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L'orientamento che riconosce il dolo eventuale nelle

5. Gli orientamenti giurisprudenziali in relazione all'omicidio

5.3. L'orientamento che riconosce il dolo eventuale nelle

Mega.

Un terzo orientamento, infine, riconosce il dolo eventuale quale titolo di imputazione nelle ipotesi di cui all'art. 92, 1° comma c.p.297.

296Cfr.: Cass. pen., 30 maggio 2012, n. 23588.

297Ad esempio, cfr.: Pret. Lucca, 18 gennaio 1989, in Rivista Penale, 1989, p. 491, che, deducendo l'inammissibilità di un'automatica colpevolezza nel caso di

Più precisamente, quest'ultimo approccio ritiene che l'ipotesi dell'ubriachezza volontaria o colposa disciplinata all'art. 92, 1° comma c.p. sia da inscrivere nell'alveo dell'actio libera in causa e quindi anticipa il rimprovero al momento in cui il soggetto si procura lo stato di alterazione psicofisica.

In sostanza, secondo tale impostazione, che accoglie la soluzione elaborata dal Mantovani298, occorre valutare se nel momento

in cui il soggetto si pone in stato di alterazione (c.d. actio praecedens), egli abbia o meno avuto coscienza del fatto che successivamente si sarebbe dovuto mettere alla guida di un veicolo e se si sia o meno rappresentato la possibilità di commettere un incidente, quindi un omicidio stradale, e se ne abbia conseguentemente accettato il rischio299.

Una pronuncia giurisprudenziale in cui viene adottata questa terza linea di pensiero è quella relativa al c.d. caso Mega.

La vicenda è la seguente: un uomo con patente sospesa perché tossicodipendente, dopo aver assunto nel pomeriggio cannabinoidi e una pastiglia di Xanax, nel recarsi in ospedale da un amico la cui ubriachezza volontaria o colposa, sposta l'esame sull'elemento soggettivo del reato al momento dell'assunzione delle sostanze incapacitanti. In questo senso, viene affermato che si avrà: a) dolo eventuale se il soggetto si sia ubriacato nonostante la previsione dell'evento e ne abbia accettato il rischio; b) colpa cosciente se il reato, al momento in cui lo stesso si ubriacò, fu da lui previsto, ma non accettato. Nella stessa sentenza, inoltre, viene sostenuto che, se l'ubriachezza non era piena, ma soltanto parziale, tale da non escludere completamente la capacità di intedere e di volere, l'elemento soggettivo ritorna a dover essere accertato al momento del fatto.

298Cfr.: MANTOVANI, Op. cit., p. 674 in cui l'autore sostiene «l'agente risponde a

titolo di dolo (eventuale), se si è ubriacato nonostante la previsione della commissione del reato ed accettandone il rischio. Così ad esempio, può essere nel caso di chi volutamente si ubriaca mentre sta per intraprendere un viaggio in auto... a titolo di colpa, se il reato, al momento in cui si ubriacò, fu da lui previsto ma non accettato, o comunque, era prevedibile ed evitabile come conseguenza dell'ubriachezza».

299Questa ricostruzione solleva perplessità poiché parrebbe contrastare con il sistema delineato dal codice, secondo cui la fictio di imputabilità di cui all'art. 92, 1° comma c.p. consente la valutazione della sussistenza del dolo o della colpa in relazione al momento del fatto tipico. Cfr.: MENGHINI, Op. cit., p. 158.

madre stava morendo, percorrendo un tratto di strada a velocità notevolmente superiore a quella consentita, finiva per invadere la corsia di marcia opposta e travolgere un'autovettura, cagionando la morte del conducente. L'imputato in sede di Appello viene condannato dalla Corte di Assise di Appello di Milano a quattordicianni di reclusione per omicidio volontario a titolo di dolo eventuale. L'esito di detta pronuncia, poi, viene completamente ribaltato in sede di ricorso per cassazione dove la Suprema Corte annulla con rinvio la sentenza di Appello300.

Più nel dettaglio, nella sentenza d'Appello la Corte di Assise di Appello di Milano si pronuncia nei seguenti termini: «Configura il reato di omicidio volontario sotto il profilo del dolo eventuale e non di omicidio colposo per colpa cosciente la condotta di colui che si ponga alla guida dopo aver assunto una sostanza stupefacente ed un medicinale antidepressivo, agente sul sistema nervoso, poiché la circostanza che il soggetto in questione non possa ragionevolmente confidare nella propria capacità di governare l'autovettura – tanto più se solo alcuni mesi prima, in circostanze simili, si sia reso protagonista di un episodio analogo, seppur con esiti meno gravi – consente di dedurre che egli accetti il rischio che si verifichi un nuovo evento, anche tragico; la valutazione deve infatti retroagire alla fase antecedente all'impatto quando, ponendosi alla guida in simili condizioni, il soggetto non può che essere consapevole di non poter confidare nell'abilità necessaria ad evitare l'impatto ed anzi, sapendo che a fronte di qualsiasi imprevista situazione non avrà la possibilità di fronteggiare il pericolo, proprio a causa delle condizioni psicofisiche nelle quali il soggetto si era posto alla guida».

300Cfr.: Corte Ass. App. Milano, 1 febbraio 2012, imp. Mega, cit. e Cass. pen., 5 aprile 2013 (dep. 13 maggo 2013), n. 20465, in Diritto e giustizia online, 2013, 14 maggio, con nota di UBALDI, Guida sotto l'effetto di stupefacenti provocando la

La Corte di Cassazione, viceversa, reputando equivoca la decisione del giudice di seconda istanza, nella propria pronuncia esclude la sussistenza dell'elemento rappresentativo del dolo e del correlativo elemento valutativo ed afferma che non sussistono elementi da cui ricavare che il soggetto agente, anche nell'ipotesi in cui si fosse rappresentato correttamente la possibilità dell'evento infausto, si sarebbe posto alla guida anche a costo di travolgere ed uccidere qualcuno.

La decisione della Corte di Cassazione di annullare con rinvio la sentenza della Corte di Appello, a ben vedere, è da accogliere positivamente. La sentenza di secondo grado, invero, giungendo ad affermare che il solo fatto di porsi alla guida dopo aver assunto volontariamente sostanze stupefacenti (o una certa quantità di alcolici) tali da determinare un'alterazione della capacità di guida, equivale a rappresentarsi, e quindi ad accettare, qualsiasi tipo di incidente accada, parrebbe fare un'applicazione estensiva dello schema dell'actio libera in causa completamente avulsa dal disposto normativo, inconferente rispetto a quanto espressamente previsto all'art. 92, 1° comma c.p.301,

nonché elusiva dell'art. 27, 1° comma Cost..

6. La legge n. 41 del 2016 sul c.d. omicidio