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Altre cause di esclusione o limitazione dell'imputabilità In

artt. 86 e 87 c.p..

Alla luce di queste considerazioni, possiamo ampliare l'orizzonte delle cause naturalistiche e patologiche in grado di escludere o di limitare l'imputabilità ed arrivare, così, per questa via, alla tematica cui abbiamo fatto riferimento all'inizio del presente capitolo, vale a dire il problema della rilevanza penale dell'actio libera in causa.

Alcune di queste cause sono state appena richiamate e su di esse non occorre insistere. Le altre, brevemente e limitatamente per ragioni di completezza, seguendo l'ordine del codice, sono: a) il caso in cui l'autore del reato è stato reso da altri incapace di intendere e di volere al fine di fargli commettere un reato, cui all'art. 86 c.p.; b) i casi in cui il soggetto agente nel momento in cui ha commesso il fatto di reato si trovava in uno stato di infermità tale da escludere la capacità di intendere e di volere, di cui all'art. 88 c.p. (c.d. vizio totale di mente); c) i casi in cui il soggetto agente nel momento in cui ha commesso il fatto di reato si trovava in uno stato di infermità tale da “scemare grandemente” la capacità di intendere e di volere, di cui all'art. 89 c.p. (c.d. vizio parziale di mente); d) i casi di intossicazione acuta da alcol o sostanze stupefacenti dovuti a caso fortuito o forza maggiore, di cui agli artt. 91 e 93 c.p.; e) la situazione di intossicazione cronica da alcol 64 Così: FIANDACA, MUSCO, Op. cit., p. 348. Secondo questo autore, infatti, nel caso

dei delitti contro la persona, ai fini dell'imputabilità del minore, si ritiene sufficiente un minimo sviluppo mentale ed etico o addirittura «la semplice mancanza di tare psichiche suscettibili di influire sui processi intellettivi e volitivi».

o sostanze stupefacenti, cui all'art. 95; f) infine, l'ipotesi di sordomutismo, cui all'art. 96 c.p.65.

Ciò detto, è l'art. 86 c.p. che interessa ai fini del nostro approfondimento.

Arrivati a questo punto, è nodale capire la differenza, tutt'altro che scontata, tra gli artt. 86 e 87 c.p., i quali danno luogo a due fenomeni speculari66.

Come anticipato poche righe or sono, l'art. 86 c.p. disciplina l'ipotesi in cui un soggetto (c.d. determinatore) pone «altri nello stato di incapacità di intendere o di volere, al fine di fargli commettere un reato». Si pensi, per esempio, al caso di Tizio che sciolga nella bevanda di Caio una sostanza in grado di incidere sui recettori inibitori di quest'ultimo, in modo tale che, reso incapace, perpetri un'azione criminosa.

Elaborato come un'anticipazione del successivo art. 87 c.p. che, come sappiamo disciplina la c.d. actio libera in causa, l'art. 86 c.p., innanzitutto, è stato criticato da una parte della dottrina proprio per la sua collocazione sistematica, poiché reputata erronea e tale da rendere la norma superflua.

65 E' interessante rilevare, peraltro, come sottolinea autorevole dottrina (cfr.: MANTOVANI, Diritto penale, Padova, 2013, p. 666), che le cause codificate di non

imputabilità non esauriscono le ipotesi di incapacità di intendere e di volere che escludono o limitano l'imputabilità. Esistono, infatti, persone incapaci di comprendere i valori della nostra società e che non rientrano nelle ipotesi espressamente previste dalla legge perché maggiori d'età, non infermi di mente, non intossicati, non sordomuti, ma nei confronti dei quali sussiste la stessa ratio che sta dietro la non imputabilità, la quale, secondo un certo orientamento, va ad essi estesa per analogia, ovvero, secondo altra impostazione, va affermata in base al principio dell'art. 85. Si tratta, in sostanza, dei casi di scuola del selvaggio oppure dei c.d. uomini-lupo, nonché quelli meno scolastici, dei soggetti tenuti in segregazione sin dalla tenera età e successivamente liberati oppure perché cresciuti in isolamento socio-culturale, quindi, senza possibilità di svilupparsi normalmente sotto il profilo intellettivo.

In particolare, a giudizio di alcuni67, l'assenza di responsabilità

del soggetto, che è stato posto in totale stato di incapacità e che è autore del fatto, deriverebbe dallo stesso art. 85 c.p.; ad avviso di altri68, al contrario, la responsabilità di colui che pone in stato

d'incapacità il soggetto agente, al fine di fargli commettere il reato, deriverebbe dai principi generali in tema di concorso di persone nel reato.

Secondo opposta dottrina69, invece, all'art. 86 c.p. andrebbe

riconosciuto un proprio valore sistematico poiché concernerebbe le situazioni di incapacità differenti da quelle tipicizzate dagli artt. 88 e ss. (si pensi, ad esempio, allo stato di incapacità determinato dall'ipnosi) e che non potrebbero escludere l'imputabilità se non fossero cagionate dalla condotta del terzo.

Inoltre, mentre non ci sono dubbi che il determinatore possa rispondere non solo a titolo di dolo intenzionale, ma anche diretto ed eventuale70, e, altresì, a titolo di colpa71, dubbi permangono circa

l'eventuale responsabilità dell'incapace autore del reato. In particolare, secondo autorevole pensiero72, in base ai principi generali si dovrebbe

riconoscere la responsabilità anche in capo al soggetto incapace, qualora nella sua condotta, in rapporto al verificarsi dello stato di incapacità, vi siano gli estremi della colpa ed il fatto sia punibile a

67 Cfr.: CRESPI, Op. cit., p. 785; così anche: CERQUETTI, L'imputabilità nella sistematica del diritto penale, 1979, p. 195 e ss.; PORTIGLIATTI BARBOS-MARINI,

La capacità di intendere e di volere nel sistema penale italiano, 1964, p. 57. 68 In questo senso, cfr.: ROMANO, Op. cit., art. 86, p. 20; DE FRANCESCO, Op. cit., p.

387.

69 Cfr.: PADOVANI, Op. cit., p. 191; ID., Le ipotesi speciali di concorso nel reato,

1973.

70 Nel senso che risponde del reato anche quando non abbia agito propriamente allo scopo di far commettere il reato.

71 Nel senso che risponde anche quando abbia previsto o comunque doveva e poteva prevedere le conseguenze dannose o pericolose che sarebbero derivate dalla condotta dell'individuo da lui reso non imputabile.

titolo di colpa. Viceversa, secondo altra impostazione73, alla quale

sentiamo di avvicinarci, non è rilevante verificare che colui che è stato indotto in incapacità sia stato negligente per essersi fatto porre in stato di non imputabilità, poiché tale evenienza avrebbe richiesto, come minimo, un'esplicita presa di posizione da parte del legislatore circa tale accertamento, cosa che, invece, manca nella lettera dell'art. 86 c.p..

Seguendo questa ricostruzione possiamo concludere che l'unico caso che non trova spazio nell'art. 86 c.p. è quello del soggetto agente reso incapace e che abbia prestato il proprio consenso all'iniziativa del terzo, consapevole che quest'ultimo era intenzionato a fargli perpetrare l'azione criminosa a causa dello stato di incapacità procuratagli. A ben vedere, infatti, quest'ultima ipotesi è suscettibile di essere ricondotta nella disciplina dell'art. 87 c.p., pertanto nell'alveo dell'actio libera in causa, che, come sappiamo, stabilisce:«la disposizione della prima parte dell'art. 85 c.p. non si applica a chi si è messo in stato d'incapacità d'intendere o di volere al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa».

Alla luce di quanto analizzato, quindi, emerge chiaramente il dato distintivo tra le due norme. Nell'art. 86 c.p. lo stato d'incapacità dell'autore dell'illecito penale è procurato da terzi (e sulla scia di quanto appena detto si potrebbe aggiungere nella sua inconsapevolezza), allo scopo di fargli commettere il reato; viceversa, nell'art. 87 c.p. è l'autore del reato che si procura lo stato di incapacità (da solo oppure in cooperazione con altri) o per commettere il reato o per prepararsi una scusa.

Effettuate queste doverose valutazioni e concetrato i nostri sforzi fondalmentalmente sul tema dell'imputabilità, non può sfuggire di essere giunti all'oggetto precipuo della nostra indagine di cui, ora, 73 Cfr.: DE FRANCESCO, Op. cit., p. 387.

possiamo analizzare la problematica della rilevanza penale.

Prima, però, conviene nuovamente fare ordine e chiarire una volta per tutte la nozione di actio libera in causa.

5. La nozione di actio libera in causa. Le posizioni