punto 63 della sentenza.

90 Punto 65 della sentenza. 91 Punto 69 della sentenza. 92 Punto 73 della sentenza.

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Per il quarto motivo, la Spagna afferma che la certezza del diritto sarebbe violata dal Regolamento in diversi modi: innanzitutto gli operatori del settore brevettuale si dovrebbero confrontare con fascicoli brevettuali pubblicati solamente in una lingua (quella del procedimento di concessione) e ciò ne limiterebbe la possibilità di accedervi; inoltre il Regolamento non conterrebbe indicazioni sul regime linguistico di concessione dell’effetto unitario. In ultimo gli articoli 4 e 6 sarebbero viziati: il primo da imprecisione nel disegnare il regime di compensazione; il secondo da inidoneità a garantire una “transizione morbida” al nuovo regime linguistico.

La Corte ribatte, sul primo punto, che l’affermazione secondo cui il Regolamento 1260/2012 limita la possibilità di accedere al testo del brevetto, equivale a sostenere l’illegittimità del regime linguistico in quanto tale; argomento già respinto nell’ambito del primo motivo. Sul secondo punto la Corte afferma che il regime linguistico dell’effetto unitario risulta chiaramente dal combinato disposto degli articoli 2 e 3 del Regolamento 1260/2012 e 9 del Regolamento 1257/2012: infatti l’articolo 3 paragrafo 2 stabilisce che la richiesta dell’effetto unitario di cui all’articolo 9 vada effettuata nella “lingua della procedura”, definita dall’articolo 2 lettera b) come la lingua in cui è depositata la domanda presso l’UEB. Inoltre per quanto riguarda la registrazione dell’effetto unitario, l’articolo 3 del Regolamento 1257/2012 stabilisce che questa venga effettuata dall’UEB all’interno del registro europeo dei brevetti, che è tenuto nelle tre lingue ufficiali dell’UEB, ai sensi dell’articolo 14 paragrafo 8 CBE. Sul terzo punto la corte ribatte alle doglianze della Spagna affermando che il regime di compensazione di cui all’articolo 5 Regolamento 1260/2012, pur non essendo specificati nel testo i massimali ed i limiti alla concessione, sarà sottoposto ai sensi dell’articolo 9 regolamento 1257/2012 istituiranno un comitato ristretto in seno all’OEB, con il compito di vigilare sulla competenza ulteriore ad esso attribuita. Inoltre per la Corte la circostanza che la traduzione richiesta dall’articolo 4 Regolamento 1260/2012 in caso di controversia abbia solo valore informativo non riduce la certezza del diritto: le parti sapranno sempre quale versione linguistica farà fede ai fini della lite, tanto più che saranno sempre le stesse lingue a far fede. In ultimo la Corte si dice d’accordo con la Spagna nel constatare che non vi sono garanzie sul funzionamento del regime di traduzione

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automatica “auspicato” dall’articolo 6 Regolamento 1260/2012 alla fine del periodo transitorio; tuttavia ritiene che tale circostanza non sia sufficiente per un annullamento del regolamento sulla base di una minaccia alla certezza del diritto (dato che dare una garanzia come quella richiesta dalla Spagna è impossibile)93.

Infine, per l’ultimo motivo, la Spagna ritiene che l’articolo 7 del regolamento 1260/2012 leda il principio di autonomia del diritto dell’Unione: la data di prima applicabilità del Regolamento è dall’articolo allacciata all’entrata in vigore del trattato TUB, un atto di diritto internazionale alieno all’Unione (nonostante che ne facciano parte tutti gli Stati che partecipano alla Cooperazione rafforzata che autorizza i due Regolamenti sul brevetto europeo ad effetto unitario).

La Corte sul punto ribatte che perché un Regolamento entri in vigore è possibile che gli Stati debbano, se del caso, prendere le misure legislative, regolamentari o finanziarie atte a ciò.94 Nel caso di specie accadrebbe proprio questo: gli Stati avrebbero l’obbligo di ratificare l’accordo TUB, strumento essenziale per il funzionamento dell’UPP.

93 Punto 87 della sentenza.

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LA DISCIPLINA SOSTANZIALE DEL BREVETTO EUROPEO AD EFFETTO UNITARIO

Nel documento UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA (pagine 84-89)