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Poteri ed obbligh

Nel documento LA LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETA' (pagine 91-95)

A CCERTAMENTO , PUBBLICITA ’ ED EFFETTI DELLO SCIOGLIMENTO

3.2 Poteri ed obbligh

Il Legislatore ha disciplinato i poteri dei liquidatori nelle società di persone ed in quelle di capitali, in maniera generale mediante l’articolo 2276 c.c. e specificatamente mediante il rimando a due diversi articoli dedicati: l’art. 2278 c.c. per le prime e l’art. 2489 c.c. per le seconde.

Cominciando l’analisi dell’art. 2276 c.c. esso recita che “gli obblighi e le responsabilità dei

liquidatori sono regolati dalle disposizioni stabilite per gli amministratori, in quanto non sia diversamente disposto dalle norme seguenti o dal contratto sociale”. E’ stato osservato292

come tale articolo, indirettamente, estenda ai liquidatori, la disciplina prevista a carico dei liquidatori dagli articolo 2260 e seguenti c.c..

Per quanto attiene specificatamente alle società di persone l’articolo in questione è il numero 2278 c.c. il quale recita “i liquidatori possono compiere gli atti necessari per la liquidazione

e, se i soci non hanno disposto diversamente, possono vendere anche in blocco i beni sociali e fare transazioni e compromessi”. Con tale disposto il Legislatore ha voluto garantire

un’ampia libertà ai liquidatori perché possano al meglio portare a termine la procedura di liquidazione dell’attivo, garantendo nel contempo la possibilità dell’intervento assembleare volto a far si che questi dettino delle specifiche direttive liquidatorie.

289

Con riguardo agli amministratori in passato è stato sostenuto come tale funzione potesse in realtà essere esercitata solamente da persone fisiche. In tal senso è interessante rimandare all’esposizione fatta da M. AIELLO, La liquidazione delle società di capitali, in Trattato di diritto commerciale, diretto da G. COTTINO, volume V, Le operazioni societarie straordinarie, Cedam, Padova, 2011, pag. 138.

290

R. ALESSI, I liquidatori di società per azioni, G. Giappichelli editore, Torino, 1994, pag. 82 dove sostiene come “possono essere nominati gli amministratori, i soci, i non soci come anche una persona giuridica”.

291

Tribunale di Catania, 7 agosto 2007, in Giurisprudenza commerciale, 2008, volume II, pag. 654 - 676, con commento di P. M. SANFILIPPO, Eleggibilità di persona giuridica a liquidatore o anche ad amministratore di

società di capitali?.

292

R. DAMMACCO e S. DAMMACCO, La liquidazione delle società, disciplina civilistica, trattamento fiscale

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Tuttavia, qualora questi, nell’adempimento dei loro obblighi, non rispettino l’obbligo di agire secondo il comportamento improntato alla diligenza ed alla buona fede, può essere, ai sensi dell’art. 2275 c.c. “revocato dall’incarico per giusta causa”293

.

Per quanto riguarda le società di capitali, l’articolo di riferimento è il II comma dell’art. 2489 c.c. il quale stabilisce che “i liquidatori debbono adempiere i loro doveri con la

professionalità e diligenza richieste dalla natura dell’incarico e la loro responsabilità per danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri è disciplinata secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori”294. Da tale dispositivo si ricava che i liquidatori devono adempiere, con una cura particolare e soprattutto deve essere rapportata al preciso mondo degli affari economici. Nel caso in cui questi non si premurano di rispettare tali obblighi, dovranno rispondere nei confronti della società, socie e terzi295.

Anche per tali tipi societari ai liquidatori è riconosciuta un’ampia possibilità di intervento al fine di poter monetizzare i beni sociali e procedere all’eventuale distribuzione dell’attivo residuo. E’ interessante l’osservazione fatta da un Autore296

che ha sostenuto come tale articolo in realtà garantisca a tale procedimento “le necessarie elasticità di scelta e di

attuazione” liberandolo “dai lacci e lacciuoli” che caratterizzavano il predente sistema. Tali

vincoli inutili non facevano altro che “compromettere l’efficienza e l’economicità della

vicenda dissolutiva”. Tuttavia un Tribunale297 ha recentemente affermato come i rischi siano sempre in agguato in quanto, ad esempio, qualora riscontrino “un’eventuale in capienza di

patrimonio” ed a tale situazione, non rispondano con “le condotte necessarie ad assicurare la parità di trattamento dei creditori”, ne risultano inequivocabilmente responsabili.

293

Tribunale di Udine 6 aprile 2004, con commento di E. DISETTI e F. BERGAMASCHI, La revoca del

liquidatore ex art. 2275 c.c. e il nuovo procedimento camerale, in rivista Le società, 2004, fascicolo numero 8,

pag. 1002 – 1005.

294

Prima della riforma del diritto societario i doveri ed i poteri stabiliti per i liquidatori delle società di capitali erano sostanzialmente quelli dettati per le società semplici. Sentenza della Corte di Cassazione numero 6787 del 15 giugno 1995 consultata in banca dati Foro Italiano.

295

In base a quanto stabilito dagli art. 2392 – 2393 – 2394 e 2395 c.c..

296

G. NICCOLINI, sub. Art. 2489, Società di capitali, a cura di G. NICCOLINI e A. STAGNO D’ALCONTRES, volume III art. 2449 – 2510 c.c., Jovene editore, 2004, pag. 1777.

297

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Tuttavia tale articolo non è l’unica fonte che disciplina la responsabilità degli amministratori poiché è stato osservato298 come in tale fase anche l’assemblea dei soci non perde la sua funzione di indirizzo ed anzi ha la facoltà, in base al I comma dell’art. 2487 c.c. alla lettera c, di deliberare sui “criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei

liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell’azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell’impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo”299.

Con tale inciso si può dedurre che, essendo tale intervento meramente eventuale, nel caso in cui l’assemblea non vi provveda, attribuisce indirettamente ampia libertà ai liquidatori soprattutto in relazione a quanto avveniva prima della riforma del diritto societario. Tali possibilità sono state garantite al liquidatore perché possa finalmente liberarsi dalle “rigidità

connesse all’impiego della categoria della necessità”300

. Un Autore301 ha osservato come tali innovazioni siano state permesse grazie ad un profondo cambiamento insito nel nuovo concetto della liquidazione delle società, ed in particolare nella valutazione dell’utilità dell’atto che si vuole compiere rispetto al procedimento della liquidazione. Tale Autore osserva come questa si realizzi grazie “al compimento di qualunque atto che risponda alla

sintassi degli interessi sottesa alla vicenda estintiva”.

Tale importante criterio dell’utilità si ricava dal I comma dell’art. 2489 c.c. il quale afferma che “salvo diversa disposizione statutaria, ovvero adottata in sede di nomina, i liquidatori

298

A. SANTUS e G. DE MARCHI, Scioglimento e liquidazione delle società di capitali nella riforma del diritto

societario, in Rivista del notariato, 2004, pag. 621.

299

In tal senso Tribunale di Taranto, 11 marzo 2002, con commento di S. TAURINI, Cessione di azienda ad

opera del liquidatore di snc, in Le società, 2002, pag. 1004 – 1008 dove viene esplicitamente detto che la

cessione dell'azienda “non è consentita al liquidatore laddove i soci gli abbiano espresso il loro dissenso

all'operazione”, e Tribunale di Milano, 29 novembre 2003, con nota di A. MONTEVERDE, Le deliberazioni negative: spunti di riflessione, in Giurisprudenza italiana, 2004, pag. 1457 1459.

300

M. AIELLO, La liquidazione delle società di capitali, in Trattato di diritto commerciale, diretto da G. COTTINO, volume V, Le operazioni societarie straordinarie, Cedam, Padova, 2011, pag. 146.

301

G. NICCOLINI, sub. Art. 2489, Società di capitali, a cura di G. NICCOLINI e A. STAGNO D’ALCONTRES, volume III art. 2449 – 2510 c.c., Jovene editore, 2004, pag. 1777.

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hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società”302. Un Autore303 ha valutato tale concetto che deve essere inteso nel senso della “strumentalità

dell’atto al raggiungimento degli obbiettivi della liquidazione” che deve essere indirizzata e

volta a “massimizzare la realizzazione del patrimonio sociale nel più breve tempo possibile” in modo da soddisfare i creditori sociali.

Tuttavia l’assemblea non può incidere totalmente sui poteri assembleari, ma dovrà da un lato valutarne l’ampiezza avendo riguardo al “criterio della utilità” che “dovrà sovraintendere

anche alle decisioni dei soci” e dall’altro, dovrà contemperare il suo intervento nell’attività

gestoria avendo riguardo di non eccedere i limiti “della ripartizione di competenze tra i due

organi” avendo cura di non limitarne totalmente i poteri determinandone uno svuotamento “di contenuto” nelle “funzioni dell’organo liquidativo”304.

Tra i poteri che l’assemblea non può delegare agli amministratori, è stato osservato305

come non sia ricompreso quello relativo alla possibilità di “agire in responsabilità contro i

precedenti amministratori”. Tale atto, “seppur costituisca un atto potenzialmente utile per l’incremento del patrimonio sociale e del risultato finale della liquidazione” è inderogabile in

quanto la legge, quando ha ritenuto necessario ovviarvi, “lo ha fatto con una norma

specifica”.

302

F. FERRARA JR e F. CORSI, Gli imprenditori e le società, Giuffrè editore, Milano, 2011, pag. 958 dove gli autori sostengono che “il riferimento al concetto di utilità, come quello al concetto di necessità per i poteri degli

amministratori, non può discostarsi di molto da quello di pertinenza”.

303

Tribunale di Milano, sez. VIII, 26 maggio 2011, con commento di L. DI BRINA, I poteri dei liquidatori di

società di capitali, in Le società, 2012, volume 7, pag. 762.

304

L. PARRELLA, Sub. Art. 2489 c.c. in La riforma delle società, a cura di M. SANDULLI e V. SANTORO, Giappichelli Editore, Torino, 2003, pag. 279.

305

V. SALAFIA, Liquidazione delle società di capitali: poteri del liquidatore, in rivista Le società, 2009, fascicolo numero 2, pag. 157 – 159, dove l’Autore evidenzia in modo coerente l’impossibilità, in via generale, di procedere alla delega delle funzioni assembleari ai liquidatori, in quanto l’assemblea “continua ad essere vita e

vitale” anche durante la liquidazione. Contra Tribunale di Milano 12 aprile 2007 n. 4408, con commento di A.

COLOMBO, Liquidatore con poteri assembleari e regole procedimentali, in rivista Le società, 2008, fascicolo numero 12, pag. 1541 – 1546, secondo cui un liquidatore di una società di capitali, nominato dal Tribunale ed “investito di poteri assembleari”, può procedere all’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti dei precedenti amministratori. Tuttavia è necessario che “le determinazioni del liquidatore” siano “motivate e

pubblicate” in modo che i soci possano svolgere la loro funzione di controllo in merito al loro operato. La loro

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I soci pertanto possono dettare i principi fondamentali rispetto ai quali deve attenersi l’organo liquidativo ed ad esempio306 possono:

 Stabilire i criteri medianti i quali è possibile determinare i valori dei beni sociali;

 Stabilire le caratteristiche soggettive che devono avere i potenziali acquirenti, oppure addirittura l’espressa identità;

 Stabilire i tempi della cessione d’azienda oppure le relative modalità d’esecuzione;

 Esprimere la possibile volontà di mantenere l’unitarietà e l’integrità dell’azienda sociale.

In linea con tali statuizioni un Autore307 ha osservato come la riforma abbia deciso di mantenere “un ruolo primario e centrale all’organo assembleare” al quale è espressamente chiesto di “delimitare e guidare l’opera dei liquidatori nell’esercizio delle loro funzioni”. Prima di passare alla responsabilità gestoria, è necessario ricordare come i liquidatori sia responsabili, oltre che nei confronti della società, dei creditori e dei soci, per gli atti o le omissioni che hanno, mediante il loro diretto comportamento compiuto, sia per “gli

inadempimenti dei soggetti dagli stessi delegati in ordine alla gestione delle operazioni di liquidazione”308.

Nel documento LA LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETA' (pagine 91-95)