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L’assemblea dei soc

Nel documento LA LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETA' (pagine 61-65)

A CCERTAMENTO , PUBBLICITA ’ ED EFFETTI DELLO SCIOGLIMENTO

2.3 Poteri, obblighi e responsabilità dei soggetti d’impresa in seguito allo scioglimento

2.3.2 L’assemblea dei soc

Nei paragrafi seguenti si passeranno in rassegna gli obblighi dei singoli organi societari in seguito del verificarsi della causa di scioglimento.

Cominciando la trattazione con riguardo all’assemblea dei soci nelle società personali, si rileva come ad essa il Legislatore abbia voluto attribuire, per quanto riguarda la sua attività, una grande importanza, consentendogli la capacità di procedere liberamente alla determinazione delle modalità attuative tramite cui è possibile effettuare la liquidazione anche in deroga allo schema legale sia in via preventiva tramite le pattuizioni che costituiscono l’oggetto del contratto sociale, sia in seguito tramite l’accordo dei soci.

Alcuni Autori187 hanno sostenuto che le valutazioni necessarie al fine di estinguere i rapporti pendenti sono a carico di quei soci che sono “interpreti degli interessi dell’ente”.

In merito a tale organo è stato osservato come l’ampliamento del suo potere deliberativo sia in linea con la volontà di snellimento dell’assetto organizzativo e della riduzione dei costi ammnistrativi188.

Per quanto riguarda l’assemblea dei soci nelle società di capitali, al contrario, bisogna rilevare che la sua attività deliberativa mediante cui viene a formarsi la volontà sociale, non si pone in contrasto con lo stato di liquidazione189. Tale principio è desumibile direttamente dall’art.

186

Sentenza numero 16175 del 23 dicembre 2000, consultata in foro italiano.

187

F. CASADEI e L. PAOLOCCI, Legittimazione processuale dei soci di società in liquidazione, commento alla sentenza della Suprema Corte di Cassazione, n. 14433 del 29 settembre 2003, in rivista Le società, fascicolo numero 3, 2004, pag. 329 – 332.

188

A. PACIELLO, sub art. 2485 c.c., in La riforma delle società, a cura di M. SANDULLI e V. SANTORO, Giappichelli editore, Torino, 2003, pag. 75.

189

G. NICCOLINI, Scioglimento, liquidazione ed estinzione della società per azioni, in Trattato delle società

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2488190 del c.c. che stabilisce che “le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e

sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione”. Dalla lettura della norma si può rilevare che l’assemblea, al verificarsi della

causa di scioglimento, non vedrà mutare le regole tipiche di funzionamento della sua volontà tranne il passaggio logico delle attività che prima venivano svolta dagli amministratori, dai liquidatori della società. Per tale motivi i divieti stabiliti dal IV coma dell’art. 2372 c.c. nei confronti degli amministratori di rappresentare i soci nelle assemblee191 ed il dovere di impugnare le deliberazioni assembleari da parte degli amministratori192 siano posti a carico dei liquidatori.

Per quanto attiene alle deliberazioni che l’assemblea può assumere nelle società per azioni, soprattutto per quanto riguarda il problema concernente la compatibilità o meno di un certo tipo di operazione societaria rispetto allo stato liquidativo in cui la società si trova, si possono a grandi linee distinguere tra le operazioni che sono necessarie ai fini del regolare svolgersi della procedura liquidativa e quelle che non sono strettamente collegate al contenuto particolare della liquidazione.

Per le prime è stato evidenziato come siano compatibili le delibere riguardanti ad esempio la nomina, sostituzione e revoca dei liquidatori, di decisione riguardo al loro compenso, della durata del loro incarico e della determinazione della loro struttura organizzativa193. Con riferimento ai membri del collegio sindacale sono ancora compatibili le delibere relative alla determinazione del compenso e del rinnovo delle cariche sociali ed in generale sono sempre

l’Autore sostiene che “né lo scioglimento né la pendenza della procedura liquidativa interferiscono sulle regole

organizzative dell’assemblee”.

190

Nella stesura originaria l’art. 2451 c.c. stabiliva che “le disposizioni sulle assemblee e sul collegio sindacale

si applicano anche durante la liquidazione, in quanto compatibili con questa”.

191

Il IV comma dell’art. 2372 c.c. stabilisce che “la rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli

organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di questi”.

192

L’art. 2377 II comma stabilisce che “le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello

statuto possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal collegio sindacale”.

193

G. NICCOLINI, Scioglimento, liquidazione ed estinzione della società per azioni, in Trattato delle società

per azioni, diretto da G. E. COLOMBO e G. PORTALE, Utet, Torino, 1997, volume 7, tomo 3, pag. 448.

L’Autore evidenzia che tali delibere potranno essere adottate anche per modificare le eventuali norme già precedentemente stabilite in materia.

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compatibili quelle riguardanti l’approvazione del rendiconto predisposto dagli amministratori, dei bilanci iniziali di liquidazione, annuali194 e dell’esercizio dell’azione di responsabilità verso gli amministratori.

Per quanto riguarda le deliberazioni che riguardano le decisioni più speciali della sfera liquidativa sono da ricomprendere, a norma dell’art. 2365 c.c.195

, quelle che stabiliscono i poteri dei liquidatori e quelle elencate dal I comma dell’art. 2364 c.c.. A norma dell’art. 2278 c.c. i liquidatori possono adempiere agli atti “necessari per la liquidazione e, se i soci non

hanno disposto diversamente, possono vendere anche in blocco i beni sociali e fare transazioni e compromessi” comportando di conseguenza la possibile sottomissione

dell’organo gestorio.

Per quanto concerne le deliberazioni dell’assemblea che non hanno carattere liquidatorio è stato sottolineato da un Autore196 come né l’avverarsi dell’ipotesi dissolutiva né il verificarsi della procedura liquidativa compromettono la capacità di governo societario seppur nei limiti delle proprie competenze e nei limiti delle possibili decisioni compatibili con lo svolgimento della procedura estintiva. Sarà pertanto possibile per l’assemblea decidere il trasferimento della sede sociale197, cambiare il regime di circolazione delle azioni e decidere il cambiamento della denominazione sociale198. Essa potrà altresì decidere sul cambiamento del

194

Tribunale di Roma, 11 gennaio 1984 con nota di V. SALAFIA, in Le società, 1985, pag. 397 dove viene enunciato che il verificarsi delle cause dissolutive “non priva l’assemblea dei poteri deliberativi e quindi del

potere di esaminare e approvare i bilanci relativi agli esercizi precedenti la nomina del liquidatore”. Corte

d’Appello Milano, 26 novembre 1968, in Giurisprudenza di merito 1970 pag. 430 dove viene stabilito che “lo

stato di liquidazione non esclude l’obbligatorietà della formazione e del deposito del bilancio annuale”.

195

Tale articolo stabilisce che “l’assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla

nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza”.

196

G. CASELLI, Vicende del rapporto di amministrazione, in Trattato delle società per azioni, diretto da G. E. COLOMBO e G. PORTALE, Utet, Torino, 1991, volume 4, pag. 95, dove viene sostenuto che al verificarsi della causa di scioglimento la società sopravvive e “permane il rapporto di amministrazione” seppur ridimensionato ad “orizzonti più circoscritti” ed in “funzione prodromica alla liquidazione”.

197

Tribunale di Milano, 4 gennaio 1984, in rivista Le società, 1984, pag. 1021 dove viene stabilito che “è

legittima la deliberazione assunta dall’assemblea straordinaria di una società di capitali in liquidazione con cui viene deciso il trasferimento della sede sociale”.

198

G. NICCOLINI, Scioglimento, liquidazione ed estinzione della società per azioni, in Trattato delle società

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tipo societario199, sulla istituzione o soppressione delle sedi secondarie e sulle operazioni di scissione e fusione200.

Al contrario per quanto attiene alla decisione in merito alla delibera di aumento o riduzione del capitale sociale, in conseguenza delle perdite, la decisione è più controversa. E’ stato osservato201 come sia attuabile l’eventuale delibera di aumento del capitale sociale in quanto potrebbe essere attuata per evitare la dichiarazione di fallimento grazie al rifinanziamento della società.

Per quanto riguarda la delibera di riduzione volontaria del capitale sociale è stato osservato202, come tale operazione possa risultare in contrasto con il divieto di iniziare anticipatamente a distribuire l’attivo perché divergerebbe con l’obbligo dei liquidatori di decidere dal bilancio d’esercizio se vi sono sufficienti risorse finanziarie a garantire il soddisfacimento dei creditori sociali. Al riguardo l’art. 2491203

c.c. sancisce la possibilità da parte dei liquidatori di procedere alla restituzione anticipata del capitale sociale, a condizione che dai bilanci risulti che i creditori risultino indenni da tale operazione. Qualora la ripartizione avvenga tramite l’utilizzo di riserve non disponibili, tale operazione configurerebbe un’operazione di riduzione del capitale e pertanto eseguibile solo nel rispetto del procedimento tipico stabilito nel rispetto dei creditori204. Pertanto bisognerà rispettare solo l’art. 2491 c.c. laddove il

199

Tribunale di Udine, 19 luglio1985, in rivista Le società, 1985 II volume pag. 1312, in cui viene stabilita la possibilità da parte dell’assemblea di deliberare il trasferimento della sede sociale.

200

Per tali tipi di operazioni la partecipazione è però vietata alle società che hanno già cominciato a distribuire l’attivo. A supporto di ciò il II comma dell’art. 2501 c.c. stabilisce che “la partecipazione alla fusione non è

consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo” ed il IV comma dell’art.

2506 c.c. “la partecipazione alla scissione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la

distribuzione dell’attivo”.

201

G. NICCOLINI, sub. Art. 2488 c.c., in Società di capitali, volume III, Jovene editore, Napoli, 2004, pag. 1772, dove l’Autore sostiene la possibilità in quanto essa è volta “ad agevolare lo svolgimento e la conclusione

della procedura estintiva”.

202

F. DI SABATO, Diritto delle società, seconda edizione, Giuffrè editore, Milano, 2005, pag. 555.

203

Tale articolo al II comma recita “i liquidatori non possono ripartire tra i soci acconti sul risultato della

liquidazione, salvo che dai bilanci risulti che la ripartizione non incide sulla disponibilità di somme idonee alla integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali; i liquidatori possono condizionare la ripartizione alla prestazione di idonee garanzie”.

204

Il III 2445 del c.c. stabilisce che “la deliberazione può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal

giorno dell’iscrizione nel registro imprese”, ponendo così un tetto massimo temporale entro cui i creditori sociali

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capitale sociale non venga inciso dalla ripartizione, mentre nel caso in cui lo incida bisognerà ripartire gli acconti rispettando le disposizioni degli articoli 2445 c.c. e dell’art. 2482 c.c. per quanto attiene le Srl.

I liquidatori della società hanno il potere, in base al disposto dell’art. 2491 c.c. di “ripartire

tra i soci acconti sul risultato della liquidazione, salvo che dai bilanci risulti che la liquidazione non incide sulla disponibilità di somme idonee alla integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali”. Essi, infatti sono rivestiti del potere di esercitare in via

provvisoria l’attività d’impresa da cui potrebbero generarsi risultati positivi. Un Autore205

ha sostenuto che tale risultato positivo di gestione, costituendo un risultato della liquidazione, sarà oggetto di decisione dei liquidatori in merito alla possibile distribuzione ai soci perché non nuoce alla piena e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali.

Nel documento LA LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETA' (pagine 61-65)