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Le altre cause previste dalla legge

Nel documento LA LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETA' (pagine 45-49)

1.4 Le cause specifiche per le società di capital

1.4.4 Le altre cause previste dalla legge

L’art. 2448 c.c. prevede, come ultima ipotesi dissolutiva, che le società di capitali si sciolgano “per le altre cause previste dalla legge” ed aggiunge che nel caso bisogna applicare le disposizioni degli articoli seguenti139 “in quanto compatibili”.

Tra le ulteriori ipotesi di scioglimento previste dalla legge costituiscono cause dissolutive:

 Nella Sapa la cessazione dall’ufficio di tutti gli amministratori, qualora nel termine di sei mesi non si sia provveduto alla loro sostituzione oppure i loro sostituti non abbiano accettato la carica;

 La dichiarazione di nullità della Società;

 Nelle società quotate, la riduzione del capitale sociale per perdite che pur lasciando intatto il minimo legale, aumenta il rapporto tra azioni di risparmio ed azioni a voto limitato rispetto il capitale sociale. Qualora le prime superino la metà dell’importo del secondo, bisogna obbligatoriamente ripristinare il rapporto nei termini previsti dall’art. 145 V comma del TUF.

Per quanto riguarda la prima ipotesi l’ articolo da prendere in considerazione è il numero 2458 c.c. che stabilisce che “in caso di cessazione dall’ufficio di tutti gli amministratori, la

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G. NICCOLINI, La disciplina dello scioglimento, della liquidazione e dell’estinzione, in Il nuovo diritto

societario. Profili civilistici, processuali, fiscali e penali, a cura di S. AMBROSINI, Torino, 2005, pag. 10, dove

l’Autore sostiene che in tale situazione si riafferma “la prevalenza delle ragioni del contratto sociale sulle

esigenze individuali” confermando la prevalenza delle esigenze proprie della disciplina della liquidazione della

società su quella della singola partecipazione sociale.

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società si scioglie se nel termine di centottanta giorni non si è provveduto alla loro sostituzione e i sostituiti non hanno accettato la carica”. Nel lasso di tempo al II comma la

stessa norma aggiunge che “ il collegio sindacale nomina un amministratore provvisorio per

il compimento di atti di ordinaria amministrazione”.

Anche per tale causa l’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto accertante la causa, fa decorrere gli effetti dello scioglimento. A tal riguardo è stato osservato140 che, l’amministratore provvisorio abbia l’ obbligo di attivarsi ad accertare la causa di scioglimento ed a procedere agli adempimenti pubblicitari nel termine di 180 giorni. A tale soggetto spetta inoltre il potere di gestire la società ma solo per quanto attiene all’ordinaria amministrazione. L’amministratore provvisorio avrà inoltre l’obbligo in contemporanea all’accertamento, di convocare l’assemblea perché possa procedere alla nomina dei liquidatori e alla deliberazione dei criteri che intende stabilire per la liquidazione della società. Ove tale soggetto non persegua gli obblighi indicati dalla legge, i singoli soci oppure i sindaci potranno rivolgersi al tribunale perché prenda gli opportuni provvedimenti.

Per quanto concerne la dichiarazione di nullità della società essa può essere considerata fattispecie dissolutiva grazie all’ art. 2332 c.c. il quale, al IV comma, stabilisce che “la

sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori”. Tale pronuncia con valore costitutivo è

necessaria sia per dare inizio il procedimento di liquidazione141 sia per dare la possibilità di impedire la liquidazione tramite una delibera maggioritaria142 possibile solo fino al momento in cui non viene effettuata l’iscrizione. Queste possibilità confermano ancora una volta l’interesse del sistema al mantenimento in vita dell’ente societario.

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T. CAVALIERI, Le cause di scioglimento in Trattato di diritto commerciale, G. COTTINO, volume III

Società di persone e consorzi, Cedam, Padova, 2004, pag. 117 -121.

141

PALMIERI, Gli effetti della dichiarazione di nullità della società per azioni, in Trattato delle società per azioni, diretto da G. E. COLOMBO e G. PORTALE, Utet, Torino, 2004, pag. 564 dove sostiene che “la

sentenza resa ai sensi dell’art. 2332 c.c. dispiega pienamente i sui effetti”. Per tale motivo si può ritenere che “la liquidazione per nullità della Spa può avere inizio solo dopo l’adempimento dell’obbligo pubblicitario”

posto a carico degli amministratori.

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Come è infatti stabilito dal V comma dell’art. 2332 c.c. secondo cui “la nullità non può essere dichiarata

quando la causa di essa è stata eliminata e di tale eliminazione è stata data pubblicità con iscrizione nel registro delle imprese”.

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E’ stato osservato come tale vicenda dissolutiva sia caratterizzata da un “carattere

sanzionatorio” richiesto dall’esigenza di eliminare “dal traffico giuridico una società”

caratterizzata da profili di illiceità in base all’art. 2332 c.c.143

.

Per le società quotate, infine, l’art. 145 TUF prevede che qualora il capitale si riduca per perdite significative ma comunque tali da non intaccare il minimo stabilito dalla legge, comportando però il superamento della metà del capitale sociale da parte delle azioni di risparmio e di quelle a voto limitato, ne determini lo scioglimento della società se non viene ristabilito detto rapporto nel termine stabilito dal V comma della stessa norma.

E’ stato osservato144

come ai fini della rilevanza di detta fattispecie non rilevi tanto il venir meno della situazione di legalità quanto piuttosto “l’ inerzia dell’ assemblea”.

La riforma ha eliminato ogni riferimento allo scioglimento conseguente al provvedimento dell’autorità governativa o alla dichiarazione di fallimento della società che erano contenuti nel precedente art. 2448 II comma c.c.. Tale scelta è stata giudicata come dissonante sia con l’art. 2308 c.c. che mantiene la dichiarazione di insolvenza di una Snc come causa costituente fattispecie dissolutiva145, sia col decreto legislativo numero 5 del 9 gennaio 2006 che continua a mantenere molte norme di carattere sanzionatorio146.

143

L. TRAVERSA, Le cause di scioglimento, in Scioglimento e liquidazione delle società di capitali, F. FIMMANO’, Giuffrè editore, Milano, 2011, pag. 91. In tal senso anche G. NICCOLINI, Scioglimento,

liquidazione ed estinzione della società per azioni, in Trattato delle società per azioni, diretto da G. E.

COLOMBO e G. PORTALE, Utet, Torino, 1997, volume 7, tomo 3, pag. 400.

144

T. CAVALIERI, Le cause di scioglimento in Trattato di diritto commerciale, G. COTTINO, volume III

Società di persone e consorzi, Cedam, Padova, 2004, pag. 117 -121.

145

M. VARIA, Il nuovo diritto societario, commentario diretto da G. COTTIMO, G. BONFANTE, O. CAGNASSO e P. MONTALENTI, Torino, Zanichelli editore, 2004, pag. 2045. A. PACIELLO, sub art. 2484 in

La riforma delle società, Giappichelli, Torino, 2003, pag. 239 processuali, fiscali e penali, a cura di STEFANO

AMBROSINI, Torino, 2005, pag. 12 – 13.

145

In tal senso M. VARIA, Il nuovo diritto societario, commentario diretto da G. COTTIMO, G. BONFANTE, O. CAGNASSO E P. MONTALENTI, Torino, 2004, pag. 2046 ha sostenuto come tale atteggiamento sia caratterizzato da una ingiustificata disparità di trattamento peraltro anche “estranea alla legge delega”

146

G. PRATO, Codice commentato delle Spa, diretto da G. FAUCEGLIA E G. SCHIANO DI PEPE, Utet, Torino, 2007, pag. 1499.

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Tale scelta è stata da autorevole dottrina, giustificata per il fatto che il legislatore “non aveva

potuto intervenire nel comparto delle società intuitu”147

.

Tale indirizzo legislativo è stato ritenuto come una volontà volta a dare nuovo collocamento al fallimento, non più pensato come istituto sanzionatorio nei confronti del fallito quanto piuttosto indirizzato alla tutela ed alla salvaguardia dell’impresa in difficoltà148

.

Pertanto, conseguentemente alla riforma del diritto societario, una società dichiarata fallita non entrerà più autonomamente in liquidazione salvo che in seguito a questa dichiarazione, non venga accertata l’ esistenza di altre cause di scioglimento stabilite dal I comma dell’art. 2484 c.c. come per esempio la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale oppure l’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale149

. Gli amministratori, con poteri più ridotti ed in parte assorbiti dal curatore, continueranno il loro esercizio e potranno ai sensi dell’art. 152 della legge fallimentare fare richiesta di ammissione al concordato.

147

G. NICCOLINI, La disciplina dello scioglimento, della liquidazione e dell’estinzione, in Il nuovo diritto

societario. Profili civilistici, processuali, fiscali e penali, a cura di S. AMBROSINI, Torino, 2005, pag. 13 dove

l’Autore sostiene che tale scelta è stata assunta nell’ottica di avere in futuro “una riforma organica dell’insolvenza dell’ impresa”.

148

In tal senso M. VARIA, Il nuovo diritto societario, commentario diretto da G. COTTIMO, G. BONFANTE, O. CAGNASSO E P. MONTALENTI, Torino, 2004, pag. 2047 e G. NICCOLINI, La disciplina dello

scioglimento, della liquidazione e dell’estinzione, in Il nuovo diritto societario. Profili civilistici, processuali, fiscali e penali, a cura di S. AMBROSINI, Torino, 2005, pag. 12 – 13. Gli Autori sostengono come il Legislatore

della riforma non abbia più inteso la ratio del fallimento come era stata originariamente intesa dal legislatore del 1942 con carattere sanzionatorio, quanto piuttosto egli l’abbia intesa alla luce dei “principi cui si ispirano tutti i

progetti di riforma della legge fallimentare. In tale ottica avrebbe deciso di “coordinarsi” in anticipo rispetto

alle “nuove prospettive della disciplina concorsuale”.

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In tal senso M. VARIA, Il nuovo diritto societario, commentario diretto da G. COTTIMO, G. BONFANTE, O. CAGNASSO e P. MONTALENTI, Torino, Zanichelli editore, 2004, pag. 2046.

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Capitolo II

Nel documento LA LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETA' (pagine 45-49)